Nascita del diritto internazionale
Introduzione al corso
Prima di iniziare questo corso di diritto internazionale, Villani tiene a dire qualche parola sull’oggetto di questa materia, prima ancora con due precisazioni sui testi adottati (in alternativa):
- Conforti: Diritto Internazionale, settima edizione
- Ronzitti: Introduzione al diritto internazionale, terza edizione
Per rendere omogenei quantitativamente i due programmi, affinché non vi sia uno squilibrio quantitativo, a differenza del Conforti, il Ronzitti va studiato dall’inizio sino a p. 448, escludendo dunque l’ultimo capitolo.
Caratteristiche del diritto internazionale
Il diritto internazionale si presenta come un ordinamento giuridico per tanti verso profondamente diverso da quello statale: il diritto internazionale è un ordinamento giuridico, che non riguarda, però, né la vita dello Stato al suo interno, né tantomeno i rapporti fra soggetti privati, ma è l’ordinamento giuridico che regola la vita della comunità internazionale o – come anche si dice – della società internazionale, cioè di una comunità, di una società, formata essenzialmente dagli Stati nei loro reciproci rapporti.
Anche i rapporti tra gli Stati, che rispondono certamente a motivi politici e di convenienza, in realtà sono sottoposti a regole giuridiche, le regole appunto di questo sistema che è il diritto internazionale.
Differenze con il diritto statale
Le differenze con il diritto statale, con il diritto interno, sono differenze essenziali perché riguardano quelle irrinunciabili funzioni di un ordinamento giuridico, che sono:
- La produzione normativa (la nascita delle norme giuridiche)
- La loro attuazione (se del caso anche in maniera coercitiva e, quindi, l'imposizione del rispetto delle norme)
- E, infine, l’accertamento del contenuto del significato delle norme collegato alla soluzione – al regolamento – delle liti, delle controversie, tra i consociati
Sono tre funzioni che non possono mancare in un ordinamento giuridiche che, altrimenti, non sarebbe tale, funzioni che nell’ordinamento statale ci riportano alle tre figure del legislatore (la produzione normativa è ad opera di un legislatore sovraordinato), la funzione di coercizione (ci fa pensare alla forza pubblica, al gendarme al quale si ricorre per ottenere in via anche coercitiva il rispetto delle regole giuridiche) e la figura del giudice (colui il quale accerta il diritto, risolve le controversie).
Tutte e tre le figure (il legislatore, il gendarme ed il giudice) in realtà esprimono ed esercitano l'autorità dello Stato rispetto ai consociati: in un ordinamento statale, cioè, noi abbiamo una struttura dove c’è al vertice lo Stato che ha un suo potere di imperio, che esercita un potere pressoché esclusivo sulla sua comunità territoriale e che, proprio perché è un’autorità sovraordinata, ha il potere – come anche i suoi organi – di legiferare, di imporre il rispetto delle norme, di accertare il diritto risolvendo le liti in via giudiziaria, però il tutto avviene perché c’è l’ente superiore nella società statale.
Le tre funzioni del diritto internazionale
Nel diritto internazionale queste tre funzioni sempre esistono (se no non parleremmo di diritto, ma di relazioni internazionali sul piano sociologico, sul piano della teoria politica): per parlare, dunque, di rapporti giuridici tra gli Stati, per parlare di un sistema normativo che regola questi rapporti, è evidente che anche nell’ordinamento internazionale dovremo riscontrare queste tre essenziali funzioni di produzione normativa, di attuazione – se del caso coercitiva – delle norme, di regolamento fra le liti e, in una società come la società, la comunità internazionale, saranno non già liti fra privati bensì liti fra Stati.
Caratteristiche della comunità internazionale
Queste differenze profonde sono differenze che possono fondersi meglio riflettendo anzitutto su un dato che non è giuridico ma è un dato strutturale, ovvero sia sulle caratteristiche di composizione, di struttura, di questa comunità, formata dagli Stati, alla quale poi si rivolge il giudice internazionale.
Ma prima ancora di intraprendere questo breve percorso – che però è di fondamentale importanza, per vedere come storicamente questa società si forma – Villani vuole ricordare che talvolta questa nostra materia, questo fenomeno giuridico del quale ci occupiamo (ovvero sia il diritto internazionale), viene precisato con un aggettivo: diritto internazionale pubblico (solitamente il pubblico è preceduta da un cosiddetto o pubblico è messo tra virgolette).
E’ una precisazione che di solito si fa il primo giorno della lezione o nella prima pagina di un manuale, dopo di che noi pubblico non lo useremo più: la ragioni per cui all’inizio di un corso si sottolinea questa precisazione, deriva dalla esigenza di distinguere il fenomeno giuridico del diritto internazionale cosiddetto pubblico dal diritto internazionale privato.
Il diritto internazionale privato, nella facoltà di giurisprudenza, è oggetto di un corso specifico (a scelta) ma fra questi due diritti internazionali non vi è alcun rapporto: infatti il diritto internazionale cosiddetto pubblico è esattamente quello – di cui ci occupiamo – che regola i reciproci rapporti tra gli Stati, mentre il diritto internazionale privato nasce, invece, come un diritto statale, all’interno dello Stato, non concerne cioè i rapporti di questo Stato con gli altri Stati ma ha la funzione di occuparsi di rapporti fra privati (per questo si chiama diritto internazionale privato) – matrimoni, contratti, successioni – che non si esauriscono all’interno dello Stato ma che mettono in relazione persone, fatti, azioni, appartenenti a Stati diversi (per esempio il matrimonio di un italiano con una cinese, un contratto stipulato da un imprenditore italiano ma da eseguire in India, chi ha lo zio che è andato in America e che poi quando muore si ricorda degli eredi italiani).
Non sempre la fattispecie ha una sua internazionalità, nel senso che – per esempio in merito ad una eredità – la fattispecie si collega con tanti ordinamenti statali: quello italiano - per riprendere l’esempio dello zio d’America – per il fazzoletto di terra, quello di uno Stato americano per un appartamento, quello della Svizzera per i depositi bancari. Ecco nel caso di fattispecie eterogenee, che sono sempre più frequenti (ci riferiamo a fattispecie dove i soggetti, o le azioni, o i beni, o i contratti mettono in gioco più ordinamenti), si pone l’esigenza di sapere quale legge applicare a questa fattispecie.
Ebbene rispetto a queste fattispecie “complicate” sotto il profilo di collegamento di questa fattispecie con più ordinamenti statali, intervengono le norme di diritto internazionale privato ed intervengono non già per dire chi è erede o chi ha ragione ma per stabilire qual è la legge che va applicata alla fattispecie.
Confronto tra diritto internazionale pubblico e privato
Villani ha fatto questo esempio solo per dare concretezza ad una problematica estremamente complessa, ma con lo scopo solo di fare emergere che si tratta di un fenomeno giuridico completamente diverso rispetto al diritto internazionale cosiddetto pubblico.
A riprova di ciò che Villani ha appena detto – e cioè che si tratta di un diritto statale – per quanto riguarda il diritto internazionale privato attualmente vi è una disciplina in Italia dettata da una legge: la Legge 218/1995, quindi non accordi internazionali ma una legge italiana.
Questo discorso inerente il diritto internazionale privato era necessario solamente per porre una prima limitazione, un primo argine, a quello che ci interessa, cioè il diritto internazionale cosiddetto pubblico ed anzi, da questo momento, precisato che il diritto internazionale privato è il diritto interno, regola i rapporti non già tra gli Stati ma tra soggetti privati, ha il compito non di dirimere liti o problemi tra gli Stati ma anzi di stabilire rispetto a queste fattispecie complesse qual è la legge applicabile, chiarito ciò noi possiamo eliminare il pubblico: il pubblico, infatti, concettualmente non significa niente, è solo un modo per dire “è diverso dal diritto internazionale privato”.
Il diritto internazionale, oggetto del nostro corso, è l’ordinamento che regola la vita della comunità internazionale. Come dicevamo, per intendere pienamente il carattere di questo diritto, occorre partire dai caratteri della comunità internazionale, cioè da un dato sociale che è formato essenzialmente dagli Stati (in origine esclusivamente, oggi vi sono nuovi protagonisti) che restano i principali attori sulla scena internazionale, cioè degli enti che nelle loro relazioni reciproche si pongono come enti sovrani: ciò che caratterizza lo Stato, tra le tante cose, è proprio la sovranità, una sovranità che da un punto di vista interno vuol dire potere esclusivo di legiferare, di attuare le norme, rispetto alla propria comunità territoriale, sovranità che – invece – nei rapporti con gli altri Stati, con gli altri enti, significa affermazione di ciascuno Stato che non esiste alcun ente a lui superiore, che non esiste alcuna autorità alla quale debba piegarsi.
Evoluzione storica della comunità internazionale
Gli studiosi del diritto negli anni del Rinascimento hanno individuato delle formule che rendono bene questa idea: la comunità internazionale nasce come formata da Reges et Principes (non meravigliamoci di questo riferimento al re e al principe: siamo, infatti, in un’epoca di assolutismo e lo Stato si identifica con il sovrano) superiorem non recognoscentes, cioè re e principi – modernamente diciamo Stati – i quali non riconoscono nessuna autorità superiore. Si pongono, cioè, nei loro reciproci rapporti, su un piano di piena ed assoluta parità, a prescindere da quelli che possono essere le differenze politiche, economiche e di potere di fatto tra gli Stati ma, sul piano giuridico, si pongono su un piano di assoluta parità.
Questa caratteristica determina una profonda differenza rispetto alla società statale, quella società statale al proprio interno: quest’ultima, infatti, vede al suo vertice lo Stato e vede i consociati subordinati al potere dello Stato (i cittadini subordinati al potere dello Stato); quella statale è una società che, raffrontata con la società internazionale, potremmo definire come verticale, appunto perché vi sono rapporti dove al vertice c’è lo Stato ed in basso i cittadini: naturalmente questa visione non ha nulla a che vedere con il discorso se uno Stato è democratico o meno, non c’entra niente, perché anche lo Stato più democratico del mondo ha comunque democraticamente istituito un proprio apparato di Governo e poi si pone in questa posizione di superiorità, dall’alto emana le leggi, dall’alto fa chiamare la forza pubblica, dall’alto – in nome del popolo italiano – il giudice fa le sue ragioni.
La comunità internazionale – rispetto a quella statale – si presenta invece come una società orizzontale perché i consociati sono gli Stati ma gli Stati non riconoscono alcuna autorità ad essi superiore: si dice che questo tipo di società – quella cioè internazionale – si dice anche società anorganica perché non c’è un apparato, una struttura di organi accentrati dove si eserciti il potere, quando non si dice – come dicono alcuni detrattori del diritto internazionale – una società addirittura anarchica (e quando si dice anarchica si vuole sottolineare non solo che non c’è una autorità superiore, ma anarchica vuol dire anche che ognuno fa quello che vuole, il diritto internazionale è qualche cosa di illusorio. Naturalmente – facendo un corso di diritto internazionale – noi non lo diciamo, ma Villani si soffermerà anche su questo punto).
Domande e risposte storiche
Domanda: Come, quando, perché nasce questa comunità internazionale paritaria, orizzontale, di enti sovrani?
Risposta: La nascita della odierna comunità internazionale – certo con correttivi, vi sono organizzazioni internazionali, vi sono valori condivisi che emergono – nei suoi tratti essenziali è quella che nasce storicamente in Europa e questo è un dato di fatto, innegabile; le caratteristiche della odierna comunità internazionale e del suo diritto, dunque, sono storicamente da collocarsi in Europa e, più precisamente, in un arco di tempo variabile (difficilmente precisabile) che va grosso modo dalla fine del XV secolo agli inizi e la metà del XVII secolo, insomma questo processo che dà poi vita alla nascita della odierna comunità internazionale è un processo che si consolida verso la metà grosso modo del 1600.
Domanda: Ma in che cosa consiste questo processo?
Risposta: È un processo di erosione, di messa in crisi, di quelle che erano state – e che a lungo restarono – le caratteristiche europee medioevali, cioè di un mondo – quello medioevale appunto – che non era fatto di enti sovrani sul piano di importanza ma che si caratterizzava, al contrario, per un accentramento, per un’aggregazione di potere nella mani di quello che nel De Monarchia Dante chiama i due Soli, ovvero sia il Papa e l’Impero.
Queste due autorità, il Papa e l’Impero, sono in una posizione sovraordinata rispetto ad ogni altra entità, tanto che – anche in quel complicatissimo mondo del feudalesimo – chi ha il potere, in un modo o nell’altro, questo potere lo deriva direttamente o indirettamente attraverso una serie di passaggi o dall’Imperatore o dal Papa.
L'unità medioevale
Il mondo medioevale si caratterizza per l’unità (la reductio ad unum):
- Unità sul piano politico (anche se vi sono le due autorità), il mondo europeo ha ai suoi due vertici il Papa e l’Imperatore;
- Ed unità religiosa e l’unità religiosa non è indifferente a questa struttura medioevale:
- Infatti, per un verso, è la giustificazione, il fondamento, dell’autorità politica del pontefice;
- Ma, dall’altro verso, l’unità religiosa giova anche all’Imperatore (Sacro Romano Imperatore) perché rappresenta il collante di questa società.
Ecco quindi che – per secoli – Papa ed Imperatore (con rapporti di collaborazione, forse più spesso con rapporti dialettici o peggio) in questa epoca decidono liti fra principi, fra re, attribuiscono terre, potere, insomma dall’alto governano la comunità europea.
C’è un esempio significativo da fare e merita di essere ricordato: riguarda l’indomani della scoperta dell’America; il re spagnolo e portoghese hanno cominciato la conquista dell’America e sono entrati in contesa, ognuno dei due ha delle pretese di conquista che cozzano con quelle dell’altro contendente, c’è insomma una lite che riguarda la conquista dell’America, l’occupazione, l’appropriazione di questo territorio.
Domanda: Ebbene, chi decide questa lite?
Risposta: Questa lite la decide il Papa Alessandro VI (Papa Borgia) il quale emana un atto pontificio – la Bolla Inter Cetera – con la quale il 4 maggio 1493 stabilisce - su una rudimentale ed approssimativa carta geografica – quale dovrà essere la linea che Portogallo e Spagna dovranno rispettare reciprocamente nella progressiva conquista dell’America, in sostanza il destino di Paesi come l’Argentina, il Brasile (Villani dice Argentina e Brasile perché in uno si parla spagnolo e nell’altro portoghese) nascono da queste decisioni di Alessandro VI.
Arbitrato nel contesto storico e moderno
Domanda: Oggi è ancora possibile che due Stati in lite si rivolgano ad un’autorità politica, ad un Governo, ad un collegio di persone esperte o anche al Papa per dirimere una loro controversia?
Risposta: Nulla glielo vieta ed anzi questo accade.
Domanda: Qual è, però, la grande differenza tra quello che tecnicamente dovremmo chiamare l’arbitrato (cioè la possibilità, da parte dei contendenti, di rivolgersi ad un terzo e di renderlo arbitro, quindi di dargli il potere di giudicare)?
Risposta: La differenza è che nell’odierno, contemporaneo arbitrato l’arbitro può giudicare, può decidere, ma solo se le parti (i due Stati) gli hanno volontariamente, consensualmente, d’accordo, conferito il potere di decidere. Insomma oggi l’arbitro internazionale certamente emana sentenza, ma il fondamento giuridico del suo potere è nella volontà degli Stati, non ha cioè il proprio ed originario potere.
Quando, invece, nel 1493, Alessandro VI decide la lite tra Brasile e Spagna, lo fa perché in quanto Papa ha il potere di farlo, esercita un potere che gli deriva dal suo livello sovraordinato: ecco quindi che l’arbitrato medioevale (è stato con il tempo chiamato arbitrato come quello moderno), a differenza dell’arbitrato moderno, è espressione di un’autorità superiore che invece non incontreremo più in epoca contemporanea.
Rispetto a questa situazione del mondo medioevale, qualche osservazione la possiamo fare: come dicevamo all’inizio – ed è un dato di fatto – questa storia e poi la nascita dell’ordinamento di questa società avvengono in Europa, è un dato innegabile, ma si potrebbe obiettare – rispetto a questa visione quasi eurocentrica...
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