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Capitolo Secondo I PRIGIONIERI DI GUERRA: DISCIPLINA NORMATIVA
dettagliata della qualità di prigioniero di guerra, che anticipa le norme convenzionali
che verranno adottate successivamente.
4. di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.
Nei paesi dove milizie o corpi volontari costituiscono l’esercito o ne fanno parte, essi sono
compresi sotto il nome di esercito”.
Art. 2. “La popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende
spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di
organizzarsi in conformità dell’articolo 1, sarà considerata come belligerante se essa porta le
armi apertamente e se rispetta le leggi e gli usi della guerra”.
Art. 3. “Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non
combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento
dei prigionieri di guerra”.