Diritto internazionale dell'economia
La MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency
La MIGA, istituita con la Convenzione di Seul nel 1985, ha la finalità di incentivare gli investimenti privati a fini produttivi per favorire la crescita dei paesi in via di sviluppo, tutelando l'iniziativa privata contro rischi non commerciali. Essa è costituita dal Council of Governors con competenza generale, il Board of Directors dirige le operazioni della MIGA ed è eletto dal CG, il Presidente è eletto dal BD. Ad essa aderiscono due categorie di Stati: i paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati, in tutto 150 stati.
La procedura di proposizione della domanda di investimento coinvolge il ruolo dell'Agenzia, degli investitori e del contratto di garanzia, secondo l'adeguatezza e sufficienza del progetto economico di investimento. Il fine ulteriore dell'investimento, oltre al profitto, è lo sviluppo dello Stato ospite. Questo investimento può essere nuovo oppure risultante dalla partecipazione ad un programma di privatizzazione di imprese di Stato. L'Agenzia riveste un ruolo centrale nel caso in cui non sussista un bilaterlal investment treaty, nella promozione e protezione degli investimenti esteri.
La selezione degli investitori avviene secondo il criterio di cittadinanza o di localizzazione degli affari commerciali della società o persona giuridica, purché sia diversa da quella del Paese di investimento. In caso sia uguale, sarà possibile ottenere una copertura assicurativa purché sia accertato che il capitale proviene da un altro paese oppure che lo Stato ospite ha approvato l'investimento. La MIGA si occupa di elargire coperture assicurative ai fini di piani di investimento essenziali rispetto a rischi politici e non necessariamente commerciali, rischi di guerra o disordine civili, rischio di valuta, rischio di espropriazione o risoluzione impropria del contratto.
Se si dovesse verificare una delle fattispecie di rischio, l'investitore dovrà adire prima le vie giudiziarie e successivamente, nel caso di fallimento della prima, l'agenzia in questione dovrà corrispondere all'investitore danneggiato l'indennizzo pattuito nel contratto in relazione a quella fattispecie di rischio. La surroga assicurativa è funzionale a contrastare qualsiasi controversia tra lo Stato ospite e l'investitore.
Nel caso di controversie tra uno Stato membro e l'agenzia MIGA, esse possono essere risolte tramite negoziati oppure previo ricorso alle procedure ICSID. Un'ulteriore funzione di tale agenzia è data dalla organizzazione e cooperazione nei progetti ed a garanzia di investimenti a livello nazionali, regionali e provato.
Il Panele d'ispezione della Banca Mondiale
Esso è funzionale a prevedere una serie di criteri ai fini di garantire la trasparenza e responsabilità dell'operato della Banca Mondiale a livello dei progetti e dei danni che essi possono arrecare alle persone, all'ambiente, a causa dei progetti da essa finanziati nei paesi finanziari, secondo pressioni esercitate dalle organizzazioni non governative. Da un lato, però, ci è stata una forte opposizione dei paesi in via di sviluppo i quali parlavano di meri intralci nell'esecuzione di importanti progetti di sviluppo.
La sua organizzazione e funzionamento si ispira ai principi di trasparenza e indipendenza ai fini della credibilità del Panel. I suoi tre ispettori vengono nominati dai direttori esecutivi su proposta del presidente della Banca, istituito con le risoluzioni del BIRD e del IDA del 1993. Essa è funzionale a verificare se nella fase della realizzazione di un progetto la B sia stata conforme alle sue politiche e procedure. Questa è la mera funzione del Panel rispetto alla conformità dell'azione del IDA e del BIRS a quanto suddetto. Tali procedure attingono per lo più alla conformità del progetto alla tutela e protezione dell'ambiente, della popolazione locale, escludendo dalla indagine del Panel, IFC e MIGA settori operanti all'interno della banca.
La richiesta di indagine potrà essere avanzata anche da soggetti privati pregiudicati che possono adire direttamente al Panel a causa della lesione di propri diritti ed interessi a causa della realizzazione di un suo progetto finanziario. La legittimazione all'attivazione della procedura avviene, secondo la risoluzione 93-10, secondo la localizzazione del progetto e dalle parti postulanti. Le parti affette, intese come lesione da un'azione od omissione della B nel corso della realizzazione di un progetto, escludono di fatto una possibile actio popularis. L'istanza potrà essere avanzata da un singolo direttore esecutivo della B o dal Consiglio dei direttori esecutivi.
La procedura prevede che il ruolo centrale del presidente del Panel nel accettare o declinare l'istanza, in caso di accettazione, segue la notifica ai direttori esecutivi ed al presidente della B. Ruolo determinante del management della B, non oltre 21 giorni dovrà verificare se sussistono gli estremi per avviare una procedura di inchiesta purché sussistano i requisiti. Sono tuttavia i direttori esecutivi riuniti nel Consiglio a prendere la decisione che autorizza il Panel ad avviare la procedura d'inchiesta. Ai fini della stessa potranno essere sentiti i membri dello staff, il direttore generale e l'operations evaluation department. Accesso alla documentazione ed agli uffici della B, qualora sia possibile potranno essere avviate procedure interne di consultazione nello stato interessato. Seguirà la stesura di un rapporto che sarà presentato ai direttori esecutivi ed al presidente della banca. Le possibili soluzioni al riguardo potranno essere prese dal direttore esecutivo entro due settimane e dovranno informare il richiedente dei risultati dell'inchiesta e delle eventuali azioni che si intende assumere relativamente al progetto in merito.
I caratteri del Panel
Il Panel, oltre a garantire la tutela della efficiente funzionamento del meccanismo della Banca, è funzionale a garantire i diritti umani, economici e sociali mediante l'accertamento della conformità dell'azione della Banca agli standard definiti dallo Statuto. Esso inoltre può ricevere reclami di privati rispetto a progetti di cui la Banca deve occuparsi ex art 12 del paragrafo delle risoluzioni. È possibile per tutta la fase ed il ciclo di un progetto che il Panel metta in essere procedure di indagine ed inchiesta che accertino l'esistenza di presunte violazioni di diritto, previa autorizzazione dei direttori esecutivi, in forza del rispettivo povoir de dire le droit. Le sue decisioni sono di carattere non vincolante ma di indirizzo. Ne consegue che la sua finalità è quella di migliorare il processo decisionale all'interno della B per tutta la fase di elaborazione del procedimento.
Gli elementi salienti sono il diritto di petizione del privato e l'azione di responsabilità sancita in seno ad un organismo internazionale. Se la B non si conforma alle procedure, politiche e principi sopra menzionati, vige la responsabilità dell'organizzazione. Ciò che rileva non è il fine, le ragioni per cui è costituito l'atto, bensì la conformità delle regole durante la fase di approvazione e in quella di realizzazione del progetto. La B rimane soggetta agli organi amministrativi dell'organizzazione e la normativa che adotta il Panel è il diritto interno della B e il diritto internazionale in materia dei diritti dell'uomo. Tuttavia, se da un lato esso risponde ad esigenze di trasparenza e buon andamento dell'operato della B, dall'altro tali prerogative vengono meno rispetto al fatto che i suoi membri sono considerati funzionari della B. Ciò va a discapito dell'indipendenza ed imparzialità delle richieste e delle procedure di inchiesta. Un ulteriore fatto è quello legato alla non preparazione giuridica dei suoi componenti, aspetto non obbligatorio.
Il Compliance Advisory Ombudsman
La funzione del Compliance Advisory Ombudsman è quella di considerare i reclami della IFC e della MIGA, mere funzioni di tipo consultivo e conciliativo ma con poteri investigativi più limitati, in concorrenza alle funzioni dei direttori esecutivi. Essa opera in maniera indipendente dalla società finanziaria internazionale e dall’Agenzia Multilaterale degli Investimenti. Si sancisce la possibilità che il ricorso possa essere attuato da qualunque soggetto pregiudicato da ricadute sociali ed ambientali di un progetto o di una relativa politica sostenuto da una delle due istituzioni in questione, previa dimostrazione delle violazioni in questione. Potranno essere attuati provvedimenti sospensivi rispetto ai progetti in questione.
Secondo collaborazione e trasparenza nelle informazioni tra i tre organi in questione, esso inoltre può prevedere di realizzare un dialogo tra le parti ai fini di pervenire ad un accordo. Esso prevede di valutare quale sia lo strumento migliore per risolvere il problema che viene sottoposto. La seconda funzione è quella del compliance audit a livello dell’accertamento della conformità del operato delle procedure, operato ed attività svolte dal personale tecnico delle due istituzioni finanziarie con le politiche, procedure e linee guida della istituzioni interessata. La terza funzione è quella di richiedere un parere dal presidente o del management dell’istituzioni, sull’adeguatezza delle politiche dell’ente e sulla loro applicazione.
L'OCSE
L'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OECE), nata col trattato di Parigi del 1948, è un meccanismo intergovernativo di gestione dell’assistenza finanziaria prestata dagli USA e dal Canada in attuazione del piano Marshall. Essa presenta una struttura tripartita: Consiglio dei ministri, comitato esecutivo coadiuvato da comitati tecnici e funzioni amministrative svolte da un Segretario generale.
La sua funzione è quella di incentivare lo sviluppo del commercio intereuropeo, giocando un ruolo centrale attraverso l’istituzione dell’Unione europea dei pagamenti mediante un meccanismo di compensazione multilaterale nei pagamenti internazionali. Queste prerogative saranno sostituite dalla CEE e dall’EFTA. La OECE venne sostituita dalla costituzione del OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel 1960. Si tratta di un'organizzazione di carattere economico ispirata al liberalismo economico, impegnata nel miglioramento della qualità di vita e nello sviluppo delle risorse in campo scientifico e tecnologico, garantendo un ruolo centrale nelle liberalizzazioni delle esportazioni così come nella rimozione di ostacoli agli investimenti, anche in materia di tutela dei diritti fondamentali.
I "Rapporti" hanno rilevanza nel dimostrare ed esplicitare l’operato in seno all’OCSE, come pure il ruolo del centro studi (le economic outlook series). Ai fini dell’ammissibilità di uno stato, è previsto l’onere di osservare le suddette coordinate e di recepire la normativa in seno all’organo, con la possibile applicazione delle riserve. Previo accertamento del segretario generale e di alcuni comitati, questi possono attuare una raccomandazione diretta al consiglio dell’OCSE con cui si invita lo stato a divenire parte della Convenzione istitutiva. Lo stato con il segretario stipula un accordo avente ad oggetto gli obblighi derivanti dallo status di membro a cui seguirà il formale ingresso dello stato, inoltre il recesso è ammissibile previo preavviso di 12 mesi. L’intera procedura si ispira ai principi di informazione, cooperazione e consultazione.
Gli organi
- Il Consiglio, costituito dai paesi membri, sovrintende l’attività dell’organizzazione. Si occupa in materia di approvazione del bilancio, ammissione di uno stato membro e la nomina del segretario generale.
- Il Comitato esecutivo è costituito da 7 stati permanenti mentre gli altri si alternano a rotazione. Si occupa di favorire l'efficacia dell’operato dell’organizzazione nel suo complesso. Elabora studi preliminari che saranno poi passati all’osservazione del Consiglio.
- Il Segretariato, mero organo amministrativo, ha la funzione di vegliare sul finanziamento. Possono sussistere ulteriori organi di supporto che si occupano di un dato settore specifico di interesse dell’organizzazione in questione. I diversi comitati in questione possono essere competenti in ambito di trasporto, economico, agricoltura, sviluppo e politica estera.
In materia di controversie, si è sancita la necessità della risoluzione delle controversie nel ruolo del tribunale amministrativo in materia di fattispecie nate in seno all’OCSE.
Ambito decisionale in seno all'OCSE
Si prevede che la competenza degli atti in questione riguardi: decisioni vincolanti per gli stati membri, raccomandazioni, accordi con gli stati membri, stati terzi ed altre organizzazioni internazionali. È interessante il fatto che se uno stato non adotta un atto nel caso di astensione dello stato, la raccomandazione e la decisione producono effetti solo per gli stati che l’hanno votata. Inoltre, si è sancito che il controllo e la vincolabilità avvengano fino a quando ciascun stato non avrà posto in essere le procedure di adattamento previste dall’ordinamento. Possibile l’esperibilità di raccomandazioni. Possono inoltre essere previste procedure di stipulazioni di accordi attuati dal segretario generale, il quale agisce sulla base delle istituzioni fornite dal consiglio.
Le Guidelines del 1976
Le guidelines sono raccomandazioni adottate nel quadro di un negoziato svolto tra i governi dei pa... (continua)