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DERIVATE DAI TRATTATI

In italia l'adattamento alle norme pattizie internazionali

avviene normalmente con un atto ad hoc per ogni singolo

trattato. Tale atto è l'ordine di esecuzione, il quale è un

procedimento speciale o di rinvio. Esso dsi limita quindi ad

esprimere la volontà che il trattato sia eseguito ed applicato

all'interno dello stato, senza riformularne le norme ma

rimettendo all'interpete interno la ricostruzione e

l'interpretazione delle medesime.

L'ordine di esecuzione è di solito dato con legge ordinaria

che di solito contiene la formula "piena ed intera

esecuzione". In tal modo l'ordine di esecuzionepuò

precedere l'entrata in vigore dell'accordo, che può avvenire

al momento dello scambio delle ratifiche o del deposito di un

certo numero di ratifiche.

In mancanza dell'ordine di esecuzione, il trattato non ha

valore per l'ordinamento interno. A fini interpretativi può

essere ance utilizzato un trattato internazionale la cui ratifica

sia stata autorizzata dal Parlamento ma che non sia entrato

in vigore o non sia entrato in vigore per l'italia.

Occorre ora passare al problema del rango delle norme

convenzionali introdotte nell'ordinamento italiano tramite

l'ordine di esecuzione. Con una legge Costituzionale si è

rinnovata la materia dell'art. 117, stabilendo che la

legislazione statale deve esercitarsi "nel rispetto dei vincoli

internazionali", sancendo così una preminenza degli

obblighi internazionali e quindi anche degli obblighi derivanti

da trattati, sulla legge ordinaria.

Data la prevalenza degli obblighi internazionali sancita

dall'art 117, deve ritenersi che sia viziata da illegittimità

costituzionale e che possa essere annullata dalla Corte

costituzionale, la legge ordinaria che non rispetti i vincoli

derivanti da un trattato.

La prevalenza del trattato è stata anche assicurata, sempre

sul piano interpretativo, considerando il trattato come diritto

speciale ratione materiae o personarum. Importante è la

prassi secondo cui la legge posteriore prevale solo se vi è

una chiara indicazione della volontà del legislatore di

contravvenire al trattato, solo se, in altri termini, il legislatore

contravviene con piena conoscenza di causa.

Il trattato, una volta acquistata piena validità fomrale

all'intero dello stato, finisce con l'essere sorretto nell'ambito

dell'ordinamento interno da una duplice volontà normativa:

che certi rapporti siano disciplinati così come li disciplina la

norma internazionale e che gli impegni assunti verso altri

stati siano rispettati. Per far precedere una legge posteriore

occorre che entrambe queste volontà siano annullate.

(Specialità sui generis)

Per quanto riguarda i rapporti tra trattato e Costituzione, le

norme pattizie immesse potranno essere sottoposte a

conrollo di costituzionalità ed annullate se violano norme

della nostra Costituzione. Esse assumono la forza propria di

norme interposte tra legge ordinaria e costituzione, essendo

da un lato parametro di costituzionalità delle leggi e avendo

dall'altro, rango inferiore alla costituzione.

L'adattamento ad un trattato può prevedere espressamente

la diretta applicabilità delle decisioni degli organi all'interno

degli stati membri (es UE). Quando invece il trattato

istitutivo dell'organizzazione nulla dispone in materia, il

problema va risolto interamente alla luce dell'ordinamento

interno. Per la prassi italiana vi è un oreintamento verso

l'adozione di singoli atti di esecuzione oer ciascuna

decisione di organo internazionale, vincolante l'Italia. Tali atti

consistono talvolta in una legge ma il più spesso di decreti

legislativi o regolamenti amministrativi.

42.L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE

COMPETENZE DELLE REGIONI

Quando il diritto internazionale o il diritto dell'UE

interferiscono con materie che in italia formano oggetto di

legislazione regionale, si pone il problema del

coordinamento tra norme internazionali e norme statali di

adattamento da un lato e norme regionali dall'altro.

Un principio è quello del rispetto, da parte delle regioni,

degli obblighi internazionali. Il principio è espressamente

sancito in taluni statuti regionali ed oggi esso è sancito

dall'art. 117 comma 1 della costituzione.

Con l'art. 117 la Corte ha finito col riconoscere alle regioni la

competenza autonoma ed originaria a partecipare, per le

materie di loro attribuzione, all'attuazione del dititto

internazionale nonchè del diritto comunitario direttamente

applicabile, riservando l'attuaione diretta delle direttive alle

regioni a statuto speciale. (lasciando margine d'azione allo

stato per "urgenza", "esigenze di uniformità sorrette

dall'interesse nazionale".

Per quano riguarda il diritto dell'UE, l'art 29 comma 1

stabilisce che, oltre allo stato, anche le regioni e le province

autonome, nelle materie di loro competenza, "danno

attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal

diritto dell'UE". l'art 30 ribadisce che nelle materie di

legislazione concorrente, lo stato fissa "i principi

fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province

autonome debbano esercitare la loro attività di attuazione

degli atti dell'UE nelle materie di competenza concorrente.

43. IL FATTO ILLECITO E I SUOI ELEMENTI

COSTITUTIVI: L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Può darsi che lo stato non riesca ad evitare ce lo stato

incorra in una violazione di diritto internazionale o in un fatto

di illecito internazionale. Si pone allora il problema della

responsabilità internazionale degli stati che consiste nel

chiedersi quando esattamente si ha fatto un illecito

internazionale, quali sono i suoi elementi constitutivi e quali

conseguenze ne derivano.

A partire dal 1953 la Commissione di diritto internazionale

delle Nazioni Unite (CDI) ha intrapreso la realizzazione di un

progetto di decodificazione completato poi nel 2001. Esso si

occupa, in 59 articoli, sia degli elementi dell'illecito sia delle

conseguenze relative ad esso. Una caratteristica

fondamentale è quella di considerare i principi sulla

responsabilità come valevoli in linea di massima per la

violazione di qualsiasi norma internazionale (in precedenza

si erano redatti codici solo per il trattamento degli stranieri).

Quando si cerca di ricostruire una responsabilità a riguardo

di qualsiasi violazione di norma internazionale si presentano

diverse difficoltà in quanto la prassi diviene assai

frammentaria ed incerta, parlare di riparazioni per illeciti

gravissimi risulta avere poco senso e che risulta evidente la

scarsità di mezzi diretti ad assicurare 'attuazione delle

norme internazionali.

Sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali la

CDI ha approvato definitivamente nel 2011 un progetto nel

quale si tratta di regole ispirate in linea generale al principio

dell'autonomia della responsabilità delle organizzazioni

internazionali, ricavabile dall'autonoma personalità

internazionale di cui sono dotate.

Vediamo alcuni articolti da segnalare:

-L'art. 17 prevede la responsabilità dell'organizzazione

qualora quesra induca con una decisione vincolante, uno o

più membri a compiere un atto illecito.

-L'art. 40 sancisce che i membri, qualora lo statuto

dell'organizzazione lo preveda, debbano prendere tutte le

misure necessarie per dotare l'organizzazione dei mezzi

(finanziari) per far fronte alle conseguenze dell'illecito da

essa commesso.

-L'art. 62 indica che un membro è responsabile a titolo

sussidiario per un atto illecito dell'org quando abbia

accettato tale responsabilità oppure abbia indotto la vittima

a farvi affidamento.

Il fatto illecito consiste in un comportamento di uno o più

organi statali, comprendendo tutti coloro che partecipano

all'esercizio del potere di governo (un qualsiasio organo

dello stato che sia legislativo, giudiziario o esecutivo, del

governo centrale o di un ente territoriale).

La violazione di norme internazionali attraverso la semplice

emanazione di leggi o di altre norme di portata astratta è

scarsamente ipotizzabile in quanto il contenzioso

internazionale è un contenzioso che ha per oggetto

questioni concrete.

Esiste una discussione per quanto riguarda la responsabilità

dello stato quando l'organo abbia commesso un'azione

internazionalmente illecita al di fuori dei limiti della sua

competenza (es organi di polizia, tortura, maltrattamenti di

individui). Secondo alcuni e secondo l'art. 7 del Progetto,

azioni del genere sarebbero comunque attrivuibili allo stato,

secondo altri autori invece l'azione in quanto tale resterebbe

propria dell'individuo o degli individui che l'hanno compiuta e

l'illecito dello stato consisterebbe nel non aver preso misure

idonee a prevenirla.

Se l'illecito internazionale è opera di organi statali, resta

esclusa la possibilità che allo stato sia addossata una

responsabilità per atti di privati che arrechino danni ad

individui, organi o stati stranieri. Oggi si ritiene che lo stato

risponda solo quando non abbia posto in essere le misure

atte a prevenire l'azione o a punirne l'autore e quindi solo

per il fatto dei suoi organi. Il comportamento di cui è qui

responsabile lo stato consiste in un'omissione (complicità

con il violatore).

44. L'ELEMENTO OGGETTIVO

Il progetto dall'art. 12 in poi si occupa del fatto illecito osia

ell'illiceità del comportamento dell'organo statale: "si ha

violazione di un obbligo internazionale da parte di uno stato

quando un fatto di tale stato non è conforme a ciò che gli è

importo dal predetto obbligo"

L'art. 13 contiene la regula tempus regit actum, ossia

prevede che l'obbligazione debba esistere al momento in cui

il comportamento dello stato ha luogo. Nel 14 e 15 si

stabilisce quando deve ritenersi che si verifichi l'illecito negi

illeciti istantanei (tempus commissi delicti), in quelli avente

carattere continuo (tempus commissi delicti copre tutta la

durata dell'illecito)

All'elemento obbiettivo dell'illecito internazionale attengono

le cause o circostanze escludenti l'illiceità:

1) Consenso dello stato leso. Viene configurato da una

parte della dottrina come un vero e proprio accordo tra lo

stato autorizzante e lo stato autorizza

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannamiles di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lang Alessandra.