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Relazioni dei prigionieri di guerra con l'esterno

Le disposizioni concernenti i rapporti dei prigionieri con l'esterno sono contenute nella Sezione V della III Convenzione di Ginevra del 1949. Queste norme (articoli 69-77) riguardano aspetti molteplici nel rapporto tra i prigionieri e il mondo esterno al campo dove questi trascorrono la propria cattività: l'invio alla famiglia della cartolina testimoniante la cattura, la corrispondenza, le esenzioni dalle tasse postali e, soprattutto, gli invii di soccorso (che ebbero un ruolo vitale durante la Seconda Guerra Mondiale).

Articolo 70: tutela dei prigionieri e delle loro famiglie

L'articolo 70 tutela i prigionieri e le loro famiglie. Infatti, permette al singolo detenuto di inviare una cartolina che informi la famiglia e l'Agenzia Centrale dei prigionieri di guerra del proprio stato di cattività, del proprio indirizzo e delle proprie condizioni di salute. L'invio dovrà essere reso possibile subito o, al più tardi, entro una settimana dall'arrivo del prigioniero nel campo, sia esso di prigionia o di transito. La norma in esame si applica anche in caso di malattia o trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo. La trasmissione delle cartoline deve essere tempestiva e priva di ritardi.

Articolo 71: servizi postali

I servizi postali, poi, devono essere accessibili anche ai prigionieri di guerra. Lo sancisce l'articolo 71, che autorizza i detenuti a spedire e a ricevere lettere e cartoline. La Potenza detentrice può limitare tale diritto, ma deve comunque permettere l'invio di due lettere e quattro cartoline per ogni mese di prigionia, oltre a quelle che i prigionieri possono inviare grazie alla tutela offerta dall'articolo 70. Le lettere e le cartoline devono essere conformi a quelle contenute nei moduli allegati alla Convenzione. La Potenza detentrice può limitare ulteriormente il diritto alla corrispondenza dei prigionieri solamente nel loro interesse, data la difficoltà di reclutare traduttori qualificati in numero sufficiente ad operare la censura necessaria. Solo la Potenza da cui dipendono i prigionieri può limitare la corrispondenza di cui essi siano destinatari, su eventuale richiesta della Potenza detentrice. Quest'ultima deve consegnare le lettere e le cartoline con i mezzi più rapidi possibili e non può ritardarle o trattenerle per motivi disciplinari.

Telegrammi

I telegrammi sono ammessi se i prigionieri non hanno notizie della loro famiglia per lungo tempo, o non possano riceverle o utilizzare la posta ordinaria per darle, o si trovino a distanze considerevoli dai propri familiari, oppure, infine, in caso d'urgenza. I prigionieri pagheranno le tasse dei telegrammi, o, nell'impossibilità di farlo, le somme saranno iscritte a debito sul conto che i

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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