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LA COSTITUZIONE
fondamentale
Definizione: “Atto normativo che regge la collettività
• politica e la sua organizzazione.” fonte atto.
Atto normativo perché la Costituzione è una
• Fondamentale: perché è al vertice della gerarchia delle fonti. (Come
• dimostrano il controllo di costituzionalità da parte della Corte
Costituzionale e l’art. 138, che dimostra la grande difficoltà nel cambiare
la Costituzione) DOCUMENTALE VIVENTE.
Dobbiamo fare una distinzione fra Costituzione e
DOCUMENTALE:
⁃ La Costituzione Italiana è un documento approvato
dall’Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgato e pubblicato il
27-12 dello stesso anno ed entrato in vigore il 1° Gennaio 1948.
VIVENTE:
⁃ Si riferisce a come oggi la Costituzione “vive” nel nostro
ordinamento.
Questo concetto tiene conto quindi delle:
Modifiche
1. della Costituzione (tabella 7)
Inattuazioni
2. della Costituzione (art. 39), ovvero le leggi non applicate
nell’immediato, es. le regioni vennero costituite solamente nel 1970, quando in realtà
erano previste dalla Costituzione del 1948
Interpretazione
3. della costituzione da parte dei singoli (art. 59).
COMPROMISSORIA:
La Costituzione italiana è deriva da un compromesso tra
1.
le forze politiche presenti nell’Assemblea Costituente.
Ispirazione Cattolico-Democratica: Principio Personalista
⁃ = i diritti
della persona umana sono inviolabili. Esempio: “La famiglia è una “società
naturale fondata sul matrimonio” (art. 29). Fu quasi reso matrimonio
indissolubile! Chiara ispirazione cristiana cattolica. Altro esempio: “Lo
Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani” (art. 7) mentre le altre
“confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge” (art. 8)
Ispirazione Social-Comunista:
⁃ totalmente incentrata sul valore del
Principio lavorista. uguaglianza sostanziale
lavoro = Altro principio:
(art. 3, comma 2) perché tipicamente sostenuto da ceto più basso.
Ispirazione Liberale: Divisione dei poteri; Principio di legalità
⁃ (principi
che sono sopravvissuti dallo Stato Liberale)
Il fatto che la Costituzione sia compromissoria è un grande punto di forza della
Costituzione. Compromesso nel senso buono, non deleterio!
PROGRAMMATICA:
La nostra è una Costituzione pone degli obbiettivi
2. da raggiungere. Esempio: uguaglianza sostanziale; “La Repubblica..
promuove le condizioni che rendano effettivo” il diritto al lavoro (art. 4,
comma 1) VERSO IL PASSATO”.
3. La Costituzione è “POLEMICA Esempio: divieto di
ricostituzione del disciolto partito fascista.
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disposizioni transitorie e finali?
Cosa sono le Esse sono una parte della
• Costituzione ma collocate in fondo alla stessa perché regolano la
transizione dal vecchio al nuovo ordinamento costituzionale. (Esempio:
Casa Savoia e il loro rientro in Italia; art. 139 “La forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale” —> l’Italia non potrebbe
mai più diventare una Monarchia, manifestando un esempio di polemica
al passato e di continuità con il referendum del ’46)
STRUTTURA COSTITUZIONE ITALIANA
⁃ 139 Articoli e XVIII Disposizioni
principi fondamentali
⁃ 1-12: Parte I:
⁃ 13-54: diritti e doveri dei cittadini
Parte II:
⁃ 55-139: Ordinamento della Repubblica
⁃ Disposizioni da I a XVIII: disposizioni transitorie e finali
Quali sono i principi fondamentali/Cosa c’è di fondamentale? — NON rispondere:
“gli articoli da 1-12”—
—> Secondo Mortati: personalista, pluralista, lavorista e democratico.
PERSONALISTA:
• importanza conferita al singolo come tale. La persona (non
cittadino, persona), indipendentemente da sesso, età, razza, ha una serie di diritti
inviolabili. Lo Stato è strumento della persona e non il contrario. Ogni essere umano
1.
ha la sua dignità e sfera. Esempi: Art. 2, comma 1: “La Repubblica riconosce e
2.
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Formula generale fatta apposta. Diritti di
libertà (art 13 ss.)
PLURALISTA:
• importanza data alle formazioni intermedie. Ossia società/gruppi
1.
che stanno tra l’individuo e lo Stato. Esempi: “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità”. (art. 2, comma 1). Diritti al singolo anche quando si
2.
mette insieme agli altri (anche la famiglia è una formazione sociale!).
Riconoscimento, in generale, della libertà di associazione (art. 18) —> qualsiasi 3.
associazione, anche vecchietti che giocano a briscola, purché non a delinquere).
Regolamentazione costituzionale di alcuni tipi di associazione (art. 39: sindacati, art.
49: partiti) l’individualismo liberale.
In tal modo si supera Supera il passato dello
• Stato sociale che non consentiva associazioni pluraliste. Tre aspetti di
questo principio vengono superati (approf. a pagina 208)
⁃ La libertà di associarsi (e di non farlo): posso associarmi con altri oppure
sono libero di non farlo.
⁃ Libertà delle associazioni: L’associazione ha dei propri diritti e libertà.
L’associazione è una persona giuridica, non fisica. Ha le libertà di una
persona giuridica. Tipo libertà di domicilio o di corrispondenza.
⁃ Libertà nelle associazioni: all’interno delle associazioni. Lo stato non può
non mettersi in mezzo quando i diritti dei singoli non vengono tutelati
all’interno dell’associazione ma allo stesso tempo non può ficcarci dentro
troppo il naso in quanto verrebbe violata la loro libertà e la democraticità.
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Lo Stato può intervenire in casi di individui deboli. Lo Stato per esempio può
intervenire in una famiglia in cui i figli vengono maltrattati.
LAVORISTA:
• Esempio: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro” (art. 1, comma 1); Diritto al lavoro (art. 4, comma 1) ma anche dovere di
svolgere una attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
il lavoro viene visto come strumento di realizzazione della personalità ma
—>
anche come strumento di adempimento del dovere di solidarietà. Ogni essere
umano contribuisce alla società lavorando.
non CLASSISTA
La Costituzione, comunque, è (per esempio, è fondata
• sul lavoro ma non è fondata sui lavoratori). No primazia su una classe
sociale sopra l’altra
DEMOCRATICO:
• (approf. pagina 8) consenso dei governati
⁃ La fonte del potere politico è il (demos-cratia,
governo del popolo) MA ciò non significa che il concetto di democrazia è
limitato solo a questo. Non è che chi viene eletto può fare tutto quello che
vuole.
⁃ É democratico quando sono anche previsti istituti di garanzia per le
minoranze (future elezioni, minoranze comunque in governo, ecc.)
LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE
COSTITUZIONALE (l. cost.)
Definizione: “Atti normativi che modificano (es.: art. 60) o si affiancano alla
Costituzione (es.: art. 137), per la cui approvazione necessita la procedura
(aggravata) prevista dall’art. 138 Cost.”
L’iter di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (schema
pag. 38). Le leggi di revisione cost. comportano degli aggravamenti rispetto
all’approvazione delle leggi ordinarie, perché la Costituzione è rigida.
Primo aggravamento:
• doppia approvazione da parte di entrambe le Camere
(Senato e Camera dei Deputati). Deve essere approvata due volte da ciascuna con
intervallo di tre mesi (mentre per leggi normali solo due volte, una per camera).
Secondo aggravamento:
• maggioranza assoluta richiesta per la seconda
approvazione. (Chi è assente vota contro). TRE CASI.
Maggioranze: (pagina 109) presenti
⁃ Semplice: 50% +1 (calcolate sui con diritto al voto)
⁃ Qualificate: tutte quelle più alte, calcolate sugli aventi diritto al voto
aventi diritto al voto
—> Assoluta: 50% + 1 degli
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Si hanno tre casi:
2.1) X < maggioranza assoluta —> l’iter si interrompe
2.2) X ≥ ai 2/3 degli aventi diritto al voto —> promulgazione —> pubblicazione —>
legis)
entrata in vigore (vocatio possibile referendum
2.3) 50% +1 ≤ a X < 2/3 —> entro 3 mesi, richiesta di sulla
legge costituzionale —> la parola passa al popolo
Richiesta referendum approvativo può essere fatta da:
⁃ Almeno 500,000 elettori oppure
⁃ 5 Consigli regionali oppure
⁃ Almeno 1/5 di ciascuna camera
—> Non richiesto quorum di partecipazione (maggioranza (50% +1) di
aventi diritto al voto)
sono subordinate alla Costituzione
Le leggi costituzionali l’iter
• Per la loro adozione devono rispettare previsto dall’art. 138 Cost.
• Non possono modificare la “forma repubblicana” (art. 139 Cost.: unico limite
esplicito)
• Limiti impliciti alla revisione costituzionale (es.: diritti “inviolabili”, come conferma la
sent. n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale: v. approfondimento pag. 44) —>
questi diritti non sono violabili nemmeno con leggi di revisione costituzionale
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REGOLAMENTI COMUNITARI
1952: CECA = Prima unità fondata da sei paesi europei dopo la guerra —> trattato
economico per lo più (carbone e acciaio)
1957: CEE = Nascita Comunità Economica Europea, basata sui trattati di Roma
1992: (Trattato di Maastricht, modifica Lisbona 2009) = nascita dell’Unione europea,
che oggi conta 28 Stati aderenti (luglio 2013: Croazia, Inghilterra ancora
formalmente dentro)
ORGANI PRINCIPALI DELL’UE
Consiglio europeo: composto dal Presidente del Consiglio europeo,
• Presidente della Commissione dell’U.E., Capi di Stato o di Governo degli
Stati membri (capi politici dei diversi Stati). E’ il massimo organo sul piano
politico dell’Unione Europea. Definisce la politica e gli scopi dell’Unione
stessa (si incontrano 2 volte all’anno)
Consiglio (dei ministri): composto da un membro del Governo per
• ciascuno degli Stati dell’UE designato di volta in volta (la scelta dipende
dalla materia scelta per un determinato incontro: es., Ecofin (quando si
parla di economia)). E’ il massimo organo sul piano normat