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RINVIO ALTROVECASO FORGO
Una vicenda successoria 800entesca conclusa con una pronuncia della Corte di Cassazione francese del 22 Febbraio 1882. Forgo, cittadino bavarese residente ma non cittadino in Francia, era morto in Francia intestato, titolare di un ingente patrimonio composto da beni immobili situati in Francia.
Eredi di Forgo erano alcuni parenti collaterali della madre, ritenuti eredi se fosse stato applicato il diritto materiale bavarese. Il diritto materiale francese non li considerava tali e prevedeva che a succedere, in mancanza di successori, fosse lo Stato francese.
Prima i giudici francesi stabilirono che fosse applicabile il diritto materiale bavarese. L'amministrazione pubblica francese fece ricorso ponendo la questione del rinvio, dato che le norme di diritto internazionale privato bavaresi stabilivano che le questioni successorie erano regolate dal diritto dello Stato in cui il defunto aveva residenza abituale.
La pronuncia della Cassazione affermò che il
Il patrimonio era composto da immobili situati in Francia e il defunto aveva residenza abituale in Francia, ma la questione successoria doveva essere regolata dal diritto bavarese poiché tale era la nazionalità di forgo. La legge bavarese prevede che in materia di successioni sia applicabile il diritto dello Stato del domicilio o della residenza abituale e prevede che sia applicata la legge del luogo ove sono situati gli immobili. Perciò è applicabile il diritto materiale francese.
ART 13 LEGGE DI RIFORMA: prende in considerazione solo il rinvio indietro e il rinvio altrove accettato, altre limitazioni stabilite dall'art 13 escludono il rinvio:
- Se le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge scelta dalle parti
- In relazione alla forma degli atti
- In relazione alle obbligazioni non contrattuali
Il terzo comma dell'art 13 stabilisce che. Per l'accertamento della filiazione, la legittimazione e il riconoscimento del figlio
naturale si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consenta di mantenere valida la filiazione. Il quarto comma dell'art 13 stabilisce che se la norma di conflitto richiama una convenzione per l'accettazione o meno del rinvio si fa riferimento a ciò che prevede la convenzione. Convenzione di roma 1980 e Roma 1: esclude il rinvio. Viene poi in considerazione l'eventualità che l'art 13 porti il giudice ad applicare una norma di conflitto in contrasto con i principi costituzionali, può sempre intervenire il limite dell'ordine pubblico! Ciò consente di disapplicare la norma di conflitto straniera ravvisando l'effetto contrario all'ordine pubblico. CONCLUSIONI: l'unica pronuncia in cui è stato affrontato il tema del rinvio risulta al momento essere quella emessa dal Tribunale di Pordenone nel 2002 che in virtù del rinvio indietro operato dalla legge nazionale haapplicatole norme materiali italiane per dichiarare l'interdizione di una cittadina argentina residente in Italia. L'art 13 addossa al giudice italiano un compito oneroso, impegnandolo a compiere valutazioni circa il funzionamento di uno o più altri sistemi di diritto internazionale privato. Va inoltre considerata l'incidenza negativa che il rinvio comporta sul grado di prevedibilità delle soluzioni, che è un valore in termini di giustizia di diritto internazionale privato alla stessa stregua dell'uniformità o armonia delle soluzioni. CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO: le norme di conflitto devono essere applicate d'ufficio dal giudice italiano. Un problema distinto è quello del trattamento processuale del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto. Sono state prospettate due tesi a riguardo: - In omaggio al principio di separatezza degli ordinamenti giuridici considera come mero fatto il diritto straniero; - La seconda tesi invece ritiene ilRichiamo al diritto straniero operato dalla nostra norma di conflitto idoneo ad integrarlo con valenza giuridica nel nostro ordinamento. La prima soluzione conduce a far gravare sulle parti l'onere di provare al giudice il contenuto del diritto straniero e ad escludere che la sentenza sia impugnabile per cassazione per far valere la violazione o l'errore di interpretazione del diritto straniero. La seconda tesi conduce a soluzioni opposte. La dottrina si è espressa a favore della seconda tesi, maggiori incertezze erano emerse invece in giurisprudenza. La giurisprudenza, abbastanza contraddittoriamente, aveva finito per condividere la soluzione della censurabilità in cassazione senza però giungere a rovesciare la concezione fattualista e ad estendere in toto il principio iura novit curia al diritto straniero richiamato. Ora è la legge a sancire il principio iura novit curia, sotto la rubrica "conoscenza della legge straniera applicabile". Art.
14. Conoscenza della legge straniera applicabile.
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L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
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Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15. Interpretazione e applicazione della legge straniera.
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La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.
Art. 16. Ordine pubblico.
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La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
applica la legge richiamata mediante altri criteridi collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Il diritto straniero è accertato d'ufficio dal giudice e in caso di errata applicazione o violazione la sentenza è censurabile in cassazione!
Mezzi messi a disposizione del giudice:
- Strumenti di dirittto internazionale pattizio
- Ministero di giustizia
- Esperti in materia o associazioni specializzate
Nonostante gli sforzi che è previsto siano compiuti, non è possibile escludere che le disposizioni del diritto straniero restino ignote al giudice italiano, questa circostanza non può di certo comportare un dinego di giustizia! La risposta è da ricercare nella lex fori, ovvero nel diritto materiale comunemente applicato dal giudice che in questo caso ridiventa applicabile. Per l'impossibilità dell'applicazioen della legge straniera. Ciò è previsto
dall'ultimo comma dell'art 14 e anche dall'art 16 in caso di contrarietà all'ordine pubblico. Il principio iura novit curia accolto dall'art 14 vale anche per il diritto privato dell'ordinamento giuridico straniero richiamato, che dev'essere anch'esso accertato d'ufficio dal giudice. INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO E CONTROLLO DELLA SUA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE La conoscenza della legge straniera richiamata non si risolve nella pura e semplice acquisizione della traduzione italiana del dato normativo straniero. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e applicazione nel tempo; inoltre i principi concernenti l'interpretazione e applicazione della legge straniera devono trovare applicazione sia riguardo al diritto materiale sia riguardo al diritto internazionale privato dell'ordinamento richiamato dalla norma di conflitto italiana. Inoltre, se nell'ordinamento straniero il sindacato dicostituzionalità opera mediante controllo diffuso appare logico che sia consentito al giudice italiano, chiamato ad applicare una norma di quell'ordinamento, verificarne la conformità ai precetti costituzionali cui è subordinata. Se invece vi è un controllo accentrato il giudice terrà conto delle decisioni già adottate dall'organo competente. (difficoltoso sollevare una questione di illegititimità costituzionale, in Italia... Alto numero di sentenze interpretative di rigetto). Il problema della compatibilità con il nostro ordine pubblico degli effetti dell'applicazione di una norma straniera si dovrebbe porre solo dopo aver positivamente risolto il quesito circa la conformità di quella norma alla Costituzione dell'ordinamento cui essa appartiene. Ma se l'ipotetico dubbio di legittimità costituzionale riguarda principi che trovano riscontro anche nell'ordinamento italiano, il risultatoPotrà essere ottenuto anche attraverso il limite dell'ordine pubblico. Se l'applicazione di una norma straniera producesse risultati in conflitto con principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, il giudice italiano in nessun modo potrebbe applicarla.
RICHIAMO DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVI
Un ordinamento plurilegislativo è un ordinamento con più sistemi legislativi su base:
- TERRITORIALE: STATI FEDERALI; ordinamento federale più ordinamento degli stati
- PERSONALE: es in Italia diritto civile più diritto canonico; più sistemi per categorie diverse (cattolici, cittadini ecc...)
- es: matrimonio civile diverso dal matrimonio canonico.