Diritto internazionale - la funzione di attuazione coercitiva
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Ancora nel secolo scorso la teoria universalemte accolta era favorevole all’immunità
assoluta degli Stati stranieri.
Sono state la giurisprudenza italiana e quella belga (nel periodo successivo alla I
G.M.) a dare inizio ad un inversione di tendenza:
Elaborazione della teoria dell’immunità ristretta o relativa
considerarsi comunemente ammessa, e corrisponde al diritto I.
può
consuetudinario.
secondo tale teoria, l’esenzione degli stati stranieri dalla giurisdizione civile è:
limitata agli atti JURE IMPERII attraverso i quali si esplica
atti
l’esercizio delle funzioni pubbliche statali;
non si estende agli atti JURE GESTIONIS o PRIVATORUM ossia
agli atti aventi carattere privatistico (come l’acquisto di un immobile a titolo di
investimento).
distinzione tra atti jure imperii e jure gestionis, non è sempre facile da applicare
la
ai singoli casi concreti .
Anche qui il diritto consuetudinario lascia un ampio margine all’interprete, giudice
interno. In caso di dubbio è opportuno concludere a favore dell’immunità anziché a
favore della sottoposizione alla giurisdizione.
Uno dei campi dove la distinzione di tali atti si rileva di difficile applicazione, è
quello relativo alle controversie di lavoro.
Trattasi di giudizi istaurati da lavoratori aventi la nazionalità dello Stato territoriale,
per lavoro prestato presso ambasciate o uffici istituiti da Sati stranieri.
E’ difficile in questi casi stabilire quali aspetti del rapporto di lavoro debbano essere
presi in considerazione per essere qualificati come pubblicistici o privatistici ai fini
dell’immunità.
Una soluzione venne fornita dalla CONVENZIONE EUROPEA SULL’IMMUNITA’
AGLI STATI del 1972, promossa dal Consiglio d’Europa.
La convenzione adotta per i rapporti di lavoro (art. 5) il criterio della nazionalità del
lavoratore cumulato con quello del luogo della prestazione.
il lavoratore ha la nazionalità dello stato straniero che lo recluta, l’immunità
se
sussiste in ogni caso;
il lavoratore ha la nazionalità dello Satto territoriale, e il lavoro deve essere
se
prestato nel territorio, l’immunità è esclusa.
-immunità e jus cogens
L’immunità sussiste anche con riguardo allo jus cogens, non potendo quest’ultimo
non prevalere non solo sulle convenzioni multilaterali, ma anche su altre norme
consuetudinarie.
-Rinuncia all’immunità
L’immunità può sempre essere oggetto di rinuncia da parte dello Stato straniero.
La rinuncia può essere espressa o implicita, ma in questo caso occorre sempre che
sussiste l’elemento della intenzionalità e che il comportamento dal quale la rinuncia
si ricava, sia collegato con il processo.
-immunità delle persone giuridiche pubbliche diverse dallo Stato
L’immunità della giurisdizione civile, viene ancora riconosciuta agli enti territoriali e
alle persone giuridiche pubbliche, nei limiti in cui è prevista per gli Sati a
dimostrazione del fatto che a formare la persona dello stato da un pdv internazionale,
concorrono tutti gli organi dello stato e non solo quelli detentori del potere centrale.
-immunità degli stati stranieri dall’esecuzione forzata
La teoria dell’immunità ristretta va applicata sia al singolo procedimento di
cognizione, sia all’esecuzione forzata di beni, detenutio (a qls titolo) dallo Sato
estero.
L’esecuzione forzata è ammissibile solo se essa è esperita sui beni non destinati ad
una pubblica funzione, ad es: immobili acquistati dallo Stato estero a titolo privato.
-Dottrina dell’Act of State
Sorta e seguita dai paesi del Common Law.
Dottrina secondo cui una Corte interna non potrebbe rifiutarsi di applicare una legge
o altro atto di sovranità straniero. Es: una legge richiamata dalle norme di diritto
internazionale privato, in quanto contraria al diritto internazionale.
Le corti di uno Stato, anche nei giudizi tra parti private, non potrebbero controllare la
legittimità internazionale o interna di leggi, sentenze o atti amministrativi stranieri,
che in un modo o nell’altro vengano in rilievo nei giudizi medesimi.
-IL TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI-
È un trattamento che riguarda soprattutto lo Stato in cui l’organizzazione ha sede, ma
che può dar luogo a problemi anche in altri Stati quando gli organi di un
organizzazione internazionale si trovino ad operare occasionalmente o stabilmente
nel loro territorio.
-immunità dei funzionari internazionali:
per il loro trattamento non esistono norme consuetudinarie che impongano agli stati
di concedere loro particolari immunità, tanto meno quelle diplomatiche.
Sicchè: solo mediante convenzione uno Stato può essere obbligato in tal senso.
Sono contenute:
nello stesso trattato istitutivo;
in convenzioni concluse dalle stesse organizzazioni con gli Sati.
-immunità dei funzionari ONU:
La Carta si limita a sancire all’art 105, un principio generale di tale immunità:
“i funzionari dell’Organizzazione godranno dei privilegi e delle immunità
necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni”,
demandando all’Assemblea generale il compito di proporre agli Stati membri la
conclusione di accordi per la disciplina dettagliata della materia.
tra gli accordi che vigono attualmente merita particolare attenzione la
Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, del 1946, cui
partecipa un numero rilevante di Stati.
Generalmente le norme contenute in convezioni di questo tipo sono di due specie:
o descrivono in modo dettagliato il tipo e l’ampiezza dell’immunità;
oppure rinviano alle norme di diritto internazionale consuetudinario relative
alle immunità diplomatiche.
-immunità dei funzionari delle Comunità europee
i. contenute nel Protocollo sulle immunità delle comunità annesso al Trattato sulla
fusione degli esecutivi comunitari.
-immunità dei Rappresentanti degli Stati in seno alle organizzazioni
la materia ha formato oggetto di una Convenzione di codificazione promosse dalle
Nazioni Unite, la Convezione del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro
relazioni con le organizzazioni di carattere universale.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Scienze giuridiche Prof.
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