Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 46
Diritto della comunità internazionale Pag. 1 Diritto della comunità internazionale Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunità internazionale Pag. 46
1 su 46
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Le cause di invalidità dei trattati

La Convenzione di Vienna prevede una serie di vizi, la maggior parte dei quali riguardano il consenso ad obbligarsi: - Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare (art. 46): uno Stato può far valere la violazione come vizio del proprio consenso e dunque motivo di invalidità del proprio trattato, ma solo se si tratta di una violazione manifesta, obiettivamente evidente per tutti gli Stati che si comportano secondo le prassi e in buona fede, e deve riguardare una norma di diritto interno di importanza fondamentale (come la Costituzione). - Errore (art. 48): presentazione di un evento essenziale del consenso che esisteva al momento della conclusione del trattato, per cui c'è un errore nella volontà dello Stato ad obbligarsi (un errore che non concerne una circostanza essenziale non inficia la validità del trattato). Si tratta di una disposizione applicata raramente nella prassi internazionale. - Dolo (art. 49): un comportamento fraudolento di uno Stato che induce l'altro Stato a concludere il trattato. Il dolo può riguardare sia un comportamento attivo (ad esempio, una falsa rappresentazione) che un comportamento passivo (ad esempio, l'omissione di informazioni rilevanti). Il dolo può essere motivo di invalidità del trattato se l'altro Stato dimostra che, senza il dolo, non avrebbe concluso il trattato o lo avrebbe concluso in termini diversi. - Corruzione di funzionari statali (art. 50): se un funzionario statale di uno Stato è corrotto da un altro Stato o da un'organizzazione internazionale, il trattato può essere invalido se la corruzione ha influito sulla volontà dello Stato di concludere il trattato. - Violazione di una norma di diritto internazionale di importanza fondamentale (art. 53): se un trattato è in conflitto con una norma di diritto internazionale di importanza fondamentale, il trattato è nullo.49): errore dovuto a false rappresentazioni che l'altra parte dà all'altra per indurla in errore, uso di artifici e raggiri. corruzione (art. 50): atti volti in modo specifico a esercitare un'influenza sostanziale sulla manifestazione del consenso del rappresentante che altrimenti non l'avrebbe prestato o non l'avrebbe prestato in quei termini (non sono corruzione cortesie o favori minori). violenza contro il rappresentante dello Stato (art. 51, attraverso atti o minacce rivolti direttamente a lui, molto raro) e violenza contro lo Stato (art. 52, fino alla Carta delle nazioni Unite non era considerata motivo di invalidità: uso di minaccia o forza in contrasto con i principi incorporati nella Carta). Si parla in questi casi di nullità e non di invalidità del trattato. Questa norma non si applica ai trattati di pace, talvolta conclusi quando lo stato sconfitto è ancora occupato dallo Stato vincitore. Per quanto riguardano

I vizi che riguardano il contenuto del trattato, invece, c'è la violazione delle norme di ius cogens (art. 53): un trattato che contiene delle disposizioni in contrasto con le norme di ius cogens [norme consuetudinarie sorrette da una particolare opinio iuris, ovvero la consapevolezza che sono inderogabili] è viziato. Per esempio, sarebbe in contrasto con lo ius cogens un trattato che prevede gravi violazioni dei diritti umani o la violazione del principio di autodeterminazione dei popoli. Nessun trattato finora è mai stato dichiarato invalido perché in contrasto con le norme di ius cogens.

LE RISERVE

Il termine riserva indica secondo la Convenzione di Vienna del 1969, articolo 2, lettera d, "una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di

alcunedisposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo”. Una riserva è unadichiarazione da comunicare alle altre parti del Trattato (sempre multilaterale) con laquale lo Stato dichiara di non accettare alcune disposizioni dell’accordo; se la riservaproduce i suoi effetti, allora lo Stato che l’ha prodotta sarà vincolato al Trattato ma solonelle disposizioni non coperte da riserva. Per esempio, nel caso di un accordo compostoda 10 articoli, stato non accetta articolo 7, accetta articoli da 1 a 6 e da 8 a 10. Le altreparti saranno vincolate al trattato e nei rapporti fra lo stato che fa la riserva e gli altristati, il diritto applicabile riguarderà tutte le disposizioni dell’accordo tranne quellacoperta dalla riserva.Per molti accordi è necessario ci sia un grande numero di Stati partecipanti; diconseguenza, visto che il consenso dello Stato alleato è fondamentale e visto che unoStato non può essereclimatici (UNFCCC) stabilisce che le riserve non sono ammesse. Questo perché laConvenzione quadro è considerata un accordo globale che richiede l'impegno di tutti gliStati senza eccezioni. Al contrario, altri trattati consentono l'apposizione di riserve, macon alcune limitazioni. Ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare(UNCLOS) stabilisce che le riserve possono essere accettate solo se non sono incompatibilicon l'oggetto e lo scopo della Convenzione stessa. Inoltre, alcune riserve possono essereconsiderate inammissibili se riguardano disposizioni essenziali del trattato o se sonocontrarie a norme imperative del diritto internazionale. In generale, l'accettazione di unariserva dipende dalla volontà degli altri Stati parte del trattato e può essere soggetta a negoziazioni e consultazioni.

Il trattato sul cambiamento climatico (1992) all'articolo 24 stabilisce che non possono essere fatte riserve alla Convenzione: uno Stato che volesse aderire alla Convenzione e tentasse una riserva, ne farebbe una invalida, poiché è contraria alla Convenzione stessa.

In altri casi è il trattato stesso a stabilire a quali condizioni possono essere apposte riserve, come la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Ginevra, luglio 1951), che "All'atto della firma, della ratifica o dell'accessione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 a 44 compreso."

Di conseguenza, se lo Stato X volesse fare una riserva all'articolo 3 non potrebbe farlo, ma se volesse apporla all'articolo 2 sarebbe "Ciascuno Stato Contraente invece libero di farlo. Inoltre, le riserve sono atti revocabili: che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del"

Il presente articolo può essere ritirato in qualsiasi momento mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite". In questo caso, se lo Stato X togliesse la riserva all'articolo 2 assumerebbe gli obblighi ed i diritti relativi all'articolo.

In altri casi ancora non ci sono limiti alla riserva ma il testo del Trattato prevede le modalità da seguire per apporne una, come nel caso della Convenzione europea di estradizione (Parigi, dicembre 1957), che all'articolo 26, comma 2 e 3, dichiara: "Qualsiasi Parte contraente che avesse espresso una riserva la ritirerà non appena le circostanze lo permetteranno. Il ritiro avverrà mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. / Una Parte contraente che avesse espresso una riserva su una disposizione della Convenzione potrà pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte soltanto nella misura in cui essa l'ha accettata."

”.Gli Stati possono, inoltre, opporsi alle riserve apposte da altri Stati. Per esempio,l’Afghanistan aveva apposto una riserva sull’articolo 18 del Protocollo addizionaledella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzatatransnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (NewYork, novembre 2000), relativo al ritorno dei migranti oggetto di traffico. L’Italia si èopposta alla riserva in quanto aveva ritenuto che la riserva fosse incompatibile conl’obiettivo della disposizione è proteggere i dirittil’oggetto e lo scopo della Convenzione (“dei migranti e promuovere la cooperazione tra gli Stati”), per cui vi ha postoun’obiezione; tuttavia, l’obiezione non impedisce l’entrata in vigore del Protocollo traAfghanistan e Italia. Per la Convenzione di Vienna, qualora non sia espressamente vietatodal trattato sono possibili le riserve conformi

All'oggetto e allo scopo del trattato. Tuttavia non esiste un'autorità che ha il potere di dire con valore generale quando è possibile apporre una riserva e quando ciò non è possibile, proprio in virtù del fatto che non c'è un rapporto gerarchico tra gli Stati. Di conseguenza, tutte le altre parti contraenti dell'accordo possono esprimersi circa la compatibilità o meno della riserva con il trattato, quanto fatto dall'Italia in questo caso.

Le convenzioni sui diritti umani sono quelle per le quali il problema delle riserve è più rilevante, perché negli ultimi decenni c'è stata una grossa pressione sugli Stati per ratificare le convenzioni sui diritti fondamentali. Per esempio, la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (New York, dicembre 1979) ha 179 Stati partecipanti e ammette delle riserve anche se in una "Non

sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e la formula generica, scopo della presente Convenzione". Per esempio, la Jamaica aveva fatto una riserva nel 1984 all'articolo 9 paragrafo 2 (parità uomo-donna sulla trasmissione della cittadinanza ai figli) e all'articolo 29 (clausola arbitrale in causa di controversie tra gli Stati sull'interpretazione della Convenzione), ritirata poi nel 1995 relativamente all'articolo 9.2. Anche il Brunei, che ha aderito alla Convenzione nel 2006, ha posto la riserva riguardo agli stessi articoli sui quali aveva posto la riserva la Jamaica, giustificandola con il fatto che si trattava di disposizioni contrarie alla sua costituzione ed ai principi dell'islam, religione statale: si tratta di una riserva indeterminata. L'Italia, così come altri Stati, vi ha posto un'obiezione, perché dando precedenza al credo dell'Islam e alla costituzione nazionale rispetto.

All'applicazione della Convenzione, il Brunei ha posto una riserva che lascia poco chiaro i limiti entro i quali si sente vincolato dagli obblighi della Convenzione e che è incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione (ma anche in questo caso l'obiezione non preclude l'entrata in vigore della Convenzione). Dire che non si oppone all'entrata in vigore dell'accordo è espressione della volontà dell'Italia di mantenere lo Stato vincolato all'intera Convenzione ed avere un suolo di contrasto nell'ambito della Convenzione stessa. C'è un interesse a esprimersi, in modo tale da orientare la formazione delle norme ed evitare che si consolidi un tipo di condotta che non è conforme al sentire di un dato Stato. La differenza di reazione alla riserva è da interpretare alla luce della sensibilità dell'Italia: un tempo non riteneva ci fosse un contrasto tra gli articoli e la Convenzione.

per questo non si è opposta alla riserva della Jamaica. La prassi non è unica, e in assenza di un'autorità ca
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carola2000x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Comunità internazionale e dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lang Alessandra.