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RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STATI
Questo progetto di articoli del 2001 ha una grande importanza e comunemente si trova
citato questo progetto da parte della Corte internazionale di giustizia.
Questo e’ quindi il testo di riferimento anche se questo non ha veste di norma pattizia.
Quando si parla di codificazione si parla di trasposizione in forma scritta di norme
consuetudinarie, anche se non c’e’ questa trascrizione gli Stati sono comunque vincolati
dagli obblighi contenuti nelle norme consuetudinarie.
Commissione internazionale individua un relatore speciale, che elabora il testo ed un
rapporto che non e’ costituito solo da un articolo, ma supporta il suo lavoro con
argomentazioni.
Roberto Ago e’ relatore che risolve una questione che aveva tenuto banco fino ad un
certo momento ed aveva rallentato e resa piu’ complessa una discussione che verteva
sul fatto che parlando di responsabilita’ degli Stati sia da individuare un certo tipo di
violazione.
Si fa distinzione in diritto internazionale tra norme primarie e norme secondarie.
Norma primarie sono le norme che contengono gli obblighi internazionali (immunita’,
norme in materia di commercio internazionale, non uso della forza, ecc) e che non sono
prese in considerazione da Ago.
Norme secondarie sono le norme sulla responsabilita’ degli Stati.
Responsabilita’ degli Stati e’ termine che va ad indicare le conseguenza degli illeciti
internazionali (violazione di una norma primaria).
Quando c’e’ illecito internazionale ci sono delle conseguenze e si creano quindi dei
rapporti tra lo Stato autore dell’illecito e lo Stato che ha subito illecito, il cui diritto
soggettivo e’ stato violato.
Es. Se Francia invade Inghilterra con uso di forza armata internazionale, la Francia ha
violato norma primaria che vieta uso della forza e Inghilterra e’ stato che ha subito
illecito, che vede suo diritto soggettivo violato.
Si discuteva sulle conseguenze che questo genere di illeciti dovessero avere.
Si discuteva se ci fossero conseguenze diverse se norme primarie violate fossero
diverse (uso forza, commercio internazionale, ecc).
Ago afferma che non ci devono essere differenza tra conseguenze quale che sia la
norma di diritto internazionale violata.
Norma secondaria non deve dipendere dal contenuto della norma primaria, ma questo
sara’ invece uguale quale che sia il contenuto della norma primaria.
Ci si deve concentrare sulla norma secondaria depoliticizzandola rispetto alla norma
primaria che va invece lasciata sullo sfondo nel definirne le conseguenze.
Questa depoliticizzazione ha reso lavoro piu’ facile alla Corte di giustizia internazionale.
Presupposto della responsabilita’.
Se con responsabilita’ intendiamo le conseguenze dell’illecito, ancora prima dobbiamo
chiederci quali sono i presupposti di questa responsabilita’ dell’illecito.
Dobbiamo valutare il presupposto, l’illecito. Dobbiamo chiederci quando e’ che si puo’
dire che uno Stato stia commettendo un illecito internazionale.
Presupposto all’illecito e’ una violazione di una norma primaria.
Stati sono pero’ enti astratti, come si puo’ dire di essere in presenza di un illecito da
parte di uno Stato?
Es. Cittadino italiano ferma una macchina con alla guida un agente diplomatico con il
quale cittadino italiano ha avuto a che ridire per un tradimento coniugale. Cittadino
monta in macchina e lo sequestra in casa sua per dei giorni.
E’ illecito di uno Stato italiano questo?
E’ da ritenere di no poiche’ il cittadino italiano non e’ anche un organo dello Stato
italiano, ma e’ solamente un individuo privato.
Deve esserci un legame tra lo Stato e la persona che fisicamente agisce.
Es 2. Stesso episodio che capita pero’ al posto del cittadino italiano c’e’ un poliziotto
italiano.
In questo caso l’individuo italiano e’ un organo dello Stato e quindi si ritiene che lo Stato
agisca ultra vires , al di la delle sue competenze, poiche’ nessun superiore ha ordinato al
poliziotto di agire in quel modo.
Es 3. Caso di periodo di rivoluzione in Iran; americani erano oggetto di particolari
attenzione di studenti rivoluzionari che erano dei privati cittadini.
Studenti rivoluzionari durante una manifestazione circondano ambasciata americana a
Teheran e tengono ostaggi i diplomatici americani per un certo periodo di tempo.
Questa azione viene lodata da parte del governo iraniano che l’appoggia e da sostegno
all’azione.
Come ci comportiamo in questo caso?
Elemento soggettivo e’ fatto che atto compiuto da individuo sia attribuibile allo Stato.
Sostegno dello Stato iraniano arriva dopo l’invasione dell’ambasciata americana.
Il non impedire questo atto e’ un altro elemento differente.
Prima fase dell’azione non e’ attribuibile allo Stato, ma c’e’ una responsabilita’ dello Stato
commesso dagli organi dello governo al momento di non reprimere questo
comportamento degli studenti universitari.
Anche le azioni omissive possono portare alla responsabilita’ internazionale, fatto di non
aver posto in essere degli accorgimenti che potessero evitare o potessero far cessare
comportamento illecito.
Caso del poliziotto e’ diverso poiche’ anche se e’ un’azione ultra vires, questa e’
comunque un’azione imputabile allo Stato.
Elemento soggettivo, attribuzione di un comportamento allo Stato.
Art. 11 Rapporto sulla responsabilita’ degli Stati
“Un comportamento che non è attribuibile ad uno Stato ai sensi degli articoli precedenti
sarà ciononostante considerato un atto di quello Stato ai sensi del diritto internazionale
se e nella misura in cui quello Stato riconosca e adotti il comportamento in questione
come proprio.”.
Elemento oggettivo e’ la violazione della norma primaria.
Se ne parla da art. 12 a art. 15 del Rapporto sulla responsabilita’ degli Stati.
Motivi di esclusione di illecito
Abbiamo comportamento attribuito ad uno Stato (elemento soggettivo) per violazione di
una norma primaria internazionale (elemento oggettivo), ma si esclude l’illecito.
Ci sono in questo caso entrambi i presupposti perche’ si possa parlare di un illecito di
uno Stato sul piano internazionale.
Se ci sono i due presupposti e non ci sono cause di esclusione dell’illecito avremmo
responsabilita’ dello Stato che ha commesso illecito nei confronti dello Stato che lo ha
subito.
Conseguenze della responsabilita’ in generale sono gli obblighi di riparazione e, in
caso illecito sia a carattere continuo, la cessazione dell’illecito.
Se Stato A chiede una riparazione ad un illecito commesso dallo Stato B.
Stato B puo’ ammettere illecito e riparare; Stato B potrebbe anche rifiutarsi di ammettere
di avere commesso illecito.
Ordinamento internazionale adotta soluzione che prevede il non ricorrere
immediatamente alle contromisure, ma di procedere prima a chiedere allo Stato che ha
commesso illecito di cessarlo in caso sia illecito a carattere continuo e poi di chiedere di
riparare danno; solo quando c’e’ rifiuto dello Stato che ha commesso illecito, allora lo
Stato leso potra’ ricorrere alle contromisure per vedersi riparato il danno.
Contromisure hanno dei limiti sia procedurali (Stato leso deve avvertire lo Stato
responsabile di illecito di voler adottare le contromisure) sia limiti di contenuto (non si
puo’ usare la forza e altre cose).
Stato B che abbia violato la norma primaria; Stato A che ha subito danni puo’ riparare
questi violando a sua volta le norme primarie internazionali, ma in questo casi le azioni
dello Stato A non avranno carattere di illecito perche’ compiute in funzione di un
precedente danno subito da azione illecita da parte dello Stato B.
Altra questione discussa e’ contenuta in art. 19 del precedente rapporto su
responsabilita’ degli Stati.
Responsabilita’ e quindi conseguenze dell’atto illecito sono queste a prescindere da
quale sia la norma violata.
In precedenza invece si prevedeva differenza di conseguenza a seconda della norma
primaria violata.
Art. 55 Rapporto sulla responsabilita’ degli Stati.
“I presenti articoli non si applicano quando e nella misura in cui le condizioni per l
esistenza di un atto internazionalmente illecito o il contenuto o la messa in opera della
responsabilità internazionale di uno Stato sono disciplinati da norme speciali di diritto
internazionale.”.
Questo significa che ci sono dei regimi autosufficienti e chiusi nel diritto internazionale.
Esempio piu’ noto e’ quello dell’Unione Europea.
Nel 1960 una sentenza che riguardava due Stati membri dove c’era stata una
contromisura da pare di uno dei due Stati, affermava che regime di responsabilita’ non si
applica all’Unione Europea in quanto quella e’ organizzazione che aveva un trattato che
prevedeva dei modi di risoluzione di quella particolare situazione.
Unione Europea e’ un regime che segue delle regole proprie.
Ci sono pero’ anche altri regimi autosufficienti; per esempio Organizzazione Mondiale del
Commercio.
In questa organizzazione quando c’e’ una violazione del sistema da parte di uno Stato
c’e’ una procedura da seguire.
Stato che abbia violato regole dell’OMC potrebbe essere costretto a fare o a non fare
determinate cose in ottica del rispettare le disposizioni dell’OMC.
Regime generale si applica laddove non sono escluse delle norme del regime generale
da parte di regimi speciali e autosufficienti (come quello dell’UE).
Questa e’ comunque una questione distinta rispetto alla questione della responsabilita’
penale degli individui.
Tornando agli elementi della responsabilita’.
Art. 1 Rapporto della responsabilita’ internazionale degli Stati
“Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità
internazionale”.
Alcuni ritenevano che non ci fosse illecito se non c’era danno materiale per uno Stato,
ma questa tesi non convince molto poiche’ c’e’ comunque un danno che costituisce
danno al diritto soggettivo di uno Stato.
Art. 2 rapporto della responsabilita’ degli Stati
“Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento
consistente in un azione o in un omissione:
a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato”.
Definisce elementi dell’atto illecito. Comportamento puo’ essere illecito sia per attivita’
illecita sia per avere omesso un comportamento doveroso.
Articolo 2 e’ espressione della teoria per cui elementi costitutivi dell’illecito sono soltanto
elem