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Estratto del documento

I SOGGETTI!

!

A proposito della soggettività internazionale, sono state elaborate quattro grandi teorie: !

1- La teoria tradizionale!

2- la teoria dei potentati!

3- la teoria contemporanea!

4 la teoria degli attori internazionali!

!

La teoria tradizionale era la teoria maggioritaria sposata fino al XIX secolo. La teoria

affermava che il diritto internazionale è esclusivamente il diritto degli stati, non vi sono altri

soggetti di diritto internazionale; il diritto internazionale è il c.d. law nation. L’impostazione

è profondamente dualista, ovvero che sposa una separazione netta tra diritti interni di

singoli stati e diritto internazionale che, invece, disciplina soltanto i rapporti paritari

orizzontali tra i diversi stati. I due ordinamenti sono nettamente separati. Anche i primi

esempi di organizzazioni internazionali sono ritenuti da questi autori, dal punto di vista

giuridico, come degli organi comuni, cioè degli organi che non assumono una personalità

giuridica distinta, ma sono semplicemente una sommatoria delle diverse personalità

giuridiche dei singoli stati membri. A partire dagli anni 50, in Italia un famoso

internazionalista, il professore Gaetano Arangio-Ruiz, elabora, con degli scritti

estremamente complessi anche se, per certi aspetti illuminanti, la c.d. teoria dei potentati: i

veri soggetti del diritto internazionale non sarebbero gli Stati, ma le organizzazioni politiche

sovrane e indipendenti, cioè tutte quelle aggregazioni sociali e umane che si atteggiano in

maniera sovrana e indipendente, che non sono cioè superiorem non riconoscentem

( tornando così ai trattati di Westfalia ). La comunità internazionale si compone si di Stati, i

quali non sono altro che tipologie di potentati, potendone esistere altri tipi non

caratterizzati, ad esempio, con una popolazione o con un territorio: Gaetano fa l’esempio

degli insorti. Su questo fa l’esempio delle colonie americane, le quali stringevano già

accordi internazionali con la Francia prima dell’indipendenza, avendo ottenuto “de facto” la

piena indipendenza dalla corona britannica. FA l’esempio dello Stato Vaticano, che con la

breccia di porta pia cessa di avere autonomia territoriale, ma con la Santa Sede che

continua ad atteggiarsi come un vero e proprio soggetto del diritto internazionale. Gli

stessi cavalieri di Malta, un’organizzazione nata molti secoli addietro nel periodo delle

crociate, itinerante, che mantiene rapporti sul piano internazionale, continuando ad avere

rapporti internazionali. La teoria Arangiana è anch’essa profondamente dualista, poiché

propone una netta separazone tra diritti interni e internazionale; la differenza è che il diritto

internazionale non è il diritto degli stati e tra gli Stati ma il diritto dei potentati e tra i

potentati. Per Arangio Ruiz quello che rileva dal punto d vista di governo è

l’organizzazione di Governo, il potentato: il popolo non rileva. I cavalieri di Malta, quando

scriveva arangio ruiz, continuavano ad avere un riconoscimento diffuso soprattutto in

europa: oggi sono riconosciuti solo da pochi stati, fra cui l’Italia.!

!

22/10/2013!

!

La teoria contemporanea è la teoria che oggi è accolta dalla dottrina maggioritaria in

quanto più aderente alla realtà del diritto internazionale. La teoria contemporanea è una

teoria plurale, ovvero che prevede una pluralità di soggetti di diritto: non nega che gli Stati

rimangano i principali soggetti del diritto internazionale e, di fatti, agli Stati viene dedicato

un approfondimento particolare; tuttavia non sono gli unici soggetti, ma accanto ad essi

troviamo altri soggetti di diritto. Innanzitutto si trovano le organizzazioni internazionali, non

più intese come organi comuni ma veri e propri soggetti dotati di personalità giuridica

distinta rispetto a quella dei singoli stati membri. Oggi le organizzazioni internazionali sono

tantissime ( ONU, UE, OMS, NATO ... ). Sulla personalità giuridica delle organizzazioni va

fatta una precisazione, che prende le mosse da un’importante parere della corte

internazionale di giustizia del 1948 , conosciuto come parere sulle riparazioni; in

quell’occasione la corte internazionale di giustizia venne attivata dall’assemblea generale

delle nazioni unite, che chiese se l’ONU fosse legittimata ad invocare la responsabilità

internazionale di uno Stato per violazione di norme internazionale ( Caso Bernardot ). La

corte dice che possono agire solo le nazioni unite hanno personalità giuridica distinta da

quella degli Stati quindi legittima le nazioni Unite ad agire in protezione diplomatica ma

solo in quanto avesse operato nel contesto dell’esercizio di proprie funzioni ( si parla di

teoria funzionale della personalità giuridica internazionale: le organizzazioni godono di una

personalità distinta solo quando operano nell’esercizio di funzioni statuarie ). Bernadotte

non era nell’esercizio delle sue funzioni diplomatiche ma per conto delle nazioni unite

quindi queste potevano agire.!

Nella teoria tradizionale e in quella dei potentati, gli individui non avevano una propria

soggettività. Queste due teorie erano profondamente dualiste, poiché postulavano

l’esistenza del diritto internazionale e del diritto interno, essendo l’individuo solamente un

soggetto di diritto interno. La novità principale non è solamente il conferimento di diritti

soggettivi di natura sostanziale all’individuo, ma anche il conferimento di diritti procedurali:

ad esempio l’art. 34 della CEDU prevede la possibilità del ricorso individuale, ovvero la

possibilità che ogni cittadino possa presentare un ricorso nei confronti di uno Stato che

abbia violato i diritti di questo cittadino. È previsto anche nel sistema della carta africana

dei diritti dell’uomo e dei popoli. Tutti questi elementi sono dati di diritto positivo che hanno

fatto si che anche l’individuo emergesse quale soggetto di diritto internazionale, sia

qualitativamente che quantitativamente limitato comunque rispetto agli Stati. L’emersione

dell’individuo quale soggetto è evidente anche nell’ambito del diritto internazionale penale:

a partire dai due tribunali militari di Norimberga e Tokyo, vediamo come gli individui non

solamente diventino destinatari di norme di diritto internazionale soggettivo, ma anche

vengano considerati responsabili per violazione di norme del diritto internazionale ( crimini

contro l’umanità, genocidio ). Nel diritto internazionale contemporaneo sono soggetti

anche gli investitori privati, non tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche

( società ). Soggetti del diritto internazionale sono anche i cc.dd. insorti, cioè quei gruppi

politico militari organizzati che esercitano un controllo effettivo su una parte del territorio

( es. gli insorti sono destinatari di obblighi internazionali in riferimento alla convenzione di

Ginevra ). La quarta teoria è quella degli attori internazionali. quest’ultima teoria è una

teoria sociologica che non si fonda sul diritto internazionale positivo: è una teoria che fu

elaborata negli anni 50 da studiosi dell’università di Yale, e secondo questa teoria i

soggetti del diritto internazionale sarebbero diversi, ma, secondo la teoria d Yale, quel che

rileva non è il diritto internazionale positivo, ma il c.d. “processo” del diritto internazionale:

secondo la scuola di Yale, il diritto internazionale non sarebbe altro che un processo

decisionale, in cui i soggetti assumono delle decisioni rilevanti ( non vincolanti ). L’enfasi

non è posta tanto sugli Stati, ma sui governi, in quanto sono i governi i veri attori del diritto

internazionale; altri attori sono i tribunali, le organizzazioni non governative, che avrebbero

un ruolo preponderante nella diplomazia multilaterale. La scuola di Yale osserva il ruolo

esercitato dalla Croce Rossa nelle convenzioni di Ginevra. L’art. 71 della Carta delle

Nazioni Unite prevede uno Status consultivo, ovvero che le organizzazioni non

governative sono rappresentate e possono intervenire durante i dibattiti; non possono

iscrivere punti all’ordine del giorno ma, secondo la scuola di Yale, questo ruolo non va

sottovalutato poiché alcune organizzazioni possono esercitare una c.d. moral suasion.!

Nonostante il diritto internazionale sia caratterizzato da una pluralità di soggetti, il

principale soggetto rimane lo Stato. Nei trattati di Westfalia, nonostante questi nascano

proprio in questa occasione, non si trova una definizione di Stato. L’unica definizione di

stato la troviamo nell’art. 1 della Convenzione di Montevideo del 1933 “convenzione sui

diritti e doveri degli Stati”. Per lo meno fino a inizio anni 90, l’art. 1 della Convenzione di cui

sopra, veniva sovente richiamato dagli Stati nella prassi di riconoscimento di nuovi stati.

L’art. 1 della convenzione di Montevideo si avvicina alla moderna triade Governo-

Popolazione-territorio. Uno Stato, ai sensi del diritto internazionale è caratterizzato da una

popolazione, un territorio, un governo e la capacità di mantenere relazioni sul piano

internazionale. Partendo da questa definizione bisogna fare alcune precisazioni: la

definizione dell’art. 1 è stata e continua ad essere un riferimento utile, ma è alquanto

imprecisa : nessun problema sulla popolazione, ma già analizzando il requisito del

territorio si può notare come l’art. 1 aggiunga un aggettivo ( territorio “definito” ). Nella

prassi del ventesimo secolo abbiamo assistito alla prassi dell’emersione di stati non

caratterizzati da un territorio definito. Pochi oggi non esiterebbero a definire israele come

Stato; tuttvia ha solo una parte dei propri confini definiti poiché buona parte di essi non è

limitata o demarcata ( confini con territori palestinesi Libano e Siria ); gli unici definiti sono

quelli con l’Egitto e la Giordania. La stessa Italia fino al 1975 non aveva un confine

stabilito con la ex Jugoslavia ( trattato di Osimo ). Anche sul terzo requisito la convenzione

di Montevideo non è molto precisa perché parla solamente di governo: nella prassi di

riconoscimento il governo è sempre qualificato come governo effettivo; non basta avere un

governo nominale, deve avere una potestà effettiva di imperio. Il quarto requisito, quello

della capacità di intrattenere rapporti sul piano internazionale, è in realtà un requisito

fuorviante poiché nasconde il vero requisito, che è quello dell’indipendenza: la capacità di

intrattenere rapporti è una conseguenza della sovranità esterna. Sul requisito

dell’indipendenza Anzillotti: ai fini della rilevazione del requisito dell’in

Dettagli
A.A. 2013-2014
82 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ObiOneKenobi92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Milano Enrico.