Il trattamento degli organi stranieri, in particolare degli agenti diplomatici
Particolari limiti alla potestà di governo nell’ambito del territorio sono previsti dal diritto consuetudinario per quanto riguarda gli agenti diplomatici. Limiti che si concentrano nel rispetto delle cosiddette immunità diplomatiche. La materia è anche regolata da una convenzione di codificazione promossa dalle Nazioni Unite, la Convenzione di Vienna del 1961. Tale convenzione, entrata in vigore nel ’65, corrisponde largamente al diritto consuetudinario.
Le immunità riguardano gli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato territoriale e accompagnano l’agente dal momento in cui esso entra nel territorio di tale Stato per svolgervi le sue funzioni fino al momento in cui ne esce. La presenza dell’agente, come quella dello straniero, è subordinata in tutto e per tutto alla volontà dello Stato territoriale, volontà che si esplica, per quanto riguarda l’ammissione, attraverso il gradimento, e per quanto riguarda l’espulsione, attraverso la cosiddetta consegna dei passaporti e l’ingiunzione a lasciare, entro un certo tempo, il paese.
Le immunità diplomatiche
- Inviolabilità personale
L’agente diplomatico deve essere innanzi tutto protetto contro le offese alla sua persona mediante particolari misure preventive e repressive. Di qui: l’obbligo dello Stato territoriale di garantire l’inviolabilità personale si confonde con il generico dovere di protezione degli stranieri, che deve però essere commisurata all’importanza dello straniero. Infine, l’inviolabilità consiste anche e soprattutto nella sottrazione del diplomatico straniero a qualsiasi misura di polizia (fermo, arresto, perquisizione) diretta contro la sua persona.
- Inviolabilità domiciliare
Si intende per domicilio sia la sede della missione diplomatica sia l’abitazione privata dell’agente diplomatico. La sede della missione diplomatica resta territorio dello Stato che riceve l’agente, ma questo Stato non può esercitarvi, senza il consenso dell’agente, atti di coercizione.
- Immunità della giurisdizione penale e civile
Distinzione tra:
- Atti compiuti dal diplomatico in quanto organo dello Stato
- Atti da lui compiuti come privato
1. Atti compiuti dal diplomatico in quanto organo dello Stato sono coperti da quella che viene chiamata immunità funzionale (immunità ratione materiae). L’agente non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o civilmente degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Sebbene l’immunità funzionale sia prevista per garantire all’agente diplomatico l’indisturbato esercizio della sua attività, essa deriva anche dal fatto che simili atti non siano a lui imputati ma allo Stato straniero, con la conseguenza che l’agente diplomatico non possa essere citato in giudizio neanche una volta che siano cessate le sue funzioni.
2. Atti da lui compiuti come privato sono anch’essi immuni dalla giurisdizione penale e civile: immunità personale (o ratione personae), salvo per quanto riguarda la giurisdizione civile: azioni reali concernenti immobili situati nel territorio dello Stato accreditatario, azioni successorie, le attività professionali o commerciali riguardanti domande riconvenzionali. La ratio di tale immunità sta nell’esigenza di assicurare all’agente il libero ed indisturbato esercizio delle sue funzioni (ne impediatur legatio). Ne consegue il carattere esclusivamente processuale dell’immunità. L’agente non è dispensato dall’osservare la legge, ma è semplicemente immune alla giurisdizione, finché si trova sul territorio dello Stato che lo riceve e finché esplica le sue funzioni. Una volta che la sua qualità di agente diplomatico sia venuta meno, egli potrà essere sottoposto a giudizio anche per gli atti o reati compiuti quando rivestiva tale qualifica.
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