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INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Art. 31 -> regola generale di interpretazione “1. Un trattato dev’essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo fine”.
Metodo oggettivo di interpretazione = determinazione del significato letterale del testo
Metodo soggettivo = ricostruzione della volontà delle parti contraenti
Par4 - “un termine verrà inteso in senso particolare se risulta che tale era l’intenzione delle parti”
Par2- Ai fini dell’interpretazione il contesto comprende al testo, il preambolo (di solito contiene lo scopo del trattato) e gli allegati (accordi interpretativi o documenti integrativi) compresi: a) ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato; b) ogni strumento posto in essere da 1 o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle altre parti.
“Par3 – prevede che si terrà conto oltre che del contesto “a) di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato della applicazione delle sue disposizioni”. Si riconosce che gli Stati contraenti possano, anche dopo la stipulazione di un trattato, precisare il significato di un termine con un ulteriore accordo, in omaggio a una consolidata prassi internazionale. Vi sono problemi per distinguere tali accordi, per i quali non vi sono requisiti di forma, dalla Prassi Successiva al trattato previsti dalla lett b) Par3 descritta come:”qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo”. La Commissione ha considerato la prassi mezzo primario di interpretazione in quanto costituisce la manifestazione oggettiva del consenso delle parti sul significato del trattato: deve essere concordante (omogenea).
tale da far capire che gli Stati condividono unostesso punto di vista)
Comune(che le manifestaz rilev provengano almeno daalcuni Stati e che gli altri non reagiscano)
Costante (i comportam rilev ripetuti inquantità significativa x poter evincere il convincimento degli Stati).
ManifestazioniRilevanti = atti legislativi o amministrativi o sentenze giudici nazionali.
Art.32 – “si può fare ricorso a mezzi complementari di interpretazione,e inparticolare ai lavori preparatori e alle circostanze di conclusione del tratt, alloscopo sia di confermare il senso che risulta dall’applicaz ex art 31, sia dideterminare il senso quando l’interpretazione che è stata fatta ai sensi dell’art.31:
- a) lascia il senso ambiguo o oscuro oppure
- b) conduce ad un risultato che èmanifestatamene assurdo o irragionevole.”
Lavori Preparatori: resoconti e verbalidei negoziati che conducono alla stesura del tratt.
Circostanze di conclusione deltratt: ogni
Altro elemento rilevante di tempo o di luogo che non sia stato formalizzato in un documento.
Trattati autenticati in due o più lingue:
La Conv prevede l'assoluta equivalenza tra le diverse versioni a meno che il tratt non disponga o che le parti non convengano che in caso di divergenza non prevalga un testo determinato.
Nei casi in cui non sia prevista la prevalenza di un testo sugli altri "si adotterà il senso che, tenuto conto dell'oggetto e del fine del trattato permette di meglio conciliare i testi in questione". Si sceglierà il significato comune dei termini in questione, lasciando da parte i significati peculiari di una lingua.
Cause d'invalidità dei trattati - nella Conv sono previste 3 categorie:
- Violazione di norme di diritto interno sulla competenza a stipulare
- Art. 46 - violazione manifesta e deve riguardare norma del dir. interno di importanza fondamentale
- co.2 - "una violazione è manifesta se essa è obiettivamente
Evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede:
Art.47 - "se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato a vincolarsi a un determinato trattato ha formato oggetto di una specifica restrizione, il fatto che il rappresentante non ne abbia tenuto conto non può essere invocato come viziante il consenso che egli ha espresso, a meno che la restrizione non sia stata notificata, prima che il consenso sia stato espresso, agli altri Stati che hanno partecipato alla negoziazione".
2) Vizi del consenso/volontà: Errore, Dolo e Violenza:
Art.48 - "uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l'errore riguarda un fatto o una situazione di fatto supposta come esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e costituiva base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato". Non può essere invocato se lo Stato ha contribuito col suo
comportamento all'errore ole circostanze erano tali che doveva rendersi conto della possibilità d'errore.Invocabile solo dallo Stato che ha usato la dovuta diligenza e su questioni essenziali per la formazione del consenso.
Art.49- "se uno Stato venne indotto a concludere un trattato dal comportamento fraudolento di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, può invocare il dolo come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato"
Art.51- "l'espressione del consenso di uno Stato a vincolarsi ad un trattato che sia stata ottenuta attraverso la violenza esercitata sul suo rappresentante mediante atto di minacce dirette contro di lui, è priva di qualsiasi effetto giuridico."
Art.50- "se l'espressione del consenso è stata ottenuta ricorrendo alla corruzione del suo rappresentante attraverso l'azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, lo stato può
invocare tale corruzione come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato".Art.52 - "è nullo ogni trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o con la forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella carta delle nazioni unite".
Problema: se solo forza armata o se anche altri mezzi di pressione debbano ritenersi vietati. L'aggancio all'art 2 par. 4 carta NU pare limitarsi alla sola forza armata. L'ancoraggio ai principi della carta, lega l'interpretazione ai futuri sviluppi che potrebbero maturare all'interno del sistema Onu. L'allegazione all'atto finale della conferenza che approvò la convenzione della Dichiarazione Divieto dellacoercizione militare politica e economica in sede di conclusione dei trattati nella quale si condanna "qualsivoglia forma di pressione da parte di qualunque stato allo scopo di costringerne un altro a compierne qualsiasi atto connesso".
alla conclusione di un trattato in violazione dei principi di sovrana eguaglianza degli stati e della libertà del consenso". 3) Contrarietà a ius cogensSi intende norma imperativa di diritto internazionale generale una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. Estinzione trattato- in conformità alle disposizioni della convenzione e per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri stati contraenti.Art.53- "il trattato in violazione di una norma imperativa di diritto internazionale generale è nullo"
Art.56- "un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda possibilità di denuncia o di recesso non può formare oggetto di una denuncia o di un recesso" a meno che tale diritto non risulti
dall'intenzione delle parti e sia dedotto dalla natura del trattato.
Art.58- "due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo per sospendere, in via temporanea e solo per i loro rapporto reciproci, l'applicazione di una disposizione del trattato se la possibilità di una tale sospensione è prevista dal trattato oppure se la sosp in questione non è proibita dal tratt, previa notif alle altre parti, a condizione che essa non pregiudichi il godim da parte delle altre parti dei diritti che esse desumono dal tratt né l'adempim dei loro obblighi; e non sia incompatibile con l'ogg e lo scopo del tratt."
Art.60 - inadimplenti non est adimplendum: ipotesi in cui il trattato si estingue a causa della sua violazione posta in essere da una delle parti (può prodursi anche semplice sospensione dell'applicazione del trattato).
Par3- violazione sostanziale sia ripudio del trattato non autorizzato sia
violazionedi una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato. T.Bilaterale: l'altra parte può invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato o di sospensione totale o parziale della sua applicazione. T.Multilaterale: se le parti sono d'accordo, possono sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione del trattato o considerarlo estinto sia nei rapporti tra esse stesse e lo Stato autore della violazione, sia nei loro rapporti reciproci. Se le parti agiscono singolarmente: una parte colpita in modo particolare dalla violazione può invocarla come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato nei suoi rapporti con lo Stato autore della violazione. Qualsiasi altra parte diversa può invocarla come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato per quanto la riguarda, se tale trattato è di tale natura che una violazione sostanziale delle sue disposizioni da parte di una delle parti modifica radicalmente la situazione di ciascuna delle parti per l'adempimento dei suoi obblighi del trattato. Non potrà maiapplicarsi questa causa di sospensione o estinzione alle norme relative alla tutela della persona umana contenute nei trattati di carattere umanitario.Se l'impossibilità è temporanea, si sospende l'applicazione del trattato. Non può essere invocata da una parte come motivo di estinzione o sospensione dell'applicazione del trattato se tale impossibilità deriva dalla violazione, da parte di essa, sia di un obbligo del trattato sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di un'altra qualsiasi altra parte del trattato.Art.61 - Impossibilità sopravvenuta: "una parte può invocare l'impossibilità di esecuzione come motivo di estinzione o di recesso se questa impossibilità risulta dalla scomparsa o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato"
Art.62 - Rebus sic stantibus: In passato si riteneva che fosse tipico dei trattati il fatto che il consenso al loro rispetto dovesse sempre essere ritenuto dato alle circostanze esistenti al momento della stipulazione. Qualsiasi
modif success intervenuta che, a giudizio unilaterale di una qualche parte del tratt, rendesse non più conveniente