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Art.33 "INTERPRETATION OF TREATIES AUTHENTICATED IN TWO OR MORE LANGUAGES"

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.

2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.

3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text. situazione di equivalenza.

4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be adopted.

di interpretazione degli Artt. 31-32 solo se nemmeno in questo modo si raggiunge una interpretazione convincente del testo, allora si dovrà adottare l'interpretazione che meglio permette di conciliare le diverse versioni, che comunque sia compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato punto di incontro L'invalidità, l'estinzione e la sospensione della validità dei trattati Parte V della Convenzione di Vienna dall'Art. 42 all'Art. 72 invalidità parla di invalidità di un trattato quando, in presenza di Nozione di: "Sideterminate cause, un trattato è sin dall'inizio (ex tunc) improduttivo di effetti giuridici" esistenza di una causa d'invalidità la causa di invalidità può retroagire estinzione "Si parla di estinzione di un trattato quando un trattato valido, Nozione di: e quindi produttivo di effetti giuridici, cessa definitivamente di produrre tali.effettigiuridici a partire dal momento in cui (ex nunc) si verificano determinate cause di sospensione. Si parla di sospensione dell'applicazione di un trattato quando un trattato valido cessa solo temporaneamente di produrre effetti giuridici a partire dal momento in cui si verificano determinate cause e fintantoché tali cause perdurano. Le cause di invalidità sono codificate nella Convenzione di Vienna negli Artt. dal 46 al 53. Si fa una distinzione tra vizi di volontà e vizi di contenuto. I vizi di volontà, negli Artt. dal 46 al 52, corrispondono alle cause che inficiano, e quindi rendono nulla, la volontà dello Stato di obbligarsi ad un trattato. Questo problema attiene al modo in cui si è formata la volontà, il consenso dello Stato, e può essere in contrasto con una norma di jus cogens. Il vizio di contenuto, nell'Art. 53, corrisponde al problema che attiene al contenuto del trattato. È necessario fare una distinzione tra i vizi di volontà e i vizi di contenuto.

trattatibilaterali e quelli multilaterali:

- trattati bilaterali il trattato è invalido

- trattati multilaterali a causa della presenza di vizi di volontà non consegue l'invalidità dell'intero trattato, bensì consegue l'invalidità del consenso espresso dallo Stato che viene escluso dal novero degli Stati contraenti per gli altri Stati il contratto mantiene la sua validità

Se il contrasto è causato da un contrasto con una norma di jus cogens, il trattato è considerato invalido sia nel caso di trattati bilaterali che di trattati multilaterali

I vizi di volontà:

- Art.46 "PROVISIONS OF INTERNAL LAW REGARDING COMPETENCE TO: CONCLUDE TREATIES

1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of

its internal law of fundamental importance.

2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.

violazione di una disposizione del diritto interno riguardante la competenza a stipulare trattati (es. Italia ratifica di un accordo riguardante una materia prevista nell'Art.80 della Costituzione senza l'autorizzazione del Parlamento)- Art.47 "SPECIFIC RESTRICTIONS ON AUTHORITY TO EXPRESS THE CONSENT: OF A STATE If the authority of a representative to express the consent of a State to be bound by a particular treaty has been made subject to a specific restriction, his omission to observe that restriction may not be invoked as invalidating the consent expressed by him unless the restriction was notified to the other negotiating States prior to his expressing such consent." violazione di una restrizione specifica del potere di esprimere il consenso di uno

Stato → considerato un caso speciale: rilevante nell'ipotesi di trattati conclusi con procedura semplificata (la firma vincola lo Stato) se il rappresentante di uno Stato, a cui sono state imposte restrizioni, le sorpassa, la volontà dello Stato è viziata

Art.48- : "ERRORA State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty. Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the error or if the circumstances were such as to put that State on notice of a possible error..." errore di fatto deve trattarsi di un errore di Diritto es. nel caso di un trattato che stabilisce il confine tra due Stati, stipulato sulla base di una cartina geografica sbagliata, l'errore deve essere:

Essenziale,

secondo il quale se lo Stato avesse saputo che stava commettendo un errore, avrebbe evitato di compierlo

Colpevole (?), cioè lo Stato non deve aver contribuito al presentarsi di quell'errore

Scusabile, cioè con l'impossibilità di uno Stato di rendersi conto della presenza di un errore

- Art.49 "FRAUD:If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating State, the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty." dolo es. se una cartina è errata perché una delle parti ha portato volutamente una cartina errata per raggiugere la conclusione di un trattato in maniera ingannevole

- Art.50 "CORRUPTION OF A REPRESENTATIVE OF A STATE:If the expression of a State's consent to be bound by a treaty has been procured through the corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke such

corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.

corruzione del rappresentante di uno Stato può occorrere solo in trattati eseguiti in forma semplificata, mentre nei casi dei trattati conclusi in forma normale o solenne lo Stato può semplicemente non ratificare ciò che è stato accettato dal rappresentante.

Art.51: "COERCION OF A REPRESENTATIVE OF A STATE The expression of a State's consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect." violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato può avvenire principalmente in casi di trattati conclusi in forma semplificata.

Art.52 "COERCION OF A STATE BY THE THREAT OR USE OF FORCE: A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principles of international law embodied in the Charter of

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theUnited Nations.” violenza esercitata su uno Stato con la minaccia ol’impiego della forza es. antecedente la Carta: trattato del 1938 tra laGermania Nazista e la Cecoslovacchia con cui la Cecoslovacchia cedette allaGermania il territorio dei Sudeti pur essendo antecedente, questo trattatovenne in rilievo in diverse cause successive, e venne considerato invalido,proprio perché ottenuto dalla Germania con la minaccia della forza in sede diredazione della Convenzione di Vienna questa norma fu oggetto di tensioni,diversi punti di vista:

  • Alcuni Stati sostenevano che si facesse riferimento solo al caso dell’uso della forza armata
  • Altri Stati uscenti dal processo di decolonizzazione volevano che questa norma facesse riferimento anche all’uso della forza politica ed economica

la conclusione è una norma che presenta ambiguità oggi assumiamocome invalidità della norma l’impiego della forza armata

Nell'interpretazione di questo articolo si può anche tenere presente che al momento della conclusione della Conferenza di Vienna, la conferenza intergovernativa adottò una dichiarazione non vincolante nella quale si poneva l'accento sull'opportunità che gli Stati non facciano valere forme di coercizione riguardanti aspetti politici ed economici nonostante ciò.

La Convenzione non cita questa ipotesi perché fa riferimento ai principi della Carta dell'ONU, quindi considera principalmente la forza armata. Alla luce dell'Art.52, dovremmo giungere alla conclusione che i trattati di pace sono invalidi? La dottrina sostiene che non possano essere considerati invalidi per varie ragioni:

  • Il momento in cui si redige il trattato è distante dal conflitto, quindi è improbabile che questo si ripresenti
  • Ci sono reciproche concessioni e la posizione vincitori-vinti dovrebbe essere valida solo in senso interpretativo, secondo
o il principio del "favor debitoris" (favorevole alla parte più debole) contrasta con una norma di jus cogens. Secondo l'articolo 53, un trattato è nullo se, al momento della sua conclusione, entra in conflitto con una norma perentoria del diritto internazionale generale (jus cogens). Per i fini della presente Convenzione, una norma perentoria del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come una norma dalla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata solo da una successiva norma di diritto internazionale generale con lo stesso carattere.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo15M di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.