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Rinvio nelle norme di conflitto

Le norme di conflitto richiamano il diritto applicabile a una determinata fattispecie, all’ordinamento giuridico nel suo complesso, cioè anche alle norme di diritto internazionale privato.

Rinvio indietro e rinvio altrove

Una vicenda successoria ottocentesca conclusa con una pronuncia della Corte di Cassazione francese del 22 febbraio 1882. Forgo, cittadino bavarese residente ma non cittadino in Francia, era morto in Francia intestato, titolare di un ingente patrimonio composto da beni immobili situati in Francia.

Eredi di Forgo erano alcuni parenti collaterali della madre, ritenuti eredi se fosse stato applicato il diritto materiale bavarese. Il diritto materiale francese non li considerava tali e prevedeva che a succedere, in mancanza di successori, fosse lo Stato francese.

Prima i giudici francesi stabilirono che fosse applicabile il diritto materiale bavarese. L’amministrazione pubblica francese fece ricorso ponendo la questione del rinvio, dato che le norme di diritto internazionale privato bavaresi stabilivano che le questioni successorie erano regolate dal diritto dello Stato in cui il defunto aveva residenza abituale.

La pronuncia della Cassazione affermò che il patrimonio era composto da immobili situati in Francia e che il defunto aveva residenza abituale in Francia, ma la questione successoria doveva essere regolata dal diritto bavarese poiché tale era la nazionalità di Forgo. La legge bavarese prevede che in materia di successioni sia applicabile il diritto dello Stato del domicilio o della residenza abituale e prevede che sia applicata la legge del luogo ove sono situati gli immobili. Perciò è applicabile il diritto materiale francese.

Articolo 13 della legge di riforma

L'articolo 13 prende in considerazione solo il rinvio indietro e il rinvio altrove accettato, altre limitazioni stabilite dall'articolo 13 escludono il rinvio:

  • Se le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge scelta dalle parti
  • In relazione alla forma degli atti
  • In relazione alle obbligazioni non contrattuali

Il terzo comma dell’articolo 13 stabilisce che, per l’accertamento della filiazione, la legittimazione e il riconoscimento del figlio naturale si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consenta di mantenere valida la filiazione.

Il quarto comma dell’articolo 13 stabilisce che se la norma di conflitto richiama una convenzione per l’accettazione o meno del rinvio, si fa riferimento a ciò che prevede la convenzione. La Convenzione di Roma 1980 e Roma 1 escludono il rinvio.

Viene poi in considerazione l’eventualità che l’articolo 13 porti il giudice ad applicare una norma di conflitto in contrasto con i principi costituzionali: può sempre intervenire il limite dell’ordine pubblico, il che consente di disapplicare la norma.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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