Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Seconda parte delle sentenze di Diritto internazionale  Pag. 1 Seconda parte delle sentenze di Diritto internazionale  Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Seconda parte delle sentenze di Diritto internazionale  Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Seconda parte delle sentenze di Diritto internazionale  Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Seconda parte delle sentenze di Diritto internazionale  Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Seconda parte delle sentenze di Diritto internazionale  Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La sentenza della Corte costituzionale

La sentenza della Corte costituzionale affronta, come la seguente sentenza n.349 del 2007, le conseguenze dell'incompatibilità di una norma di legge interna con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani. Afferma che, malgrado la grande rilevanza delle disposizioni della Convenzione in quanto volte a tutelare i diritti fondamentali della persona umana, queste nondimeno sono disposizioni di carattere pattizio, le quali obbligano lo Stato italiano nel suo insieme ma non sono idonee a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno come invece fanno le norme dell'Unione europea.

Pertanto, in caso di contrasto, ne potrà scaturire come conseguenza la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme interne incompatibili, per violazione dell'art. 117, 1° comma, Cost. in quanto norma interposta, e non già l'immediata disapplicazione delle norme interne contrastanti da parte del giudice interno, come

avviene in caso di contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione europea provviste di effetto diretto o di diretta applicabilità. Secondo la Corte, si tratta di una differenza non soltanto terminologica quanto piuttosto sostanziale nella misura in cui la CEDU, a differenza dei trattati comunitari, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa si configura infatti come un trattato internazionale multilaterale, da cui sorgono obblighi per gli Stati contraenti, ma non ne deriva automaticamente l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti per tutte le autorità interne degli Stati membri.

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 22 OTTOBRE 2007, N. 349, E. P.C. COMUNE DI AVELLINO

La sentenza n. 349 aggiunge ulteriori considerazioni relative all'invocabilità

In proposito dell'art. 11 Cost., ed esclude che la disposizione in questione possa trovare applicazione con riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani, nella quale, pur l'Italia partecipando, non comporta alcuna cessione di sovranità ad un ordinamento distinto (diversamente da come avverrebbe in relazione all'ordinamento dell'UE). Quello che può avvenire è che la legge interna, che si è trovata effettivamente in contrasto con una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, se non modificata o abrogata dal legislatore, formi oggetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale sulla base di un rinvio che sia effettuato dal giudice comune. In conclusione, in ipotesi di contrasto di una norma interna con le norme di un trattato internazionale cui sia stata data esecuzione nell'ordinamento interno dello Stato, il rimedio non è la disapplicazione della norma interna incompatibile né tantomeno la

disapplicazione della norma del trattato, se questa confligge con la Costituzione, bensì la dichiarazione di illegittimità costituzionale o della norma interna incompatibile con il trattato oppure della norma stessa del trattato, se sia questa d essere incompatibile con un precetto della Costituzione: in questo caso, ovviamente, non si può dichiarare incostituzionale la norma del trattato in quanto tale (che non è norma dell’ordinamento dello Stato), ma si dichiarerà incostituzionale la legge di esecuzione del trattato nella parte in cui rinvia a quella particolare norma del trattato e nella misura in cui di quella particolare norma del trattato si dia quella data interpretazione che sarebbe costituzionalmente inconciliabile (v. sentenza di Corte costituzionale, 22 ottobre 2014, n. 238).

▪︎ LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3

reca disposizioni di attuazione delle norme contenute nel titolo V della Costituzione così come modificate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Con riferimento all'adattamento agli accordi internazionali nelle materie di competenza regionale, rileva l'art. 6, primo comma, della legge; con riferimento al potere sostitutivo in caso di mancato rispetto di norme o trattati internazionali o della (rectius: normativa comunitaria dell'Unione europea) di cui all'art. 120, secondo comma, Cost, rileva l'art. 8, primo e secondo comma173, della legge.

TRIBUNALE DI TRIESTE, SENT. 24 DICEMBRE 1993 - CORTE DI CASSAZIONE, SENT. 8 LUGLIO 1994, BARCO

Venne fermata nell'Adriatico una nave con bandiera croata che aveva a bordo delle munizioni sospette di essere destinate all'ex Jugoslavia in violazione dell'embargo deciso dall'ONU. Gli ufficiali della nave furono sottoposti a giudizio, ma eccepirono l'insussistenza della giurisdizione del giudice italiano.

Il tribunale affermò che le decisioni dell'Onu, pur vincolanti sul piano del diritto internazionale nei confronti degli Stati membri della organizzazione, non possono, in assenza di appositi atti interni di recepimento, produrre effetti negli ordinamenti interni degli Stati. Alla luce di ciò, venne ritenuta insussistente la giurisdizione italiana per processare il comandante e l'ufficiale della nave. Per cui, il principio fondamentale è che, in assenza di atti interni di recepimento, l'obbligo di conformazione dello stato non comporta una diretta incidenza sulle norme interne, ivi incluse le norme sull'esercizio della giurisdizione penale dei giudici dello Stato. ▪︎ CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, SENT. 18 LUGLIO 2013, CAUSE C-584/10 P, C-593/10 PE C-595/10 P, COMMISSIONE EUROPEA E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA C. KADI Il Sig. Kadi, accusato di aver rapporti con la rete terroristica Al-Qaida, venne inserito nella lista elaborata dal

Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite che riportava i soggetti sospettati di sostenere il terrorismo internazionale. L'iscrizione a tale lista comportava l'automatica sottoposizione dell'interessato a una serie di misure di congelamento delle risorse patrimoniali e di restrizione al transito, che tutti gli Stati erano tenuti ad applicare ed eseguire nei propri ordinamenti interni. Il Sig. Kadi, ritenendo che questo sistema fosse incompatibile con alcuni diritti fondamentali dell'individuo (diritto di proprietà, libertà di circolazione, diritto di difesa e diritto ad un equo processo), presentò ricorso ai giudici dell'UE, eccependo in particolare la violazione del suo diritto di difesa (diritto che è da interpretarsi come soggetto a limitazioni solo se esse siano proporzionali e giustificate all'interesse volto a garantire). La questione era: è consentito il normale sindacato di legittimità degli atti.

dell'Unione da parte della Corte di Giustizia dell'UE, visto che i regolamenti dell'UE costituiscono un atto vincolato di recezione di quanto è disposto da una fonte esterna.

La Corte di Giustizia dell'UE ha concluso che non ci possono essere atti dell'Unione che siano sottratti al normale sindacato di legittimità.

Di fronte al primato del diritto dell'UE, la Corte costituzionale ha ventilato l'ipotesi dei c.d. controlimiti nell'ipotesi in cui dagli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana all'UE derivino determinate conseguenze incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione dichiarando, in quel caso, l'illegittimità costituzionale della legge di esecuzione dei trattati.

Tale questione traeva origine dall'art.325 TFUE. La questione è stata affrontata in 3 battute:

  1. Dalla Corte di Giustizia
  2. Dalla Corte Costituzionale
  3. Dalla Corte di Giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

DELL'UNIONE EUROPEA, SENT. 8 SETTEMBRE 2015, CAUSA C-105/04, TARICCO E ALTRI

La sentenza della Corte di giustizia, relativa all'interpretazione dell'art. 325 TFUE (misure da prendersi da parte degli Stati membri per contrastare la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione), si pronuncia sull'incidenza sul corretto adempimento da parte dell'Italia degli obblighi posti dalla stessa norma e dell'operare delle norme contenute nel codice penale italiano in materia di prescrizione dei reati. La sentenza, pur affrontando il profilo della compatibilità dell'eventuale disapplicazione di tali regole con la tutela dei diritti fondamentali degli accusati come tutelati, in particolare, dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, appare affermare che l'eventuale disapplicazione delle regole in materia di prescrizione non sia atta ad incidere sul rispetto di tali principi.

L'interpretazione della Corte di giustizia ha suscitato la reazione della Corte costituzionale italiana, la quale, con ordinanza n. 24/2017, ha rimesso una nuova questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendole di meglio precisare la propria interpretazione degli effetti discendenti dalla norma di cui all'art. 325 TFUE per il rispetto del principio di legalità tutelato al tempo stesso dalla Costituzione italiana.

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 23 NOVEMBRE 2016 - 26 GENNAIO 2017, N. 24, TARICCO

L'ordinanza rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea una serie di questioni pregiudiziali volte a chiarire alcuni aspetti oggetto della precedente sentenza ventilando la possibilità di opporre i c.d. controlimiti costituzionali, dichiarando in parte qual'è l'illegittimità costituzionale della legge con la quale è stato dato l'ordine di esecuzione del Trattato di Lisbona nell'eventualità in cui la

Corte confermi un'interpretazione dell'art. 325 TFUE atta a comportare la disapplicazione del regime fissato in materia di prescrizione con conseguente aggravamento del regime di punibilità di natura retroattiva.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, SENT. 5 DICEMBRE 2017, IN CAUSA C-42/17, M.A.S., M.B., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (INTERV.) (CASO TARICCO)

In altre parole, a giudizio della Corte, l'art. 325 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i reati nazionali comparabili.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
23 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartiCasu01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Marongiu Buonaiuti Fabrizio.