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PARTE III - RISPETTO, APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Sezione 1 - RISPETTO DEI TRATTATI
Articolo 26 - Pacta sunt servanda
Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede.
Articolo 27 - Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Questa regola non pregiudica quanto disposto dall'art. 46.
Sezione 2 - APPLICAZIONE DEI TRATTATI
Articolo 28 - Irretroattività dei trattati
A meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, le disposizioni di un trattato non obbligano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato medesimo rispetto a tale parte, o una situazione che aveva cessato di esistere a quella data.
Articolo 29 - Applicazione territoriale dei trattati
A meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato
- o non risulti per altra via, un trattato vincolaciascuna delle parti rispetto all'intero suo territorio.
- Articolo 30 - Applicazione di trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia
- Salvo quanto disposto dall'art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi di Stati parti a trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia sono determinati in conformità a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
- Quando un trattato specifica che esso è subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con questo altro trattato, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono.
- Quando tutte le parti a un precedente trattato sono anche parti a un trattato posteriore, senza che il trattato anteriore si sia estinto o che la sua applicazione sia stata sospesa in virtù dell'art. 59, il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore.
- del trattato posteriore.
- Quando le parti ad un trattato anteriore non sono tutte parti al trattato posteriore:
- nei rapporti fra gli Stati parti ai due trattati la regola applicabile è quella enunciata al paragrafo 3;
- nei rapporti fra uno Stato parte ai due trattati e uno Stato parte ad uno soltanto di essi, il trattato al quale i due Stati sono parti regola i loro diritti e obblighi reciproci.
- Il paragrafo 4 si applica fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, e senza pregiudicare qualsivoglia problema di estinzione o sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 o qualsivoglia questione di responsabilità che possa sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi di cui sia destinatario nei confronti di un altro Stato per effetto di un altro trattato.
Sezione 3 - INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Articolo 31 - Regola generale di interpretazione
- Un
1. Il trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
- ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
- ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato.
3. Si terrà conto, oltre che del contesto:
- di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
- di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attraverso la quale sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
- di qualsiasi
Regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.
4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'intenzione delle parti.
Articolo 32 - Mezzi complementari di interpretazione
Si può fare ricorso ai mezzi complementari di interpretazione, e in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il senso che risulta dall'applicazione dell'art. 31, sia di determinare il senso quando l'interpretazione data in conformità all'articolo 31:
- a. lascia il senso ambiguo o oscuro; oppure
- b. conduce ad un risultato che è manifestamente assurdo o irragionevole.
Articolo 33 - Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue
1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato non disponga o che le parti
1. I testi autentici di un trattato sono quelli che sono stati concordati come tali dalle parti e che costituiscono una prova autentica del contenuto del trattato.
2. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il testo è stato autenticato sarà considerata come testo autentico solo se il trattato lo prevede o se le parti si sono accordate in tal senso.
3. Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei diversi testi autentici.
4. Salvo il caso in cui un testo determinato sia destinato a prevalere ai sensi del paragrafo 1, quando il raffronto dei testi autentici fa apparire una differenza di senso che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il senso che, tenuto conto dell'oggetto e del scopo del trattato, permette di meglio conciliare i testi in questione.
Sezione 4 - TRATTATI E STATI TERZI
Articolo 34 - Regola generale riguardante gli Stati terzi
Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso.
Articolo 35 - Trattati
che prevedono obblighi per Stati terzi
Un obbligo per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono creare l'obbligo per mezzo della suddetta disposizione e se lo Stato terzo accetta espressamente per iscritto l'obbligo suddetto.
Articolo 36 - Trattati che prevedono diritti per Stati terzi
- Un diritto per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono, per mezzo di tale disposizione, conferire tale diritto vuoi allo Stato terzo vuoi a un gruppo di Stati di cui esso faccia parte, vuoi a tutti gli Stati, e se lo Stato terzo vi consente. Il consenso è presunto fin tanto che non vi sia un'indicazione contraria, a meno che il trattato non disponga altrimenti.
- Uno Stato che esercita un diritto in applicazione del paragrafo 1 è tenuto a rispettare, per l'esercizio di questo diritto, le condizioni previste nel trattato o stabilite in conformità alle sue
disposizioni.
Articolo 37 - Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi
1. Nel caso di un obbligo sorto a carico di uno Stato terzo ai sensi dell'accordo 35, l'obbligo in questione può essere revocato o modificato soltanto col consenso delle parti al trattato e dello Stato terzo, a meno che non risulti che essi avevano convenuto diversamente.
2. Nel caso di un diritto sorto a vantaggio di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 36, il diritto in questione non può essere revocato o modificato dalle parti se risulta che esso era destinato a non essere revocabile o modificabile senza il consenso dello Stato terzo.
Articolo 38 - Regole di un trattato che divengono obbligatorie per Stati terzi attraverso la formazione di una consuetudine internazionale
Nessuna disposizione degli articoli da 34 a 37 impedisce che una regola enunciata in un trattato divenga obbligatoria per uno Stato terzo in quanto regola consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta
risulta dall'emendamento. 4. L'accordo che ha per oggetto l'emendamento non vincola gli Stati che sono già parti al trattato e che non divengono parti di detto accordo; si applica a detti Stati il paragrafo 4, lettera b) dell'articolo 30. 5. Ogni Stato che divenga parte di un trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo contenente l'emendamento, se non abbia espresso un'intenzione contraria è considerato come: a. parte al trattato tale quale risulta dall'emendamento; e b. parte al trattato non emendato nei confronti di qualsiasi parte al trattato che non sia vincolata dall'accordo contenente l'emendamento. Articolo 41 - Accordi che modificano trattati multilaterali limitatamente ai rapporti fra alcune parti 1. Due o più parti a un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente per oggetto di modificare il trattato nelle loro relazioni reciproche soltanto se: a. la possibilità di una tale modificaPARTE IV - EMENDAMENTO E MODIFICAZIONE DEI TRATTATI
Articolo 39 - Regola generale relativa all'emendamento dei trattati
Un trattato può essere emendato per accordo fra le parti. Salvo quanto possa essere diversamente disposto dal trattato, le regole enunciate nella parte II si applicano a un tale accordo.
Articolo 40 - Emendamento dei trattati multilaterali
Salvo che il trattato disponga diversamente, l'emendamento dei trattati multilaterali è disciplinato dai paragrafi seguenti.
Ogni proposta tendente ad emendare un trattato multilaterale nei rapporti fra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di partecipare:
- alla decisione sul seguito da dare a questa proposta;
- alla negoziazione e alla conclusione di ogni accordo che abbia per oggetto di emendare il trattato.
Ogni Stato che abbia titolo per divenire parte al trattato ha anche titolo per divenire parte al trattato tale quale.
è prevista dal trattato; ob. la modifica in questione non è proibita dal trattato, a condizione che essa:
- non pregiudichi il godimento da parte delle altre parti dei diritti che esse ricavano dal trattato né l'adempimento dei loro obblighi; e
- non riguardi una disposizione alla quale non si possa derogare senza che vi sia incompatibilità con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato considerato nel suo complesso.
2. A meno che, nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera a) il trattato non disponga diversamente, le parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che quest'ultimo apporta al trattato.
PARTE V - NULLITA’, ESTINZIONE E SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI
Sezione 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 42 - Validità e mantenimento in vigore dei trattati
- La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere