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Diritto internazionale - disertori, traditori, spie,  mercenari Pag. 1
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Estratto del documento

Potenza in guerra; che non faccia parte dell’esercito di una Parte belligerante; che non sia stata

inviata in missione ufficiale da una nazione non impegnata nel conflitto.

Tali criteri sono cumulativi . I requisiti della remunerazione e della non appartenenza a una

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parte in conflitto ridurrebbero la portata pratica della norma. Infatti, il primo è molto soggettivo e

difficile da provare: occorre dimostrare che il soggetto abbia agito in modo da ottenere una paga

superiore, non essendo sufficiente il mero fatto che la percepisca. Per quanto riguarda il secondo

criterio, basterebbe incorporare l’individuo nell’esercito, dandogli anche uno statuto speciale,

perché non possa più essere considerato un mercenario . Non è facile dimostrare il desiderio di

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guadagno privato e, soprattutto, è difficile capire quando la remunerazione sia eccessiva. Da questo

punto di vista, gioca un ruolo fondamentale la volontà del soggetto di combattere come mercenario

per il solo scopo di profitto. La prima e la seconda condizione, inoltre, ostacolerebbero coloro che

abbiano solo funzioni consultive, dato che solo coloro che sono «appositamente reclutati» per

combattere possono godere dello statuto del mercenario. Poi, la condizione della non appartenenza

a una Parte in conflitto è facilmente raggirabile, in particolare se interi gruppi siano incorporati dalle

forze armate della Potenza che voglia evitare il problema del mercenarismo. L’esclusione, che

risulta dall’ultimo criterio, colpirebbe tecnici militari inviati in missione da un paese straniero,

anche se siano motivati dalla retribuzione elevata e senza che sia importante la loro partecipazione

diretta alle ostilità. Infine, la condizione della nazionalità è problematica nel caso in cui i soggetti

siano cittadini o residenti in uno Stato alleato; se, invece, sono cittadini dello Stato detentore, non

godranno dei diritti accordati ai prigionieri di guerra, poiché non sono combattenti legittimi .

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In ogni caso, accertata la condizione di mercenario, andranno riconosciute, alla persona che

viene considerata tale, le garanzie minime previste dall’articolo 75 del I Protocollo .

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Nella pratica attuale, la definizione di mercenario risulta molto stretta, tanto che molti militari

che combattono dietro compenso non vengono considerati mercenari dalla giurisprudenza

internazionale . Una visione così stretta è stata voluta dagli Stati occidentali per evitare il ripetersi

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di ciò che accadde nell’epoca della decolonizzazione, in cui molti mercenari, spinti dallo spirito di

lucro, furono utilizzati, dal miglior offerente, nelle lotte coloniali contro l’indipendenza .

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Y. DINSTEIN, op. cit., p. 57.

7

8 R. KOLB, op. cit., p. 166.

Y. DINSTEIN, op. cit., p. 57-59.

9 E. GREPPI, op. cit., p. 19.

10

11 G. S. CORN et al., op. cit., p. 143. Ugualmente, Y. DINSTEIN, op. cit., p. 57.

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Publisher
A.A. 2014-2015
4 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo Valli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Giurisprudenza Prof..