Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Diritto internazionale  -  la funzione di attuazione coercitiva Pag. 1 Diritto internazionale  -  la funzione di attuazione coercitiva Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale  -  la funzione di attuazione coercitiva Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Immunità dell'agente diplomatico

L'agente non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o civilmente degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Questa immunità funzionale è prevista per garantire all'agente diplomatico l'indisturbato esercizio della sua attività e deriva dal fatto che simili atti non sono a lui imputati ma allo Stato straniero, quindi l'agente diplomatico non può essere citato in giudizio neanche una volta che siano cessate le sue funzioni.

Anche gli atti compiuti dall'agente come privato sono immuni dalla giurisdizione penale e civile, grazie all'immunità personale (o ratione personae). Tuttavia, ci sono alcune eccezioni per quanto riguarda la giurisdizione civile:

  • azioni reali concernenti immobili situati nel territorio dello Stato - le azioni possono essere intraprese contro l'accreditatario;
  • azioni successorie;
  • attività professionali o commerciali;
  • domande riconvenzionali.

La ratio di tale immunità sta nel proteggere l'agente diplomatico nell'esercizio delle sue funzioni e nel garantire l'efficacia delle relazioni diplomatiche tra gli Stati.

Esigenza di assicurare all'agente il libero ed indisturbato esercizio delle sue funzioni. (ne impediatur legatio). Ne consegue il carattere esclusivamente processuale dell'i. L'agente non è dispensato dall'osservare la legge, ma è semplicemente immune alla giurisdizione, finché si trova sul territorio dello stato che lo riceve e finché esplica le sue funzioni. (non punibile anche per atti compiuti prima) Una volta che la sua qualità di agente diplomatico sia venuta meno, egli potrà essere sottoposto a giudizio anche per gli atti o reati compiuti quando rivestiva tale qualità.

Esenzione fiscale. Essa sussiste esclusivamente per le imposte dirette personali.

  • Persone a cui spettano le immunità diplomatiche:
  • Agenti diplomatici: capi-missione (Ambasciatori, Ministri Plenipotenziari, Incaricati d'affari)
  • Tutto il personale diplomatico delle missioni (ministri, consiglieri, segretari)
  • Famiglie degli agenti
e del personale. La Convenzione di Vienna (art.37) estende tale immunità al personale tecnico e amministrativo della missione. Il D.I. Consuetudinario: Capi di Stato (quando si recano all'estero in forma ufficiale), Capi di Governo e Ministri degli Esteri. - Immunità e crimini internazionali L'immunità della giurisdizione ratione personae copre qualsiasi atto e dunque anche eventuali crimini internazionali, commessi dall'individuo al quale spettano le immunità diplomatiche. Poiché siffatti crimini sono commessi normalmente proprio dagli organi supremi dello Stato sarebbe assurdo negare che possa essere punito l'agente diplomatico o altro individuo al quale spettano le immunità diplomatiche, una volta cessata la funzione. Sia la prassi che la Corte I.G., sono orientate in tal senso. - Consoli e altri organi statali Per qualsiasi altro organo il D.I. non prevede particolari immunità. Neanche i consoli godono delle immunità diplomatiche.si ritiene soltanto che sia inviolabile l'archivio consolare; mentre non vi è alcuna immunità (extraterritorialità e inviolabilità) per la sede del consolato. IL TRATTAMENTO DEGLI STATI STRANIERI Con riguardo ai limiti che incontra lo Stato territoriale nell'esercizio del suo potere di imperio, bisogna analizzare la loro relazione con il principio di "non ingerenza negli affari degli altri Stati". Trattasi di un principio di cui è difficile precisarne l'esatto contenuto in quanto principio giuridico, venendo esso spesso enunciato dagli Stati solo a fini di propaganda politica. La Dichiarazione dei principi dell'Assemblea generale delle N.U. non fornisce molti lumi in materia, occupandosi di quasi tutti i settori disciplinati dal diritto internazionale, spaziando dall'autodeterminazione dei popoli, al rispetto dei diritti umani, all'istallazione di basi militari in territorio altrui ecc... In realtà ilautonomia assoluta, ma deve essere bilanciato con il principio di autodeterminazione dei popoli. Questo principio sancisce il diritto dei popoli di determinare liberamente il proprio status politico, economico, sociale e culturale, senza interferenze esterne. c. Diritti umani Il principio di non ingerenza trova applicazione anche nel campo dei diritti umani. Gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e garantire i diritti fondamentali dei propri cittadini, senza interferenze indebite da parte di altri Stati. Tuttavia, in caso di gravi violazioni dei diritti umani, la comunità internazionale può intervenire per proteggere la popolazione colpita. d. Sovranità degli Stati Il principio di non ingerenza è strettamente legato al concetto di sovranità degli Stati. Gli Stati hanno il diritto di governare il proprio territorio e gli affari interni senza interferenze esterne. Tuttavia, questo principio non implica l'impunità per violazioni dei diritti umani o per azioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. In conclusione, il principio di non ingerenza è un principio fondamentale del diritto internazionale che mira a preservare l'autonomia degli Stati e a garantire il rispetto dei diritti umani. Tuttavia, questo principio deve essere bilanciato con altri principi, come l'autodeterminazione dei popoli, al fine di garantire una giusta e equilibrata applicazione del diritto internazionale.

autonomia ma viena assorbito dal principio dell'Autodeterminazione se le misure di pressione economica, nel caso di specie, siano sistematicamente prese e abbiano come unico scopo quello di influire sulle scelte dello Stato straniero.

giurisdizione deli Stati stranieri: Può uno Stato essere convenuto in giudizio davanti alle Corti di uno Stato, ad es. per inadempienza contrattuale? Ancora nel secolo scorso la teoria universalemte accolta era favorevole all'immunità assoluta degli Stati stranieri. Sono state la giurisprudenza italiana e quella belga (nel periodo successivo alla IG.M.) a dare inizio ad un inversione di tendenza: Elaborazione della teoria dell'immunità ristretta o relativa considerarsi comunemente ammessa, e corrisponde al diritto I. può consuetudinario. secondo tale teoria, l'esenzione degli stati stranieri dalla giurisdizione civile è: limitata agli atti JURE IMPERII attraverso i quali si

esplicaattil'esercizio delle funzioni pubbliche statali;non si estende agli atti JURE GESTIONIS o PRIVATORUM ossiaagli atti aventi carattere privatistico (come l'acquisto di un immobile a titolo di investimento).distinzione tra atti jure imperii e jure gestionis, non è sempre facile da applicarelaai singoli casi concreti .Anche qui il diritto consuetudinario lascia un ampio margine all'interprete, giudice interno. In caso di dubbio è opportuno concludere a favore dell'immunità anziché a favore della sottoposizione alla giurisdizione.Uno dei campi dove la distinzione di tali atti si rileva di difficile applicazione, è quello relativo alle controversie di lavoro.Trattasi di giudizi istaurati da lavoratori aventi la nazionalità dello Stato territoriale, per lavoro prestato presso ambasciate o uffici istituiti da Sati stranieri.E' difficile in questi casi stabilire quali aspetti del rapporto di lavoro debbanoessere rinunciata dalle parti interessate.sempre essere oggetto di rinuncia da parte dello Stato straniero. La rinuncia può essere espressa o implicita, ma in questo caso occorre sempre che sussiste l'elemento della intenzionalità e che il comportamento dal quale la rinuncia si ricava, sia collegato con il processo.

Immunità delle persone giuridiche pubbliche diverse dallo Stato

L'immunità della giurisdizione civile, viene ancora riconosciuta agli enti territoriali e alle persone giuridiche pubbliche, nei limiti in cui è prevista per gli Stati - ad imostrazione del fatto che a formare la persona dello stato da un punto di vista internazionale, concorrono tutti gli organi dello stato e non solo quelli detentori del potere centrale.

Immunità degli stati stranieri dall'esecuzione forzata

La teoria dell'immunità ristretta va applicata sia al singolo procedimento di cognizione, sia all'esecuzione forzata di beni, detenuti (a qualsiasi titolo) dallo Stato estero.

forzata è ammissibile solo se essa è esperita sui beni non destinati ad una pubblica funzione, ad es: immobili acquistati dallo Stato estero a titolo privato.

Dottrina dell'Act of State

Sorta e seguita dai paesi del Common Law.

Dottrina secondo cui una Corte interna non potrebbe rifiutarsi di applicare una legge o altro atto di sovranità straniero. Es: una legge richiamata dalle norme di diritto internazionale privato, in quanto contraria al diritto internazionale.

Le corti di uno Stato, anche nei giudizi tra parti private, non potrebbero controllare la legittimità internazionale o interna di leggi, sentenze o atti amministrativi stranieri, che in un modo o nell'altro vengano in rilievo nei giudizi medesimi.

IL TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI-

È un trattamento che riguarda soprattutto lo Stato in cui l'organizzazione ha sede, ma che può dar luogo a problemi anche in altri Stati quando gli organi di un'organizzazione

internazionale si trovino ad operare occasionalmente o stabilmente nel loro territorio.

immunità dei funzionari internazionali: per il loro trattamento non esistono norme consuetudinarie che impongano agli stati di concedere loro particolari immunità, tanto meno quelle diplomatiche. Sicché: solo mediante convenzione uno Stato può essere obbligato in tal senso. Sono contenute: nello stesso trattato istitutivo; in convenzioni concluse dalle stesse organizzazioni con gli Stati.

immunità dei funzionari ONU: La Carta si limita a sancire all'art 105, un principio generale di tale immunità: "i funzionari dell'Organizzazione godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni".

Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.