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FUNZIONE DI ATTUAZIONE COERCITIVA

DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il decentramento di questa funzione è lasciata agli stessi Stati attraverso l’AUTOTUTELA: sono gli Stati stessi che attuano le

norme, si fanno giustizia da sé, attraverso l’autotutela, che, a differenza del diritto interno, nel diritto internazionale è la regola.

Sul piano formale, l’autotutela mette tutti gli Stati sullo stesso piano, ma sul piano sostanziale, sono solo gli Stati più forti che

possono adottare degli strumenti di autotutela più efficaci, per garantire meglio la coercizione del diritto, mentre gli Stati deboli sono

in difficoltà ad adottare delle misure più efficaci.

Prima di arrivare all’autotutela, dobbiamo prima chiarire cosa sia un illecito, come si arriva ad un illecito. Questo è il problema della

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE. La responsabilità internazionale si determina in base ad un soggetto di diritto

internazionale che abbia violato degli obblighi internazionalmente assunti.

La Commissione di diritto internazionale, fin dal 1953, ha studiato la possibilità di codificare la materia, affidando a diversi relatori il

compito di presentare progetti. Risultato di questa attività è stato un progetto di articoli sulla responsabilità internazionale suddiviso

in tre parti (ma soltanto le prime due sono le più importanti):

1° PARTE = origine della responsabilità che riprende la quasi totalità delle formulazioni del relatore Roberto Ago e tratta, in 35

articoli, degli elementi del diritto internazionale. Il testo costituisce la base della trattazione del tema della responsabilità;

2° PARTE = contenuto, forma e gradi della responsabilità, cioè le conseguenze dell’illecito (artt. 36/53);

3° PARTE = soluzione delle controversie (artt. 54/60).

La stesura del progetto relativo alla seconda e alla terza parte fu portato avanti dal relatore Arangio Ruiz, nominato nel 1986. Nel

1996 il testo completo è stato approvato in prima lettura dalla Commissione e trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite

affinché potesse essere esaminato dai vari Stati per ulteriori commenti e osservazioni (ma non è ancora in vigore: è tuttora in

discussione).

NOZIONE DI ILLECITO INTERNAZIONALE: L’ART. 1 della Prima Parte del Progetto condiziona la responsabilità di uno Stato alla

commissione di un fatto illecito = Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.. Il

termine è di ampia portata e ricomprende sia azioni positive (atti) che omissioni o astensioni degli organi dello Stato.

L’ART. 3 riguarda gli elementi dell’illecito. C’è un atto illecito quando:

a) c’è una condotta che costituisce omissione = elemento soggettivo

b) c’è la violazione dell’atto = elemento oggettivo

L’elemento soggettivo, consiste nell’esistenza di un comportamento attribuibile allo Stato.

L’elemento oggettivo, consiste nell’antigiuridicità di questo comportamento.

ELEMENTO SOGGETTIVO DELL’ILLECITO: Elemento soggettivo dell’illecito è il comportamento che può essere attribuito allo

Stato alla stregua del diritto internazionale. Si tratta di vedere quando il comportamento commissivo o omissivo può essere

attribuito allo Stato.

L’ART. 5 specifica che per comportamento attribuibile allo Stato si intende il comportamento di un qualsiasi organo dello Stato che

abbia tale qualità secondo il diritto interno dello Stato medesimo. = in linea di principio lo Stato risponde del comportamento tenuto

dai suoi organi: alla fine, è lo Stato che ha agito attraverso i suoi organi.

ART. 6 = Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia

che tale organo appartenga al potere costituente, legislativo, esecutivo, giudiziario o altro, ……….., sia che abbia una posizione di

subordinazione o di supremazia nell’organizzazione dello Stato.

All’ART. 5 si parla di organi dello Stato che siano propri del diritto interno dello Stato. Il diritto internazionale attribuisce rilevanza

all’organizzazione effettiva dello Stato, ma dire che il diritto internazionale si limita a rinviare agli organi interni dello Stato, è troppo

superficiale. Ci si riferisce all’organizzazione effettiva dello Stato.

Il diritto internazionale attribuisce allo Stato il comportamento di tutti gli enti territoriali minori che esistono all’interno dello Stato,

anche se all’interno dello Stato questi enti hanno una personalità distinta e separata dallo Stato stesso (es. nel nostro Stato, le

Regioni, le Province e i Comuni): vale questo anche per quegli Enti pubblici cui lo Stato attribuisca l’esercizio di pubbliche funzioni,

che altrimenti spetterebbero al Ministero competente per materia.

ART. 7 = Sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale anche il comportamento di un organo di un

ente di governo territoriale di tale Stato, purché, nel caso in questione, tale organo abbia agito in tale qualità.

Sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale anche il comportamento di un organo di un ente che

non fa parte della struttura formale dello Stato o di un ente di governo territoriale, ma che è abilitato dal diritto interno di tale Stato

ad esercitare prerogative dell’autorità di governo, purché, nel caso in questione, tale organo abbia agito in tale qualità.

In certi casi, anche l’attività di un individuo o gruppi di individui, può essere attribuita allo Stato, se l’individuo o il gruppo di individui

stava agendo per conto dello Stato.

ART. 8 = Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato anch’esso come un atto dello Stato ai sensi

del diritto internazionale se:

a) è stabilito che tale persona o gruppo di persone ha agito di fatto per conto di tale Stato; o

b) tale persona o gruppo di persone ha esercitato di fatto prerogative dell’autorità di governo in assenza di autorità ufficiali e

in circostanze che giustificavano l’esercizio di quelle prerogative dell’autorità.

Il punto più importante è il punto A: questo individuo o gruppo di individui agisce di fatto per conto dello Stato e il suo

comportamento viene, pertanto, attribuito allo Stato.

Esempio importante sul punto è costituito dalla famosa sentenza resa dalla Corte Internazionale di Giustizia del 24/5/1980, nel caso

del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti in Iran; l’azione di militanti islamici che avevano occupato i locali

dell’ambasciata americana fu ritenuta imputabile al governo iraniano, a partire dal momento in cui le autorità iraniane approvavano

l’occupazione e decisero di perpetuarla e di utilizzarla a precisi fini politici. A giudizio della Corte l’approvazione del governo

conferiva ai militanti islamici la qualità di agenti di fatto dello Stato iraniano.

In un primo momento lo Stato risponde del comportamento dei suoi organi, qualunque che siano gli organi, anche se distinti dallo

Stato.

In certi casi il comportamento dell’organo dello Stato può essere imputabile ad uno Stato diverso da quello a cui l’organo

appartiene. Un organo può, cioè, appartenere formalmente ad uno Stato, ma essere, di fatto, organo di un altro Stato, in quanto

agisce per conto di quest’ultimo sulla base delle sue istruzioni. In questo caso, il comportamento dell’organo è imputabile allo Stato

per il quale esso agisce, pur non facendone parte.

ART. 9 = Il comportamento di un organo che è stato posto a disposizione di uno Stato da un altro Stato o da un’organizzazione

internazionale sarà considerato come un atto del primo Stato ai sensi del diritto internazionale, se tale organo ha agito

nell’esercizio di prerogative dell’autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è stato posto.

Lo Stato risponde del comportamento dei suoi organi e di tutti gli organi che agiscono sotto il suo controllo; mentre non risponde se

l’individuo o gruppi di individui non agiscono sotto la sua direzione, ma questo non vuol dire che lo Stato non sia mai responsabile

dei comportamenti dei suoi cittadini (v. es. Iran citato precedentemente).

ART. 11 = Non sarà considerato come atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale il comportamento di una persona o gruppo

di persone che non agiscono per conto dello Stato.

Il paragrafo 1 non pregiudica l’attribuzione allo Stato di qualsiasi altro comportamento che sia collegato a quello delle persone o dei

gruppi di persone ai quali il paragrafo 1 si riferisce e che deve essere considerato come un atto dello Stato in virtù degli articoli da 5

a 10.

Ultima cosa da dire riguardo all’elemento soggettivo:

ART. 10: Il comportamento di un organo di uno Stato, di un ente di governo territoriale o di un ente abilitato ad esercitare

prerogative dell’autorità di governo, sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale anche se, nel caso

specifico, l’organo abbia ecceduto la sua competenza secondo il diritto interno o contravvenuto alle istruzioni relative alla sua

attività. = La commissione si schiera a favore di coloro che affermano che lo Stato si mette comunque a favore dei suoi organi,

anche se tali organi agiscono fuori delle loro competenze.

ELEMENTO OGGETTIVO DELL’ILLECITO: E’ l’elemento dell’ antigiuridicità del comportamento. Deve essere un comportamento

contrario ad un obbligo dello Stato. Il fatto illecito è costituito dalla violazione di un obbligo internazionale o dalla non conformità di

un comportamento dello Stato a ciò che gli è imposto dal predetto obbligo.

Dell’elemento oggettivo si occupa il Cap. III, Parte I del progetto, artt. 16/26.

ART. 16 = Si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un atto di quello Stato non è conforme a

quanto gli è richiesto da tale obbligo.

ART. 17/1 = Un atto di uno Stato che costituisce una violazione di un obbligo internazionale è un atto internazionalmente illecito

indipendentemente dalla fonte, sia essa consuetudinaria, pattizia o altra, di tale obbligo. = è irrilevante la fonte dell’obbligo che è

stato violato.

ART. 18 = Un atto di uno Stato che non è conforme a quanto gli è richiesto da un obbligo internazionale costituisce una violazione

di quell’obbligo solo se l’atto è stato compiuto al tempo in cui l’obbligo era in vigore per tale Stato. = un obbligo deve essere in

vigore perché sia commesso l’illecito, cioè l’obbligo che si ritiene che è stato violato deve essere in vigore.

Il progetto fa una serie di distinzioni:

- illeciti omissivi o commissivi = nel caso di illeciti omissivi, la norma violata imponeva allo Stato di non adottare il

comportamento tenuto, es. l’obbligo per uno Stato di adottare certe norme nel suo diritto penale interno, norme che se non

adotta, commette un illecito, perché il trattato gli imponeva di adottarle; nel caso di illeciti commissivi, la norma prescriveva

un comportamento che lo Stato non ha posto in essere, attraverso un comportamento positivo, lo Stato viola un obbligo (di

non fare) e commette un illecito.

- Illeciti istantanei e di durata = l’illecito istantaneo si realizza e si estingue in un momento preciso; l’illecito di durata perdura

per tutto il tempo in cui dura la violazione. ART. 24 – ILLECITO ISTANTANEO: La violazione di un obbligo internazionale

per mezzo di un atto dello Stato che non si estende nel tempo si produce nel momento in cui l’atto è compiuto. Il tempo

della commissione della violazione non si estende oltre tale momento, anche se gli effetti dell’atto dello Stato continuano

in seguito. ART. 25 – ILLECITO DI DURATA: La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato

avente carattere continuativo si produce nel momento in cui l’atto comincia. Ciononostante il tempo della commissione

della violazione si estende per tutto il periodo durante il quale l’atto continua e rimane non conforme all’obbligo

internazionale.

- Illeciti di condotta e di risultato = L’illecito di condotta si verifica quando la norma impone allo Stato un determinato

comportamento (es. adozione di una normativa uniforme in una materia determinata); l’illecito di risultato si verifica quando

lo Stato, lasciato libero nella scelta dei mezzi, è chiamato a garantire un risultato preciso richiesto da norme finali (es.

predisposizione di idonee garanzie di giustizia a favore degli stranieri). ART. 20 – ILLECITO DI CONDOTTA: Vi è una

violazione da parte di uno Stato di un obbligo internazionale che richiede che esso osservi una particolare modalità di

comportamento quando il comportamento di tale Stato non è conforme a quanto gli è richiesto da tale obbligo. ART. 21 –

ILLECITO DI RISULTATO: Vi è una violazione da parte di uno Stato di un obbligo internazionale che richiede che esso

raggiunga, con mezzi di sua scelta, uno specifico risultato se, attraverso il comportamento adottato, lo Stato non

raggiunge il risultato che gli è richiesto da tale obbligo.

La commissione fa un’altra distinzione fondata sul contenuto dell’obbligo violato, cioè la distinzione tra ILLECITI PIU’ GRAVI e

ILLECITI MENO GRAVI, cioè tra CRIMINI (illeciti più gravi) e DELITTI (illeciti meno gravi). Questa distinzione si ripercuote

esclusivamente sulle conseguenze dell’illecito, essendo chiaro che la violazione di un obbligo internazionale genera sempre un

fatto internazionalmente illecito, quale che sia l’oggetto dell’obbligo violato.

ART. 19/1 = Un atto di uno Stato che costituisce una violazione di un obbligo internazionale è un atto internazionalmente illecito

quale che sia l’oggetto dell’obbligo violato.

Nel diritto internazionale generale gli illeciti erano tutti posti sullo stesso piano e davano luogo alle stesse conseguenze. Distinguere

ora tra illeciti più o meno gravi ha senso solo se si ammette che quelli più gravi abbiano poi delle conseguenze maggiori, mentre se

vediamo la II parte di questo progetto di articoli, riferito alle conseguenze degli illeciti, tutto questo si riduce a poco.

Vediamo quali dovrebbero essere questi crimini.

ART. 19/2: Un atto internazionalmente illecito, che risulta dalla violazione da parte di uno Stato di un obbligo internazionale tanto

essenziale per la protezione di interessi fondamentali della comunità internazionale che la sua violazione è riconosciuta come un

crimine da tale comunità nel suo insieme, costituisce un crimine internazionale. = il crimine internazionale è una violazione di una

norma consuetudinaria, considerata essenziale dagli Stati, che protegge degli interessi per gli Stati nel suo insieme.

Gli esempi dei crimini internazionali – ART. 19/3:

a) una violazione grave di un obbligo internazionale di importanza essenziale per il mantenimento della pace e della

sicurezza internazionale, quale quello che vieta l’aggressione;

b) una violazione grave di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia del diritto di

autodeterminazione dei popoli, quale quello che vieta l’istituzione o il mantenimento con la forza di una dominazione

coloniale;

c) una violazione grave su larga scala di un obbligo internazionale di importanza fondamentale per la salvaguardia

dell’essere umano, quali quelli che vietano la schiavitù, il genocidio e l’apartheid;

d) una violazione grave di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione

dell’ambiente umano, quale quelli che vietano l’inquinamento massiccio dell’atmosfera o dei mari.

Questi crimini internazionali dello Stato non vanno confusi con i crimini internazionali degli individui: ci sono delle norme che

prevedono dei crimini internazionali degli individui, le quali prevedono che certi crimini possono essere repressi, e in alcuni casi

devono essere repressi, penalmente. Per i crimini dello Stato risponde lo Stato sul piano internazionale. C’è un collegamento tra i

due tipi di crimini, in quanto, se il crimine dell’individuo è commesso quale organo dello Stato, tale crimine sarà imputabile anche

allo Stato che ne risponde sul piano internazionale, oltre che essere imputabile all’individuo che ne risponde personalmente,

penalmente. Ma non sempre i due crimini coincidono tra di loro. L’individuo sarà punito sulla base di una norma interna dello Stato.

CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO L’ILLECEITA’ DEL COMPORTAMENTO: Sono quelle circostanze che una volta verificatesi

escludono la responsabilità dello Stato, in quanto viene meno l’elemento oggettivo della stessa, cioè l’antigiuridicità del fatto. Di tali

circostanze se ne occupa il cap. V, agli artt. 29/33 e sono:

consenso dello Stato leso;

- forza maggiore e caso fortuito;

- estrema necessità;

- stato di necessità.

-

ART. 29/1 – CONSENSO: Il consenso validamente prestato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di uno

specifico atto non conforme ad un obbligo del secondo Stato nei confronti del primo esclude l’illiceità dell’atto in relazione a quello

Stato, nella misura in cui l’atto non eccede i limiti del consenso. = il consenso funziona come causa di esclusione. Il consenso deve

essere validamente dato: i vizi del consenso che possono invalidare la manifestazione di volontà nella conclusione dei trattati, sono

invalidanti del consenso anche in questa ipotesi.

ART. 29/2: Il paragrafo 1 non si applica se l’obbligo deriva da una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini dei

presenti articoli, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità

internazionale degli Stati nel suo insieme come una norma alla quale non è ammessa alcuna deroga e che può essere modificata

solo da una succ

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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