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Estratto del documento

La competenza esclusiva dell’UE.

!

in relazione all'articolo 206 e 207 l’TFUE si è previsto la la necessarietà di una politica unitaria in

ambito europeo, per garantire la mera integrazione europea, riconoscendo una competenza esterna

esclusiva al UE sia in ambito commerciale che in materia degli investimenti esteri diretti, mere

prerogative e competenze dell’UE,ruolo centrale della commissione rispetto alle potiche estere di

ciascun stato, interessante il fatto che possibili accordi dell’UE dovranno essere conclusi in forma

mista nel caso di concorrenza con gli stati in materia di investimenti ., requisito dell’ICSD è la

appartenenza alla BM od al FMI, non soddisfatta dall’UE.ciò si pone come impedimento alla

suddetta finalità ragione per la quale vige un ruolo centrale a livello della responsabilità di ciascun

stato stipante accordi internazionali. Oggi non non sussiste un quadro armonizzato in materia di

investimenti, considerando l’applicabilità della normativa interna insieme a quella di diritto

internazionale consuetudinario,in piena armonia con la normativa e prerogativa attuale in materia

di diritti umani e tutela dell’ambiente a cui dovrà conformarsi la partecipazione a livello dei

mercati. come si palesa a livello degli accordi dell’UE con paesi terzi come la Russia , Finlandia,

Guatemala e Singapore .

!

Le guidelines della banca della mondiale in materia di investimenti degli stranieri

!

!

Rapporti tra gli investitori e paesi in via di sviluppo, operato congiunto del comitato per lo

sviluppo, della BM e del FMI,favorire e tutelare gli investimenti stranieri.mero soft law in quanto

non sussiste nessun diretto vincolo impositivo per gli stati, normativa diretta a entrambe le

parti ,tutto in forza della parità di trattamento delle parti in questione; esse concernono:

A. ammissione degli investimenti

B. trattamento degli investimenti

C. Le espropriazioni

D. la risoluzione delle controversie.

!

!

!

! Pagina 9

La questione della CSR

!

A. Tutto ciò in relazione al livello dell’incidenza della rilevanza delle multinazionali e

transnazionali nei contesti nazionali - la rilevanza a livello della politica bilaterale in ambito di

ambiente, lavoratori e diritti umani - tutelare le prerogative ed interesse dei PVS - lavori della

Commissione transnazionale del ECOSOC del 1972 , dagli anni 90 l’ONU ai fini di indirizzare

le imprese e società in questione per recepire la normativa in materia di tutela ambientale e

diritti fondamentali ,due approcci diversi uno di voluntary approcci e l’altro di mandatary

approcci ( mediante la fissazione di standard di comportamento), - si veda il Global Compact

del 1999 - si predilige il cosiddetto approccio volontaristico , www. unglobalcompact.org, si

consideri le analoghe finalità sancite in seno al OIL, al OCSE ed in relazione al tentativo

dell’inserimento di una clausola sociale si rango non commerciale nel sistema WTO. - si veda

la rilevanza delle linee guida in materia di INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION ,

in materia di responsabilità sociale di impresa, si veda www.iso.ch, approccio volontaristico

seguito anche a livello europeo con il Libro Verde del 2001 ed in relazione ai forum

multilaterali dei portati di interessi. Un tentativo in materia di responsabilità sociale delle

multinazionali è stato avviato da una sottocommissione per la tutela dei diritti dell’uomo in

seno all’ONU nel 1998,la quale aveva apportavo le Norms nel 2004 in materia di tutela e

diritti fondamentali dell’uomo si pongono come mere direttive e non con carattere vincolante,

si veda poi il report dell’alto commissario dei diritti dell’uomo del 2005, la nozione di

multinazionale deriva dai rapporti che le impresa in questione pone in essere in diversi paesi ,

indipendentemente dalla forma giuridica e dal luogo in cui si trova ad operare. -analoghe

procedure e prerogative vengono perseguite a livello del preambolo dell’ONU - le Norms

sanciscono i principi di trasparenza , collaborazione e partecipazione reciproca tra Stato ed

imprese - in osservanza della due deligence , tra gli obblighi che possiamo ricordare ci

considerino i seguenti rispetto all’operato delle transnazionali:

!

A. trattamento equo e non discriminatorio

B. diritto alla sicurezza personale

C. diritti dei lavoratori

D. il rispetto della sovranità dello stato ospite

E. la protezione dei consumatori e dell’ambiente

Vigono appositi controlli da parte di organismi in seno all’ONU secondo un meccanismo di

monotorary and disclousure ed a livello nazionale, in relazione alle informazioni fornite dalle

stesse imprese, - tutto in seno alle Norms - le quali prevedono anche meccanismi di risarcimento

per coloro che siano pregiudicati dall’operare delle singole imprese , meccanismi di indirizzo delle

imprese di conformazione alle good governance and good practies, tutto ciò in relazione che oggi

prevale una maggiore propensione verso un approccio volontaristico da parte delle imprese.

!

la cosiddetta clausola sociale nel sistema di commercio multilaterale.

!

Aspetto incoraggiato a livello dei panels mediante un approccio estensivo interpretativo degli

accordi multilaterali, si veda a livello della pag 219 - tale clausola sociale inserita all’interno

dell’OMC attinge al comportamento tenuto dall’impresa esportatrice che non rispetti i diritti dei

lavoratori, ci fu una grande opposizione dei paesi in via di sviluppo,diversamente dall’OIL in

questo modo garantirebbe la possibilità di attuare misure disciplinanti in seno al OMC. - problema

del riparto di competenze e delle opposizioni a livello internazionale.

! Pagina 10

Human rights based approach dell’OIL

!

!

le finalità perseguite fanno riferimento a livello della promozione della giustizia sociale e dei diritti

dei lavoratori a livello globale in reazione al concetto di CSR, si veda le clausole di souplesse, tutto

ciò in relazione ad un sistema di controllo a livello dell’operato dei singoli stati. si veda il

progresso a livello della tutela che si è visto prima con la conferenza di Copenaghen del 1995 in

materia di diritti fondamentali nel lavoro seguito poi dalla dichiarazione ministrale di Singappore

del 1996 - evoluzione del quadro normativo dalle dichiarazioni alle guidelines - B - ,a tale fine si

ricordi la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese e la politica sociale del 2000 in maniera

di investimenti e progresso sociale verso i paesi destinatari degli investimenti .

!

! la questione

dell’etichettatura

sociale

il marchio l’emas

Ecolabel l’internazionalizzazione

delle imprese

modalità della

internazionalizzazione le piccole medie

imprese - Italia

d.lgs 1998n143 ,

CIPE : commissione Pagina 11

l a società italiana I

l gruppo SACE- gruppo

per le imprese assicurativo

miste all’estero -

Istituto nazionale SIMEST

per il servizi

personalizzati per

l’’imprese

attività gli strumenti di cui essa Le competenze :

si serve sono :

di rischi

finanziamenti agevolati

s ervizi a

ormazio assicurativi ,!

per studi di fattibilità ,

sostegno prefattibilità ed

ne gli eventi

del made assistenza tecnica generatori del

in Italy finanziamenti di

• sinistro, le

programma e di condizioni di

inserimento nei assicurabilità

mercati esteri

la partecipazione a

• gare internazionali

agevolazione dei

• crediti alle

esportazioni

la partecipazione al

• capitale di imprese

extra europee ed

imprese dell’UE

la patrimonializzazione

• delle PMI

creazione di fondi ad

• hoc come quello

Venture Capital , fondo

Star - up

International trade

organisation parità di trattamento - in

relazione al Reciprocal Trade

Agreement act del 1934 - A -

il GATT = il general agreement segue il criterio di uno stato un

v igenza solo

on tarifais and trade del 1947 , voto , si tratta di un organismo

della parte inerente il

ebbe una prima applicazione specializzato funzionale al

Capitolo IV - in materia di

provvisoria prima della sua conseguimento e supporto delle

liberalizzazione degli

approvazione , la sua attività in seno all’ONU - la sua

scambi di beni - C -

applicabilità venne incentivata non attuazione deriva dalla

con la clausola del grandfather profonde incidenza politiche e

sociali

il Gatt del 1947 l a sua portata si limitava

in relazione alle aree di libero

aspetto speciale del scambio ed unioni doganali , il GATT allo scambio di merci ,

GATT, art XX ed art XXI ammetteva la possibilità di queste dazi doganali , non

Pagina 12

in armonia alla normativa forme di partecipazione solo se erano tessili , settore agricolo

dell’ONU funzionali a realizzare i processi di ed altri ostacoli non

liberalizzazione e non creare barriere tariffari

esterne- B-,

il recepimento interno : (il Italia i prodotti agricoli e tessili,politiche

trasformazione rispetto ai paesi ciò avviene con legge ordinario che protezionistiche , sviluppo progressivo

socialisti ed ai processi di spesso è il provvedimento che della disciplina in questione fino a

decolonizzazione, istanza di contiene l’autorizzazione alla ratifica , quella geniale del GATT del 1994 ,

partecipazione dei paesi socialisti del clausola grandfather , Corte di G E,problematica dell’apertura dei

COMECON,sorgono problemi di dell’UE - la non self executing della mercati posizione dei PVS e delle

compatibilità normativa e dei fini normativa GATT , in relazione anche realtà comunitarie e regionali,si veda il

prefissati ,maggiore flessibilità alla flessibilità della norma GATT, negoziato sul dossier agricolo di Doha

rispetto ai vincoli per i paesi socialisti. passaggio in positivo con la nascita del 2008 - F-

dell’OMC - H- il “p della

conformazione “, il parere della C di G

del 1994 - I -, analoga posizione

sostenuta dagli USA , mera

prevalenza della n federale K.

i paesi in via di

sviluppo ;procedura di oggi si verifica un processo di

adesione e di istituzionalizzazione e di sviluppo delle

partecipazione regole materiali , ciò si veda a livello dei

semplificata per lìex Rounds da cui derivavano meri accordi

colonie previa internazionali , la liberalizzazione è stata

dichiarazione dello stato incoraggiata anche mediante la

garante e responsabile, conclusione di accordi separati rispetto ad

“come osservatore ed ambiti non disciplinati i cd Codici - M - , si

adozione flessile della la non vincolatività in relazione all’art 1 del

normativa”,

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andresito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Latino Agostina.