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Casi in cui gli stati cercano di giustificare il ricorso alla forza armata
Sono i casi che già si verificavano prima della Carta ONU, cioè l'intervento in territorio altrui per proteggere i propri cittadini che si trovino in situazione di pericolo e il governo locale non sia in grado, o non voglia, proteggere efficacemente la vita o i beni dei cittadini stranieri presenti sul suo territorio; l'intervento di umanità (ritornato di attualità durante la guerra del Kossovo), perché ci sono degli Stati che ritengono lecito intervenire militarmente in territorio altrui, non solo per difendere i propri cittadini, ma anche quando si tratta di reagire contro massicce violazioni di diritti dell'uomo da parte del governo costituito o anche quando il governo costituito non è responsabile.
quando all'interno dello Stato c'è una situazione tale per cui ci sono degli atti di genocidio, o comunque, massicce violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo. L'intervento di umanità, fino a qualche anno fa, era ancora di dubbia liceità di quanto non fosse l'intervento a protezione dei cittadini all'estero, perché era contestato dalla maggioranza degli Stati. Oggi ha cominciato ad essere appoggiato, soprattutto dagli Stati occidentali. Ci sono altre forme di intervento armato, la cui liceità è però sostenuta soltanto dagli USA: si tratta delle forme di intervento armato per reagire al terrorismo internazionale, in particolare quando il terrorismo internazionale è un terrorismo di Stato o sponsorizzato dagli Stati = Es. la Libia, accusata di essere stata responsabile di attività terroristica ai danni degli USA = ipotesi in cui gli USA tengono la massima super potenza mondiale e sono spesso tentati
di intervenire militarmente, non solo per tutelare dei diritti discendenti dalle norme di diritto internazionale, ma anche per tutelare degli interessi non giuridicamente protetti, quindi in aperta violazione del diritto internazionale e decidono di intervenire con la forza, cosicché sostengono la liceità di questo tipo di intervento. Per il diritto internazionale tradizionale queste forme di intervento potevano giustificarsi sulla base dei valide fasi di giustificazione, perché non c'era solo la legittima difesa: c'era anche la RAPPRESAGLIA, che poteva giustificare un intervento armato quando si riteneva che lo Stato vittima avesse commesso precedentemente un illecito e si reagiva con la rappresaglia armata nei confronti dello Stato autore dell'illecito internazionale per costringerlo a cessare l'illecito internazionale e costringerlo a fornire un'adeguata riparazione. Oggi la rappresaglia c'è ancora, ma non è considerata.come un'eccezione al divieto dell'uso della forza, perché oggi le rappresaglie possono consistere solo in misure non implicanti l'uso della forza, perché l'unica eccezione al divieto dell'uso della forza è la legittima difesa. In passato si poteva invocare anche lo stato di necessità per giustificare una forma di intervento armato, quando lo Stato sul cui territorio si voleva intervenire, non era responsabile dell'illecito e non c'era rappresaglia perché lo Stato contro il quale si voleva intervenire non aveva commesso nessun illecito, però lo Stato interveniente diceva, es. nell'ipotesi di protezione dei cittadini all'estero, di non aver altro mezzo per tutelare l'interesse essenziale dello Stato. Stando al diritto vigente, lo stato di necessità non è un'eccezione al divieto dell'uso della forza: l'unica eccezione resta la legittima difesa. Per questo motivo,si cerca di ampliare il concetto di legittima difesa per farci rientrare almeno qualcuna di queste ipotesi. ES.: gli USA, quando sono intervenuti a protezione dei cittadini all'estero, hanno sostenuto la teoria in base alla quale, almeno nelle ipotesi in cui lo Stato territoriale è responsabile della situazione di questo tipo, quindi un attacco nei confronti dei cittadini dello Stato è equiparabile ad un attacco armato nei confronti dello Stato, quindi lo Stato potrebbe reagire a titolo di legittima difesa, proteggendo i suoi cittadini all'estero. Non è, però, una teoria accettabile, in quanto i cittadini non sono organi dello Stato, non fanno parte dello Stato-persona. L'unica possibilità che rimane per giustificare queste forme di intervento è sostenere che ci sia una prassi nella comunità internazionale volta a legittimare certe forme di intervento armato, anche al di là della legittima difesa. Però questaprassi non si è ancora trasformata in diritto consuetudinario vigente, in quanto, finora, queste forme di intervento hanno sempre suscitato delle proteste.
Questi interventi che non possono essere giustificati alla luce del concetto di legittima difesa, possono essere giustificati solo se c'è il consenso dello Stato territoriale, per es., quando si interviene a protezione dei cittadini all'estero in territorio altrui con il consenso dello Stato territoriale, oppure quando sono autorizzate dalle Nazioni Unite ( = sistema di sicurezza collettiva) le quali quando non riescono loro stesse ad intervenire, autorizzano gli Stati ad usare la forza: in questi casi, queste forme di intervento sono legittime, al di fuori di questi due casi, si può solo dire che si tratta di interventi di dubbia necessità.
Abbiamo esaurito il discorso sull'uso della forza arrivando alla conclusione che l'autotutela, oggi, non può consistere nell'uso
della forza armata, se non nel caso limitato della legittima difesa; legittima difesa che consiste nell'uso della forza per reagire ad un attacco armato e con lo scopo difensivo di far cessare l'attacco armato e di rimuovere le immediate conseguenze di questo attacco. Però l'autotutela non si esaurisce nella legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo: restano, anche se non possono più consistere in operazioni militari, quelle che una volta si chiamavano rappresaglie, oggi chiamate contromisure.
RAPPRESAGLIA (O CONTROMISURA) = Comportamento dello Stato in sé e per sé illecito, perché contrario ad un obbligo dello Stato, quindi ad una norma di diritto internazionale in vigore per lo Stato, ma che diviene lecito per il fatto che questo comportamento viene tenuto per reagire ad un precedente illecito ed ha lo scopo di far cessare l'illecito precedente e, soprattutto, di costringere lo Stato autore dell'illecito a
Fornire una riparazione adeguata. C'è chi dice che abbia anche una funzione sanzionatoria, ma la sua funzione principale è una funzione satisfattiva, riparatoria.
Distinzione: RAPPRESAGLIA LEGGITTIMA DIFESA
PRESUPPOSTO: qualunque tipo di illecito
PRESUPPOSTO: Attacco armato (può definirsi come una sottospecie della rappresaglia).
COMPORTAMENTO CHE ESCLUDE L'ILLICEITÀ: Serve per escludere l'illiceità dell'uso della forza.
COMPORTAMENTO CHE ESCLUDE L'ILLICEITÀ: Non può più consistere in un uso della forza, allo stato attuale, eri guarda proprio lo scopo.
SCOPO: Difensivo.
SCOPO: Costringere lo Stato autore a cessare il suo comportamento, se è ancora in atto, e a fornire una riparazione adeguata; in più ha anche lo scopo punitivo di sanzionare il forza illecito).
comportamento illecito dello Stato. Il problema più grosso riguardo la rappresaglia nel diritto internazionale è il seguente: mentre nel diritto interno l'attuazione coercitiva del diritto presuppone l'accertamento del diritto stesso (prima di accertare che ci sia un diritto e che tale diritto è stato violato, poi si procede all'esecuzione forzata); ma nel diritto interno questo è possibile, perché c'è lo Stato che esercita la funzione di accertamento e di attuazione del diritto: ma nel diritto internazionale l'accertamento del diritto non sempre c'è, perché se c'è una controversia internazionale e gli Stati non scelgono un metodo per la soluzione della controversia internazionale, o non l'hanno scelto a monte, la soluzione della controversia non c'è, l'accertamento del diritto non c'è. Quando lo Stato accusa l'altro Stato di aver commesso un illecito,
L'altro Stato quasi mai ammette di aver commesso l'illecito (a volte lo fa, fornendo le sue scuse, risarcendo il danno), ma, se come succede nella maggior parte dei casi, lo Stato accusato di aver commesso l'illecito, risponde dicendo che non ha commesso l'illecito, quindi c'è una controversia internazionale avente per oggetto la sussistenza o meno del fatto illecito, quindi della responsabilità internazionale che ne deriva, questo è il problema fondamentale per quanto riguarda la rappresaglia. Nella prassi internazionale noi constatiamo che gli Stati, quando ritengono di essere vittime di un illecito, adottano delle rappresaglie. Qui, la Commissione di diritto internazionale ha cercato di fare un'opera di sviluppo progressivo del diritto internazionale, dicendo che non è sempre lecito adottare delle rappresaglie se prima non c'è stato quantomeno un ragionevole tentativo per risolvere pacificamente l'eventuale.
controversia internazionale, in particolare l'ART. 48 del Progetto di articoli, regola in modo abbastanzadettagliato quando lo Stato può adottare delle contromisure: Prima di prendere delle contromisure, uno Stato offeso dovrà adempiere al proprio obbligo di negoziare, ...... Quest'obbligo non pregiudica l'assunzione da parte di quello Stato delle misure provvisorie di protezione che siano necessarie per preservare i propri diritti e che comunque rispettino le condizioni poste da questo capitolo...... = da un lato, ci dice che lo Stato non può adottare una contromisura nell'ipotesi in cui lo Stato si è vincolato, perché ha scelto a monte un determinato mezzo di soluzione delle controversie internazionali. ES.: Abbiamo due Stati parti di un trattato il quale prevede che per la soluzione delle controversie che insorgono relativamente all'interpretazione o all'applicazione
violato il trattato. Invece, si dovrà seguire un processo di conciliazione o, se necessario, portare la controversia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Questo meccanismo di risoluzione delle controversie è fondamentale per garantire una giustizia equa e imparziale. In caso di violazione del trattato, non si può semplicemente adottare una rappresaglia immediata, ma si deve seguire una procedura legale per risolvere la questione in modo pacifico e giusto. La Corte Internazionale di Giustizia è l'organo principale delle Nazioni Unite per la risoluzione delle controversie tra gli Stati. Ha il compito di interpretare e applicare il diritto internazionale, compresi i trattati internazionali. La sua giurisdizione è riconosciuta da molti Stati e le sue decisioni sono vincolanti per le parti coinvolte nella controversia. In conclusione, quando si tratta di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione di un trattato internazionale, è importante seguire il meccanismo di conciliazione previsto dal trattato stesso o, se necessario, portare la questione davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Questo assicura una risoluzione pacifica e giusta delle controversie tra gli Stati.