Diritto internazionale - Prof. Picone - giovedì 13 gennaio 2005
L’ordinamento internazionale regola i rapporti fra gli Stati; è un ordinamento del tutto autonomo e non si inserisce nelle fonti di diritto interno. L’ordinamento internazionale ha delle fonti autonome, dei propri fatti di accertamento e di garanzie delle norme. Tutto è autonomo: esiste, quindi, un diritto penale internazionale, un sistema monetario internazionale, un diritto commerciale internazionale. L’internazionalizzazione della vita sociale ed economica fa registrare tre categorie di fonti giuridiche internazionali.
Fonti di diritto internazionale
- Fatti della vita interprivata: interindividuale che nascono tra soggetti di Stati diversi e che formano il cosiddetto diritto internazionale privato (non trattato in questo corso). Questi fatti sono molteplici. Si pensi all’adozione internazionale di un bambino di cittadinanza straniera: è un’ipotesi, questa, che non si regola solo con le leggi interne. Si pensi, poi, a un matrimonio celebrato fra due soggetti con diversa cittadinanza o residenti in Stati diversi; si pensi all’acquisto di un immobile in un altro Stato; o ancora a una società di diritto internazionale privato, costituita da soggetti privati di diversi ordinamenti che assieme agiscono a scopo lucrativo; si pensi a una successione, in cui gli eredi risiedono in diversi Stati.
Queste sono delle ipotesi che non possono essere trattate come fatti di diritto interno proprio perché legano leggi diverse, leggi appartenenti a diversi ordinamenti giuridici: queste fattispecie, infatti, sono regolate dal diritto internazionale privato, una disciplina che tende alla regolamentazione di questi fatti attraverso le norme di diritto internazionale privato (norme che sono aumentate con la riforma del ’95).
Articoli di legge
L’art. 74 della legge del ’95 regola e determina la legge applicabile a questioni che presentano caratteri di internazionalità. L’art. 31, ad esempio, regola la fattispecie del divorzio: nell’ipotesi di due soggetti di nazionalità francese che vogliano divorziare in Italia, si applicherà la norma francese e non quella italiana.
La norma giuridica tradizionale è una norma che regola la fattispecie; tra le norme internazionali, poi, vi sono anche quelle strumentali indirette, cioè quelle norme che indicano, a seconda dei casi, se applicare a una data fattispecie la norma straniera o quella italiana.
È l’art. 31 che specifica l’ambito di applicazione di queste norme interne. Le norme di diritto internazionale, infatti, sono formulate in modo tale da contenere indicazioni circa la norma applicabile.
Bisogna sottolineare la doppia funzione delle norme internazionali: a) delimitare l’ambito di applicazione delle norme italiane; b) richiamare nel diritto italiano le norme straniere.
Il codice civile riferisce il contenuto materiale di norme che devono essere, però, integrate da norme di diritto internazionale privato. L’art. 2 del c.c., ad esempio, riferisce che la maggiore età si acquista con il compimento dei 18 anni: questa norma non è completa ma deve essere integrata dalla norma di diritto internazionale privato (che dà rilievo alla norma interna).
Integrazione delle norme
Su un secondo versante, le norme di diritto internazionale introducono norme straniere nel diritto italiano: un esempio potrebbe essere quello di un giudice italiano che emette una sentenza di divorzio tra due francesi; il giudice ha applicato la legge francese e questa fattispecie entra, dunque, nell’ordinamento italiano. È come se la legge francese venisse nazionalizzata: incorporata e resa effettiva all’interno dell’ordinamento italiano.
Si assiste, quindi, a un processo di integrazione fra le norme del codice civile italiano e le norme del diritto internazionale privato.
Fatti di supremazia di uno Stato
- Fatti di supremazia di uno Stato sui soggetti privati: sono fatti di diritto interno in materia internazionale. In questo secondo caso si instaura un rapporto di tipo verticale fra lo Stato ed i cittadini privati, contrariamente a quanto avveniva nella prima categoria di fonti (in cui i soggetti erano sullo stesso piano e tra loro si instaura un rapporto di tipo orizzontale).
Si tratta di una fattispecie che non sottolinea un fatto interindividuale, ma di una pretesa pubblicistica (chiedere il pagamento delle tasse o punire un soggetto per un reato che ha commesso).
Lo Stato italiano (A) ha una norma penale che si applica ad x (soggetto tedesco); ma anche lo Stato tedesco (B), parallelo a quello italiano, ha una normativa penale. La stessa situazione è perseguibile, quindi, sia da A sia da B: si assiste a un concorso di legge fra A e B; x, invece, è considerato l’elemento di estraneità.
Come si regola una situazione in cui due leggi di due diversi Stati tendono a regolare o a perseguire lo stesso caso?
La legge penale italiana è territoriale: in Italia lo Stato italiano applica sempre e soltanto la legge italiana. Ma perché non è possibile applicare la legge dello Stato B (tedesco)? Vi è impossibilità di applicare la legge dello Stato tedesco perché la normativa penale italiana richiede che la fattispecie sia ancorata alla legge dello Stato italiano: si tratta dell’infungibilità dello Stato italiano. La fattispecie penale, infatti, è legata al potere sovrano dello Stato italiano. Se la legge di B si sostituisse a quella di A, si cambierebbe la logica dell’ordinamento italiano: la normativa interna è unilaterale, non suscettibile, cioè, di applicazione di una norma di Stati diversi. Ciò vale sia per il diritto penale, sia per quello tributario, sia per quello fiscale e commerciale.
Quindi in caso di concorso fra A e B, non si potrebbe applicare la normativa dello Stato B proprio perché ogni Stato tende a salvaguardare la propria sovranità. È impensabile, oltretutto, che si possa assoggettare x (il cittadino straniero) a una duplice pretesa pubblica (quella di A e B): in una situazione simile, infatti, si avrebbe, ad esempio, per un soggetto, una doppia imposizione fiscale.
In una situazione di concorso fra più Stati, per evitare che conseguenze negative si ripercuotano sul privato, si adotta una soluzione. Le norme penali interne, ad esempio, utilizzano diversi criteri di collegamento (hanno un altro ambito di applicazione), contenuti nelle disposizioni preliminari al codice penale:
- Territorialità
- Personalità attiva (per certi reati commessi all’estero da un italiano)
- Personalità passiva (per certi reati commessi all’estero contro un cittadino italiano)
- Protezione (contrabbando di monete all’estero)
- Universalità (le leggi penali interne hanno un ambito di applicazione potenzialmente illimitato - per i reati efferati (massacri) un soggetto è perseguibile ovunque)
C’è, però, anche la possibilità di estradizione (in materia penale) o di doppia imposizione (in materia fiscale): queste situazioni sono disciplinate dai trattati al ricorrere di certe condizioni. In queste ipotesi, dunque, lo Stato A potrebbe rinunciare alla propria pretesa per favorire la pretesa dello Stato B.
Per concludere, nella fonte 1 (fatti di vita interprivata), quando c’è l’elemento di estraneità, si applica la legge straniera che viene quasi nazionalizzata. Nella fonte 2 (fatti di supremazia di uno Stato su soggetti privati) nasce un concorso non più tra due leggi, ma fra due ordinamenti.
Fatti di diritto internazionale pubblico
- Fatti di diritto internazionale pubblico: riguardano rapporti o conflitti fra enti sovrani (fra i diversi Stati: Stati Uniti ed Iraq, ad esempio). Il rapporto, quindi, non riguarda e non intercorre fra privati o fra uno Stato e i privati.
Diritto internazionale – Prof. Picone – venerdì 21 gennaio 2005
Negli ordinamenti interni c’è uno Stato con la sua sovranità che regola i rapporti tra privati (che sono i destinatari delle norme). L’anomalia del diritto internazionale, invece, risiede nel fatto che la comunità internazionale è un ente superiore (che regola i rapporti fra Stati) che non è dotato di sovranità, perché se avesse la sovranità non avremmo a che fare con un ordinamento internazionale.