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Potenza in guerra; che non faccia parte dell’esercito di una Parte belligerante; che non sia stata
inviata in missione ufficiale da una nazione non impegnata nel conflitto.
Tali criteri sono cumulativi . I requisiti della remunerazione e della non appartenenza a una
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parte in conflitto ridurrebbero la portata pratica della norma. Infatti, il primo è molto soggettivo e
difficile da provare: occorre dimostrare che il soggetto abbia agito in modo da ottenere una paga
superiore, non essendo sufficiente il mero fatto che la percepisca. Per quanto riguarda il secondo
criterio, basterebbe incorporare l’individuo nell’esercito, dandogli anche uno statuto speciale,
perché non possa più essere considerato un mercenario . Non è facile dimostrare il desiderio di
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guadagno privato e, soprattutto, è difficile capire quando la remunerazione sia eccessiva. Da questo
punto di vista, gioca un ruolo fondamentale la volontà del soggetto di combattere come mercenario
per il solo scopo di profitto. La prima e la seconda condizione, inoltre, ostacolerebbero coloro che
abbiano solo funzioni consultive, dato che solo coloro che sono «appositamente reclutati» per
combattere possono godere dello statuto del mercenario. Poi, la condizione della non appartenenza
a una Parte in conflitto è facilmente raggirabile, in particolare se interi gruppi siano incorporati dalle
forze armate della Potenza che voglia evitare il problema del mercenarismo. L’esclusione, che
risulta dall’ultimo criterio, colpirebbe tecnici militari inviati in missione da un paese straniero,
anche se siano motivati dalla retribuzione elevata e senza che sia importante la loro partecipazione
diretta alle ostilità. Infine, la condizione della nazionalità è problematica nel caso in cui i soggetti
siano cittadini o residenti in uno Stato alleato; se, invece, sono cittadini dello Stato detentore, non
godranno dei diritti accordati ai prigionieri di guerra, poiché non sono combattenti legittimi .
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In ogni caso, accertata la condizione di mercenario, andranno riconosciute, alla persona che
viene considerata tale, le garanzie minime previste dall’articolo 75 del I Protocollo .
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Nella pratica attuale, la definizione di mercenario risulta molto stretta, tanto che molti militari
che combattono dietro compenso non vengono considerati mercenari dalla giurisprudenza
internazionale . Una visione così stretta è stata voluta dagli Stati occidentali per evitare il ripetersi
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di ciò che accadde nell’epoca della decolonizzazione, in cui molti mercenari, spinti dallo spirito di
lucro, furono utilizzati, dal miglior offerente, nelle lotte coloniali contro l’indipendenza .
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Y. DINSTEIN, op. cit., p. 57.
7
8 R. KOLB, op. cit., p. 166.
Y. DINSTEIN, op. cit., p. 57-59.
9 E. GREPPI, op. cit., p. 19.
10
11 G. S. CORN et al., op. cit., p. 143. Ugualmente, Y. DINSTEIN, op. cit., p. 57.