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I SOGGETTI!
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A proposito della soggettività internazionale, sono state elaborate quattro grandi teorie: !
1- La teoria tradizionale!
2- la teoria dei potentati!
3- la teoria contemporanea!
4 la teoria degli attori internazionali!
!
La teoria tradizionale era la teoria maggioritaria sposata fino al XIX secolo. La teoria
affermava che il diritto internazionale è esclusivamente il diritto degli stati, non vi sono altri
soggetti di diritto internazionale; il diritto internazionale è il c.d. law nation. L’impostazione
è profondamente dualista, ovvero che sposa una separazione netta tra diritti interni di
singoli stati e diritto internazionale che, invece, disciplina soltanto i rapporti paritari
orizzontali tra i diversi stati. I due ordinamenti sono nettamente separati. Anche i primi
esempi di organizzazioni internazionali sono ritenuti da questi autori, dal punto di vista
giuridico, come degli organi comuni, cioè degli organi che non assumono una personalità
giuridica distinta, ma sono semplicemente una sommatoria delle diverse personalità
giuridiche dei singoli stati membri. A partire dagli anni 50, in Italia un famoso
internazionalista, il professore Gaetano Arangio-Ruiz, elabora, con degli scritti
estremamente complessi anche se, per certi aspetti illuminanti, la c.d. teoria dei potentati: i
veri soggetti del diritto internazionale non sarebbero gli Stati, ma le organizzazioni politiche
sovrane e indipendenti, cioè tutte quelle aggregazioni sociali e umane che si atteggiano in
maniera sovrana e indipendente, che non sono cioè superiorem non riconoscentem
( tornando così ai trattati di Westfalia ). La comunità internazionale si compone si di Stati, i
quali non sono altro che tipologie di potentati, potendone esistere altri tipi non
caratterizzati, ad esempio, con una popolazione o con un territorio: Gaetano fa l’esempio
degli insorti. Su questo fa l’esempio delle colonie americane, le quali stringevano già
accordi internazionali con la Francia prima dell’indipendenza, avendo ottenuto “de facto” la
piena indipendenza dalla corona britannica. FA l’esempio dello Stato Vaticano, che con la
breccia di porta pia cessa di avere autonomia territoriale, ma con la Santa Sede che
continua ad atteggiarsi come un vero e proprio soggetto del diritto internazionale. Gli
stessi cavalieri di Malta, un’organizzazione nata molti secoli addietro nel periodo delle
crociate, itinerante, che mantiene rapporti sul piano internazionale, continuando ad avere
rapporti internazionali. La teoria Arangiana è anch’essa profondamente dualista, poiché
propone una netta separazone tra diritti interni e internazionale; la differenza è che il diritto
internazionale non è il diritto degli stati e tra gli Stati ma il diritto dei potentati e tra i
potentati. Per Arangio Ruiz quello che rileva dal punto d vista di governo è
l’organizzazione di Governo, il potentato: il popolo non rileva. I cavalieri di Malta, quando
scriveva arangio ruiz, continuavano ad avere un riconoscimento diffuso soprattutto in
europa: oggi sono riconosciuti solo da pochi stati, fra cui l’Italia.!
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22/10/2013!
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La teoria contemporanea è la teoria che oggi è accolta dalla dottrina maggioritaria in
quanto più aderente alla realtà del diritto internazionale. La teoria contemporanea è una
teoria plurale, ovvero che prevede una pluralità di soggetti di diritto: non nega che gli Stati
rimangano i principali soggetti del diritto internazionale e, di fatti, agli Stati viene dedicato
un approfondimento particolare; tuttavia non sono gli unici soggetti, ma accanto ad essi
troviamo altri soggetti di diritto. Innanzitutto si trovano le organizzazioni internazionali, non
più intese come organi comuni ma veri e propri soggetti dotati di personalità giuridica
distinta rispetto a quella dei singoli stati membri. Oggi le organizzazioni internazionali sono
tantissime ( ONU, UE, OMS, NATO ... ). Sulla personalità giuridica delle organizzazioni va
fatta una precisazione, che prende le mosse da un’importante parere della corte
internazionale di giustizia del 1948 , conosciuto come parere sulle riparazioni; in
quell’occasione la corte internazionale di giustizia venne attivata dall’assemblea generale
delle nazioni unite, che chiese se l’ONU fosse legittimata ad invocare la responsabilità
internazionale di uno Stato per violazione di norme internazionale ( Caso Bernardot ). La
corte dice che possono agire solo le nazioni unite hanno personalità giuridica distinta da
quella degli Stati quindi legittima le nazioni Unite ad agire in protezione diplomatica ma
solo in quanto avesse operato nel contesto dell’esercizio di proprie funzioni ( si parla di
teoria funzionale della personalità giuridica internazionale: le organizzazioni godono di una
personalità distinta solo quando operano nell’esercizio di funzioni statuarie ). Bernadotte
non era nell’esercizio delle sue funzioni diplomatiche ma per conto delle nazioni unite
quindi queste potevano agire.!
Nella teoria tradizionale e in quella dei potentati, gli individui non avevano una propria
soggettività. Queste due teorie erano profondamente dualiste, poiché postulavano
l’esistenza del diritto internazionale e del diritto interno, essendo l’individuo solamente un
soggetto di diritto interno. La novità principale non è solamente il conferimento di diritti
soggettivi di natura sostanziale all’individuo, ma anche il conferimento di diritti procedurali:
ad esempio l’art. 34 della CEDU prevede la possibilità del ricorso individuale, ovvero la
possibilità che ogni cittadino possa presentare un ricorso nei confronti di uno Stato che
abbia violato i diritti di questo cittadino. È previsto anche nel sistema della carta africana
dei diritti dell’uomo e dei popoli. Tutti questi elementi sono dati di diritto positivo che hanno
fatto si che anche l’individuo emergesse quale soggetto di diritto internazionale, sia
qualitativamente che quantitativamente limitato comunque rispetto agli Stati. L’emersione
dell’individuo quale soggetto è evidente anche nell’ambito del diritto internazionale penale:
a partire dai due tribunali militari di Norimberga e Tokyo, vediamo come gli individui non
solamente diventino destinatari di norme di diritto internazionale soggettivo, ma anche
vengano considerati responsabili per violazione di norme del diritto internazionale ( crimini
contro l’umanità, genocidio ). Nel diritto internazionale contemporaneo sono soggetti
anche gli investitori privati, non tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche
( società ). Soggetti del diritto internazionale sono anche i cc.dd. insorti, cioè quei gruppi
politico militari organizzati che esercitano un controllo effettivo su una parte del territorio
( es. gli insorti sono destinatari di obblighi internazionali in riferimento alla convenzione di
Ginevra ). La quarta teoria è quella degli attori internazionali. quest’ultima teoria è una
teoria sociologica che non si fonda sul diritto internazionale positivo: è una teoria che fu
elaborata negli anni 50 da studiosi dell’università di Yale, e secondo questa teoria i
soggetti del diritto internazionale sarebbero diversi, ma, secondo la teoria d Yale, quel che
rileva non è il diritto internazionale positivo, ma il c.d. “processo” del diritto internazionale:
secondo la scuola di Yale, il diritto internazionale non sarebbe altro che un processo
decisionale, in cui i soggetti assumono delle decisioni rilevanti ( non vincolanti ). L’enfasi
non è posta tanto sugli Stati, ma sui governi, in quanto sono i governi i veri attori del diritto
internazionale; altri attori sono i tribunali, le organizzazioni non governative, che avrebbero
un ruolo preponderante nella diplomazia multilaterale. La scuola di Yale osserva il ruolo
esercitato dalla Croce Rossa nelle convenzioni di Ginevra. L’art. 71 della Carta delle
Nazioni Unite prevede uno Status consultivo, ovvero che le organizzazioni non
governative sono rappresentate e possono intervenire durante i dibattiti; non possono
iscrivere punti all’ordine del giorno ma, secondo la scuola di Yale, questo ruolo non va
sottovalutato poiché alcune organizzazioni possono esercitare una c.d. moral suasion.!
Nonostante il diritto internazionale sia caratterizzato da una pluralità di soggetti, il
principale soggetto rimane lo Stato. Nei trattati di Westfalia, nonostante questi nascano
proprio in questa occasione, non si trova una definizione di Stato. L’unica definizione di
stato la troviamo nell’art. 1 della Convenzione di Montevideo del 1933 “convenzione sui
diritti e doveri degli Stati”. Per lo meno fino a inizio anni 90, l’art. 1 della Convenzione di cui
sopra, veniva sovente richiamato dagli Stati nella prassi di riconoscimento di nuovi stati.
L’art. 1 della convenzione di Montevideo si avvicina alla moderna triade Governo-
Popolazione-territorio. Uno Stato, ai sensi del diritto internazionale è caratterizzato da una
popolazione, un territorio, un governo e la capacità di mantenere relazioni sul piano
internazionale. Partendo da questa definizione bisogna fare alcune precisazioni: la
definizione dell’art. 1 è stata e continua ad essere un riferimento utile, ma è alquanto
imprecisa : nessun problema sulla popolazione, ma già analizzando il requisito del
territorio si può notare come l’art. 1 aggiunga un aggettivo ( territorio “definito” ). Nella
prassi del ventesimo secolo abbiamo assistito alla prassi dell’emersione di stati non
caratterizzati da un territorio definito. Pochi oggi non esiterebbero a definire israele come
Stato; tuttvia ha solo una parte dei propri confini definiti poiché buona parte di essi non è
limitata o demarcata ( confini con territori palestinesi Libano e Siria ); gli unici definiti sono
quelli con l’Egitto e la Giordania. La stessa Italia fino al 1975 non aveva un confine
stabilito con la ex Jugoslavia ( trattato di Osimo ). Anche sul terzo requisito la convenzione
di Montevideo non è molto precisa perché parla solamente di governo: nella prassi di
riconoscimento il governo è sempre qualificato come governo effettivo; non basta avere un
governo nominale, deve avere una potestà effettiva di imperio. Il quarto requisito, quello
della capacità di intrattenere rapporti sul piano internazionale, è in realtà un requisito
fuorviante poiché nasconde il vero requisito, che è quello dell’indipendenza: la capacità di
intrattenere rapporti è una conseguenza della sovranità esterna. Sul requisito
dell’indipendenza Anzillotti: ai fini della rilevazione del requisito dell’in