Introduzione alla convenzione sui trattati
Gli Stati parti alla presente Convenzione, considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, riconoscono l'importanza sempre maggiore dei trattati come fonte del diritto internazionale e come mezzo per sviluppare la cooperazione pacifica delle nazioni, indipendentemente dai loro regimi costituzionali e sociali.
Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede e la regola pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti, affermano che le controversie riguardanti i trattati devono, come tutte le altre controversie internazionali, essere risolte attraverso mezzi pacifici e in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale.
Ricordando la risoluzione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie per il mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi nati dai trattati, consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, come i principi riguardanti l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di loro stessi, l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, la proibizione della minaccia o dell'impiego della forza e il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto dei trattati realizzati nella presente Convenzione serviranno i fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dello sviluppo fra le nazioni di relazioni amichevoli e della realizzazione della cooperazione internazionale.
Affermano che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione.
Parte I - Introduzione
Articolo 1 - Sfera di applicazione della presente Convenzione
La presente Convenzione si applica ai trattati fra Stati.
Articolo 2 - Termini impiegati
1. Ai fini della presente Convenzione:
- L'espressione "trattato" significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione.
- Le espressioni "ratifica", "accettazione", "approvazione", e "adesione" significano, in ogni caso, l'atto internazionale così chiamato attraverso il quale uno Stato stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere vincolato dal trattato.
- L'espressione "pieni poteri" indica un documento emesso dall'autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato o per compiere qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato.
- L'espressione "riserva" indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo.
- L'espressione "Stato che ha partecipato al negoziato" si riferisce ad uno Stato che ha partecipato alla elaborazione e all'adozione del testo del trattato.
- L'espressione "Stato contraente" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno.
- L'espressione "parte" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato e nei cui confronti il trattato è in vigore.
- L'espressione "Stato terzo" si riferisce ad uno Stato che non è parte del trattato.
- L'espressione "organizzazione internazionale" si riferisce ad una organizzazione intergovernativa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 aventi per oggetto le espressioni impiegate nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di queste espressioni né il significato che può esser loro attribuito nel diritto interno di uno Stato.
Articolo 3 - Accordi internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione
Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale e fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:
- Il valore giuridico di tali accordi.
- L'applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla presente Convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta Convenzione.
- L'applicazione della Convenzione alle relazioni fra Stati disciplinate da accordi internazionali di cui siano anche parti altri soggetti del diritto internazionale.
Articolo 4 - Irretroattività della presente Convenzione
Senza pregiudicare l'applicazione di qualsivoglia regola enunciata nella presente Convenzione alla quale i trattati siano sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla Convenzione suddetta, quest'ultima si applica unicamente ai trattati conclusi dagli Stati dopo la sua entrata in vigore nei confronti dei medesimi.
Articolo 5 - Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad una organizzazione internazionale
La presente Convenzione si applica a qualsiasi trattato che rappresenti l'atto costitutivo di un'organizzazione internazionale e a qualsiasi trattato adottato in seno ad una organizzazione internazionale, senza che ciò pregiudichi le norme pertinenti dell'organizzazione.
Parte II - Conclusione ed entrata in vigore dei trattati
Sezione 1 - Conclusione dei trattati
Articolo 6 - Capacità degli Stati di concludere trattati
Ogni Stato ha la capacità di concludere trattati.
Articolo 7 - Pieni poteri
1. Una persona è considerata rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato a essere obbligato da un trattato:
- Se essa esibisce i dovuti pieni poteri.
- Se risulta dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l'intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri.
2. Sono considerati rappresentanti dello Stato in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri:
- I Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato.
- I capi di missione diplomatica, per l'adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
- I rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o organo.
Articolo 8 - Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione
Un atto relativo alla conclusione di un trattato compiuto da una persona che non possa, in virtù dell'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo, non ha effetti giuridici, a meno che non sia successivamente confermato dallo Stato medesimo.
Articolo 9 - Adozione del testo
1. L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo nei casi previsti al paragrafo 2.
2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si ha alla maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che questi Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una regola diversa.
Articolo 10 - Autenticazione del testo
Il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo:
- Secondo la procedura prevista nel testo medesimo o concordata fra gli Stati partecipanti alla elaborazione del trattato; oppure
- In mancanza di una tale procedura, dalla firma, dalla firma ad referendum o dalla parafatura, da parte dei rappresentanti di tali Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza internazionale nel quale il testo sia contenuto.
Articolo 11 - Modi di espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato
Il consenso di un Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto.
Articolo 12 - Espressione, attraverso la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato
1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la firma del rappresentante di tale Stato:
- Quando il trattato prevede che la firma avrà questo effetto.
- Quando risulta altrimenti che gli Stati partecipanti al negoziato avevano concordato che la firma avrebbe avuto questo effetto; oppure
- Quando l'intenzione dello Stato di attribuire questo effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato.
2. Ai fini del paragrafo 1:
- La parafatura di un testo equivale alla firma del trattato quando risulti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato erano d'accordo in tal senso.
- La firma ad referendum di un trattato apposta dal rappresentante di uno Stato, se è confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.
Articolo 13 - Espressione, attraverso lo scambio di strumenti costituenti un trattato, del consenso ad essere obbligati da un trattato
Il consenso degli Stati ad essere obbligati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di essi si esprime attraverso questo scambio:
- Quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avrà questo effetto; oppure
- Quando risulta altrimenti che tali Stati avevano concordato che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto questo effetto.
Articolo 14 - Espressione, attraverso la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, del consenso ad essere obbligati da un trattato
1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la ratifica:
- Quando il trattato prevede che tale consenso si esprima attraverso la ratifica.
- Quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano concordato che la ratifica fosse necessaria.
- Quando il rappresentante dello Stato ha firmato il trattato con riserva di ratifica; oppure
- Quando l'intenzione dello Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato.
2. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso l'accettazione o l'approvazione in presenza di condizioni analoghe a quelle che si applicano alla ratifica.
Articolo 15 - Espressione, per adesione, del consenso ad essere obbligati da un trattato
Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime per adesione:
- Quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso dallo Stato per via di adesione;
- Quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano concordato che tale consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione; oppure
- Quando tutte le parti hanno successivamente concordato che tale consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione.
Articolo 16 - Scambio e deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o d'adesione
Salvo che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione determinano il consenso dello Stato ad essere obbligato da un trattato al momento:
- Del loro scambio fra gli Stati contraenti;
- Del loro deposito presso il depositario; oppure
- Della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se in tal senso è stato concordato.
Articolo 17 - Consenso ad essere obbligato da una parte di un trattato e scelta fra diverse disposizioni
1. Senza pregiudizio di quanto stabilito dagli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato ad essere obbligato da una parte di un trattato produce effetti soltanto se il trattato lo permette o se gli altri Stati contraenti lo consentono.
2. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato che permette di scegliere fra disposizioni diverse produce effetti soltanto se le disposizioni a cui si riferisce vengono chiaramente indicate.
Articolo 18 - Obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore
Uno Stato deve astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo quando:
- Ha sottoscritto il trattato o scambiato gli strumenti che costituiscono il trattato con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, fintanto che non abbia manifestato la sua intenzione di non divenirne parte; oppure
- Ha espresso il suo consenso a essere obbligato dal trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.
Sezione 2 - Riserve
Articolo 19 - Formulazione delle riserve
Uno Stato, nel momento di sottoscrivere, ratificare, accettare, approvare un trattato o di aderirvi, può formulare una riserva, a meno che:
- La riserva non sia proibita dal trattato;
- Il trattato non disponga che possono essere fatte solo determinate riserve, fra le quali non figura quella in questione; oppure
- Nei casi diversi da quelli contemplati sub a) e b), la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.
Articolo 20 - Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve
1. Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non richiede un ulteriore atto di accettazione da parte degli altri Stati contraenti, a meno che ciò non sia previsto dal trattato.
2. Quando risulta dal numero limitato di Stati che hanno partecipato al negoziato, nonché dall'oggetto ed al scopo del trattato, che l'applicazione del medesimo nella sua integrità fra tutte le parti è una condizione essenziale del consenso di ciascuna di esse ad essere obbligata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti.
3. Quando un trattato è un atto costitutivo di una organizzazione internazionale e a meno che non disponga diversamente, una riserva richiede l'accettazione dell'organo competente dell'organizzazione suddetta.
4. Nei casi diversi da quelli contemplati ai paragrafi precedenti e fatta salva ogni diversa disposizione del trattato in materia:
- L'accettazione di una riserva da parte di un altro Stato contraente fa dello Stato autore della riserva una parte al trattato rispetto a questo altro Stato se il trattato è in vigore o quando entra in vigore per questi Stati.
- L'obiezione fatta ad una riserva da parte di un altro Stato contraente non impedisce che il trattato entri in vigore fra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che lo Stato che ha formulato l'obiezione non abbia espresso un'intenzione chiaramente contraria.
- Un atto che esprima il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato e contenente una riserva produce effetti a partire dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha accettato la riserva.
5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non disponga diversamente...
-
Diritto internazionale 2 modulo
-
Domande per l'esame di diritto internazionale
-
Appunti di Diritto Internazionale
-
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Pagano, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti