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Estratto del documento

PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 33

  1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
  2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Di questa norma l'aspetto più importante è proprio l'ultima espressione "altri mezzi pacifici a loro scelta". Gli stati hanno l'obbligo di risolvere in modo pacifico le controversie ma hanno libertà di scelta per quanto riguarda i mezzi. L'art. 33 ci dà un elenco esemplificativo con gli strumenti che sostanzialmente vengono usati nella prassi. Non si ha un ordine gerarchico o cronologico, prevale la

libertà degli stati, possono anche combinare i mezzi in altro modo. All'interno dei vari mezzi a cui possono ricorrere si ha una grossa distinzione tra i procedimenti diplomatici e i procedimenti vincolanti, la differenza sta nell'esito del procedimento. I procedimenti diplomatici: Posto che tutti i procedimenti sono pacifici i procedimenti diplomatici non si concludono con un esito vincolante per gli stati parte della controversia, quindi servono a facilitare il raggiungimento dell'accordo da parte degli stati. I mezzi diplomatici sono i negoziati, l'inchiesta, la mediazione e la conciliazione e anche i buoni uffici. I procedimenti vincolanti: si concludono con una soluzione che vincola gli stati. I mezzi sono l'arbitrato e il regolamento giudiziale. Nei negoziati non si ha l'intervento di un terzo, si hanno trattative dirette tra le parti. Mentre negli altri mezzi diplomatici invece si ha sempre un terzo che interviene nella controversia, ma ènecessario affinché possa intervenire che le parti siano d'accordo. Negoziato: si ha una trattativa diretta tra le parti. In questo caso si ha una controversia e gli stati parte della controversia si incontrano e discutono per trovare una soluzione alla controversia. Il negoziato è la forma più semplice di procedura delle controversie, non ha formalità particolari e ha anche per questo numerosi vantaggi. In genere il negoziato è sempre la prima fase quando si ha una controversia. Molto spesso è previsto dai trattati internazionali che gli stati devono negoziare in buona fede prima di ricorrere alle altre procedure. Il vantaggio principale è che le parti cercano di venirsi incontro per trovare una soluzione che va bene per entrambe, quindi non si ha uno che vince e uno che perde. Però ha anche svantaggi, perché se si ha tra stati che hanno una forza economica, politica molto diversa, il più forte ha la

Possibilità di far valere la propria maggiore potenza contrattuale raggiungendo una soluzione sbilanciata, quindi in alcuni casi il negoziato non tutela la parte debole. E poi mentre con il giudice abbiamo una valutazione obiettiva e imparziale, nel negoziato questo non si ha. Il negoziato può eventualmente fallire, oppure può portare alla risoluzione della controversia oppure può portare al ricorso di un'altra procedura. Le altre procedure comportano sempre l'intervento del terzo con l'accordo degli stati, e questo si ha quando non si trova un accordo per la risoluzione della controversia ma si concorda di far intervenire un mediatore.

Mediazione e buoni uffici: quando parliamo di mediazione e buoni uffici, il mediatore è un personaggio dotato di autorità politica che interviene nelle controversie e quindi partecipa alla soluzione della controversia. Mediazione e buoni uffici sono molto simili perché è sempre la stessa logica.

si ha un soggetto dotato di autorità politica (una volta era anche il Papa), ma nel caso dei buoni uffici si limitano a facilitare la ripresa del negoziato o a rimettere in moto il negoziato, portando le parti in lite al tavolo delle trattative. Nel caso della mediazione il terzo ha un ruolo più incisivo perché suggerisce anche delle soluzioni, dei termini di regolamento della controversia. Siamo in un meccanismo diplomatico e quindi quei termini di regolamento non sono vincolanti per le parti, che possono accettarli oppure no. Molto spesso la buona riuscita del negoziato non è tanto legata alla capacità del terzo che interviene a trovare una soluzione corretta quanto più alla capacità di imporsi alle parti. Anche per questo, il terzo che interviene viene visto come sospetto, non sempre gli stati accettano di buon grado la mediazione di un terzo. Inchiesta e conciliazione: non abbiamo un soggetto di autorità politica ma un organo.indipendente è un organo composto da soggetti che non rappresentano gli stati ma svolgono una funzione in modo necessariamente svincolato dall'influenza di un altro stato. In questo caso abbiamo una commissione che viene istituita sempre con comune accordo delle parti in lite. Questa commissione, che deve elaborare un rapporto finale, deve essere composta da un numero dispari di membri o 3 o 5. Ciascuno stato in lite nomina 1 o 2 membri e poi il membro dispari viene scelto di comune accordo. Il mandato della commissione, se la commissione è d'inchiesta ha il compito di accertare i fatti. La controversia spesso nasce perché si ha una visione diversa di quello che è successo (guerra fredda: abbattimento di aerei che volavano senza autorizzazione, si pensa sia un aereo spia quindi lo si abbatte mentre la controparte dice che ha sconfinato perché c'era una tempesta o addirittura può dire di non aver sconfinato). La commissione di

La conciliazione invece è più ampia perché valuta tutto, elementi di fatto e di diritto della controversia. Quindi ha un mandato molto ampio, ci avviciniamo molto all'idea dell'arbitrato, perché abbiamo una commissione indipendente che valuta tutti gli elementi della controversia, la differenza è che la commissione di conciliazione rende un rapporto che non è vincolante, alla fine dell'analisi gli stati possono accettare o meno la valutazione che fa la commissione.

In alcuni casi si parla di conciliazione obbligatoria, l'obbligo di risolvere la controversia c'è sempre, qui l'obbligo non è nel rispettare la valutazione della commissione, ma si ha l'obbligo di usare la conciliazione. Gli stati hanno l'obbligo di utilizzare lo strumento di conciliazione. La convenzione di Vienna prevede anche cosa succede se sorga una controversia circa l'applicazione di un trattato, per esempio per una causa.

di estinzione, e la procedura prevista è una procedura di conciliazione quindi gli stati hanno l'obbligo di ricorrere alla conciliazione ma l'esito non è comunque vincolante. Il Consiglio di sicurezza ha un capitolo della carta che riguarda la funzione conciliativa del CdS. Il CdS ha poteri di mantenimento della pace e sicurezza internazionali ma ha anche poteri di soluzione delle controversie internazionali. A seconda che svolga una o l'altra funzione ha poteri diversi. Il presupposto per attivare la funzione conciliativa del CdS è l'esistenza di una controversia o situazione suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. Lo strumento che il CdS utilizza sono atti non vincolanti. Quando il CdS esercita una funzione risolutiva può usare soltanto lo strumento della raccomandazione, quindi un atto non vincolante per gli stati. Ancora qui non si ha una violazione della pace, ma potenzialmente la pace può essere

Messa a rischio. Un aspetto interessante è come fa a votare queste raccomandazioni? L'art. 27 ci diceva che si avevano questioni procedurali per cui bastano 9 membri qualsiasi del CdS, sulle questioni che sono sostanziali e anche quelle che riguardano la soluzione delle controversie lo sono, allora i membri permanenti hanno in questo caso il diritto di veto. Nella prassi la norma ha avuto un'applicazione meno rigida, perché anche quando un membro permanente si astiene la delibera viene adottata lo stesso. Quando parliamo di astensione parliamo di un'astensione facoltativa, lo stato discrezionalmente decide di astenersi. Nel caso del capito VI invece abbiamo l'ipotesi di astensione obbligatoria dal par. 3 art. 273. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of seven members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of

Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting. Se il consiglio di sicurezza si occupa, ai sensi del capitolo VI, di una controversia tra stati uniti e russia entrambi questi stati non possono partecipare all'adozione della delibera e quindi non possono bloccare l'adozione della delibera. Nessuno può partecipare alla decisione su una questione che lo coinvolga. La cosa strana non è tanto che sia previsto questo principio nel capitolo VI, quanto che non sia previsto nel capito VII, che è rimasto bloccato per molto tempo proprio perché i membri permanenti nelle questioni che li interessavano potevano esercitare il proprio veto. Il CdS nel capitolo VI si occupa di soluzioni di controversie tra stati. Il contenuto di queste raccomandazioni, la carta ci dice cosa il CdS può raccomandare. Qual è la differenza di contenuto nelle raccomandazioni del CdS ai sensi dell'art. 33-36 e 37?

CHAPTER VI

PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 33.

Le parti coinvolte in una controversia, la cui continuazione potrebbe mettere a rischio il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono innanzitutto cercare una soluzione attraverso la negoziazione, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, il regolamento giudiziario, il ricorso ad agenzie o accordi regionali o altri mezzi pacifici di loro scelta. Il Consiglio di Sicurezza, quando lo ritiene necessario, invita le parti a risolvere la loro controversia attraverso tali mezzi. Articolo 36 Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia di natura come indicato nell'articolo 33 o di una situazione di natura simile, raccomandare procedure o metodi appropriati di adeguamento.
  1. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of disputes.
Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
124 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher B.eliana.93SI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Lattanzi Flavia.