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Il Preambolo della III Convenzione di Ginevra 1
Nella trattazione del Preambolo della III Convenzione di Ginevra sul trattamento dei
prigionieri di guerra, occorre subito notare l’estrema brevità dello stesso, che recita quanto segue:
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra
dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa
al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue…
L’idea di fondo delle Convenzioni è la stessa, ma cambiano le persone protette dalle singole
Convenzioni (come recita l’articolo 4, che verrà analizzato più avanti). Come si vedrà più avanti,
tale aspetto ha una notevole importanza pratica nell’assegnazione dello status di prigioniero di
guerra.
Inoltre, alla Conferenza di esperti di governo, che ha preceduto la Conferenza diplomatica del
1949, si era deciso che non andasse inserito alcun riferimento al Regolamento dell’Aia. Si era
solamente ritenuto di inserire una frase di rimando allo strumento del 1929, di cui la III
Convenzione costituisce una revisione. Il Preambolo alla Convenzione di Ginevra del 1929 trattava
del dovere di ogni Potenza di mitigare, per quanto possibile, i disagi della guerra e di alleviare i
destini dei prigionieri di guerra. In più conteneva una solenne dichiarazione relativa all’intenzione
di «sviluppare i principi che avevano ispirato le convenzioni internazionali dell’Aia, in particolare
la Convenzione sulle norme e sulle consuetudini di guerra e i regolamenti a essa annessi»
(nell’originale inglese, «developing the principles which have inspired the international
conventions of The Hague, in particular the Convention concerning the Laws and Customs of War
and the Regulations annexed to it»). Nel presentare i progetti delle Convenzioni, nel 1948, la XVII
Conferenza Internazionale della Croce Rossa aveva stabilito che la Conferenza diplomatica avrebbe
potuto scrivere il Preambolo alla III Convenzione di Ginevra del 1949 come meglio credesse. Ma su
proposta della delegazione francese, fu utilizzato il Preambolo alla bozza di Convenzione per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra che aveva un taglio umanitario molto marcato e
poteva essere meglio compreso dalla generalità degli individui . Infatti la III Convenzione non
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nasceva come revisione di uno strumento precedente, ma era una totale novità; era bene, perciò,
estendere il Preambolo della Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra a
Cfr. Commentario del Comitato Internazionale della Croce Rossa alla Convenzione di Ginevra sul
1
trattamento dei prigionieri di guerra, 1960, all’indirizzo web
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?
viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=8EBE5B4104BF3C32C12563CD0051AA30, 2014.