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Diritto internazionale - allegato alla Convenzione internazionale dell Aia del 1907 Pag. 1
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Capitolo Secondo I PRIGIONIERI DI GUERRA: DISCIPLINA NORMATIVA

dettagliata della qualità di prigioniero di guerra, che anticipa le norme convenzionali

che verranno adottate successivamente.

4. di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.

Nei paesi dove milizie o corpi volontari costituiscono l’esercito o ne fanno parte, essi sono

compresi sotto il nome di esercito”.

Art. 2. “La popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende

spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di

organizzarsi in conformità dell’articolo 1, sarà considerata come belligerante se essa porta le

armi apertamente e se rispetta le leggi e gli usi della guerra”.

Art. 3. “Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non

combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento

dei prigionieri di guerra”.

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Publisher
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo Valli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Giurisprudenza Prof..