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In caso di necessità, le modalità di spedizione possono essere regolate da accordi speciali tra
le Potenze interessate, con il monito che tali accordi avvengano senza ritardo alcuno.
I libri non possono essere spediti insieme con viveri e vestiti, mentre, generalmente, per i
soccorsi sanitari vanno utilizzati gli invii collettivi.
Nessun dazio sulle importazioni e nessuna tassa di dogana o di altro genere possono essere
imposti sugli invii di soccorso destinati ai prigionieri (articolo 74). Nessuna tassa postale, e nei
paesi d’origine, e in quelli di destinazione, e negli Stati intermediari, può gravare sulla
corrispondenza, sugli invii di soccorso e sugli invii autorizzati di denaro diretti ai prigionieri di
guerra o da essi spediti per posta, direttamente o per il tramite degli uffici d’informazioni e
dell’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. In caso di invii di soccorso che, a causa del loro peso
o per altri motivi non possano essere spediti tramite posta, le spese di trasporto devono essere
pagate dalle varie Parti nei rispettivi territori. Le spese, non coperte delle franchigie elencate in
precedenza, sono, in mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, a carico di colui che
spedisca gli invii.
Gli Stati che abbiano ratificato la III Convenzione di Ginevra del 1949 devono cercare di
diminuire, nella misura del possibile, le tasse telegrafiche applicate ai telegrammi che siano stati
inviati dai prigionieri di guerra o di cui i detenuti risultino destinatari.
Le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa o ogni altro
ente che abbia il gradimento delle Parti belligeranti possono trasportare gli invii con mezzi adeguati,
nel caso in cui le operazioni militari ostruiscano il compimento di tale obbligazione da parte delle
Potenze interessate. L’articolo 75 indica, poi, che è dovere delle Parti contraenti approntare tali
mezzi e permettere la loro circolazione, soprattutto attraverso il rilascio dei salvacondotti necessari.
Ciò vale anche per la corrispondenza, gli elenchi, i rapporti scambiati tra l’Agenzia centrale
d’informazioni e gli Uffici nazionali e la corrispondenza e i rapporti che hanno ad oggetto i
prigionieri e che vengono scambiati dalle Potenze protettrici, dal Comitato internazionale della
Croce Rossa o da ogni altro ente di soccorso sia con i propri delegati sia con le Parti in conflitto.
Non viene scalfito in alcun modo il diritto dei belligeranti di utilizzare altri trasporti e di
rilasciare salvacondotti, a condizioni altrimenti stabilite; nell’assenza di accordi speciali, le spese di
questi mezzi devono essere ripartite proporzionalmente tra le Parti i cui cittadini fruiscono dei
servizi.
L’articolo 76 è scritto a tutela delle Potenze che spediscono e che ricevono la corrispondenza
destinata ai prigionieri o da essi inviata. Riguarda la possibilità di censura, la quale va effettuata il
più velocemente possibile e solo da dette Potenze, solamente una volta ciascuno. Tuttavia, si precisa
che il controllo degli invii diretti ai prigionieri non può danneggiare in alcun modo la conservazione