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Modulo 238. Adattamento del diritto statale al diritto internazionale

L'osservanza del diritto internazionale da parte di uno stato deve ritenersi in primo luogo affidata agli operatori giuridici e in particolare agli organi di quello stesso stato che provvedono ad adattare il diritto interno al diritto internazionale. In particolare, noi ci occuperemo dell'adattamento del diritto italiano a quello internazionale, anche se occorre tenere presente che i problemi di adattamento vengono risolti in modo sostanzialmente uguale in tutti i paesi. In questo caso sono dunque irrilevanti le dispute teoriche tra monisti (diritto statale ha fondamento nel diritto int.) e dualisti (sono invece distinti e separati).

Procedure di adattamento del diritto internazionale

Una distinzione generale di carattere tecnico attiene al mezzo attraverso il quale il diritto internazionale viene nazionalizzato o introdotto nell'ordinamento statale:

  • Procedure ordinarie: l'adattamento avviene attraverso norme che formalmente in nulla si distinguono dalle norme statali. In altre parole, le norme internazionali vengono riformulate all'interno dello stato. Questo procedimento è preferibile in alcuni casi, cioè quando la norma internazionale non è direttamente applicabile (non self-executing). In GB viene normalmente utilizzata questa procedura.
  • Procedure speciali: la norma non viene riformulata ma di fronte ad una norma, ad un gruppo o categoria di norme internazionali, gli organi preposti alle funzioni normative si limitano ad ordinare l'osservanza di tali norme. Il legislatore o chi di dovere opera semplicemente un rinvio alle norme internazionali, dando ad esse pieno vigore all'interno dello stato. (Es: art 10 costituzione adotta un procedimento speciale di adattamento a tutte le norme di diritto generale e quindi norme consuetudinarie).

Il procedimento di gran lunga preferibile perché l'interprete davanti ad una norma riformulata da procedura ordinaria si trova davanti ad una norma interna e non ha altra scelta se non quella di applicarla. Questo anche nel caso vi sia stato un errore di interpretazione nel riscriverla, o anche se essa si fosse estinta.

Una volta introdotte nell'ordinamento interno, le norme internazionali sono fonti di diritti ed obblighi per gli organi statali e per tutti i soggetti pubblici e privati che operano all'interno dello stato, al pari di una qualsiasi norma di origine nazionale.

Norme non self-executing

Importante distinzione tra:

  • Norme non self-executing: tre casi ben precisi che vanno accertati con i normali criteri di interpretazione:
    • Una norma attribuisce semplici facoltà agli stati.
    • Una norma, pur imponendo obblighi, non può ricevere esecuzione in quanto non esistono gli organi o le procedure interne indispensabili per la sua applicazione.
    • Quando l'applicazione comporta particolari adempimenti a carattere costituzionale.

A volte gli stati per scopi politici ossia per non applicare una norma indesiderata hanno utilizzato questa distinzione. Nemmeno le clausole di esecuzione sono impedimenti alla diretta applicabilità di un trattato.

Le norme internazionali sono utilizzabili all'interno dello stato entro i limiti in cui si verifica in concreto la fattispecie astratta da esse prevista. Soprattutto il procedimento di rinvio comporta una esatta determinazione dei limiti entro cui la norma vuole essere applicata e quindi dell'interpretazione della medesima.

Può darsi infine che un accordo internazionale di cui sia stato dato l'ordine di esecuzione, contenga disposizioni vantaggiose per uno stato estraneo all'accordo o per i suoi cittadini. Le disposizioni di esso possono essere invocate ad es in Italia dallo stato interessato nonostante l'impegno sia stato assunto nei confronti di un altro stato. Si tratta infatti in questo caso di applicare una norma internazionale divenuta norma interna in quanto invocabile innanzi agli organi italiani e tra soggetti che operano nell'ambito dell'ordinamento italiano.

Occorre infine stabilire il rango che assumono le norme internazionali nell'ordinamento interno. Se a procedere all'adattamento è il costituente, allora avranno rango costituzionale; se è il legislatore ordinario avranno rango di legge ordinaria e così via. (diverso per i trattati vedi dopo)

L'adattamento al diritto internazionale consuetudinario

L'adattamento al diritto internazionale generale avviene in Italia a livello costituzionale. Ad esso provvede infatti l'art. 10 della Costituzione secondo cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente conosciute". L'art. 10 prevede un procedimento di adattamento speciale o mediante rinvio. È l'interprete dunque che deve risolvere tutti i problemi relativi all'esistenza e al contenuto delle norme generali internazionali. Ad esso infatti spetta in primo luogo stabilire quali siano le norme internazionali generali. Tale indagine non è semplice.

Quale risulta essere dunque il rango assunto dal diritto internazionale generale così introdotto nel sistema delle gerarchie delle fonti italiane? Essendo l'adattamento alle norme internazionali generali previsto dalla costituzione, tali norme si trovano ad un livello superiore rispetto ad una norma ordinaria. Una legge ordinaria contraria al diritto internazionale consuetudinario violerà quindi l'art. 10 della Costituzione e risulterà essere costituzionalmente illegittima e annullata dalla corte costituzionale.

L'art. 10 della costituzione tende ad escludere che il diritto consuetudinario sia subordinato al diritto costituzionale. In realtà all'interno di esso, se interpretato sistematicamente, è contenuta una clausola implicita di salvaguardia dei valori fondamentali che ispirano la nostra costituzione. Una norma internazionale che superi siffatto limite non può ritenersi richiamata dall'articolo 10 e resterà dunque inoperante all'interno dello stato.

Un esempio di norma di adattamento al diritto internazionale consuetudinario può essere considerata quella prevista dall'articolo 11 della Costituzione: "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Il diritto internazionale consuetudinario prevede il divieto dell'uso della forza. È ovvio che con una simile formulazione la norma fa salva la guerra di difesa, in modo conforme al diritto internazionale generale.

L'adattamento ai trattati e alle fonti derivate dai trattati

In Italia l'adattamento alle norme pattizie internazionali avviene normalmente con un atto ad hoc per...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannamiles di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lang Alessandra.
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