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Illecito e Responsabilità
1.7. L'illecito quale presupposto della responsabilità.
Il diritto internazionale contempla regole volte a disciplinare le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo internazionale. La commissione di un illecito internazionale, sia esso uno stato o un altro ente titolare di posizioni giuridiche soggettive, di un atto internazionalmente illecito è il presupposto necessario per l'insorgere di una responsabilità a carico di tale soggetto.
La sussistenza di una responsabilità internazionale comporta:
- in primo luogo, la necessaria definizione delle circostanze in cui un comportamento può definirsi illecito
- in secondo luogo, un approfondimento del contenuto delle conseguenze che derivano dall'atto illecito.
1.8. Norme primarie e norme secondarie.
Alle regole di diritto internazionale, sulla responsabilità degli atti internazionalmente illeciti, si contrappongono le regole che impongono o
definiscono un obbligo la cui violazione fa sorgere la responsabilità. Tali regole, pure di diritto internazionale, sono:- Norme primarie: definiscono il contenuto dell'obbligazione violata
- Norme secondarie: definiscono le condizioni generali affinché un soggetto sia considerato responsabile dell'azione o dell'omissione illecita, a livello internazionale.
Il contenuto della responsabilità.
La "responsabilità internazionale" è una relazione che si manifesta nei rapporti tra lo Stato responsabile e lo Stato leso, o l'intera Comunità Internazionale, in seguito all'atto internazionalmente illecito dello stato.
Il contenuto di tale relazione è complesso:
- Obbliga allo Stato responsabile di fornire, o al diritto dello Stato leso di pretendere, una riparazione
- Comporta la soggezione dello Stato responsabile al potere di coercizione (=costrizione, imposizione, obbligo), spettante ad altro soggetto
- Capo ad ogni soggetto di diritto internazionale che violi un obbligo internazionale. I soggetti capaci di essere titolari di posizioni giuridiche soggettive di diritto internazionale sono i possibili destinatari delle norme che definiscono se un'obbligazione è stata violata e quali sono le conseguenze della violazione: non solo gli stati ma ad esempio anche le organizzazioni internazionali.
- Gli elementi costitutivi dell'atto internazionale illecito. La violazione del diritto internazionale da parte di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale: "Ogni violazione da parte di uno Stato di un'obbligazione, di qualsiasi origine, fa sorgere la responsabilità dello Stato". Quando uno stato commette un atto internazionalmente illecito nei confronti di un altro stato, la sua responsabilità internazionale è immediatamente stabilita nei rapporti tra i due stati. Perché esista una responsabilità
internazionale occorre verificare le condizioni per le quali un illecito internazionale può dirsi esistente; ci sono 2 elementi che sono ritenuti costitutivi dell'illecito:
- Attribuibilità dell'atto allo Stato ai sensi del diritto internazionale
- Violazione di un obbligo internazionale vigente per lo stato al momento della commissione dell'atto.
I 2 elementi costitutivi della responsabilità internazionale sono comunemente indicati come "soggettivo" e "oggettivo".
2.2. Irrilevanza del diritto interno nella qualificazione dell'illecito.
La qualificazione di un atto internazionalmente illecito dipende dal diritto internazionale e prescinde dalla qualificazione dello stesso come lecito ai sensi del diritto interno.
Un atto non può essere considerato internazionalmente illecito (e non far sorgere una responsabilità) se esso non comporta la violazione di una norma di diritto internazionale, anche se tale atto
è in contato con le regole di diritto interno.
Al contrario, lo Stato non può sottrarsi alla responsabilità internazionale se si pone incontrasto con le norme internazionali: l’atto che viola una norma di diritto internazionale costituisce un illecito anche se lo stato era obbligato a compierlo in base al proprio diritto interno.
3.1. L’elemento “soggettivo” dell’illecito: il principio generale d’attribuibilità di un atto allo Stato.
Perché una condotta sia considerata internazionalmente illecita e fonte di responsabilità è necessario che essa sia attribuibile ad uno Stato o a un soggetto internazionale: le azioni dello stato sono alla fine “umane” e bisogna quindi verificare quali persone devono essere considerate come agire per conto dello stato ai fini della responsabilità internazionale.
Il principio generale d’attribuibilità di una condotta allo Stato è una
regola secondo la quale può essere riferita allo Stato a livello internazionale solo la condotta dei suoi organi (enti individuali o collettivi attraverso i quali lo Stato si organizza e agisce): un'azione umana può essere considerata come azione dello Stato se posta in essere dai membri di un organo dello stato che abbiano agito in tale qualità. Il diritto interno e la prassi degli Stati sono di primaria importanza per determinare cosa costituisce un organo dello Stato, anche perché la struttura dello Stato è determinata dal diritto interno e non dal diritto internazionale. Anche se lo stato ripartisce al suo interno una serie di organi aventi diverse funzioni, ai fini del diritto internazionale lo Stato è trattato come singola persona giuridica. La condotta, di qualsiasi organo statale, è considerata come atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale.
atto di questo stato”- “la responsabilità internazionale di uno stato è impegnata dall’azione degli organi e delle autorità competenti che agiscono in questo stato qualunque esse siano”
- “lo Stato è responsabile per gli atti dei suoi governanti sia che essi appartengano al potere legislativo, esecutivo o giudiziario, nella misura in cui gli atti sono posti in essere nella loro veste ufficiale”. La condotta è attribuibile allo stato se l’organo in questione agisce in veste ufficiale, anche se al di fuori della sfera di sua competenza.
- È attribuita allo stato la condotta dell’ente che non è ritenuto organo dello Stato, anche se è autorizzato dal diritto interno ad esercitare il potere di governo: sono gli enti “parastatali” e gli “enti privati” perché partecipano alla funzione di governo.
in cui insorge una responsabilità dello Stato in relazione ad azioni di un altro stato, quando c'è una cooperazione o una coercizione (=costrizione) nella commissione dell'illecito.
Caso 1): una responsabilità può nascere per uno stato che aiuta un altro stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito: in questo caso lo stato che presta l'assistenza diventa internazionalmente responsabile per il proprio comportamento se agisce con la consapevolezza che l'atto è illecito.
Caso 2): deve ritenersi internazionalmente responsabile dell'illecito lo stato che costringe un altro stato alla commissione di un atto illecito. Se l'atto non fosse frutto di coercizione, diventa imputabile allo Stato costretto a commetterlo, perché diventa un comportamento volontario per lo stato che commette l'illecito.
4.1. L'elemento "oggettivo" dell'illecito: caratteri del comportamento dello
Stato.L'elemento "oggettivo" dell'illecito è dato dal contrasto del comportamento.