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Diritto Internazionale del Mare

Il diritto internazionale del mare è un settore del diritto internazionale, in particolare attiene agli obblighi ed ai diritti degli stati in materia marittima. Le regole che considera disciplinano i rapporti tra gli stati e vengono riportate negli ordinamenti interni attraverso delle “procedure di adattamento”. La suddivisione degli spazi partendo dalla costa è l’oggetto principale del diritto internazionale del mare, in riferimento a ciò obiettivi del diritto internazionale del mare sono:

  • Stabilire quali sono i poteri di uno stato sugli spazi marittimi ed individuarne limiti e misure;
  • Stabilire ciò che gli altri stati possono fare sugli spazi marittimi.

Altro grande aspetto a cui si dedica il diritto internazionale del mare, sempre in relazione ai rapporti tra gli stati, è la gestione delle risorse marittime (ittiche, di sfruttamento del sottosuolo marino).

I soggetti del diritto internazionale

Gli Stati

I soggetti del diritto internazionale sono coloro che operano a livello internazionale nei rapporti giuridici e rappresentano i titolari dei diritti e i destinatari delle regole. Nel nostro caso i soggetti principali sono gli stati. Per Stato si intende una organizzazione e non una comunità, ossia un ente che manifesta la sua volontà all'esterno, che si relaziona con gli altri stati. Si parla di stato in presenza di quattro elementi fondamentali:

  • Sovranità;
  • Indipendenza;
  • Territorio;
  • Popolo.

La sovranità implica l’esercizio di un potere d’imperio. Esso non deve derivare da nessuno e deve essere svolto in modo autonomo e non sottoposto al controllo di un altro stato. Solo in tale circostanza si verifica l’indipendenza nell’esercizio del potere di governo che, affinchè si possa parlare di stato, deve essere esercitato entro i confini di un determinato territorio (non solo la terraferma, ma anche sul mare). Infine, ultimo elemento caratterizzante dello stato è il popolo (identificato entro i confini del territorio) su cui lo stato esercita il suo potere.

Nel diritto non esiste un’autorità sovraordinata in grado di decidere dell’esistenza o meno di uno stato. Uno stato esiste per natura, nel momento in cui sono presenti i quattro elementi precedentemente citati. L’esistenza dello stato non è quindi subordinata all’avvenuto riconoscimento da parte di un altro stato della comunità internazionale, all’interno della quale vige il principio di uguaglianza fra gli appartenenti. Esso, al massimo, rappresenta un atto unilaterale di valore diplomatico privo di effetti giuridici. Tanto è vero che gli organismi internazionali che conosciamo hanno solo una competenza specifica in determinati settori (p.es.: consiglio di sicurezza ONU) o, ancora, le Corti internazionali, preposte alla risoluzione delle controversie tra gli stati, hanno potere solo se debitamente riconosciute dai contendenti, per cui non esiste una corte che, a livello internazionale, abbia un’autorità sovraordinata e precostituita.

Gli Insorti

Altro soggetto del Diritto internazionale è rappresentato dal governo insurrezionale. In presenza di una guerra civile, per esempio, la fazione che combatte il governo legittimo si può organizzare a punto di occupare parte del territorio. Si parla allora di movimento insurrezionale (o insorti) e ad esso si applicheranno talune norme del diritto internazionale umanitario (prendono vita diritti, divieti di attacchi indiscriminati, ecc.). Gli insorti assumono una certa rilevanza per il diritto, in taluni, particolari momenti di crisi, riconoscendo con l’assumigliamento al moto ad uno stato pur non configurandosi l’esistenza degli elementi sui citati. Per quanto riguarda tale caratterizzazione esso non è destinata ad durare nel tempo. In ogni caso, il riconoscimento del governo insurrezionale rappresenta una fase transitoria che in caso di vittoria si trasforma in stato, oppure viene sopraffattato dal vecchio governo.

Il popolo

Il popolo è un elemento essenziale dello stato, tuttavia, in talune circostanze, esso può organizzarsi in movimento insurrezionale contrapponendosi allo stato. Si può quindi riferire disinteresse politico nei confronti anche con esso non ha nulla a che vedere. In tal circostanze (vedi come nei insorti), il popolo non è un elemento dello stato,

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ma individua una figura autonoma che ha il diritto di autodeterminarsi, staccarsi dallo stato e costituirsi o come stato autonomo, oppure unirsi ad un altro stato. In tale caso il popolo diventa soggetto del diritto internazionale avente diritti e doveri, per cui si parla di autodeterminazione esterna. A differenza di quanto accade nei movimenti insurrezionali per cui al termine della guerra non si formerà un nuovo stato, nel caso dell’autodeterminazione di un popolo si avrà la formazione di una nuova entità internazionale. Situazioni analoghe si hanno quando il popolo, sottoposto ad un governo razzista o ad un governo straniero, per arrivare all’autodeterminazione, si organizza in movimenti che possano rappresentarne le esigenze, definiti movimenti di liberazione nazionale.

L’autodeterminazione interna non è altro che il diritto che ha una comunità di cittadini di darsi il sistema di governo preferito.

Le organizzazioni internazionali

Un’organizzazione internazionale è costituita da stati (quindi si escludono quelle non governative), per questo può essere vista come la forma più avanzata di cooperazione fra di essi. Questi, infatti, anziché stipulare singoli trattati, si uniscono allo scopo di realizzare un determinato obiettivo dando vita ad un ente. I fini e i compiti delle organizzazioni internazionali sono desumibili dai trattati istitutivi. Inevitabilmente alla nascita di una nuova organizzazione corrisponde un trasferimento ad essa, da parte degli stati aderenti, di una parte delle loro competenze. All’organizzazione internazionale, per il perseguimento dei suoi fini, viene riconosciuta personalità giuridica, ossia la capacità di divenire titolare di diritti e di obblighi. La differenza rispetto alle personalità degli stati consiste proprio nel fatto che la personalità giuridica è strumentale e limitata ai fini per cui l’organizzazione è stata costituita, per cui si parla di personalità funzionale. Un’organizzazione può essere universale, quando abbraccia quasi tutti gli stati membri della comunità internazionale, e generale, (ONU) in quanto può occuparsi di una varietà di aspetti delle relazioni fra gli stati. Vi sono poi organizzazioni regionali, che abbracciano- si appartengono ad una determinata area geografica, e settoriali, (UE) in quanto competenti in determinati settori.

Un limite all’organizzazione vengono quindi definiti dagli stessi stati aderenti. Quando si parla di soggettività esterna si fa riferimento alla capacità dell’organizzazione di interfacciarsi con altri soggetti del diritto internazionale. La soggettività interna, invece, si fa riferimento all’organizzazione internazionale in quanto soggetto di diritto privato per cui, nei rapporti con il suo personale, l’organizzazione si auto disciplina nel rispetto dell’ordinamento giuridico interno (ovvero diritto interno o ordinamento italiano). Altro aspetto relativo all’organizzazione è che anche al suo interno essa è dotata di una soggettività (vedi rapporti con i dipendenti).

Gli individui

In una concezione classica gli individui rappresentavano l’oggetto del diritto internazionale. Attualmente, invece, l’individuo è titolare di diritti e di doveri, può far valere questi diritti e può essere sottoposto a controllo se non rispetta i propri doveri per cui si considera a tutti gli effetti soggetto del diritto internazionale.

Nell’analisi dei doveri dell’individuo stabiliti da una norma internazionale e dei relativi controlli a cui può essere sottoposto in caso di violazione, si individua il caso dei crimini internazionali (o dell’individuo) con cui si evidenziano comportamenti, nella maggior parte dei casi, ascrivibili a chi conduce operazioni militari, tali da costituire violazione di norme penali di diritto internazionale. I tradizionali crimini previsti dal diritto internazionale sono:

  • crimini di guerra, ossia la violazione degli standard che vanno rispettati durante un conflitto armato, sia nel rispetto delle condotte delle ostilità, sia nel rispetto delle popolazioni civili;
  • crimini contro l’umanità, come espressione aver procurato tortura su larga scala come pratica di governo ai fini dell’estinzione di un movimento insurrezionale. Fanno menzione a ciò che accade nei crimini di guerra, ma non è necessariamente collegato ad un conflitto bellico;
  • crimini contro la pace (crimine di aggressione), definita come il crimine individuale commette per arrecare un danno ad altra popolazione o stato, organizzando attacchi armati, atti di aggressione, invasione e tuttociò che va contro la pace.

Essi nascono dopo la Seconda guerra mondiale quando la comunità internazionale evidenzia come comportamenti del regime hitleriano non erano penalmente rilevabili a causa della mancanza di norma statuita all’interno del diritto internazionale. In termini di ordine di gravità vengono preceduti i crimini di genocidio, la gerarchia superiore, sino ad arrivare al Capo di Stato o al responsabile delle operazioni militari.

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A.A. 2020-2021
48 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _Leroy_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale del mare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Leandro Antonio.