Diritto internazionale
Il diritto internazionale si forma di norme scritte di diritto pattizio e norme non scritte di diritto consuetudinario. Una delle utilità di studiare il diritto internazionale è la capacità di avere un ulteriore strumento per interpretare ciò che succede al di fuori dei confini nazionali ma non solo, perché tante questioni di diritto internazionale trovano applicazione nel nostro ordinamento. Si pensi alle numerose condanne ricevute dall’Italia per le condizioni dei detenuti. Sempre di più nel nostro ordinamento incidono le fonti del diritto internazionale; viviamo nell’epoca dell’interdipendenza, perché gli ordinamenti nazionali sono sempre più influenzati dalle fonti internazionali e dell’Unione Europea. È, per questo motivo, estremamente importante avere una conoscenza di base delle norme esterne. Si pensi anche solo ai numerosi accordi che intercorrono fra l’Italia e gli altri Stati in ambito tributario.
Il diritto internazionale, inteso come diritto internazionale "pubblico", che si applica prevalentemente nei rapporti tra Stati e organizzazioni internazionali, non si applica al diritto internazionale privato, il quale rimane diritto interno; il diritto internazionale privato è quell’insieme di norme che disciplinano le fattispecie caratterizzate da un elemento di estraneità: es. una compravendita tra una società italiana e un fornitore russo con sede in Russia; es. matrimonio tra due cittadini romeni che si svolge in Italia. Il diritto internazionale privato si occupa di tre questioni giuridiche:
- La scelta della legge applicabile alla fattispecie;
- Giurisdizione: nel caso di inadempimento contrattuale qual è il giudice competente?
- Esecuzione di provvedimenti stranieri, ad esempio l’esecuzione del provvedimento di un giudicato straniero in Italia.
Il diritto dell’Unione Europea in origine nasce come una sorta del diritto internazionale, ma già a partire dagli anni ’60 il diritto dell’Unione Europea è diventato un diritto sui generis sempre più assomigliante ad un ordinamento interno mantenendo solo alcune delle caratteristiche del diritto internazionale.
Le funzioni del sistema di norme internazionali
- Formazione delle norme: quali sono i processi e le procedure che rendono giuridicamente vincolanti le regole internazionali;
- Accertamento e applicazione delle norme di diritto internazionale;
- Attuazione coercitiva delle norme.
Differenze fra diritto internazionale e diritto interno
- Funzione legislativa;
- Funzione giurisdizionale;
- Funzione esecutiva coercitiva del diritto internazionale.
La funzione legislativa, in un ordinamento interno, viene tipicamente eseguita, principalmente, dal parlamento; l’organo deputato all’esercizio della funzione legislativa, anche all’interno del nostro ordinamento, è il parlamento, un organo che produce norme di legge caratterizzate dalla generalità e astrattezza. Nel diritto internazionale, c’è un parlamento internazionale paragonabile a quello dell’UE? Qualcosa che potrebbe assomigliare a un parlamento internazionale è l’assemblea generale delle Nazioni Unite in cui sono rappresentati tutti i 194 Stati membri. L’assemblea generale delle Nazioni Unite non è dotata di potere legislativo; essa può adottare delle raccomandazioni (c.d. atto di soft law), ovvero delle norme non giuridicamente vincolanti. Le norme del diritto internazionale vengono prodotte principalmente dagli stessi soggetti, ovvero dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali. I soggetti che legiferano, sono allo stesso tempo destinatari di quelle norme: da questo aspetto si nota come il diritto internazionale sia un sistema giuridico orizzontale: non c’è un organo sovra ordinato che impone le norme agli Stati; sono gli stessi soggetti che producono le norme di diritto.
Esiste un giudice internazionale? In realtà non esiste un vero e proprio giudice internazionale. A l’Aia hanno sede due diversi tribunali internazionali: la Corte Internazionale e il Tribunale internazionale penale per i crimini commessi in ex Jugoslavia. Quando si parla di crimini internazionali si parla dei cc.dd core crimes, vale a dire i crimini di guerra e le norme che disciplinano le condotte dei belligeranti e mirano a tutelare la popolazione civile, i crimini contro l’umanità (tutti quei crimini commessi sistematicamente e in larga scala sulla popolazione civile), i crimini di genocidio e i crimini di aggressione armata; il crimine di aggressione armata non rientra nella competenza del tribunale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia. Lo statuto della corte internazionale ambisce a reprimere questi crimini. Ad oggi, però, non potrebbe esercitare i propri poteri nel caso dei crimini commessi in Siria, la quale non fa parte dello statuto firmato a Roma nel 1991. La Corte penale internazionale esercita la propria competenza in base a due criteri:
- Territorialità, ovvero che il verificarsi dell’evento avvenga sul territorio di uno Stato che ha aderito allo Statuto;
- Nazionalità, ovvero cittadinanza dell’autore del crimine.
Il tribunale internazionale è un tribunale ad hoc costituito per le diverse guerre scoppiate nei Balcani negli anni ’90. Questi tribunali hanno competenza su crimini individuali.
L’Italia è risultata soccombente rispetto alla Germania, per le richieste di danni presentate da cittadini italiani per crimini commessi dall’esercito nazista e la deportazione subita dai cittadini italiani: la Germania aveva sempre invocato la norma di diritto internazionale sull’immunità; ha presentato nel 2008 un ricorso chiedendo alla Corte Internazionale per accertare la violazione dell’Italia di norme. La Corte Internazionale di Giustizia ha competenza principale sulle controversie tra Stati e una competenza secondaria in materia consultiva; è anche il principale organo giudiziario in seno alle Nazioni Unite e su richiesta dei suoi organi può emanare dei pareri su questioni di natura giuridica non vincolanti volti a facilitare l’assemblea generale nello svolgimento del proprio lavoro. La Corte Internazionale di Giustizia non ha però giurisdizione obbligatoria: di volta in volta deve accertare il proprio titolo di giurisidizione su quella controversia giuridica; in altre parole si fonda sul principio generale che disciplina tutto il diritto internazionale, che è quello del consenso. La corte deve accertare che gli Stati abbiano conferito giurisdizione alla Corte. Gli strumenti di manifestazione del consenso possono essere i più svariati: nel caso di specie, la Germania aveva potuto presentare ricorso unilaterale sulla base di una convenzione del 1957 conclusa in seno al Consiglio di Europa che permetteva di risolvere tali contenziosi anche unilateralmente; il consenso dell’Italia sarebbe stato quindi manifestato con la firma del trattato di cui sopra.
Perché il contenzioso Italia-India sui marò non è finito davanti a un giudice Internazionale? Non vi era alcun titolo di giurisdizione perché l’Italia, unilateralmente, potesse presentare ricorso davanti alla corte internazionale di Giustizia. Lo stato che avrebbe più interesse a portare il contenzioso davanti al tribunale internazionale sarebbe stato lo stato italiano; un titolo di giurisdizione era invece presente nell’art. 287 della Convenzione ONU sul diritto del mare. In assenza di scelte comuni sulla risoluzione di un contenzioso fra due stati, gli stati parte e la convenzione possono unilateralmente istituire un tribunale arbitrale che può giudicare con sentenza definitiva obbligatoria per le parti su un contenzioso specifico; perché l’Italia non abbia utilizzato questa clausola è un mistero. Per gli addetti ai lavori si tratta dell’ennesima gestione superficiale di una importante questione di diritto internazionale (vedi anche estradizione della moglie del dissidente kazhako). L’Italia potrebbe invocare questa clausola anche oggi, ma visti i comportamenti recenti, un tribunale arbitrario potrebbe dichiarare anche che non vi è più controversia.
Il diritto internazionale: caratteristiche e funzioni
Il diritto internazionale, abbiamo visto, è caratterizzato dall’assenza di un organo legiferante competente a produrre le norme giuridiche e dall’assenza di un giudice obbligatorio. Quando si parla di assenza di una giurisdizione obbligatoria si intende che di volta in volta il giudice deve accertare il proprio titolo di giurisdizione basata su una manifestazione di consenso da parte degli Stati; tuttavia ciò non significa che i giudicati dei tribunali internazionali non siano obbligatori per le parti.
La funzione esecutiva - coercitiva delle norme
In un ordinamento abbiamo solitamente un sistema strutturato che permette l’applicazione coattive delle norme di quell’ordinamento (es. forze di polizia, ufficiali giudiziari). I Caschi blu sono assimilabili agli organi di polizia? Il consiglio di sicurezza può imporre delle norme di comportamento agli Stati e per assicurarne il rispetto può inviare un contingente c.d. di polizia internazionale; il consiglio di sicurezza è un organo politico, non interviene applicando in modo imparziale le norme del diritto internazionale; il consiglio di sicurezza ha piena discrezionalità politica: esso interviene solamente in quelle situazioni e controversie che costituiscono minacce alla pace e alla sicurezza internazionale o atti di aggressione. Il consiglio di sicurezza non può intervenire per la violazione di un accordo commerciale bilaterale, né per la violazione delle immunità diplomatiche.
Affrontando il profilo dell’esecuzione coattiva emerge quello che è sempre stato considerato il punto di debolezza del diritto internazionale: non esiste una procedura, uno strumento di esecuzione coattiva delle norme del diritto internazionale; non esiste a livello sistematico di ordinamento, tanto che alcuni autori, soprattutto nel XIX secolo, erano giunti a sostenere che il diritto internazionale non fosse diritto ma solo un insieme di prassi che gli Stati usavano ma non giuridicamente vincolanti.
Premessa: l’esecuzione coattiva del diritto non è il fine di un ordinamento giuridico, ma uno strumento per assicurare l’efficacia di quell’ordinamento. Il parametro di efficacia di un ordinamento è il grado in cui quelle norme vengono rispettate. Più c’è la certezza della pena, più le persone tendono al rispetto delle norme nel timore della sanzione. Il rispetto delle regole diventa un valore in sé e per sé che prescinde dal proprio interesse individuale o dal timore della sanzione: rispetto le regole perché ritengo che così sia giusto e perché ritengo che una comunità in cui tutti rispettano le regole sia una civiltà più ordinata in cui si fa più l’interesse generale della società e non l’interesse dei singoli; quindi la motivazione diventa l’adesione ad un interesse generale che prescinde dal proprio interesse individuale. Anche nel diritto internazionale le motivazioni che spingono i soggetti a rispettare le norme che essi stessi si sono dati sono esattamente quelle che gli individui hanno nel rispettare le norme di legge dello Stato in cui si trovano. Innanzitutto i soggetti del diritto internazionale rispettano le norme perché hanno un interesse individuale a rispettare quelle norme.
La gran parte delle regole relative alla navigazione aerea sono norme di diritto internazionale che vengono generalmente rispettate. Perché c’è tutto questo rispetto? In questo caso è l’interesse individuale, e sono rarissimi i casi di Stati isolati dal resto del mondo. Questo è il tipico caso di norme del diritto internazionale estremamente efficaci che vengono rispettate nella maggioranza dei casi, e il cui rispetto si fonda sull’interesse individuale. Il timore della sanzione è il vero problema? Nel diritto internazionale, a differenza degli ordinamenti interni, il timore della sanzione opera su un piano orizzontale, nel senso non del timore di una sanzione da parte dell’organo sovra ordinato, ma del timore di una sanzione da parte dello Stato i cui diritti sono stati violati. Fino a poco tempo fa si riteneva che le contromisure potessero essere adottate solo nel caso in cui venissero lesi i diritti soggettivi degli Stati. Anche nel diritto internazionale, nonostante il meccanismo di coercizione sia un meccanismo molto più primitivo, il timore della sanzione ha un ruolo preponderante nel rispetto delle norme. Ma anche nel diritto internazionale ci può essere l’adesione per il rispetto di un interesse generale.
Perché sia giusto nell’interesse della comunità internazionale, ad esempio i diritti dell’uomo: questi sono violati anche negli Stati occidentali. Ma quando uno stato decide di rispettare le norme contenute nei trattati sui diritti dell’uomo non lo fa per un interesse individuale né per il timore della sanzione, ma per l’adesione ad un valore fondamentale, ovvero il rispetto della dignità umana, per tutelarla dall’intervento dello Stato. L’Italia ha ricevuto delle condanne ad esempio per quanto riguarda la lunghezza dei processi e le condizioni dei detenuti nelle carceri. Gli Stati Uniti d’America, a partire dagli anni '90, hanno avuto una serie di contenziosi internazionali relativamente alla detenzione e al trattamento di cittadini di Stati esteri; il problema non era tanto, dal punto di vista giuridico, la condanna a morte perché nel diritto internazionale non esiste alcuna norma che vieti la pena di morte; questi stati lamentavano la violazione dell’art. 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, che prevede che, qualora un cittadino sia arrestato dalle forze di polizia di uno stato straniero, queste forze sono tenute a conferire le tutele consolari. Questi cittadini erano stati processati e condannati a morte senza che nessuno li avesse informati delle tutele consolari previste dall’art. 36 della convenzione di Vienna. L’amministrazione Bush, che si era distinta per la propria diffidenza verso le norme internazionali, aveva promosso una legge per dare efficacia alle norme della convenzione di Vienna. La motivazione che ha spinto gli Usa a emanare tale legge fu il timore che in casi invertiti, nemmeno i cittadini americani potessero appellarsi a tali convenzioni.
L’interesse individuale è spesso presente nella scelta di uno stato di rispettare una norma del diritto internazionale perché gli Stati destinatari delle norme sono allo stesso tempo stati che legiferano e questo significa che frequentemente le norme del diritto internazionale sono particolarmente aderenti agli interessi dei singoli Stati. Il diritto internazionale contemporaneo è certamente un sistema giuridico non particolarmente evoluto dal punto di vista dei meccanismi di esecuzione coattiva, ma non bisogna confondere l’assenza di tali strumenti con l’efficacia di tale sistema.
Genesi del diritto internazionale
La genesi del diritto internazionale risale alla pace di Westfalia, siglata nel 1648, che pose fine alla guerra dei trent’anni (1618-1648). La guerra dei trent’anni riguardò il tentativo dell’imperatore e del papato di riaffermare la propria autorità politico e religiosa sul continente europeo; in particolare il tentativo da parte dell’imperatore di riaffermare la religione cattolica sui principi tedeschi. Quando si parla della pace di Westfalia si fa riferimento a tre trattati: due furono conclusi a Munster tra i principi di religione cattolica e tra Francia e imperatore di Germania; il terzo fu concluso a Ostabruck dall’imperatore di Germania e i principi tedeschi di religione protestante e la Svezia. Più propriamente si può parlare di Trattati di Westfalia.
Perché i trattati di Westfalia segnano l’inizio del diritto internazionale? Perché con essi viene sancita formalmente l’equiparazione tra tutti gli Stati. Con i trattati di Westfalia si affermano due principi: quello della sovranità e quello dell’eguaglianza sovrana tra gli Stati. La sovranità sancita nei trattati di Westfalia è una sovranità sia interna che esterna: per sovranità interna si intende il c.d. ius alio escludendi, ovvero la potestà di imperio esclusiva dell’organizzazione statale sui sudditi e sul territorio; esclude la possibilità che altri governi o principi possano governare su quel medesimo territorio. Significa anche decidere la religione dei propri sudditi (cuius regio, eius religio), perché i sudditi seguiranno la religione del proprio principe. La sovranità ha un’eccezione anche esterna, e cioè, i nuovi regni indipendenti possono essere vincolati da obblighi e impegni internazionali solamente ove acconsentano a questi impegni e a questi obblighi; non esiste un rapporto di subordinazione rispetto a un imperatore o a un papato che possa imporre loro degli obblighi. Solo attraverso una manifestazione di volontà gli Stati che escono dalla guerra dei trent’anni possono essere vincolati a degli obblighi. Dal principio di sovranità discende il principio di eguaglianza sovrana tra gli Stati, che è la norma fondante del sistema internazionale. Da un punto di vista formale tutti gli stati sono posti sullo stesso piano. L’impero definitivamente rinuncia alle proprie pretese di egemonia politica e giuridico-formale. Il diritto internazionale viene fondato come un sistema di relazioni giuridiche paritarie, ovvero fra soggetti che si pongono su un piano di parità nelle relazioni reciproche. Il principio di eguaglianza sovrana si trova ancora oggi nel primo paragrafo dell’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite.
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