vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La IV Sezione della III Convenzione di Ginevra del 1949 tratta delle risorse in denaro che
possono essere possedute e corrisposte ai prigionieri di guerra. Lo scopo delle norme (articoli 58-
68) è quello di permettere ai prigionieri di acquistare beni e servizi durante la prigionia .
1
L’articolo 58 fissa un limite massimo alla somma di denaro (sia esso contante o meno) che i
prigionieri possono detenere nel campo. Tale limite si applica dall’inizio delle ostilità e nell’attesa
di un accordo con la Potenza protettrice. Le eccedenze, pur legittimamente possedute, che siano
state ritirate o trattenute, e i depositi, effettuati dai prigionieri, vanno iscritti a credito del loro conto
e vige per questi un divieto di conversione in altra valuta, a meno che vi sia il consenso dei detenuti
stessi.
Eventuali acquisti o servigi, ricevuti dai prigionieri dietro pagamento di denaro, effettuati
fuori dal campo e autorizzati dallo Stato detentore, saranno pagati dai prigionieri o
dall’amministrazione del campo, con iscrizione delle somme a debito del conto dei detenuti. Per
rendere effettivi questi pagamenti, la Potenza detentrice può emanare le disposizioni necessarie.
All’articolo 59 è indicato l’obbligo di iscrivere a credito del conto dei prigionieri le somme in
valuta della Potenza detentrice ritirate loro, dietro ricevuta, al momento della cattura. Il dovere
sussiste anche per gli importi in valuta della Potenza detentrice, che derivano dalla conversione di
somme in altre valute e che vengono ritirate al momento della conversione stessa.
L’articolo 60 stabilisce che la Potenza che detiene i prigionieri deve versar loro
un’anticipazione della paga mensile, secondo un importo definito dalla conversione nella valuta
dello Stato detentore, come spiegato nella tabella contenuta nella disposizione. È possibile, però,
che le Parti in conflitto si accordino per la modifica degli importi anticipati. Inoltre, può accadere
che tali importi siano troppo elevati rispetto a quelli pagati alle forze armate della Potenza
detentrice, o, parimenti, che la Potenza detentrice possa essere messa in serie difficoltà dalla
corresponsione di dette anticipazioni. Nell’attesa di un accordo speciale per la modifica delle
somme con lo Stato da cui dipendono i prigionieri, la Potenza detentrice dovrà comunque iscriverle
a credito dei conti dei prigionieri, ma potrà limitare, temporaneamente e in misura ragionevole, gli
importi che potranno essere usati dai prigionieri stessi. Per i prigionieri inferiori al grado di
sergente, gli importi utilizzabili non possono essere inferiori a quelli che lo Stato detentore versa ai
suoi soldati. La limitazione va motivata con ragioni da comunicare alla Potenza protettrice senza
dilazioni temporali consistenti.
1 R. KOLB, R. HYDE, op. cit., p. 214.
R. KOLB, op. cit., p. 172.
La Potenza detentrice è costretta dall’articolo 61 ad accettare gli invii di denaro, che fungano
da supplemento di paga, che siano effettuati dalla Potenza da cui dipendono i prigionieri e
indirizzati agli stessi. Ciò vale anche se i pagamenti giungono da una Potenza avversaria. In ogni
caso, devono essere corrisposte anche le somme che la Potenza detentrice deve dare ai prigionieri,
secondo le convenzioni. La norma in esame subisce delle restrizioni, dirette ad evitare contrasti tra i
prigionieri, i quali potrebbero insorgere a causa di ineguaglianze tra gli stessi . Occorre però che gli
2
importi siano gli stessi tra tutti i prigionieri di una stessa categoria, che tutti i prigionieri di una
stessa categoria ne siano beneficiari e che le somme siano iscritte a credito dei conti individuali dei
prigionieri il prima possibile. La Potenza detentrice, che ammetta tali supplementi di soldo, non è in
alcun modo sollevata dalle obbligazioni che le sono imposte in ragione delle norme della presente
Convenzione.
L’articolo 63 permette poi ai prigionieri di ricevere denaro tramite invii individuali o collettivi
e di disporre del saldo a credito del proprio conto, secondo quanto disposto dallo Stato detentore,
che ha l’obbligo di effettuare i pagamenti richiesti dai detenuti. Inoltre è possibile che i prigionieri
eseguano pagamenti all’estero e la Potenza detentrice deve favorire i pagamenti fatti a persone a
loro carico. Sono ammessi anche versamenti nel paese di origine, sempre che la Potenza da cui
dipendono i detenuti sia consenziente: occorre un avviso, firmato dal prigioniero e dal comandante
e inviato dalla Potenza detentrice, per il tramite dello Stato protettore, con l’indicazione dell’autore
del pagamento, del beneficiario e della somma, espressa nella valuta della Potenza detentrice.
Quest’ultima deve addebitare l’importo sul conto dei prigionieri e la somma va iscritta a credito
della Potenza da cui dipendono i prigionieri.
La Potenza detentrice deve tenere un conto per ogni prigioniero. Secondo l’articolo 64, tale
conto, come minimo, deve contenere: gli importi a credito o ricevuti come anticipi della paga, come
indennità di lavoro o ad altro titolo; le somme ritirate e convertite in valuta della Potenza detentrice;
le somme versate al prigioniero; i pagamenti fatti per lui o a sua richiesta; i pagamenti eseguiti dal
prigioniero nel proprio paese.
L’articolo 65 richiede, per ogni registrazione fatta nel suo conto, la firma o la parafatura del
detenuto o del suo fiduciario. Inoltre, si prevedono semplificazioni per i prigionieri nell’esame del
proprio conto: essi hanno diritto di ricevere una copia di tale operazione. Anche i rappresentanti
della Potenza protettrice, allorquando visitino il campo, possono controllare il conto dei prigionieri.
Se i prigionieri vengono trasferiti in un altro campo, il conto verrà trasferito con loro; ciò vale anche
se muta la Potenza che detiene il prigioniero, limitatamente alle somme che non siano espresse nella
2 R. KOLB, R. HYDE, op. cit., p. 214.
valuta della Potenza detentrice. Le somme a credito saranno iscritte in un certificato rilasciato ai
prigionieri stessi.
Le Potenze in conflitto possono scendere a patti relativamente alle comunicazioni degli
estratti conti dei prigionieri, che vanno notificati per il tramite della Potenza protettrice e a intervalli
temporali determinati.
Al termine della prigionia, la Potenza detentrice deve rilasciare al prigioniero una
dichiarazione firmata da un ufficiale competente con l’indicazione del saldo a credito del
prigioniero. Inoltre, deve inviare alla Potenza da cui dipendono i prigionieri, tramite la Potenza
protettrice, un elenco, autenticato in ogni sua pagina da un rappresentante autorizzato della Potenza
protettrice, che riporti le indicazioni sui detenuti che hanno terminato il loro periodo di prigionia (a
causa di rimpatrio, liberazione, morte o altra ragione) e i saldi creditori dei loro conti.
Le disposizioni dell’articolo 66 possono essere modificate, in parte o del tutto, tramite accordi
speciali, conclusi tra le parti.
È responsabilità della Potenza da cui dipendono i prigionieri regolare il saldo a credito che la
Potenza detentrice deve corrispondere ai detenuti stessi al termine della loro prigionia.
Per quanto riguarda le anticipazioni di soldo eseguite nei confronti dei prigionieri di guerra,
l’articolo 67 afferma che saranno considerate come se siano state fatte per conto della Potenza da
cui dipendono. Queste anticipazioni dovranno essere regolate da accordi siglati tra le Potenze
interessate al termine della guerra.
La Potenza protettrice è tenuta a rendere edotta la Potenza da cui dipendono i prigionieri di
ogni domanda d’indennità presentata da questi a causa di un infortunio sul lavoro o di altra
invalidità concernente l’attività lavorativa (articolo 68). Lo Stato detentore deve comunque
rilasciare una dichiarazione che spieghi la natura dell’incidente, le circostanze in cui è avvenuto e i
procedimenti medici o clinici con cui è stato curato il detenuto. La dichiarazione deve contenere la
firma di un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e il certificato di conformità delle
informazioni sanitarie, redatto da un medico del Servizio sanitario.
Di più, sussiste, a carico della Potenza detentrice nei confronti della Potenza da cui dipendono
i prigionieri, l’obbligo di comunicare ogni domanda d’indennità che abbia ad oggetto gli effetti
personali, le somme o gli oggetti di valore dei detenuti che siano stati loro ritirati per motivi di
sicurezza e non siano stati restituiti al rimpatrio. Stessa sorte è riservata alle domande d’indennità
relative alle perdite che, secondo il prigioniero, sono state causate dalla Potenza detentrice o da un
suo agente.
La nazione detentrice deve sostituire, pagandone le spese, gli effetti personali che servono al
detenuto durante il periodo di prigionia. Deve poi rilasciare una dichiarazione firmata da un