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25. I LIMITI RELATIVI AI RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI. LA PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE

-Numerosi limiti alla sovranità territoriale dello Stato derivano dal diritto internazionale

economico, specie dalla disciplina dei rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in via di

sviluppo.

-E’ un settore dove mancano quasi del tutto le norme consuetudinariebasato su diritto

pattizio, sulle norme convenzionali.

-Oltre agli accordi di cooperazione per lo sviluppomolti limiti alla libertà economica dati

dagli accordi per la liberalizzazione del commercio internazionale.

-In materia economica il potere di governo dello Stato NON incontra limiti di diritto

consuetudinario diversi da quelli sul trattamento interessi economici degli stranierivari

tentativi fatti per individuare limiti di carattere generale, svincolati dalle norme sul

trattamento degli interessi stranieri.

Si è affermato che lo Stato NON deve INTERFERIRE negli interessi economici essenziali di

Stati stranierireazione a dottrina degli effetti, secondo la quale la giurisdizione dello Stato si

radicherebbe quando un atto produce effetti sul territorio nazionale, indipendentemente da

dove e da chi l’atto è stato compiuto.

Riguardo alla protezione dell’ambienteLIMITI a libertà di sfruttamento delle risorse naturali

del territorio per ridurre i danni da attività inquinanti e da distruzione delle risorse.

-Ogni Statoobbligo di evitare che il proprio territorio sia utilizzato in modo da recar danni al

territorio di altri Stati.

Il problema era sorto inizialmente per l’utilizzazione dei fiumi, ma oggi si pone soprattutto

per le centrali atomiche.

La decisione più antica a riguardoStati Uniti vs Canada 1941Fonderia di Trail.

-I Paesi in sviluppo sono attaccati al principio di sovranità permaneente sulle risorse naturali,

il quale mal tollera intralci al pieno sfruttamentoperché si formi una tale consuetudine è però

necessario un appoggio dalla prassi degli Stati.

-Vi sono obblighi di cooperazione per gli usi nocivi del territoriolo Stato sul cui territorio vi

sono gravi fenomeni di inquinamento ha l’obbligo di informare gli altri Stati sul pericolo di

incidenti + obbligo di tutti gli interessati di prendere misure preventive/riparatorie del danno.

-NON bisogna confondere:

obblighi Stato sul piano internazionale;

 obblighi individui sul piano interno (es. principio chi inquina paga)

 33

Anche se non c’è una prassi consolidata, vi è una tendenza a far sì che lo Stato sia obbligato a

gestire razionalmente le risorse secondo i principi:

• responsabilità intergenerazionale;

• approccio precauzionale;

• sviluppo sostenibile.

Numerose sono le Conv. sulla lotta all’inquinamentoin genere non fissano divieti specifici

ma ribadiscono che gli Stati devono cooperare, scambiarsi info e consultarsi sia

preventivamente, sia per fronteggiare incidenti.

Numerose anche Conv. su gestione razionale delle risorsees. Protocollo Kyoto su quote di

riduzione emissione sostanze inquinanti.

Problemaosservanza Convenzionison stati creati organi per vigliare MA il loro compito è

più quello di assistere Stati in difficoltà piuttosto che quello di adottare sanzioni per questo

le norme sull’inquinamento hanno per lo più carattere PROMOZIONALE, stabilento

incentivi per chi prende misure atte a preservare l’ambiente.

26. IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI

26.1 Attacco dello straniero con la comunità territoriale

− Due sono i principi fondamentali in materia di trattamento degli stranieri.

− Il primo principio prevede che allo straniero non possano imporsi prestazioni, e più in

generale non possano richiedersi comportamenti che non si giustifichino con un sufficiente

“attacco” dello straniero stesso con la comunità territoriale.

− In particolare non potranno applicarsi imposizioni fiscali se lo straniero non possiede beni

nello Stato territoriale che le giustifichino, nè sanzioni penali se non di fronte a reati che

dovunque siano stati commessi presentino un qualche collegamento con lo Stato territoriale e

i suoi sudditi, salvo che si tratti di reati particolarmente efferati, come tali idonei a turbare la

coscienza dell’individuo medio e quindi collegati, in un certo senso, con qualsiasi comunità

territoriale (cosiddetto principio dell’universalità della giurisdizione penale che copre anche i

crimina juris gentium ovvero i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità).

− Si badi, infine, che lo Stato “può” ma non “deve” punire e nemmeno ha l’obbligo di

estradizione dell’individuo verso lo Stato che intenda punirlo (a meno che ciò non sia previsto

da un accordo).

− Il secondo principio prevede il principio dell’obbligo di protezione dello straniero

secondo il quale lo Stato deve predisporre misure idonee a prevenire e a reprimere le offese

contro la persona o i beni dello straniero, l’idoneità essendo commisurata a quanto di solito si

fa per tutti gli individui (sudditi quindi compresi) in uno Stato civile, cioè in uno Stato “il

quale provveda normalmente hai bisogni di ordine e sicurezza della società sottoposta al suo

controllo”.

− Chiamasi diniego di giustizia l’eventuale illecito delle Stato in questa specifica materia.

26.2 Protezione degli investimenti degli stranieri

− Per quanto riguarda la protezione degli investimenti stranieri occorre fare una sintesi tra le

posizioni dei Paesi in sviluppo, tendenzialmente favorevoli all’assoluta libertà dello Stato

territoriale, e le posizioni dei Paesi industrializzati, tendenzialmente favorevoli alla massima

protezione degli investimenti stranieri.

− Circa l’espropriazione e nazionalizzazione di beni stranieri (prassi risalente a fine 1 guerra

mondiale, oggi non più significativa) nessuno dubita dell’assoluta libertà dello Stato di

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operarle. L’unica importante questione riguarda l’indennizzo che secondo la corrente di

pensiero prevalente sarebbe dovuto.

− E’ da notare come l’indennizzo venga corrisposto nei modi più vari (es. accordi di

compensazione globale) e che non si possa parlare di illecito internazionale qualora

l’indennizzo non sia corrisposto in ottemperanza di un accordomateria disciplinata sul piano

convenzionale, la consuetudine colma solo le lacune.

26.3 Rispetto dei debiti pubblici

− A questo stesso tema si riallaccia il problema del rispetto dei debiti pubblici contratti con

gli stranieri dallo Stato predecessore (nei casi di distacco, smembramento ecc.). La dottrina

classica era favorevole alla successione (contrari i Paesi in sviluppo) ma il nuovo indirizzo

tende a seguire i principi valevoli per la successione dei trattati ovvero ammette la

successione nei debiti localizzabili e non in quelli generali (salvo accollo convenzionalmente

stabilito).

26.4 Ammissione ed espulsione degli stranieri

− Nessun limite è previsto dal Diritto Internazionale per quanto concerne l’ammissione e

l’espulsione degli stranieri essendo valida in pieno la norma sulla sovranità territoriale la

quale comporta la piena libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo

dell’immigrazione, permanente o temporanea che sia, e di ordinare a stranieri, o gruppi di

stranieri, di abbandonare il proprio territorio.

− Nel caso dell’espulsione questa deve avvenire con modalità che non risultino oltraggiose

nei confronti dello straniero, e che al medesimo straniero debba concedersi un lasso di tempo

ragionevole per regolare i propri interessi ed abbandonare il Paese.

L’articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o

trattamenti crudeli, disumani o degradanti obbliga gli Stati a NON estradare o espellere una

persona verso Paesi in cui questo rischia di essere sottoposta a tortura.

− L’art. 8 prevede il rispetto della vita privata quando l’espulsione comporterebbe una

ingiustificata e sproporzionata rottura dell’unità famigliare.

-Importante è la Convenzione sui rifugiatichi teme che nel proprio Paese possa essere

perseguitato per motivi di razza, religione, opinioni politiche…cari diritti e deve rispettare le

norme dello Stato di rifugio.

E’ cosa diversa dall’asilodiritto a risiedere permanentemente nello Stato di rifugio.

Va comunque concesso un lasso temporale al richiedente per dimostrare i motivi della sua

richiesta.

− Tuttavia ciò non esclude che tale materia sia oggetto di accordi e quindi diversamente

regolata (convenzioni di stabilimentoprevedono un obbligo per i contraenti di fissare

condizioni più favorevoli per persone fisiche e giuriche di altri Parti per esercizio attività

imprenditoriali…).

− Le norme contenute negli Artt. 52 ss. del trattato CE mirano ad una quasi totale

parificazione tra cittadini e stranieri nell’ambito dell’area comunitaria e con riguardo ai

sudditi degli stati membri.

− La “cittadinanza europea” prevede di circolare liberamente nell’ambito dell’Unione

Europea, di partecipare alle elezioni locali del Paese in cui risiede e di votare per i

rappresentanti del Parlamento Europeo.

− Nel caso in cui uno Stato non rispetti le norme sul trattamento degli stranieri, lo Stato cui

lo straniero stesso appartiene può esercitare la cosiddetta “protezione diplomatica”carattere

RESIDUALE.

Questa consiste nella difesa sul piano internazionale del suo suddito: esso potrà agire con

proteste, minacce di contromisure contro lo Stato territoriale, proposte di arbitrato o, quando è

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possibile, ricorso ad istanze giurisdizionali internazionali, al fine di ottenere la cessazione

della violazione ed il risarcimento a del danno causato al proprio suddito.

− Fermo restando che per arrivare a questo debbono essersi esaurite tutte le procedure che lo

straniero ha a disposizione nell’ambito dell’ordinamento dello Stato territoriale secondo la

regola del previo esaurimento dei ricorsi internise questi sono ancora possibili le norme sul

trattamento dello straniero non possono neppure ritenersi violate.

− Inoltre, siccome lo Stato non agisce come rappresentante o mandatario dell’individuo, può

sempre rinunciare.

− Va notato che l’istituto della protezione diplomatica è oggetto di contestazioni,

limitatamente ai rapporti economici facenti capo a stranieri, da parte degli Stati in sviluppo.

Questi si rifanno alla dottrina Calvo secondo la quale le controversie in tema di trattamento

degli stranieri sarebbero esclusiva competenza dei Tribunali dello Stato locale (e questi paesi<

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Miriel983 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pagano Emilio.