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Sistema di risoluzione di controversie nel GATT e nel WTO

Premessa

Tra gli allegati all'accordo della WTO grande importanza riveste l'allegato secondo contenente l'intesa relativa al sistema di risoluzione delle controversie: "Intesa". La WTO eredita uno degli aspetti più qualificanti del GATT, l'essere l'unico foro multilaterale di negoziazione e risoluzione delle controversie commerciali tra Stati. Tale aspetto ha consentito un progressivo accrescimento del ruolo del diritto nei rapporti commerciali tra gli stati sia salvaguardando singoli situazioni giuridiche soggettive di singoli stati sia incrementando in certezza giuridica il sistema. Il vecchio sistema GATT continua ad applicarsi alle controversie in corso al momento della nascita del WTO che cresce sull'acquis del vecchio sistema.

Soluzione nel GATT

Gli articoli XXII e XXIII del GATT hanno fornito la base normativa per il sistema che si è poi gradualmente sviluppato nella prassi.

  • Art. XXII: ogni parte contraente deve esaminare con comprensione le osservazioni di un'altra parte contraente su qualsiasi questione riguardante l'interpretazione del GATT, presentandosi a consultazioni bilaterali o multilaterali nell'ambito delle Parti contraenti; si sancisce così l'obbligo di cooperazione.
  • Art. XXIII: si compone di due paragrafi:
    • a) Una parte contraente è legittimata ad agire quando un beneficio derivante dalla sua partecipazione al GATT sia annullato o pregiudicato (nullification or impairment) o quando la realizzazione di uno degli obiettivi del GATT sia ostacolato dall'altra parte o comunque a causa di qualsiasi altra situazione; elemento centrale non è la condotta illecita. Il significato di "nullification or impairment" ha assunto quello di danno economico qualificato dal criterio della ragionevole aspettativa della parte lesa. Nella prassi lo Stato è stato ritenuto responsabile nei confronti di un altro quando: ha arrecato ad un altro Stato un danno economico pregiudicante un beneficio precedentemente accordatogli e senza che lo Stato leso avesse potuto ragionevolmente prevedere l'azione e il danno all'epoca dei negoziati.
    • b) È la base giuridica per il meccanismo procedurale vero e proprio.

Il meccanismo procedurale può essere diviso in cinque fasi:

  • Fase di consultazione e negoziato tra le parti interessate;
  • Fase della costituzione di una commissione incaricata di accertare i fatti e il diritto oggetto della controversia nel caso in cui la fase 1 non sia andata a compimento. Nei primi anni di vita tali commissioni erano composte da Stati, in seguito è invalsa la prassi di costituire commissioni di indipendenti.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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