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Diritto internazionale - campo di applicazione della III Convenzione di Ginevra del 1949 Pag. 1
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Campo di applicazione della III Convenzione di Ginevra del 1949 1

Il Titolo I della III Convenzione di Ginevra del 1949 è rubricato Disposizioni generali. I primi

tre articoli del presente Titolo riguardano il campo di applicazione materiale della Convenzione.

L’articolo 1 è un monito rivolto ai contraenti, che devono impegnarsi a rispettare e a far rispettare le

disposizioni dello strumento del 1949 in ogni caso. L’articolo 2 prescrive che la Convenzione si

applica in caso di guerra dichiarata o qualsiasi altro conflitto armato scoppiato tra due o più Potenze

contraenti, anche se una di esse non riconosca lo stato di guerra. Al comma 2, si estende

l’applicabilità della Convenzione a tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una

delle Potenze, anche in caso di assenza di resistenza militare. Importante è anche il comma 3, in

virtù del quale la Convenzione risulta vincolante tra le Parti che vi hanno aderito, anche nel caso in

cui uno dei belligeranti non l’abbia firmata, ed è valida nei confronti di quest’ultima Potenza,

qualora essa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

All’articolo 3 vengono date delle direttive da seguire nell’eventualità di un conflitto armato

non internazionale che scoppi tra due Stati parte. In particolare, occorre trattare con umanità e senza

discriminazioni fondate sulla razza, sul colore, sulla religione o sulla credenza, sul sesso, sulla

nascita o sul censo, o su qualsiasi altro criterio analogo, coloro che non partecipano direttamente

alle ostilità, tra cui i soldati che abbiano deposto le armi e le persone che abbiano smesso di

combattere per malattia, ferita, detenzione o per un diverso motivo. Contro di loro non sono

ammesse: le violenze contro la vita e l’integrità personale (tra cui, in particolare, assassinio,

mutilazioni, crudeltà, torture, supplizi); la cattura come ostaggi; gli oltraggi alla dignità personale,

soprattutto i trattamenti umilianti e degradanti; le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute

senza regolare giudizio di un tribunale e senza le garanzie giudiziarie ritenute indispensabili dai

popoli civili. Altro obbligo rivolto alle parti è quello di raccogliere o curare i feriti e i malati. Si

prevede, inoltre, che un ente umanitario imparziale potrà offrire aiuto alle parti in conflitto, le quali,

peraltro, dovranno cercare di dare vigore, tramite accordi speciali, a alcune o a tutte le disposizioni

della Convenzione. Da ultimo, si precisa che l’applicazione delle disposizioni enunciate dal

presente articolo non muterà lo statuto giuridico dei belligeranti .

2

Il testo della III Convenzione di Ginevra è tratto dal sito www.studiperlapace.it all’indirizzo seguente:

1

http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031172936.pdf.

Data la sua importanza normativa, si riporta di seguito il testo dell’art. 3: Art. 3. Nel caso in cui un conflitto

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armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna

delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che

abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi

altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere

sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al

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Publisher
A.A. 2014-2015
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo Valli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Giurisprudenza Prof..