Corso completo di diritto internazionale
Già quando demmo la definizione di comunità internazionale dicemmo che la comunità internazionale è composta da stati, ma non esclusivamente da soli stati, lasciando intendere che esistono altri soggetti di diritto internazionale. Accanto agli stati esistono le organizzazioni internazionali. Ne abbiamo già incontrata qualcuna, le Nazioni Unite.
Organizzazioni internazionali
L’Unione Europea è un’organizzazione internazionale. Fenomeno associativo, come in diritto interno le persone possono associarsi dando vita a delle organizzazioni, anche gli stati possono farlo. Quindi la necessità, sappiamo che il diritto di associazione è garantito anche costituzionalmente. L’unione fa la forza, e questa regola esiste anche nell’ordinamento giuridico internazionale.
Anche le organizzazioni internazionali nascono a seguito di una conclusione di un trattato che le istituisce, nella nomenclatura adoperata diplomaticamente, gli accordi che danno vita a delle organizzazioni internazionali vengono comunemente definiti Carta Statuto. Oggi non si dubita più in dottrina, salvo eccezioni, circa la personalità giuridica delle organizzazioni e degli organi comuni agli stati che ne avessero dato vita.
Quando noi diciamo autonomo soggetto di amputazione, ci riferiamo alla possibilità che le norme giuridiche internazionali creino diritti e obblighi in capo all’ente, in una posizione distinta rispetto agli altri stati membri. In realtà noi parliamo, quando ci riferiamo alle organizzazioni internazionali, di unioni internazionali create allo scopo di realizzare obiettivi comuni, dando vita ad un ente autonomo. Una certa forma di coordinamento la rinveniamo in un qualunque trattato.
Personalità giuridica delle organizzazioni internazionali
C’è un fenomeno genetico di un nuovo soggetto di diritto internazionale. La prassi ci dà questa conferma e ci sono tutta una serie di indizi, che ci danno la possibilità di attribuire alle organizzazioni internazionali una personalità giuridica. La Convenzione di Vienna del 1969, che riguarda i trattati conclusi tra stati, nel 1986 è stata approvata una ulteriore convenzione di Vienna che riguarda invece trattati tra organizzazioni internazionali.
Pensiamo anche in tema di responsabilità internazionale, ad esempio il Progetto Articoli 2001, sulla responsabilità internazionale degli stati, nel 2011 che tratta sulla responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali. Sono questi gli elementi di fatto per propendere in favore della personalità giuridica della comunità.
Teorie sulla personalità giuridica
Come allora giustificare dal punto di vista teorico la personalità giuridica della organizzazione internazionale? È giunto il momento di filtrare i dati della prassi alla teoria. Trascurando l’approfondimento della impostazione negatrice, concentriamoci sulle teorie elaborate a sostegno. E noi ne abbiamo due:
- Dottrina contrattualistica: Gli stati membri dell’organizzazione internazionale stipulano un trattato dando vita all’organizzazione internazionale. Creano quindi il soggetto di personalità giuridica e ne stabiliscono i vari punti. E si individuano soprattutto i fini istituzionali che l’organizzazione deve perseguire. L’ONU ha competenza su tutto. Questa teoria considera la personalità giuridica internazionale come il risultato dell’operatività del principio pacta sunt servanda. Noi dobbiamo stabilire un parallelismo tra la costituzione dello stato e quella dell’ente. Ora questa impostazione si scontra con un dato gravissimo, ovvero i trattati non possono che obbligare le parti contraenti, quindi l’organizzazione esisterebbe solo per gli stati membri dell’organizzazione. Gli stati membri delle organizzazioni devono al loro interno riconoscere la personalità giuridica interna dell’organizzazione. Questo discorso va completato poiché c’è un principio generale per cui tutti i soggetti di diritto internazionale sono soggetti di diritto interno. Uno stato sovrano ha la soggettività di diritto interno di qualunque stato. Per esempio, possiamo citare in giudizio la Spagna, la Francia, o meglio Nazioni Unite, Consiglio Europeo. Siccome l’accordo non è una norma che ha efficacia erga omnes, ma è una norma inter partes, è chiaro che il problema di questa teoria è che le organizzazioni godrebbero di una soggettività limitata solo nei riguardi degli stati che hanno dato vita all’organizzazione. Non esistono stati incapaci, e dunque la soggettività o c’è oppure non c’è.
- Teoria istituzionalistica: Richiama l’effettività. In realtà la personalità giuridica internazionale delle organizzazioni non scaturisce dal patto istitutivo, ma è il frutto dell’azione posta in essere dall’organizzazione sul piano delle azioni internazionali. Questa teoria fa riferimento ad un processo di autodeterminazione storica, originato da un patto istitutivo, che porta l’organizzazione ad imporsi come un effettivo soggetto di diritto internazionale, partecipando a quelle che sono le funzioni principali. L’organizzazione che riesce effettivamente ad agire come un vero soggetto di diritto internazionale, diventa un vero soggetto di diritto internazionale. Quindi diventa attore sulla scena internazionale. Nel momento in cui possiamo dire che l’organizzazione internazionale diventa attrice, allora in quello stesso istante è diventato soggetto di diritto internazionale. Le organizzazioni internazionali stanno agli stati, come la associazioni di diritto interno stanno agli individui. Tanto lo stato quanto l’organizzazione internazionale c’è bisogno che prendano parte alle funzioni giuridiche. Così come esistono esempi di stati falliti, esistono dei casi in cui sono state create delle organizzazioni internazionali che all’atto pratico, non hanno mai operato. Il pregio della soluzione che noi abbiamo accolto ci permette di istituire un parallelismo. Così come uno stato esiste perché effettivamente esiste, allo stesso modo l’organizzazione. Questo settore del diritto dell’organizzazione internazionale è un settore che ha mutuato non pochi principi.
Funzionamento delle organizzazioni internazionali
Nelle organizzazioni internazionali è dato rinvenire un organo assembleare, dove sono rappresentati tutti gli stati membri: One state one vote, esempio Assemblea Nazioni Unite. Poi c’è un Segretariato che ha funzioni esecutive, e il Consiglio di Sicurezza. Perché l’organizzazione possa a funzionare deve poter contare su delle risorse finanziarie, e la sua attività deve essere improntata su degli obiettivi di scopi.
Per realizzare questo scopo, l’organizzazione ha bisogno di un potere normativo. L’atto tipico attraverso cui le organizzazioni agiscono è quello della raccomandazione, che sono atti di soft law di diritto morbido, in contrapposizione all’hard law. Alcune volte le organizzazioni dispongono di poteri vincolanti, possono adottare decisioni/regolamenti, queste norme vincolanti a differenza delle norme di soft law dovranno rispettare quelli che sono le disposizioni contenute nell’accordo che ha dato vita all’organizzazione. Unione Europea organizzazione internazionale.
Invece tornando alle Nazioni Unite, se è vero che l’Assemblea ONU ha una competenza vastissima potendo trattare di ogni questione, è anche vero che lo fa attraverso raccomandazioni, ma anche poteri vincolanti. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, non sono rappresentati tutti gli stati membri dell’ONU, ma solo 15, esattamente 5 le potenze (Stati Uniti d’America, Francia, Cina, Regno Unito, Russia, esercitano un potere straordinario, il consiglio può operare solo con il comune accordo di queste) che si considerano vincitrici della seconda guerra mondiale, siedono permanentemente, mentre gli altri 10 vengono eletti.
Badiamo bene il consiglio di sicurezza ha competenza limitata, può intervenire per la pace e per la sicurezza internazionale, può disporre l’uso della forza internazionale contro uno stato, qualora sia messa a rischio la sicurezza internazionale.
- Assemblea generale dell’Onu può adottare poteri vincolanti solo per finanziamento, ammissione nuovi membri, autodeterminazione di nuovi popoli.
- Art 2. Paragrafo 4. Principio di divieto assoluto di usare la forza
- Il Consiglio di Sicurezza all’art 7 può intervenire. L’assemblea generale rimane tutto il resto mediante però solo raccomandazioni, che è tutt’altro che un parlamento mondiale, l’unico limite è il rispetto della competenza domestica, art 2 paragrafo 7 Carta ONU, prevede che nulla del presente statuto autorizzerà l’Onu su questioni che riguardano esclusivamente competenza domestica degli stati. Questa è il complesso delle materie per le quali uno stato è libero dalla giurisdizione internazionale.
Esiste una formuletta di massima per individuare le materie di competenza domestica: è praticamente basta prendere a modello la teoria dello stato quale ente ternario, in linea di massima possiamo dire quasi tutto quello che riguarda la forma di governo, uso del territorio, e trattamento della popolazione salvo le dovute eccezioni previste da leggi di diritto internazionale, uno stato è libero da obblighi. Un’analoga previsione era prevista dal patto istitutivo della società delle nazioni, organizzazioni mondiale che per molti versi aveva poteri più pregnanti rispetto all’Onu, la società delle nazioni è naufragata con i bombardamenti della seconda guerra mondiale.
Funzionari delle organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali si avvalgono di propri funzionari e diciamo che tra i funzionari e le organizzazioni internazionali si instaurano dei veri e propri rapporti di lavoro, che non sono assoggettabili alla competenza dei giudici nazionali, sono rimessi nelle mani delle organizzazioni, quindi c’è l’autonomia del soggetto internazionale, per far sì che si rispettino certi criteri le organizzazioni si sono dotate di tribunali amministrativi ad hoc, per l’ONU c’è il TANU.
Il diritto applicato se lo inventano. Applicano i principi di diritto del lavoro e diritto amministrativo comuni ai principali sistemi giuridici nazionali. Effettivamente l’organizzazione è un ente collettivo che per certi versi ricorda l’organizzazione interna dello stato. Queste organizzazioni operano come soggetti autonomi, hanno una propria responsabilità, distinta da quella degli stati membri, nella realtà si ritiene che nella sostanza gli stati membri non rispondano delle azioni poste in essere delle organizzazioni internazionali, l’unico caso nel quale uno stato membro possa considerarsi responsabile, è quando abbia espressamente accettato questa responsabilità oppure quando abbia avuto una condotta tale da indurre i soggetti terzi a fare affidamento su questa assunzione complementare e supplementare di responsabilità.
Unione Europea
Ci sono 4 fondamentali organi:
- Consiglio dei Ministri, che ha potere decisionali, può adottare atti su proposta della commissione
- Commissione Europea, costituita da individui che non rappresentano alcun potere governativo, dovrebbero operare senza condizionamenti nell’esclusivo interesse dell’istituzione.
- Parlamento Europeo che partecipa alla funzione normativa dell’Unione Europea ma in realtà è una partecipazione non del tutto determinante. La commissione ha proposta normativa, consiglio organo deliberante, il parlamento svolge funzioni di orientamento e funzioni consultive, non ha le funzioni di quello nazionale. Il diritto dell’unione europea si pone su un gradino superiore di quello della costituzione. Il parlamento europeo in tutto, riveste un ruolo limitatissimo. Le norme di diritto comunitario sopravanzano quelle nazionali. Gli stati membri non hanno perso la loro autonomia, le competenze dell’Unione Europea sono competenze dettate da trattati e dichiarazioni.
- Accanto a questi 3 organi c’è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che assicura il rispetto delle norme comunitarie. Peraltro al contempo la corte di giustizia veglia sulla legittimità degli atti dell’Unione Europea che devono essere adottati nel rispetto delle norme dei trattati. Così la corte di giustizia dell’Unione Europea che ha sede a Lussemburgo, che si sincera che gli atti siano stati adottati nel rispetto dei trattati che sono T.U.E, T.F.U.E complicazione che rischia di allontanare il diritto comunitario. Ma poi c’è un altro organo, si tratta del Consiglio Europeo o Vertici che hanno una funzione di stimolo, e come se tracciano una linea in cui le istituzioni dell’Unione Europea devono muoversi.
Adottano regolamento sono obbligatorie per tutti e per altro risultano essere direttamente applicabili negli ordinamenti interni di portata generale e astratta. Direttive sono vincolanti per gli stati destinatari solo per quanto concerne gli obbiettivi dalle stesse direttive stabiliti, obbligano nello scopo ma non nei mezzi, strumento che ha avuto un larghissimo utilizzo nella costruzione di un'Europa unita. La direttiva contiene un termine entro il quale gli stati destinatari debbono adeguarsi, passato il quale sono responsabili. In genere viene loro concesso del tempo, un tot numero di anni, ma è un atto vincolante.
Decisioni sono anch’essi atti obbligatori si distinguono in genere dai regolamenti, poiché non hanno portata generale ed astratta, oggi ha seguito della modifica che si è avuta dal trattato di Lisbona, questa decisione ha finito anch’essa per poter avere una portata generale, la decisione riguarda quindi situazioni specifiche, siamo di fronte ad atti vincolanti, questo ci dà la misura di come l’Unione Europea goda di poteri straordinari, è l’unica organizzazione al mondo che si può permettere di adottare atti che impattano direttamente degli stati membri.
Lezione n°6 - 16/10/2020
Le organizzazioni sono degli autonomi soggetti di diritto internazionale. Gli altri non devono rispondere, neppure gli stati che sono membri dell’organizzazione. Le organizzazioni internazionali, anzi la Corte Internazionale di Giustizia peraltro svolge funzione consultiva, può adottare pareri su questioni giuridiche e lo fa su richiesta tanto dell’assemblea generale, che sul consiglio di sicurezza. E peraltro le organizzazioni potrebbero di dichiarare di riconoscere vincolante quel parere, e questo è un modo di accertamento del diritto indirettamente del diritto.
Nuova lezione
In realtà assodato a questo punto, che tanto gli stati quanto le organizzazioni sono soggetti di diritto, non è detto però che possano fare le stesse identiche cose dal punto di vista pratico e concreto, nella sostanza, entrambe hanno la personalità giuridica internazionale, in concreto la loro capacità giuridica è diversa. Da un punto di vista materiale-giuridico fanno cose diverse. Non si può pensare che l’organizzazione abbia dei suoi cittadini. La differente capacità giuridica, delinea differenti contorni della personalità giuridica.
La posizione degli individui
Noi siamo abituati a riferirci alle persone fisiche come i soggetti base della comunità di diritto interno. Nel diritto internazionale il soggetto base è lo stato. Quindi deve negarsi la personalità giuridica degli individui. Non è condivisa da tutta la dottrina, Prof Leanza ad esempio, che addirittura ha scritto un manuale in merito, voleva sensibilizzare sempre più la coscienza giuridica internazionale per una maggiore tutela delle persone fisiche.
Ponendo l’individuo al centro dell’interesse degli stati. Bisogna riconoscere grazie anche all’ONU, all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, si è tentato di superare la concezione diplomatica del diritto internazionale che doveva guardare in quel momento l’individuo. Possiamo dire che esiste un diritto internazionale umanitario, il punto di partenza è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, questo catalogo contenuto in un atto non vincolante, ha costituito un modello di rappresentazione di future carte costituzionali, si è posto uno standard base. Il tutto nasce come uno strumento virtuoso, che ha visto l’ONU nel 1966 ha promulgare i Patti della Nazioni Unite, uno sui diritti civili.
Si è passati da atti di soft law a dei trattati. Sono norme programmatiche, che somigliano più a norme di soft law, sono dei progetti. Teniamo presente che si è sviluppato un enorme movimento convenzionale che ha imposto il rispetto dei diritti umani, ad esempio la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che contiene norme percettive. L’Europa è all’avanguardia su questi punti di vista, ha segnato un balzo in avanti, sulla tutela dei diritti dell’uomo, molto spesso imponendo le costituzioni ad adeguarsi. Ad esempio equo processo.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si è più volte pronunciata, anche in Italia. La corte EDU è diventata un giudice naturale costituito per legge. Si può ricorrere alla corte EDU soltanto in presenza di una sentenza definitiva della corte di cassazione, quindi si devono esaurire i mezzi interni di tutela, a quel punto ci sono 6 mesi di tempo per fare ricorso alla CEDU anche autonomamente senza avvocati. Diniego di giustizia ora bisogna riconoscere che non solo i trattati proteggono i diritti fondamentali dell’uomo, ma ci sono anche norme ed in particolare, una delle più importanti. Si tratta del divieto di gross violation dei diritti umani, si traduce in una situazione grave e sistematica di violazione dei diritti dell’uomo, casi particolarmente gravi, in genere dovrebbe escludersi l’altra ipotesi che è quella della violazione del singolo individuo.
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