Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il ruolo delle massime nel pensiero giuridico
L'uso e l'abuso di massime, di sentenze, che in forma chiara e rapida sintetizzano un pensiero giuridico è una delle caratteristiche della dottrina medievale e moderna, destinata a provocare critiche, ma efficace, nell'ambito processuale, perché determina immediatamente il terreno sul quale le parti vogliono o non vogliono contendere. Molte di queste massime vengono dal diritto romano, altre sono creazione medievale o adattamento medievale di schemi formati dalla dottrina precedente (es. Malitiis non est indulgendum, Volenti non fit iniuria, Qui iure suo utitur neminem laedit, ecc.).
Il conoscimento di tali immunità comporta una limitazione del potere di impero da parte dello Stato accreditante nei confronti dell'agente diplomatico straniero. Secondo la Convenzione di Vienna del 1961, l'agente diplomatico gode della inviolabilità personale, ossia non può subire
atti di coercizione fisica diretta, né può essere violato il segreto dei suoi beni, gode dell'immunità fisica e tributaria, suoi documenti o della sua corrispondenza ma deve versare le tasse sulle proprietà che detiene sullo Stato accreditario che non facciano parte della missione. L'immunità si estende ai suoi familiari, al personale dipendente della missione, alla sua dimora e al suo domicilio. Inoltre l'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale per gli atti che egli compia in quanto privato, nel senso che non può essere processato per i reati commessi in un altro Stato (ma potrà esserlo quando vi ritorni), e dalla giurisdizione civile, non potendo essere citato in giudizio ma potendo citare in giudizio. Inoltre, la sede diplomatica si ritiene appartenga allo Stato di cui batte bandiera e non allo Stato sul cui territorio è posta (Stato accreditatario) quindi la sede.diplomatica è considerata come ex-territoriale. Con riferimento alla sua attività, si distingue l'attività jure imperii, quella posta in essere in quanto organo dello Stato per le relazioni internazionali, e l'attività jure gestionis, quella realizzata allo scopo di consentire ad uno Stato straniero di compiere atti in qualità di soggetto privato dell'ordinamento dello Stato in cui esso è accreditato (acquisto di un immobile).
Agendo esso come organo, è lo Stato straniero a risultare totalmente immune per atti concernenti lo svolgimento delle attività internazionali, sempre che tali attività non configurino un fatto illecito internazionale. L'immunità dalla giurisdizione implica che il giudice adito dovrebbe negare la propria giurisdizione, ove si tratti di giudicare uno Stato straniero per atti inerenti alle relazioni tra questo ed altri soggetti internazionali.
In tempo di guerra è
sospesa la copertura creata dal sistema delle immunità: oltre alla rottura delle relazioni diplomatiche, previste anche dall'art.41 della Carta delle Nazioni Unite, è possibile il congelamento delle relazioni diplomatiche, che prevede l'abbassamento al minimo degli scambi tra i rappresentanti accreditati. L'Italia ha adottato tale provvedimento nei confronti della Bulgaria in occasione dell'attentato al Papa Giovanni Paolo II. Anche l'attività jure gestionis è coperta dall'immunità; tuttavia vi sono tendenze recenti a prevedere eccezioni per le controversie relative ai contratti commerciali, ai danni causati a persone o cose, alla proprietà ed agli altri diritti reali, alla proprietà industriale. Gli organi militari. Gli organi militari sono persone appartenenti alle forze armate di uno Stato e si distinguono in legittimi combattenti e in comandanti militari.comprendono le forze regolari e le milizie direttamente chiamate alle ar-mi, i corpi volontari organizzati sottoposti al comando di un capo responsabile sempre che ab-biano un distintivo riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi, conducano le operazio-ni secondo le leggi e gli usi di guerra. Sono del pari considerati legittimi combattenti i franchi ti-ratori e la popolazione civile che prenda spontaneamente le armi purché portino le armi aperta-mente e conducano le operazioni secondo le leggi e gli usi di guerra; i guerriglieri o combattentiirregolari impegnati in azioni di guerriglia nell’ambito di un conflitto internazionale o in unaguerra di liberazione nazionale.I comandanti militari si distinguono in comandanti supremi e comandanti di forze isolate.Per decidere chi sia il comandante supremo il diritto internazionale rinvia all’organizzazione ef-fettiva degli Stati. Egli è competente a stipulare armistizi, tregue, capitolazioni, ecc. ed altriAttiinerenti alle operazioni militari. Il comandante delle forze isolate deve essere individuato voltaper volta.
Gli organi degli enti internazionali.
- Gli Organi delle Nazioni Unite.
Gli Organi delle Nazioni Unite sono:
- L'Assemblea generale, composta da tutti i membri delle Nazioni Unite; le sue deliberazioni so-no imputate all'ONU e vincolano tutti gli Stati che ne fanno parte. È un organo collegiale com-posto da Stati e ogni Stato dispone di un voto (in rappresentanza di ogni Stato ci sono cinquepersone, per cui si parla di "voto unitario").
L'Assemblea generale può discutere qualsiasi questione che rientri nello Statuto dell'ONU e può fare raccomandazioni ai membri delle Nazioni Unite o al Consiglio di sicurezza su qualsiasi ar-gomento; può discutere tutte le questioni che riguardano la pace e la sicurezza internazionale presentate da un membro delle Nazioni Unite o del Consiglio di sicurezza. Questi ultimi sono
Ti-tolari del potere di iniziativa, il mancato esercizio del quale impedisce la pronuncia dell'Assemblea (che può comunque sollecitare l'intervento del Consiglio su un obiettivo, ma non decidere). Essa può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che possa pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni; riceve ed esamina le relazioni degli altri organi ed, in particolare, le relazioni annuali del Consiglio di Sicurezza in materia di mantenimento della pace.
L'Assemblea ha anche il compito di svolgere funzioni derivanti dalla cosiddetta amministrazione fiduciaria di alcuni territori. Attualmente esistono solo tre gruppi di isole, le Marianne, le Marshal e le Caroline, i cui territori sono ancora amministrati fiduciariamente dagli Stati Uniti, in "Zone Strategiche". L'Assemblea, inoltre, può provare solo quelle Convenzioni quanto ritenute che istituiscono un regime di
Amministrazione fiduciaria per i territori non strategici, mentre per quelli strategici è competente il Consiglio di Sicurezza.
L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione, le cui spese sono sostenute dai membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale. Questa esamina i bilanci amministrativi di istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.
Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono:
- le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
- l'elezione dei membri permanenti nel Consiglio di Sicurezza;
- l'elezione dei membri del Consiglio Economico e sociale;
- l'ammissione di nuovi membri alle Nazioni Unite.
L'Assemblea si riunisce una volta l'anno, ma non si escludono riunioni speciali convocate dal Segretario Generale.
richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei membri dell'ONU, con procedure d'urgenza per circostanze specifiche. La cui composizione è stabilita all'art.23 della Carta, è formato da 15 membri di cui cinque permanenti con diritto di veto (USA, CSI (Comunità Stati indipendenti ex-URSS), Francia, Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna). Gli altri Stati sono eletti come membri non permanenti se mostrano di osservare nella loro politica estera le principali direttive dell'ONU. L'elezione dei membri non permanenti avviene ogni due anni. Ogni Stato membro è rappresentato da un solo delegato che può essere accompagnato da consiglieri e segretari a cui può cedere il posto in Consiglio. I membri delle Nazioni Unite conferiscono al Consiglio di Sicurezza il compito principale del mantenimento della pace, riconoscono che il Consiglio agisce in loro nome e si impegnano
A rispettare le decisioni prese dal Consiglio in conformità alle disposizioni delle Nazioni Unite. Una risoluzione ha un'efficacia obbligatoria rafforzata rispetto ad una semplice raccomandazione e gli stati membri sono tenuti ad eseguirla, cosa che non sempre è accaduta.
La dichiarazione di uno Stato di volersi adeguare ad una risoluzione del Consiglio crea un obbligo assoluto da parte dello stesso Stato, per cui la violazione di detto obbligo si configura come una violazione di diritto internazionale.
Particolare importanza è attribuita al voto dei membri permanenti: se uno di essi non dà il suo voto favorevole la decisione su una cosa importante non può essere presa (c.d. diritto di veto).
Il Consiglio tiene riunioni periodiche alle quali i membri possono essere rappresentati da membri del governo o da un altro rappresentante appositamente designato. Anche gli Stati non membri possono essere invitati a partecipare, senza il diritto di voto.
alla di-scussione relativa ad una controversia che li vede coinvolti. Altri organi delle Nazioni Unite sono il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione fiduciaria, la Corte Interna-zionale di Giustizia e il Segretariato delle Nazioni Unite. 2. Privilegi e immunità degli enti internazionali. Le organizzazioni internazionali, con la loro organizzazione di persone e di mezzi, godono, nell'ambito degli ordinamenti interni degli Stati, di privilegi e immunità per se e per i propri organi e funzionari. La norma fondamentale in materia è rappresentata dall'art.105 della Carta delle Nazioni Unite in cui si afferma che l'Organizzazione gode, all'interno dei territori, delle immunità necessarie per il conseguimento dei suoi fini. Le disposizioni sulle immunità sono di origine pattizia, le Nazioni Unite hanno stipulato con tutti i Paesi in cui persistono gli uffici dell'organizzazione, specifici accordi in materia di.immunità e di privilegi.