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I disertori

Il disertore può essere considerato prigioniero di guerra dalla Potenza che lo cattura, anche se

la Potenza detentrice può attribuirgli uno status diverso, a condizione che non sia meno favorevole.

Può essere anche definito civile. È persino possibile una sua liberazione, nel momento in cui la

Potenza che lo rilascia lo ritenga innocuo nei propri confronti. Nella pratica, durante la guerra del

Golfo (1990), i soldati iracheni che si erano schierati a favore del Kuwait furono trattati come

prigionieri di guerra dagli occidentali .

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4.7.2. I traditori

Per quanto riguarda il trattamento dei traditori, vi sono opinioni difformi.

R. KOLB ritiene che il traditore, una volta catturato dallo Stato da cui proviene, non abbia diritto a

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essere trattato come prigioniero di guerra e possa essere giudicato in un processo per tradimento.

Infatti, secondo la pratica internazionale e la dottrina dominante, le garanzie apportate dalle

Convenzioni di Ginevra coprono solo coloro che provengano da una Potenza nemica o neutrale e

cadano nelle mani degli avversari.

E. DAVID , così come altre voci autorevoli, nota come il traditore, sebbene sia giudicabile per

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tradimento, debba godere delle garanzie concesse ai prigionieri di guerra. Secondo la sua opinione,

il traditore potrebbe essere giudicato in base all’illegalità o meno dell’uso della forza da parte del

suo Stato d’origine. In questo modo – controbatte R. KOLB – il traditore che passa dalla parte del

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nemico perché il suo Stato ha commesso un’aggressione non potrà essere giudicato, a causa

dell’interdizione posta dal diritto internazionale. Lo Stato d’origine avrebbe quindi la possibilità di

negare al traditore lo statuto del prigioniero di guerra; nondimeno, deve garantirgli la protezione

minima offerta dall’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra.

4.7.3. Le spie

1 R. KOLB, op. cit., p. 164.

R. KOLB, op. cit., p. 164.

2 E. DAVID, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, 2002, p. 444-446.

3 R. KOLB, op. cit., p. 164.

4 Il I Protocollo del 1977, all’articolo 46, specifica lo statuto giuridico applicabile alle spie. Non

avrà diritto al trattamento riservato ai prigionieri di guerra il membro delle forze armate di una

Potenza belligerante che viene catturato dal nemico mentre svolge attività di spionaggio. Egli sarà

trattato come spia.

Il comma 2 afferma che il soldato, che raccoglie informazioni in un territorio nemico per

conto della propria nazione, non sarà considerato una spia solo se veste l’uniforme durante la sua

attività.

Inoltre, il militare che risieda in un territorio occupato d

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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