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La competenza esclusiva dell’UE.
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in relazione all'articolo 206 e 207 l’TFUE si è previsto la la necessarietà di una politica unitaria in
ambito europeo, per garantire la mera integrazione europea, riconoscendo una competenza esterna
esclusiva al UE sia in ambito commerciale che in materia degli investimenti esteri diretti, mere
prerogative e competenze dell’UE,ruolo centrale della commissione rispetto alle potiche estere di
ciascun stato, interessante il fatto che possibili accordi dell’UE dovranno essere conclusi in forma
mista nel caso di concorrenza con gli stati in materia di investimenti ., requisito dell’ICSD è la
appartenenza alla BM od al FMI, non soddisfatta dall’UE.ciò si pone come impedimento alla
suddetta finalità ragione per la quale vige un ruolo centrale a livello della responsabilità di ciascun
stato stipante accordi internazionali. Oggi non non sussiste un quadro armonizzato in materia di
investimenti, considerando l’applicabilità della normativa interna insieme a quella di diritto
internazionale consuetudinario,in piena armonia con la normativa e prerogativa attuale in materia
di diritti umani e tutela dell’ambiente a cui dovrà conformarsi la partecipazione a livello dei
mercati. come si palesa a livello degli accordi dell’UE con paesi terzi come la Russia , Finlandia,
Guatemala e Singapore .
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Le guidelines della banca della mondiale in materia di investimenti degli stranieri
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Rapporti tra gli investitori e paesi in via di sviluppo, operato congiunto del comitato per lo
sviluppo, della BM e del FMI,favorire e tutelare gli investimenti stranieri.mero soft law in quanto
non sussiste nessun diretto vincolo impositivo per gli stati, normativa diretta a entrambe le
parti ,tutto in forza della parità di trattamento delle parti in questione; esse concernono:
A. ammissione degli investimenti
B. trattamento degli investimenti
C. Le espropriazioni
D. la risoluzione delle controversie.
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! Pagina 9
La questione della CSR
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A. Tutto ciò in relazione al livello dell’incidenza della rilevanza delle multinazionali e
transnazionali nei contesti nazionali - la rilevanza a livello della politica bilaterale in ambito di
ambiente, lavoratori e diritti umani - tutelare le prerogative ed interesse dei PVS - lavori della
Commissione transnazionale del ECOSOC del 1972 , dagli anni 90 l’ONU ai fini di indirizzare
le imprese e società in questione per recepire la normativa in materia di tutela ambientale e
diritti fondamentali ,due approcci diversi uno di voluntary approcci e l’altro di mandatary
approcci ( mediante la fissazione di standard di comportamento), - si veda il Global Compact
del 1999 - si predilige il cosiddetto approccio volontaristico , www. unglobalcompact.org, si
consideri le analoghe finalità sancite in seno al OIL, al OCSE ed in relazione al tentativo
dell’inserimento di una clausola sociale si rango non commerciale nel sistema WTO. - si veda
la rilevanza delle linee guida in materia di INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION ,
in materia di responsabilità sociale di impresa, si veda www.iso.ch, approccio volontaristico
seguito anche a livello europeo con il Libro Verde del 2001 ed in relazione ai forum
multilaterali dei portati di interessi. Un tentativo in materia di responsabilità sociale delle
multinazionali è stato avviato da una sottocommissione per la tutela dei diritti dell’uomo in
seno all’ONU nel 1998,la quale aveva apportavo le Norms nel 2004 in materia di tutela e
diritti fondamentali dell’uomo si pongono come mere direttive e non con carattere vincolante,
si veda poi il report dell’alto commissario dei diritti dell’uomo del 2005, la nozione di
multinazionale deriva dai rapporti che le impresa in questione pone in essere in diversi paesi ,
indipendentemente dalla forma giuridica e dal luogo in cui si trova ad operare. -analoghe
procedure e prerogative vengono perseguite a livello del preambolo dell’ONU - le Norms
sanciscono i principi di trasparenza , collaborazione e partecipazione reciproca tra Stato ed
imprese - in osservanza della due deligence , tra gli obblighi che possiamo ricordare ci
considerino i seguenti rispetto all’operato delle transnazionali:
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A. trattamento equo e non discriminatorio
B. diritto alla sicurezza personale
C. diritti dei lavoratori
D. il rispetto della sovranità dello stato ospite
E. la protezione dei consumatori e dell’ambiente
Vigono appositi controlli da parte di organismi in seno all’ONU secondo un meccanismo di
monotorary and disclousure ed a livello nazionale, in relazione alle informazioni fornite dalle
stesse imprese, - tutto in seno alle Norms - le quali prevedono anche meccanismi di risarcimento
per coloro che siano pregiudicati dall’operare delle singole imprese , meccanismi di indirizzo delle
imprese di conformazione alle good governance and good practies, tutto ciò in relazione che oggi
prevale una maggiore propensione verso un approccio volontaristico da parte delle imprese.
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la cosiddetta clausola sociale nel sistema di commercio multilaterale.
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Aspetto incoraggiato a livello dei panels mediante un approccio estensivo interpretativo degli
accordi multilaterali, si veda a livello della pag 219 - tale clausola sociale inserita all’interno
dell’OMC attinge al comportamento tenuto dall’impresa esportatrice che non rispetti i diritti dei
lavoratori, ci fu una grande opposizione dei paesi in via di sviluppo,diversamente dall’OIL in
questo modo garantirebbe la possibilità di attuare misure disciplinanti in seno al OMC. - problema
del riparto di competenze e delle opposizioni a livello internazionale.
! Pagina 10
Human rights based approach dell’OIL
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le finalità perseguite fanno riferimento a livello della promozione della giustizia sociale e dei diritti
dei lavoratori a livello globale in reazione al concetto di CSR, si veda le clausole di souplesse, tutto
ciò in relazione ad un sistema di controllo a livello dell’operato dei singoli stati. si veda il
progresso a livello della tutela che si è visto prima con la conferenza di Copenaghen del 1995 in
materia di diritti fondamentali nel lavoro seguito poi dalla dichiarazione ministrale di Singappore
del 1996 - evoluzione del quadro normativo dalle dichiarazioni alle guidelines - B - ,a tale fine si
ricordi la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese e la politica sociale del 2000 in maniera
di investimenti e progresso sociale verso i paesi destinatari degli investimenti .
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! la questione
dell’etichettatura
sociale
il marchio l’emas
Ecolabel l’internazionalizzazione
delle imprese
modalità della
internazionalizzazione le piccole medie
imprese - Italia
d.lgs 1998n143 ,
CIPE : commissione Pagina 11
l a società italiana I
l gruppo SACE- gruppo
per le imprese assicurativo
miste all’estero -
Istituto nazionale SIMEST
per il servizi
personalizzati per
l’’imprese
attività gli strumenti di cui essa Le competenze :
si serve sono :
di rischi
finanziamenti agevolati
•
s ervizi a
ormazio assicurativi ,!
per studi di fattibilità ,
sostegno prefattibilità ed
ne gli eventi
del made assistenza tecnica generatori del
in Italy finanziamenti di
• sinistro, le
programma e di condizioni di
inserimento nei assicurabilità
mercati esteri
la partecipazione a
• gare internazionali
agevolazione dei
• crediti alle
esportazioni
la partecipazione al
• capitale di imprese
extra europee ed
imprese dell’UE
la patrimonializzazione
• delle PMI
creazione di fondi ad
• hoc come quello
Venture Capital , fondo
Star - up
International trade
organisation parità di trattamento - in
relazione al Reciprocal Trade
Agreement act del 1934 - A -
il GATT = il general agreement segue il criterio di uno stato un
v igenza solo
on tarifais and trade del 1947 , voto , si tratta di un organismo
della parte inerente il
ebbe una prima applicazione specializzato funzionale al
Capitolo IV - in materia di
provvisoria prima della sua conseguimento e supporto delle
liberalizzazione degli
approvazione , la sua attività in seno all’ONU - la sua
scambi di beni - C -
applicabilità venne incentivata non attuazione deriva dalla
con la clausola del grandfather profonde incidenza politiche e
sociali
il Gatt del 1947 l a sua portata si limitava
in relazione alle aree di libero
aspetto speciale del scambio ed unioni doganali , il GATT allo scambio di merci ,
GATT, art XX ed art XXI ammetteva la possibilità di queste dazi doganali , non
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in armonia alla normativa forme di partecipazione solo se erano tessili , settore agricolo
dell’ONU funzionali a realizzare i processi di ed altri ostacoli non
liberalizzazione e non creare barriere tariffari
esterne- B-,
il recepimento interno : (il Italia i prodotti agricoli e tessili,politiche
trasformazione rispetto ai paesi ciò avviene con legge ordinario che protezionistiche , sviluppo progressivo
socialisti ed ai processi di spesso è il provvedimento che della disciplina in questione fino a
decolonizzazione, istanza di contiene l’autorizzazione alla ratifica , quella geniale del GATT del 1994 ,
partecipazione dei paesi socialisti del clausola grandfather , Corte di G E,problematica dell’apertura dei
COMECON,sorgono problemi di dell’UE - la non self executing della mercati posizione dei PVS e delle
compatibilità normativa e dei fini normativa GATT , in relazione anche realtà comunitarie e regionali,si veda il
prefissati ,maggiore flessibilità alla flessibilità della norma GATT, negoziato sul dossier agricolo di Doha
rispetto ai vincoli per i paesi socialisti. passaggio in positivo con la nascita del 2008 - F-
dell’OMC - H- il “p della
conformazione “, il parere della C di G
del 1994 - I -, analoga posizione
sostenuta dagli USA , mera
prevalenza della n federale K.
i paesi in via di
sviluppo ;procedura di oggi si verifica un processo di
adesione e di istituzionalizzazione e di sviluppo delle
partecipazione regole materiali , ciò si veda a livello dei
semplificata per lìex Rounds da cui derivavano meri accordi
colonie previa internazionali , la liberalizzazione è stata
dichiarazione dello stato incoraggiata anche mediante la
garante e responsabile, conclusione di accordi separati rispetto ad
“come osservatore ed ambiti non disciplinati i cd Codici - M - , si
adozione flessile della la non vincolatività in relazione all’art 1 del
normativa”,