Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra
La IV Sezione della III Convenzione di Ginevra del 1949 tratta delle risorse in denaro che possono essere possedute e corrisposte ai prigionieri di guerra. Lo scopo delle norme (articoli 58-68) è quello di permettere ai prigionieri di acquistare beni e servizi durante la prigionia.
Limiti e gestione del denaro nel campo
L’articolo 58 fissa un limite massimo alla somma di denaro (sia esso contante o meno) che i prigionieri possono detenere nel campo. Tale limite si applica dall’inizio delle ostilità e nell’attesa di un accordo con la Potenza protettrice. Le eccedenze, pur legittimamente possedute, che siano state ritirate o trattenute, e i depositi effettuati dai prigionieri, vanno iscritti a credito del loro conto e vige per questi un divieto di conversione in altra valuta, a meno che vi sia il consenso dei detenuti stessi.
Eventuali acquisti o servigi, ricevuti dai prigionieri dietro pagamento di denaro, effettuati fuori dal campo e autorizzati dallo Stato detentore, saranno pagati dai prigionieri o dall’amministrazione del campo, con iscrizione delle somme a debito del conto dei detenuti. Per rendere effettivi questi pagamenti, la Potenza detentrice può emanare le disposizioni necessarie.
Iscrizione a credito e anticipi
All’articolo 59 è indicato l’obbligo di iscrivere a credito del conto dei prigionieri le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate loro, dietro ricevuta, al momento della cattura. Il dovere sussiste anche per gli importi in valuta della Potenza detentrice, che derivano dalla conversione di somme in altre valute e che vengono ritirate al momento della conversione stessa.
L’articolo 60 stabilisce che la Potenza che detiene i prigionieri deve versar loro un’anticipazione della paga mensile, secondo un importo definito dalla conversione nella valuta dello Stato detentore, come spiegato nella tabella contenuta nella disposizione. È possibile, però, che le Parti in conflitto si accordino per la modifica degli importi anticipati. Inoltre, può accadere che tali importi siano troppo elevati rispetto a quelli pagati alle forze armate della Potenza detentrice, o, parimenti, che la Potenza detentrice possa essere messa in serie difficoltà dalla corresponsione di dette anticipazioni.
Nell’attesa di un accordo speciale per la modifica delle somme con lo Stato da cui dipendono i prigionieri, la Potenza detentrice dovrà comunque iscriverle a credito dei conti dei prigionieri, ma potrà limitare, temporaneamente e in misura ragionevole, gli importi che potranno essere usati dai prigionieri stessi. Per i prigionieri inferiori al grado di sergente, gli importi utilizzabili non possono essere inferiori a quelli che lo Stato detentore versa ai suoi soldati.
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