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25. I LIMITI RELATIVI AI RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI. LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
-Numerosi limiti alla sovranità territoriale dello Stato derivano dal diritto internazionale
economico, specie dalla disciplina dei rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in via di
sviluppo.
-E’ un settore dove mancano quasi del tutto le norme consuetudinariebasato su diritto
pattizio, sulle norme convenzionali.
-Oltre agli accordi di cooperazione per lo sviluppomolti limiti alla libertà economica dati
dagli accordi per la liberalizzazione del commercio internazionale.
-In materia economica il potere di governo dello Stato NON incontra limiti di diritto
consuetudinario diversi da quelli sul trattamento interessi economici degli stranierivari
tentativi fatti per individuare limiti di carattere generale, svincolati dalle norme sul
trattamento degli interessi stranieri.
Si è affermato che lo Stato NON deve INTERFERIRE negli interessi economici essenziali di
Stati stranierireazione a dottrina degli effetti, secondo la quale la giurisdizione dello Stato si
radicherebbe quando un atto produce effetti sul territorio nazionale, indipendentemente da
dove e da chi l’atto è stato compiuto.
Riguardo alla protezione dell’ambienteLIMITI a libertà di sfruttamento delle risorse naturali
del territorio per ridurre i danni da attività inquinanti e da distruzione delle risorse.
-Ogni Statoobbligo di evitare che il proprio territorio sia utilizzato in modo da recar danni al
territorio di altri Stati.
Il problema era sorto inizialmente per l’utilizzazione dei fiumi, ma oggi si pone soprattutto
per le centrali atomiche.
La decisione più antica a riguardoStati Uniti vs Canada 1941Fonderia di Trail.
-I Paesi in sviluppo sono attaccati al principio di sovranità permaneente sulle risorse naturali,
il quale mal tollera intralci al pieno sfruttamentoperché si formi una tale consuetudine è però
necessario un appoggio dalla prassi degli Stati.
-Vi sono obblighi di cooperazione per gli usi nocivi del territoriolo Stato sul cui territorio vi
sono gravi fenomeni di inquinamento ha l’obbligo di informare gli altri Stati sul pericolo di
incidenti + obbligo di tutti gli interessati di prendere misure preventive/riparatorie del danno.
-NON bisogna confondere:
obblighi Stato sul piano internazionale;
obblighi individui sul piano interno (es. principio chi inquina paga)
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Anche se non c’è una prassi consolidata, vi è una tendenza a far sì che lo Stato sia obbligato a
gestire razionalmente le risorse secondo i principi:
• responsabilità intergenerazionale;
• approccio precauzionale;
• sviluppo sostenibile.
Numerose sono le Conv. sulla lotta all’inquinamentoin genere non fissano divieti specifici
ma ribadiscono che gli Stati devono cooperare, scambiarsi info e consultarsi sia
preventivamente, sia per fronteggiare incidenti.
Numerose anche Conv. su gestione razionale delle risorsees. Protocollo Kyoto su quote di
riduzione emissione sostanze inquinanti.
Problemaosservanza Convenzionison stati creati organi per vigliare MA il loro compito è
più quello di assistere Stati in difficoltà piuttosto che quello di adottare sanzioni per questo
le norme sull’inquinamento hanno per lo più carattere PROMOZIONALE, stabilento
incentivi per chi prende misure atte a preservare l’ambiente.
26. IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI
26.1 Attacco dello straniero con la comunità territoriale
− Due sono i principi fondamentali in materia di trattamento degli stranieri.
− Il primo principio prevede che allo straniero non possano imporsi prestazioni, e più in
generale non possano richiedersi comportamenti che non si giustifichino con un sufficiente
“attacco” dello straniero stesso con la comunità territoriale.
− In particolare non potranno applicarsi imposizioni fiscali se lo straniero non possiede beni
nello Stato territoriale che le giustifichino, nè sanzioni penali se non di fronte a reati che
dovunque siano stati commessi presentino un qualche collegamento con lo Stato territoriale e
i suoi sudditi, salvo che si tratti di reati particolarmente efferati, come tali idonei a turbare la
coscienza dell’individuo medio e quindi collegati, in un certo senso, con qualsiasi comunità
territoriale (cosiddetto principio dell’universalità della giurisdizione penale che copre anche i
crimina juris gentium ovvero i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità).
− Si badi, infine, che lo Stato “può” ma non “deve” punire e nemmeno ha l’obbligo di
estradizione dell’individuo verso lo Stato che intenda punirlo (a meno che ciò non sia previsto
da un accordo).
− Il secondo principio prevede il principio dell’obbligo di protezione dello straniero
secondo il quale lo Stato deve predisporre misure idonee a prevenire e a reprimere le offese
contro la persona o i beni dello straniero, l’idoneità essendo commisurata a quanto di solito si
fa per tutti gli individui (sudditi quindi compresi) in uno Stato civile, cioè in uno Stato “il
quale provveda normalmente hai bisogni di ordine e sicurezza della società sottoposta al suo
controllo”.
− Chiamasi diniego di giustizia l’eventuale illecito delle Stato in questa specifica materia.
26.2 Protezione degli investimenti degli stranieri
− Per quanto riguarda la protezione degli investimenti stranieri occorre fare una sintesi tra le
posizioni dei Paesi in sviluppo, tendenzialmente favorevoli all’assoluta libertà dello Stato
territoriale, e le posizioni dei Paesi industrializzati, tendenzialmente favorevoli alla massima
protezione degli investimenti stranieri.
− Circa l’espropriazione e nazionalizzazione di beni stranieri (prassi risalente a fine 1 guerra
mondiale, oggi non più significativa) nessuno dubita dell’assoluta libertà dello Stato di
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operarle. L’unica importante questione riguarda l’indennizzo che secondo la corrente di
pensiero prevalente sarebbe dovuto.
− E’ da notare come l’indennizzo venga corrisposto nei modi più vari (es. accordi di
compensazione globale) e che non si possa parlare di illecito internazionale qualora
l’indennizzo non sia corrisposto in ottemperanza di un accordomateria disciplinata sul piano
convenzionale, la consuetudine colma solo le lacune.
26.3 Rispetto dei debiti pubblici
− A questo stesso tema si riallaccia il problema del rispetto dei debiti pubblici contratti con
gli stranieri dallo Stato predecessore (nei casi di distacco, smembramento ecc.). La dottrina
classica era favorevole alla successione (contrari i Paesi in sviluppo) ma il nuovo indirizzo
tende a seguire i principi valevoli per la successione dei trattati ovvero ammette la
successione nei debiti localizzabili e non in quelli generali (salvo accollo convenzionalmente
stabilito).
26.4 Ammissione ed espulsione degli stranieri
− Nessun limite è previsto dal Diritto Internazionale per quanto concerne l’ammissione e
l’espulsione degli stranieri essendo valida in pieno la norma sulla sovranità territoriale la
quale comporta la piena libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo
dell’immigrazione, permanente o temporanea che sia, e di ordinare a stranieri, o gruppi di
stranieri, di abbandonare il proprio territorio.
− Nel caso dell’espulsione questa deve avvenire con modalità che non risultino oltraggiose
nei confronti dello straniero, e che al medesimo straniero debba concedersi un lasso di tempo
ragionevole per regolare i propri interessi ed abbandonare il Paese.
L’articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti obbliga gli Stati a NON estradare o espellere una
persona verso Paesi in cui questo rischia di essere sottoposta a tortura.
− L’art. 8 prevede il rispetto della vita privata quando l’espulsione comporterebbe una
ingiustificata e sproporzionata rottura dell’unità famigliare.
-Importante è la Convenzione sui rifugiatichi teme che nel proprio Paese possa essere
perseguitato per motivi di razza, religione, opinioni politiche…cari diritti e deve rispettare le
norme dello Stato di rifugio.
E’ cosa diversa dall’asilodiritto a risiedere permanentemente nello Stato di rifugio.
Va comunque concesso un lasso temporale al richiedente per dimostrare i motivi della sua
richiesta.
− Tuttavia ciò non esclude che tale materia sia oggetto di accordi e quindi diversamente
regolata (convenzioni di stabilimentoprevedono un obbligo per i contraenti di fissare
condizioni più favorevoli per persone fisiche e giuriche di altri Parti per esercizio attività
imprenditoriali…).
− Le norme contenute negli Artt. 52 ss. del trattato CE mirano ad una quasi totale
parificazione tra cittadini e stranieri nell’ambito dell’area comunitaria e con riguardo ai
sudditi degli stati membri.
− La “cittadinanza europea” prevede di circolare liberamente nell’ambito dell’Unione
Europea, di partecipare alle elezioni locali del Paese in cui risiede e di votare per i
rappresentanti del Parlamento Europeo.
− Nel caso in cui uno Stato non rispetti le norme sul trattamento degli stranieri, lo Stato cui
lo straniero stesso appartiene può esercitare la cosiddetta “protezione diplomatica”carattere
RESIDUALE.
Questa consiste nella difesa sul piano internazionale del suo suddito: esso potrà agire con
proteste, minacce di contromisure contro lo Stato territoriale, proposte di arbitrato o, quando è
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possibile, ricorso ad istanze giurisdizionali internazionali, al fine di ottenere la cessazione
della violazione ed il risarcimento a del danno causato al proprio suddito.
− Fermo restando che per arrivare a questo debbono essersi esaurite tutte le procedure che lo
straniero ha a disposizione nell’ambito dell’ordinamento dello Stato territoriale secondo la
regola del previo esaurimento dei ricorsi internise questi sono ancora possibili le norme sul
trattamento dello straniero non possono neppure ritenersi violate.
− Inoltre, siccome lo Stato non agisce come rappresentante o mandatario dell’individuo, può
sempre rinunciare.
− Va notato che l’istituto della protezione diplomatica è oggetto di contestazioni,
limitatamente ai rapporti economici facenti capo a stranieri, da parte degli Stati in sviluppo.
Questi si rifanno alla dottrina Calvo secondo la quale le controversie in tema di trattamento
degli stranieri sarebbero esclusiva competenza dei Tribunali dello Stato locale (e questi paesi<