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LE RISERVE:
1- nozione di riserva:
= dichiarazione unilaterale fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, approva o aderisce a una trattato,
attraverso la quale esso mira ad ESCLUDERE o MODIFICARE l'effetto giuridico di alcune disposizioni del
trattato nella loro applicazione allo stato medesimo.
In questo modo lo stato può aderire a un trattato multilaterale pur non assumendo determinati obblighi (o
modificandone la portata).
Tuttavia è necessario che vi siano dei limiti alla possibilità degli stati di apporre riserve, altrimenti questi
potrebbero diventare parti di un trattato solo nominalmente, magari evitando di assumere gli obblighi che ne
costituiscono il nucleo fondamentale; per questi motivi il diritto internazionale ha elaborato delle norme
finalizzate ad evitare un uso improprio dello strumento della riserva.
Il regime giuridico delle riserve è soggetto a un processo di evoluzione che si sviluppa nella tensione tra
esigenze contrapposte: da un lato, il riconoscimento agli stati di una libertà molto ampia nell'utilizzo di
questo strumento; d'altro lato, l'esigenza di mantenere e salvaguardare l'unitarietà del sistema normativo
(limitando quindi la libertà degli stati di apporre riserve).
Ricerca di un bilanciamento tra le esigenze → evoluzione dell'istituto.
2- disciplina delle riserve: (disciplina che ha subito un evoluzione, in varie fasi)
- disciplina classica: la possibilità di apporre riserve è limitata in maniera rigida → è
• necessario il consenso di tutte le parti, manifestato nel trattato (effetti uniformi nei confronti
di tutte le parti).
parere della corte int. di giustizia relativo alle riserve alla Convenzione sul genocidio
• del 1948: bilanciamento tra esigenze di integralità del trattato e vocazione universale →
ammissibili riserve anche se non è previsto dal trattato, ma devono essere compatibili con
oggetto e scopo di esso. L'ammissibilità della riserva va accertata in via unilaterale da
ciascuna delle altre parti del trattato:
- possono accettare la riserva → il trattato entra in vigore tra stato che ha posto la riserva e
stato che ha accettato, con le condizioni della riserva;
- possono obiettare alla riserva → non sorgono rapporti convenzionali tra stato che ha posto
la riserva e stato che ha obiettato.
Convenzione di Vienna: sono ammissibili sia riserve previste dal testo sia riserve non
• previste ma comunque compatibili con oggetto e scopo del trattato, è previsto in ogni caso
un meccanismo di accettazione/obiezione ma:
- accettazione può essere tacita (mancanza di obiezione nei 12 mesi dopo la notifica della
riserva); con l'accettazione si instaurano i rapporti tra i 2 stati, con le condizioni indicate
dalla riserva.
- obiezione può essere:
- semplice: il trattato entra in vigore tra le 2 parti (chi ha apposto la riserva e
obiettante ), ma da esso va espunta la disposizione a cui si riferisce la riserva;
- qualificata: non entra in vigore il trattato tra le 2 parti.
Sviluppi successivi: (recenti) → tendenza verso un parziale ritorno a un regime obiettivo
• (idea che la valutazione di ammissibilità di una riserva vada svolta in maniera obiettiva, è
non dipenda dall'accettazione/obiezione); l'accettazione non opera nei confronti di riserve
vietate dal trattato o in contrasto con oggetto/scopo di questo.
- “Guida alla pratica sulle riserve” → l'accettazione di una riserva inammissibile non fa
venire meno l'inammissibilità, una riserva inammissibile è invalida e va quindi considerata
come non apposta (va disapplicata) → orientamento condiviso anche nella prassi
- obiezione non qualificata: non entra in vigore la disposizione a cui si riferisce, inoltre lo
stato che obietta potrebbe escludere o modificare l'effetto giuridico di altre disposizioni
connesse alla disposizione oggetto di riserva (con la finalità di ripristinare l'equilibrio
normativo).
3- riserve ai trattati sui diritti dell'uomo:
- gli obblighi in tema di diritti dell'uomo hanno struttura erga omnes (vincoli giuridici solidali tra le
parti);
- è particolarmente forte l'interesse a mantenere l'unità del sistema convenzionale;
- alcune convenzioni di questo tipo prevedono meccanismi accentrati di garanzia (attivabili dagli
individui);
orientamento della Corte Edu. tendente a valutare la compatibilità di riserve alla CEDU con l'oggetto e lo
scopo della stessa, e a dichiararle invalide se ne viene accertata l'inammissibilità → riserva inapplicabile (è
pienamente applicabile la disposizione a cui si riferiva).
Nel momento in cui lo stato appone la riserva deve essere cosciente del fatto che, essendovi dei limiti a
questo potere, la riserva potrebbe risultare inapplicabile.
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI:
Vista la grande eterogeneità del contenuto e della portata soggettiva dei trattati, nella Convenzione di Vienna
è prevalsa l'esigenza di stabilire criteri generali per l'interpretazione dei trattati (criteri che lasciano ampi
margini di discrezionalità dell'interprete), questi criteri (ritenuti corrispondenti al diritto int. generale):
- indicano gli elementi che l'interprete deve considerare nell'interpretare una certa disposizione;
- hanno carattere residuale rispetto a regole interpretative che si possono affermare in riferimento a singole
categorie di trattati.
Nella prassi interpretativa di possono distinguere 3 tipologie di metodi interpretativi:
- metodi oggettivi: danno rilievo al testo del trattato;
- metodi soggettivi: danno rilievo alla volontà originaria delle parti;
- metodi di tipo funzionale: danno rilievo allo scopo per cui è stato concluso il trattato.
Nella Convenzione di Vienna rilievo maggiore è lasciato al metodo oggettivo e funzionale, mentre la volontà
originaria delle parti ha un ruolo sussidiario (in caso di mancato funzionamento dei metodi principali).
- art.31 Conv. di Vienna:
“Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del
trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. (criterio oggettivo-funzionale)
criterio di interpretazione contestuale: la singola disposizione va considerata all'interno del sistema
normativo complessivamente predisposto dal trattato (interpretazione sistematica). Nell'interpretare la
singola disposizione occorre quindi considerare:
- preambolo e allegati al trattato;
- altri trattati/strumenti/atti connessi al trattato da interpretare;
- accordi specifici tra le parti sull'interpretazione del trattato; Ricerca della volontà
- prassi relative all'interpretazione/applicazione del trattato; attuale delle parti
- altre norme internazionali vincolanti per le parti
(int. sistematica rispetto all'insieme generale delle norme che regolano i rapporti tra le parti).
- volontà delle parti:
criterio soggettivo → ha poco rilievo: vi si può ricorrere solo in via supplementare (per esempio si ricorre ai
lavori preparatori del trattato), qualora l'applicazione degli altri metodi lasci il significato della disposizione
ambiguo o oscuro, oppure conduca ad un risultato manifestamente assurdo o irragionevole.
- interpretazione di particolari categorie di trattati:
la disciplina della Convenzione di Vienna non ha impedito il formarsi di orientamenti interpretativi specifici
riferiti a particolari categorie di trattati, come i trattati sui diritti dell'uomo e quelli istitutivi di organizzazioni
internazionali.
- interpretazione dei trattati sui diritti dell'uomo: viene dato grande rilievo all'interpretazione di tipo
funzionale, considerando cioè in primo luogo lo scopo di tali trattati che è quello di tutelare i diritti
individuali. Grande importanza assume anche l'interpretazione evolutiva dei diritti dell'uomo (es. riferimento
alla CEDU come “organismo vivente”). Questi metodi hanno poi agevolato lo sviluppo di criteri per
individuare un equilibrio nel rapporto tra rispetto dei diritti individuali ed esigenze collettive (principio di
proporzionalità).
- interpretazione dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali:
caratteristica di questi trattati → istituiscono u nuovo soggetto di diritto rispetto al quale essi hanno la
funzione propria di un atto costituzionale.
La concezione del trattato istitutivo come atto di natura costituzionale ha caratterizzato in particolare
l'interpretazione della Carta delle Nazioni Unite ad opera della Corte internazionale di giustizia: nel definire
in via interpretativa i poteri assegnati all'ONU, la corte ha utilizzato tecniche interpretative di tipo
costituzionalista, fra le quali la nota dottrina dei poteri impliciti → un ente non dispone solo dei poteri ad
esso espressamente attribuiti dagli stati membri, bensì anche di ulteriori poteri (impliciti) necessari per
l'esercizio delle proprie funzioni e delle competenze ad esso assegnate (si sottolineano così i caratteri di
autonomia del nuovo ente).
CAUSE DI INVALIDITÀ E DI ESTINZIONE DEI TRATTATI:
CAUSA DI ESTINZIONE: impedisce, dal momento in cui si verifica, la produzione degli effetti di un
trattato, facendone salvi quelli già prodotti.
-estinzione consegue a 3 situazioni: consenso delle parti, mutamento delle circostanze di fatto,
inadempimento di una o più parti.
(consegue inoltre anche al contrasto con norme imperative supervenientes)
CAUSA DI INVALIDITÀ: rende nullo il trattato dal momento della sua conclusione.
- invalidità consegue a vizi che pregiudicano la libera volontà dello Stato che ha concluso il trattato oppure a
conflitto con norme superiori preesistenti.
Entrambe le cause operano, secondo la Convenzione di Vienna, nei confronti dell'intero trattato, a meno che
non si riferiscano a singole disposizioni separabili dal resto del trattato (la separabilità non opera nel caso di
violenza/contrasto con il diritto cogente)
1- INVALIDITA':
- vizi della volontà: errore, violenza e dolo. Il principale e più importante in questo ambito è la violenza:
la violenza può essere esercitata sul rappresentante dello stato o direttamente sullo Stato ( in questo caso
rileva solamente la violenza bellica)
→ Convenzione di Vienna art. 52: è nullo (invalido) qualsiasi trattato “la cui conclusione sia stata ottenuta
con la minaccia o impiego della forza in violazione dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta
delle Nazioni Unite” (norma ritenuta corrispondente al diritto int. Generale).
→ 2 esigenze diverse:
- esigenza contrattualistica: libertà negoziale (libertà dello stato di esprimere liberamente il proprio consenso)
- esigenza di carattere collettivo (non dare valore