Termine della cattività
Misure applicabili al termine dello stato di prigionia
Il Titolo IV comprende gli articoli da 109 a 121 e riguarda le misure applicabili al termine dello stato di prigionia, in particolare nelle relazioni tra lo Stato detentore e il detenuto. Tale Titolo concerne la possibilità di internare i prigionieri in un paese neutrale, sulla base di un accordo tra lo stesso e la Potenza detentrice, il rimpatrio di prigionieri feriti o malati, che per tali circostanze non possono più continuare il conflitto, e il termine della cattività a causa della fine delle ostilità o mortis causa.
Rimpatrio diretto e ospitalizzazione in un paese neutrale
La prima Sezione del Titolo IV focalizza la sua attenzione sul rimpatrio diretto dei prigionieri e la loro ospitalizzazione in un paese neutrale. L'articolo 109 tutela i prigionieri di guerra gravemente feriti o malati, che devono essere rinviati nel loro paese dalle Parti in conflitto, a meno che ciò sia contro la loro stessa volontà. Il trasferimento può avvenire solo a partire dal momento in cui i detenuti si trovino nella condizione di essere rimpatriati, sulla base della decisione delle Commissioni sanitarie miste.
Naturalmente, tali Parti possono accordarsi con le Potenze neutrali per l'ospitalizzazione dei prigionieri feriti o malati in tali territori neutrali o per il rimpatrio diretto o l'internamento in un paese neutrale dei detenuti validi che abbiano subito una lunga prigionia.
L'articolo 110 elenca i soggetti destinatari del rimpatrio diretto. Essi sono:
- I feriti e i malati incurabili, notevolmente intaccati nelle loro capacità intellettuali o fisiche;
- I feriti e malati che, secondo i medici, non possono guarire entro un anno, hanno bisogno di cure e risultano sminuiti nelle loro attitudini psicofisiche;
- I feriti e i malati che hanno subito diminuzioni gravi e permanenti alle proprie facoltà fisiche o mentali.
Al comma 2, vengono invece enumerati i possibili fruitori dell'ospitalizzazione in un paese neutrale. Essi sono:
- I feriti e i malati che, si presume, guariranno entro un anno, sempreché la guarigione sia più sicura e veloce in un paese neutrale;
- I prigionieri che potrebbero evitare problemi alla propria salute mentale o fisica qualora siano ospitalizzati.
Le condizioni per il rimpatrio dal luogo di ospitalizzazione devono essere fissate da accordi tra le Potenze interessate. In genere, saranno rimpatriati i prigionieri, le cui condizioni di salute si sono talmente aggravate da richiedere un rimpatrio diretto, e quelli che risultano notevolmente menomati, fisicamente o intellettualmente, dopo la cura. Nel caso in cui le Potenze non si siano accordate relativamente alle condizioni di rimpatrio e di ospitalizzazione in paesi neutrali, si applicano l'accordo tipo e il regolamento concernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla Convenzione.
Accordi tra la Potenza detentrice, lo Stato da cui dipendono i prigionieri e una Potenza neutrale, scelta dai primi due, possono essere conclusi, sulla base dell'articolo 111, per l'internamento dei prigionieri nella nazione neutrale scelta fino alla fine della guerra.
Secondo l'articolo 112, devono essere create delle Commissioni sanitarie miste per l'esame e le decisioni sui prigionieri malati e feriti, sulla base del relativo allegato alla III Convenzione di Ginevra. Tale esame non è richiesto ai fini del rimpatrio, qualora i prigionieri risultino palesemente feriti o gravemente malati, in seguito al parere dei medici della Potenza detentrice.
L’articolo 113 permette ai prigionieri feriti o malati la possibilità di presentarsi per la visita presso le Commissioni sanitarie miste ed elenca i beneficiari di tale diritto:
- I feriti e i malati che abbiano ottenuto l’autorizzazione di un medico della loro stessa nazionalità o della nazionalità di una Potenza alleata da cui dipendono i prigionieri e che sia impiegato nel campo;
- I feriti e i malati proposti dal fiduciario;
- I feriti e i malati proposti dalla Potenza da cui dipendono o da un ente di soccorso riconosciuto dalla stessa nazione.
I prigionieri, che non siano compresi in queste categorie, potranno godere dello stesso diritto, ma solo successivamente ai prigionieri compresi nell’elenco. Alla visita possono assistere il medico compatriota e la persona di fiducia.
In virtù dell’articolo 114, i prigionieri infortunati, a meno che si siano procurati gli infortuni volontariamente, godono del diritto al rimpatrio e all’eventuale ospitalizzazione in un paese neutrale.
I prigionieri, che non abbiano scontato la propria pena disciplinare e che soddisfino tutte le condizioni per il rimpatrio o l'ospitalizzazione in un paese neutrale, non possono essere trattenuti (articolo 115). Invece, i detenuti perseguiti o condannati in via giudiziaria possono ottenere, dalla Potenza detentrice, il permesso per il rimpatrio o l'ospitalizzazione, prima della fine della procedura o dell'esecuzione della pena. I nomi dei soggetti, trattenuti fino a fine procedura o a pena eseguita, devono essere comunicati reciprocamente dalle Parti in conflitto.
Per quanto riguarda le spese di rimpatrio dei prigionieri o di trasporto per l'ospitalizzazione in un paese neutrale, l'articolo 116 afferma che il costo va pagato dalla Potenza da cui dipendono i detenuti stessi, ma solo per il tratto che parte dal confine della Potenza detentrice. Infine, i soggetti che siano stati rimpatriati non possono essere impiegati per il servizio militare attivo (articolo 117).
Rimpatrio a causa del termine del conflitto
Di notevole importanza pratica è l’articolo 118, relativo alla liberazione e al rimpatrio dei prigionieri di guerra a seguito della fine delle ostilità. Tale norma sancisce un dovere di liberazione e di rimpatrio immediati dei prigionieri al termine delle ostilità attive, obbligo che deve essere rispettato anche in mancanza di accordi tra le Parti in conflitto. In quest’ultimo caso, le Potenze detentrici dovranno preparare un piano di rimpatrio conforme al primo comma dell’articolo ora trattato. In ogni evenienza, il prigioniero deve essere reso edotto dei provvedimenti di rimpatrio che lo riguardano.
L’osservanza del dovere di rimpatrio subitaneo è dovuta al fatto che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i sovietici ritardarono irragionevolmente il rientro di prigionieri, soprattutto tedeschi. La norma del 1949 è stata paragonata all’articolo 20 della precedente Convenzione di Ginevra del 1929, il quale stabiliva, quale condizione di rimpatrio, la «conclusione della pace» tra i belligeranti. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, sono stati sempre più rari i casi in cui il termine delle ostilità coincideva con la stipula di un trattato di pace (si noti che la guerra contro la Germania non fu chiusa da una pace).
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Diritto - relazioni dei prigionieri di guerra con l'esterno
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Diritto internazionale - prigionieri di guerra italiani negli Stati Uniti