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LE RISERVE:

1- nozione di riserva:

= dichiarazione unilaterale fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, approva o aderisce a una trattato,

attraverso la quale esso mira ad ESCLUDERE o MODIFICARE l'effetto giuridico di alcune disposizioni del

trattato nella loro applicazione allo stato medesimo.

In questo modo lo stato può aderire a un trattato multilaterale pur non assumendo determinati obblighi (o

modificandone la portata).

Tuttavia è necessario che vi siano dei limiti alla possibilità degli stati di apporre riserve, altrimenti questi

potrebbero diventare parti di un trattato solo nominalmente, magari evitando di assumere gli obblighi che ne

costituiscono il nucleo fondamentale; per questi motivi il diritto internazionale ha elaborato delle norme

finalizzate ad evitare un uso improprio dello strumento della riserva.

Il regime giuridico delle riserve è soggetto a un processo di evoluzione che si sviluppa nella tensione tra

esigenze contrapposte: da un lato, il riconoscimento agli stati di una libertà molto ampia nell'utilizzo di

questo strumento; d'altro lato, l'esigenza di mantenere e salvaguardare l'unitarietà del sistema normativo

(limitando quindi la libertà degli stati di apporre riserve).

Ricerca di un bilanciamento tra le esigenze → evoluzione dell'istituto.

2- disciplina delle riserve: (disciplina che ha subito un evoluzione, in varie fasi)

- disciplina classica: la possibilità di apporre riserve è limitata in maniera rigida → è

• necessario il consenso di tutte le parti, manifestato nel trattato (effetti uniformi nei confronti

di tutte le parti).

parere della corte int. di giustizia relativo alle riserve alla Convenzione sul genocidio

• del 1948: bilanciamento tra esigenze di integralità del trattato e vocazione universale →

ammissibili riserve anche se non è previsto dal trattato, ma devono essere compatibili con

oggetto e scopo di esso. L'ammissibilità della riserva va accertata in via unilaterale da

ciascuna delle altre parti del trattato:

- possono accettare la riserva → il trattato entra in vigore tra stato che ha posto la riserva e

stato che ha accettato, con le condizioni della riserva;

- possono obiettare alla riserva → non sorgono rapporti convenzionali tra stato che ha posto

la riserva e stato che ha obiettato.

Convenzione di Vienna: sono ammissibili sia riserve previste dal testo sia riserve non

• previste ma comunque compatibili con oggetto e scopo del trattato, è previsto in ogni caso

un meccanismo di accettazione/obiezione ma:

- accettazione può essere tacita (mancanza di obiezione nei 12 mesi dopo la notifica della

riserva); con l'accettazione si instaurano i rapporti tra i 2 stati, con le condizioni indicate

dalla riserva.

- obiezione può essere:

- semplice: il trattato entra in vigore tra le 2 parti (chi ha apposto la riserva e

obiettante ), ma da esso va espunta la disposizione a cui si riferisce la riserva;

- qualificata: non entra in vigore il trattato tra le 2 parti.

Sviluppi successivi: (recenti) → tendenza verso un parziale ritorno a un regime obiettivo

• (idea che la valutazione di ammissibilità di una riserva vada svolta in maniera obiettiva, è

non dipenda dall'accettazione/obiezione); l'accettazione non opera nei confronti di riserve

vietate dal trattato o in contrasto con oggetto/scopo di questo.

- “Guida alla pratica sulle riserve” → l'accettazione di una riserva inammissibile non fa

venire meno l'inammissibilità, una riserva inammissibile è invalida e va quindi considerata

come non apposta (va disapplicata) → orientamento condiviso anche nella prassi

- obiezione non qualificata: non entra in vigore la disposizione a cui si riferisce, inoltre lo

stato che obietta potrebbe escludere o modificare l'effetto giuridico di altre disposizioni

connesse alla disposizione oggetto di riserva (con la finalità di ripristinare l'equilibrio

normativo).

3- riserve ai trattati sui diritti dell'uomo:

- gli obblighi in tema di diritti dell'uomo hanno struttura erga omnes (vincoli giuridici solidali tra le

parti);

- è particolarmente forte l'interesse a mantenere l'unità del sistema convenzionale;

- alcune convenzioni di questo tipo prevedono meccanismi accentrati di garanzia (attivabili dagli

individui);

orientamento della Corte Edu. tendente a valutare la compatibilità di riserve alla CEDU con l'oggetto e lo

scopo della stessa, e a dichiararle invalide se ne viene accertata l'inammissibilità → riserva inapplicabile (è

pienamente applicabile la disposizione a cui si riferiva).

Nel momento in cui lo stato appone la riserva deve essere cosciente del fatto che, essendovi dei limiti a

questo potere, la riserva potrebbe risultare inapplicabile.

INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI:

Vista la grande eterogeneità del contenuto e della portata soggettiva dei trattati, nella Convenzione di Vienna

è prevalsa l'esigenza di stabilire criteri generali per l'interpretazione dei trattati (criteri che lasciano ampi

margini di discrezionalità dell'interprete), questi criteri (ritenuti corrispondenti al diritto int. generale):

- indicano gli elementi che l'interprete deve considerare nell'interpretare una certa disposizione;

- hanno carattere residuale rispetto a regole interpretative che si possono affermare in riferimento a singole

categorie di trattati.

Nella prassi interpretativa di possono distinguere 3 tipologie di metodi interpretativi:

- metodi oggettivi: danno rilievo al testo del trattato;

- metodi soggettivi: danno rilievo alla volontà originaria delle parti;

- metodi di tipo funzionale: danno rilievo allo scopo per cui è stato concluso il trattato.

Nella Convenzione di Vienna rilievo maggiore è lasciato al metodo oggettivo e funzionale, mentre la volontà

originaria delle parti ha un ruolo sussidiario (in caso di mancato funzionamento dei metodi principali).

- art.31 Conv. di Vienna:

“Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del

trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. (criterio oggettivo-funzionale)

criterio di interpretazione contestuale: la singola disposizione va considerata all'interno del sistema

normativo complessivamente predisposto dal trattato (interpretazione sistematica). Nell'interpretare la

singola disposizione occorre quindi considerare:

- preambolo e allegati al trattato;

- altri trattati/strumenti/atti connessi al trattato da interpretare;

- accordi specifici tra le parti sull'interpretazione del trattato; Ricerca della volontà

- prassi relative all'interpretazione/applicazione del trattato; attuale delle parti

- altre norme internazionali vincolanti per le parti

(int. sistematica rispetto all'insieme generale delle norme che regolano i rapporti tra le parti).

- volontà delle parti:

criterio soggettivo → ha poco rilievo: vi si può ricorrere solo in via supplementare (per esempio si ricorre ai

lavori preparatori del trattato), qualora l'applicazione degli altri metodi lasci il significato della disposizione

ambiguo o oscuro, oppure conduca ad un risultato manifestamente assurdo o irragionevole.

- interpretazione di particolari categorie di trattati:

la disciplina della Convenzione di Vienna non ha impedito il formarsi di orientamenti interpretativi specifici

riferiti a particolari categorie di trattati, come i trattati sui diritti dell'uomo e quelli istitutivi di organizzazioni

internazionali.

- interpretazione dei trattati sui diritti dell'uomo: viene dato grande rilievo all'interpretazione di tipo

funzionale, considerando cioè in primo luogo lo scopo di tali trattati che è quello di tutelare i diritti

individuali. Grande importanza assume anche l'interpretazione evolutiva dei diritti dell'uomo (es. riferimento

alla CEDU come “organismo vivente”). Questi metodi hanno poi agevolato lo sviluppo di criteri per

individuare un equilibrio nel rapporto tra rispetto dei diritti individuali ed esigenze collettive (principio di

proporzionalità).

- interpretazione dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali:

caratteristica di questi trattati → istituiscono u nuovo soggetto di diritto rispetto al quale essi hanno la

funzione propria di un atto costituzionale.

La concezione del trattato istitutivo come atto di natura costituzionale ha caratterizzato in particolare

l'interpretazione della Carta delle Nazioni Unite ad opera della Corte internazionale di giustizia: nel definire

in via interpretativa i poteri assegnati all'ONU, la corte ha utilizzato tecniche interpretative di tipo

costituzionalista, fra le quali la nota dottrina dei poteri impliciti → un ente non dispone solo dei poteri ad

esso espressamente attribuiti dagli stati membri, bensì anche di ulteriori poteri (impliciti) necessari per

l'esercizio delle proprie funzioni e delle competenze ad esso assegnate (si sottolineano così i caratteri di

autonomia del nuovo ente).

CAUSE DI INVALIDITÀ E DI ESTINZIONE DEI TRATTATI:

CAUSA DI ESTINZIONE: impedisce, dal momento in cui si verifica, la produzione degli effetti di un

trattato, facendone salvi quelli già prodotti.

-estinzione consegue a 3 situazioni: consenso delle parti, mutamento delle circostanze di fatto,

inadempimento di una o più parti.

(consegue inoltre anche al contrasto con norme imperative supervenientes)

CAUSA DI INVALIDITÀ: rende nullo il trattato dal momento della sua conclusione.

- invalidità consegue a vizi che pregiudicano la libera volontà dello Stato che ha concluso il trattato oppure a

conflitto con norme superiori preesistenti.

Entrambe le cause operano, secondo la Convenzione di Vienna, nei confronti dell'intero trattato, a meno che

non si riferiscano a singole disposizioni separabili dal resto del trattato (la separabilità non opera nel caso di

violenza/contrasto con il diritto cogente)

1- INVALIDITA':

- vizi della volontà: errore, violenza e dolo. Il principale e più importante in questo ambito è la violenza:

la violenza può essere esercitata sul rappresentante dello stato o direttamente sullo Stato ( in questo caso

rileva solamente la violenza bellica)

→ Convenzione di Vienna art. 52: è nullo (invalido) qualsiasi trattato “la cui conclusione sia stata ottenuta

con la minaccia o impiego della forza in violazione dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta

delle Nazioni Unite” (norma ritenuta corrispondente al diritto int. Generale).

→ 2 esigenze diverse:

- esigenza contrattualistica: libertà negoziale (libertà dello stato di esprimere liberamente il proprio consenso)

- esigenza di carattere collettivo (non dare valore

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Publisher
A.A. 2017-2018
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.sorsoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Di Stasio Chiara.