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AGLI ATTI DI AGGRESSIONE

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 40

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Articolo 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere prese per far fronte a una minaccia alla pace, a una violazione della pace o a un atto di aggressione. Tali misure possono comprendere interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e diplomatiche, nonché di trasporto e comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche, televisive e di altre vie di comunicazione, e l'impiego di forze armate per il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale.

essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del

Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed inconformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi. 3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali. Articolo 44 Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non

Articolo 43

1. I Membri delle Nazioni Unite che abbiano forze armate a loro disposizione mettono queste forze a disposizione del Consiglio di Sicurezza, immediatamente e in conformità a un accordo speciale o a un accordo generale, per l'azione che il Consiglio di Sicurezza può intraprendere per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

2. I Membri delle Nazioni Unite che abbiano forze armate a loro disposizione mettono queste forze a disposizione del Consiglio di Sicurezza per l'azione richiesta dal Consiglio per prevenire o respingere un'aggressione armata, anche se non è stato compiuto un atto di aggressione armata contro di loro.

3. Il Consiglio di Sicurezza, qualora ritenga che l'attuazione di misure coercitive non militari o l'adozione di misure militari possa essere necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, invita gli Stati Membri a fornire forze armate, assistenza militare e strutture per tali misure. Gli Stati Membri interessati, in conformità ai loro obblighi assunti in virtù del presente Statuto, si consultano tra loro e con il Consiglio di Sicurezza su tali misure.

4. Il Consiglio di Sicurezza può adottare misure coercitive che non comportino l'uso della forza armata solo se il Consiglio di Sicurezza, determinando che l'adozione di tali misure sarebbe necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, abbia deciso, in conformità al presente Statuto, quali misure non militari o quali misure militari, o entrambe, possono essere adottate, e abbia invitato gli Stati Membri a mettere tali misure a disposizione.

5. Il Consiglio di Sicurezza invita gli Stati Membri a fornire forze armate per l'azione che il Consiglio di Sicurezza può intraprendere per prevenire o respingere un'aggressione armata contro uno Stato Membro delle Nazioni Unite, conformemente agli obblighi assunti in virtù dell'articolo 51. Gli Stati Membri interessati, in conformità ai loro obblighi assunti in virtù del presente Statuto, si consultano tra loro e con il Consiglio di Sicurezza su tali misure.

6. Il Consiglio di Sicurezza può stabilire un Comitato di Stato Maggiore per coadiuvarlo nell'adempimento delle sue funzioni.

7. Il Consiglio di Sicurezza invita qualsiasi Membro delle Nazioni Unite che non sia rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

Articolo 45

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno a disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 46

I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

  1. Articolo 471. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
  2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
  3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza.

Consiglio di Sicurezza. Le questio-ni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.

4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionalicompetenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

Articolo 48

L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.

2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.

Articolo 49

I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 50

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato,

ogni altro Stato, sia o nonsia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà. Articolo 51 Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere oristabilire la pace e la sicurezza internazionale. 1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. 2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. 3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia

perdeferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.

Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35.

Articolo 53

Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coer-citive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad ac-cordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza,eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 diquesto articolo, quali sono previste dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsidella politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l'organizzazione potrà, su ri-chiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da partedel detto Stato.

L'espressione "Stato nemico" quale

è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Statoche durante la seconda guerra mondiale sia Stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

Articolo 54

Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell’azione intra-presa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimen-to della pace e della sicurezza internazionale.

C IX – CAPITOLO OOPERA ZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacificied amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti odell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

  1. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di svi-luppo economico e sociale;
  2. la soluzione dei problemi internazionali economici,

sociali, sanitari e simili, e la collaborazione inter-nazionale culturale ed educativa;

c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Articolo 56

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55.

Articolo 57

1. I vari Istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'articolo 63.

2. Gli Istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione "Istituti specializzati".

Articolo 58

L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei

uove e coordina i programmi e le attività degli Istituti specializzati.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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