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Diritto internazionale

Capitolo 1: La comunità internazionale quale fenomeno dinamico

Le norme giuridiche internazionali non sono regole sovrapposte alla vita sociale degli stati ma emergono dal complesso delle loro relazioni. I membri della comunità hanno avvertito la convenienza reciproca ad una coesistenza ordinata, l'utilità di perseguire in comune eguali obiettivi, la necessità di porre norme generalmente accettate, riconoscendo nel coordinamento il mezzo per perseguire il bene comune.

Da questa interdipendenza universale discende che gli stati non possono semplicemente coesistere, ma sono spinti a cooperare secondo un processo che è attualmente volto a garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, la razionalizzazione degli scambi commerciali e lo sviluppo economico, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente.

Il primo carattere essenziale del diritto internazionale è che esso si propone di disciplinare il comportamento di stati e non di individui. I membri della comunità internazionale si pongono nei rapporti reciproci tra loro, quali enti indipendenti, escludendosi ogni situazione di reciproca sudditanza, e nei rapporti con gli individui che essi governano, quali enti sovrani, che esercitano il potere d’imperio sui singoli associati.

Una seconda caratteristica della comunità internazionale è di essere una società paritaria; i protagonisti hanno fin da subito operato quali autorità politiche superiorem non recognoscentes.

  • Destinatari delle norme giuridiche internazionali, obbligati uti singuli alla loro osservanza;
  • Gestori della comunità stessa, deputati uti universi alla formazione e imposizione delle norme.

Nella fase classica (teoria del diritto naturale) venivano confuse religione, morale e diritto, con la conseguenza che nel diritto internazionale era impossibile trovare un accordo tra i tre elementi, dato che le relazioni internazionali erano concepite come rapporti di forza che contraddicevano l’etica o la religione.

Nel positivismo abbiamo diverse visioni:

  • Teorie volontaristiche; l’unico diritto è quello dello stato il diritto internazionale non può che essere diritto pubblico esterno;
  • Teoria normativa: se la Grundnorm è internazionale, l’ordinamento primario sarà quello internazionale (Kelsen propende per questa soluzione per salvare l’unità dell’ordinamento);

Secondo invece la teoria del realismo, una norma, prima di essere giuridica, è una norma sociale. L’ordine giuridico internazionale è un dato di fatto, la cui esistenza può essere storicamente consacrata mediante un’analisi delle forze sociali che hanno creato quelle norme.

L’origine della comunità internazionale può essere convenzionalmente fatta risalire alla Pace di Westfalia (1648) che concluse la sanguinosa guerra dei trent’anni. All’epoca dell’impero romano non vivevano al di fuori dell’impero, entità statali e indipendenti. Dal 476 d.C. sorsero i regni romano-barbarici, autonomi e indipendenti l’un l’altro ma saldamente uniti dalla comune fede religiosa e dal prestigioso ideale del diritto comune.

La Repubblica cristiana assunse nel tardo medioevo una struttura gerarchica al vertice della quale imperatore e papa si contendevano il primato della sua guida.

A partire dalla seconda metà del 1400, dalle ceneri del sistema feudale si venne consolidando una comunità di soggetti sovrani e indipendenti, posti su un piano di uguaglianza giuridica. Cause della disgregazione dei poteri unitari e della formazione delle monarchie nazionali furono:

  • Scoperta del Nuovo Mondo;
  • Riforma protestante;
  • Perdita, da parte del Sacro Romano Impero, del carattere di potestà universale, per divenire Sacro Romano impero germanico.

I centri di potere politico di nuova formazione si proclamarono autorità supreme e sovrane entro i confini del proprio territorio, ossia superiorem non recognoscentes. Con la Pace di Westfalia i tratti della moderna comunità internazionale sono ormai riconoscibili. La pace segnò il rapido declino del potere temporale della Chiesa e la disintegrazione de facto dell’Impero germanico; al contempo essa registrò la nascita di un ordinamento internazionale basato su una pluralità di stati indipendenti l’uno rispetto all’altro.

I tentativi egemonici repressi, volti a realizzare un dominio mondiale, sono stati:

  • Napoleone Buonaparte, che tentò di imporre all’Europa la superiorità della Francia;
  • Santa Alleanza, la cui politica di ingerenza scontrò l’opposizione degli Stati Uniti;
  • Imperi Austro-ungarico, germanico e ottomano durante la prima guerra mondiale;
  • Asse tripartito durante la seconda guerra mondiale per instaurare un nuovo ordine internazionale non più paritario ma militaristico e imperialistico.

Alla fine del conflitto, la nascita dell’ONU consacrò la concezione pluralistica, copernicana. L’indiscussa supremazia degli stati dell’Europa occidentale fino alla metà del XIX secolo si riflette nel contenuto del diritto internazionale classico che finiva per rispecchiare gli interessi delle potenze europee e di quella americana. L’universalismo della moderna società internazionale è soprattutto il risultato dei venti anni successivi alla seconda guerra mondiale, mano a mano che l’erosione dei grandi imperi coloniali portò all’affermazione di nuovi centri sovrani e indipendenti di potere politico.

In seguito ai mutamenti che si produssero dopo la seconda guerra mondiale, gli stati occidentali persero gran parte della loro influenza. L’Europa venne relegata al rango di una soltanto delle potenze mondiali, costretta a scendere a patti con gli stati socialisti e i paesi in via di sviluppo. La comunità internazionale moderna, alle soglie del nuovo millennio, si presenta come una società più organizzata della precedente, soprattutto per l’aumento della produzione normativa.

Capitolo 2: Il preesistente assetto della comunità internazionale e del suo ordinamento

I soggetti dell’ordinamento internazionale sono gli stati-organizzazione (o stati-apparato, o stati-governo: lo stato con riferimento all’organizzazione sovrana che esercita il proprio potere nei confronti della comunità umana stanziata nel territorio) e non lo stato-comunità (comunità ma non stanziata nel territorio). Lo stato-organizzazione è quel complesso di organi che costituiscono lo stato-persona, esercitano il potere sovrano nei confronti della comunità umana ad esso sottoposta e rivendicano la propria sovranità e la propria indipendenza nei confronti degli altri membri della comunità internazionale.

Gli organi ai quali si fa riferimento per identificare lo stato-organizzazione sono il potere esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Le caratteristiche proprie degli stati sono, all’interno l’effettività dei poteri di governo e, all’esterno, l’indipendenza nei rapporti con altri soggetti (aspetto interno ed esterno della sovranità). Questi requisiti sono necessari e sufficienti. In passato invece si riteneva che uno stato, per essere considerato soggetto del diritto internazionale, dovesse ricevere il riconoscimento da parte degli enti.

Il riconoscimento è atto politico, meramente lecito, che, con riferimento all’acquisto della soggettività internazionale, è privo di effetti giuridici, rivelando null’altro che la volontà dello stato che lo concede di intrattenere relazioni con il nuovo soggetto, di scambiare rappresentanze diplomatiche e di avviare forme più o meno intense di collaborazione.

Quanto alle fonti dell’ordinamento internazionale, esse sono articolate in consuetudini ed accordi promananti entrambi direttamente dal corpo sociale, gli stati. Il sistema normativo dell’ordinamento internazionale si divide in diritto generale, che è diritto non scritto di produzione spontanea, e in diritto particolare, che è diritto scritto, di natura convenzionale. Le fonti non scritte sono i principi generali di diritto internazionale e le consuetudini internazionali. Elementi sono: la diuturnitas (ripetersi costante ed uniforme di un determinato comportamento) e l’opinio iuris ac necessitatis (convinzione che tale comportamento sia tenuto perché dovuto o comunque necessario a livello internazionale). Le norme consuetudinarie, a differenza dei principi generali, sono derogabili, sono cioè elastiche e flessibili.

Le consuetudini materiali riguardano l’esercizio della sovranità territoriale, il potere nei confronti degli individui, il regime delle attività svolte negli spazi extraterritoriali. Le consuetudini formali riguardano invece i procedimenti di produzione giuridica e in particolare il fondamento e i requisiti di validità e di efficacia degli accordi internazionali.

La norme di diritto particolare sono prodotte dagli stati uti singulis attraverso la conclusione di accordi internazionali, che dispiegano i propri effetti solo nei rapporti tra i soggetti che hanno concluso l’accordo stesso. Gli accordi sono bilaterali (con natura negoziale) e multilaterali (con natura di accordi collettivi). Anche per gli accordi vale la distinzione tra norme materiali (che disciplinano comportamenti e stabiliscono diritti e obblighi per gli stati) e norme strumentali (che riguardano i procedimenti di produzione giuridica).

Il terzo livello normativo dell’ordinamento internazionale è costituito dalle fonti previste da accordi e si identifica essenzialmente con gli atti delle organizzazioni internazionali. Sono norme scritte e particolari. Non sono fonti del diritto internazionale l’equità, i precedenti giudiziari e la dottrina.

La sovranità implica da un lato la libertà o la discrezionalità dello stato nell’esercizio della potestà di governo (ius vitae ac necis), e dall’altro il divieto di interferenza nei confronti degli altri (ius excludendi alios). Costituisce un caposaldo la norma consuetudinaria sulla sovranità territoriale, ai sensi della quale lo stato gode di una giurisdizione esclusiva nell’ambito del suo territorio. Nell’epoca del consolidarsi della monarchia assoluta la norma sulla sovranità era intesa come una sorta di diritto di proprietà del sovrano avente ad oggetto il territorio. Il potere di governo è esclusivo nei confronti degli altri stati; libero nelle forme e nei modi del suo esercizio e nei suoi contenuti; potenzialmente illimitato perché ha ad oggetto tutte le possibili attività umane che possono essere condotte nell’ambito del territorio.

L’acquisto della sovranità territoriale è il risultato di una situazione di fatto, in virtù della quale, dall’effettivo e consolidato esercizio dell’imperio sul territorio, discende il diritto di esercitarvi il potere di governo in modo esclusivo e indisturbato (ex facto oritur ius). In passato non si disconosceva l’espansione territoriale realizzata mediante l’uso della forza o in violazione di norme giuridiche fondamentali: l’esercizio del potere di imperio su un territorio comportava in ogni caso l’acquisto della sovranità territoriale. A partire dalla prima guerra mondiale, tuttavia, gli stati hanno esperito diversi tentativi al fine di far prevalere la legalità sulla forza o sull’autorità di fatto, negando una legittimazione alle situazioni che, per quanto effettive, violavano valori considerati fondamentali dalla comunità internazionale.

Le uniche eccezioni al carattere assoluto della sovranità territoriale degli stati erano previste dalle norme consuetudinarie sul trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni, degli organi stranieri e degli stati stranieri (non si imponeva l’ammissione dello straniero, ma una volta ammesso a soggiornare, lo straniero gode del riconoscimento della personalità giuridica, dell’applicazione di regole minime di civiltà in caso d’arresto, del diritto di accesso alla giustizia, del diritto alla non confisca dei propri beni, del diritto ad un equo indennizzo in caso di espropriazione. Nel caso in cui lo stato di soggiorno violi tali norme, compie un illecito internazionale nei confronti dello stato del quale la vittima ha la cittadinanza. Questo può agire in proiezione diplomatica, ossia assumere la difesa del proprio cittadino sul piano internazionale, salva la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni.

I membri della comunità internazionale hanno l’obbligo di non esercitare in territorio altrui (e senza il consenso del sovrano locale) il proprio potere di governo, ossia di non svolgervi azioni di natura coercitiva o suscettibili di essere coercitivamente attuate. Il principio di non ingerenza pone il divieto di esercitare pressioni sugli organi di altri soggetti internazionali, di interferire nelle relazioni tra autorità di governo straniere e i loro sudditi e di condizionare le scelte di politica interna e internazionale di un altro stato. Il principio di uguaglianza sovrana consacra a livello giuridico la struttura paritaria della società degli stati. Il principio prescrive che gli stati non possono subire discriminazioni e devono essere trattati su un piano di parità.

L’obbligo di rispettare i diritti dei terzi si afferma in tre direzioni:

  • Rispetto dell’integrità territoriale degli altri stati;
  • Rispetto dell’esclusività delle competenze esercitate dagli altri stati all’interno dei rispettivi territori;
  • Rispetto dei servizi pubblici stranieri presenti nel territorio di ciascuno stato.

Il diritto internazionale deve occuparsi delle disparità economiche e sociali degli stati. Il principio di reciprocità ha subito nella moderna comunità internazionale un ridimensionamento a seguito dell’emergere di interessi collettivi. In passato l’ordinamento era chiamato esclusivamente a regolare, su base bilaterale, relazioni tra enti sovrani singolarmente considerati. Le norme internazionali erano fonte di diritti e obblighi tra gli stati al solo fine di dirimere i loro interessi individuali contrastanti. Le norme conferivano diritti e imponevano obblighi solo a coppie di stati. Anche il trattato multilaterale si scindeva in una serie di accordi bilaterali sostanzialmente simili, ognuno dei quali disciplinava relazioni tra coppie di stati.

Il diritto internazionale classico non poneva alcun limite all’uso della forza e la guerra, fino al 1919, era considerata una manifestazione ordinaria della sovranità statale. Inoltre vigeva il sistema dell’autotutela, per cui ogni consociato stabiliva unilateralmente se un altro stato avesse violato i suoi diritti e come reagire alla pretesa violazione. Inoltre gli illeciti internazionali rimanevano un fatto privato tra lo stato autore dell’illecito e la parte lesa.

Nel periodo compreso tra le due guerre furono poi istituiti i tribunali arbitrali, chiamati a stabilire se una delle parti contraenti avesse veramente violato una norma internazionale ma senza essere in grado di imporre l’osservanza del diritto, cosicché gli stati potevano rifiutarsi di eseguire la sentenza. Al termine della prima guerra mondiale venne creata un’organizzazione internazionale allo scopo di prevenire il verificarsi di conflitti armati mondiali. Ma la Società delle Nazioni, laddove vieta alcune guerre, a contrario lascia ipotesi di guerra lecita; inoltre non istituì alcun meccanismo di attuazione coercitiva del diritto nei confronti di uno stato membro che ne violasse le disposizioni; infine alla Società delle Nazioni aderirono pochi stati. Essa non resistette allo scoppio della seconda guerra mondiale. Il diritto sulla condotta delle ostilità presenta grandi limiti: da un lato l’assenza di mezzi volti ad assicurare il rispetto delle norme sulla guerra; dall’altro la presenza, nelle convenzioni internazionali, della clausola si omnes, in virtù della quale essa si applicava solo se tutti i belligeranti erano parti contraenti. Di conseguenza, solo il diritto consuetudinario trovava piena applicazione.

Capitolo 3: Il multilateralismo e le sue conseguenze: le organizzazioni internazionali

A partire dalla seconda guerra mondiale ha preso consistenza il fenomeno del multilateralismo, ossia la disciplina giuridica internazionale ha cessato di far leva esclusivamente sull’atto bilaterale per valere sempre più sull’atto collettivo. Gli stati tendono a far convergere i propri interessi dando vita a situazioni collettive e contraggono obblighi multilaterali con una pluralità di soggetti attraverso la procedura della conferenza internazionale. Le organizzazioni internazionali sono associazioni volontarie di soggetti di diritto internazionale, costituite mediante accordi; sono strumentali al perseguimento di fini comuni ai singoli stati che meglio si raggiungono tramite uno sforzo collettivo.

Nasce il concerto europeo per garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Vennero inoltre istituiti i bureaux per una gestione e un coordinamento tra gli ordinamenti. Si tratta di strutture non autonome ma legate ad un’amministrazione statale. Ma ciò limita la sfera d’azione dell’organizzazione. Tali organizzazioni diventano quindi autonome e distinte dalla struttura dello stato di sede. Intorno alla metà del XX secolo le organizzazioni internazionali iniziano ad occuparsi non più soltanto di problemi tipicamente internazionali, cioè rapporti interstatali, ma anche problemi di vita interni degli stati, di rapporti interindividuali per colmare il dislivello.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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