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Diritto internazionale - Diritto dei trattati

Introduzione

Il diritto consuetudinario e la Convenzione di Vienna del 1969 trattato = scambio di consenso idoneo a produrre diritti ed obblighi tra le parti. I trattati sono fonti di diritto particolare (si applicano normalmente ai soli stati che hanno espresso la volontà di impegnarsi) e il diritto che li riguarda, il diritto dei trattati, si basa sui principi di reciprocità e bilateralismo (anche se sempre più spesso i trattati sono utilizzati per perseguire interessi universali) → classica concezione bilateralista vs. nuove concezioni universaliste.

Il diritto dei trattati è essenzialmente di natura consuetudinaria, sebbene sia stato codificato da un'importante convenzione → Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: non tutte le norme della convenzione corrispondono al diritto consuetudinario; la convenzione si applica solamente ai trattati redatti in forma scritta e retti dal diritto internazionale (no accordi taciti / in forma orale); non si applica agli accordi non vincolanti (c.d. Soft law, con il problema di identificare quando un accordo è vincolante o meno); si applica solamente agli accordi tra stati (no altri soggetti internazionali, ai quali si applica però il diritto consuetudinario); si applica ai rapporti convenzionali tra stati parti di un trattato, anche se del medesimo trattato siano parti altri enti non statali / stati che non hanno ratificato la convenzione.

La formazione dei trattati

1. Il procedimento di formazione dei trattati

Procedimento che si articola in diverse fasi:

  • Definizione di un testo: avviene attraverso negoziati diretti, oppure nel corso di una conferenza internazionale (se vi sono molte parti), attraverso risoluzioni di organizzazioni internazionali (es. ONU, soprattutto nel caso di trattati per tutelare interessi universali collettivi, come l'ambiente, i diritti umani ecc.).
  • Firma del trattato da parte dei plenipotenziari (cioè di quei soggetti/organi investiti dallo stato di pieni poteri per trattare e concludere un accordo): l'effetto della firma varia a seconda che il trattato sia concluso in forma solenne o semplificata:
    • Forma semplificata: la firma esprime il consenso dello stato ad impegnarsi e ad assumere gli obblighi derivanti dal trattato.
    • Forma solenne: la firma ha la mera funzione di autenticare il testo, per esprimere il consenso dello stato a impegnarsi serve un ulteriore atto (ratifica).
    La scelta tra la forma solenne o semplificata è indifferente al diritto internazionale e non è da quest'ultimo disciplinata (i due procedimenti sono equivalenti sul piano internazionale) → un trattato concluso in forma solenne può essere derogato da uno concluso in forma semplificata e viceversa.

2. La normativa italiana sulla formazione dei trattati

Gli ordinamenti nazionali contengono, spesso, disposizioni disciplinanti il procedimento di conclusione dei trattati; queste disposizioni tendono solitamente a vincolare, in vario modo, la conclusione di trattati da parte dell'esecutivo a forme di assenso preventivo del Parlamento (l'esigenza è quella di tutelare le prerogative interne del parlamento, poiché l'esecutivo potrebbe assumere impegni in materie appartenenti, sul piano interno, alla competenza del Parlamento).

La Costituzione Italiana descrive un preciso procedimento di stipulazione:

  • Art. 87 c.8 Cost.: prevede la competenza del Presidente della Repubblica a ratificare i trattati internazionali “previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere”.
  • Art. 80 Cost.: la ratifica deve essere autorizzata con legge del Parlamento nel caso di “trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.
  • Art. 72 c.4 Cost.: riserva di aula (la legge di autorizzazione alla ratifica deve seguire il procedimento ordinario).
  • Art. 75 c.2 Cost.: è escluso il referendum abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica.

Interpretando letteralmente queste due norme sembrerebbe che l'ordinamento italiano non preveda la possibilità di concludere accordi in forma semplificata (art. 87 → necessità di una ratifica in tutti i casi), tuttavia la prassi distingue tra trattati più rilevanti e meno rilevanti → la conclusione dei meno rilevanti è lasciata all'esecutivo (forma semplificata, senza ratifica).

Solitamente si applica, nella prassi, il principio del parallelismo tra competenze interne ed internazionali: ciascun trattato andrà concluso secondo il medesimo ordine di competenze necessario per l'adozione di un atto interno avente lo stesso contenuto. Cosa accade, sul piano interno, se non si rispettano queste disposizioni? In particolare, se un trattato rientrante nei tipi dell'art. 80 viene concluso in forma semplificata?

Nella prassi l'esecutivo ha diverse volte concluso in forma semplificata accordi rientranti nelle materie dell'art. 80 (che prevede la forma solenne), per esempio nel caso di accordi che prevedono l'impiego di truppe all'estero, la concessione dell'uso di basi militari ecc. (nella prassi il parlamento interviene successivamente).

Conseguenze giuridiche della mancata autorizzazione alla ratifica:

  • Responsabilità (politica) dell'esecutivo verso il parlamento.
  • Il procedimento di formazione del trattato è costituzionalmente irregolare (dovrebbe rilevarsi l'incostituzionalità di ogni atto interno che dia esecuzione al trattato illegittimo).

3. Accordi conclusi da enti substatali (es. regioni)

Alla distribuzione sul piano interno delle competenze corrisponde una distribuzione sul piano esterno dei poteri? Nell'ordinamento italiano è previsto espressamente all'art. 117 Cost. il potere delle regioni di stipulare accordi internazionali: “nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da legge dello Stato”. La norma costituzionale, innovativa, è stata però vanificata dalla legislazione di attuazione che si basa sull'idea del monopolio statale sul piano delle relazioni internazionali.

4. Le conseguenze sul piano internazionale della violazione della procedura interna sulla formazione dei trattati

Le soluzioni al problema della validità di un trattato stipulato in violazione delle norme interne sono diverse:

  • Tesi costituzionalista: dà rilievo alla normativa interna, a cui il diritto internazionale farebbe rinvio.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.sorsoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Di Stasio Chiara.
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