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Caratteri dell'ordinamento giuridico internazionale

Corso che si chiama diritto internazionale, una volta definito anche pubblico. Oggi la nozione di pubblico si è un po’ attenuata, persa, ma tutto sommato coerentemente alla realtà che circonda, si è perso questa caratterizzazione, anche se prevalentemente il diritto internazionale ha a che vedere con la sfera pubblica fra Stati. Ma questa dimensione pubblica non è più la sola. Una volta il diritto internazionale era sinonimo di diritto della comunità degli Stati sovrani. Ora questa accezione si è attenuata a favore di una realtà più composita, articolata. Dobbiamo partire da un novero di caratteristiche che sono le più classiche del novero internazionale. Accanto a queste vi sono delle nuove caratteristiche che fanno evolvere il diritto internazionale. Le caratteristiche fondamentali sono dette descrittori, qualità dell’ordinamento internazionale che fungono, servono a dare una descrizione tendenziale di quello che è l’ordinamento internazionale attuale.

Ordinamento paritario

Fortemente improntato a un dato di pariteticità fra i soggetti che ne sono parte. Preso per buono che il diritto internazionale sia ancora prevalentemente il diritto della comunità degli Stati sovrani, è presto spiegata questa caratteristica. Tutti gli Stati che compongono il sostrato soggettivo prevalente di questo ordinamento sono Stati che formalmente sono pari ordinati, sono tutti ugualmente sovrani, e questa è una loro caratteristica irrinunciabile che fa sì che l’ordinamento internazionale sia indirizzato da una logica di pariteticità. È un ordinamento, quello internazionale, dove non abbiamo formali costruzioni piramidali con poteri accentrati che si impongono sugli altri soggetti. Ordinamento tendenzialmente anarchico, privo di un potere accentrato di applicazione delle regole e di coercizione. Questa è una caratteristica congenita della comunità internazionale, come essa si è enucleata storicamente. L’ordinamento internazionale e il diritto internazionale ha le sue origini nel c.d. modello di Vestfalia. Modello che si afferma in Europa all’esito della Guerra dei 100 anni, che si concluse proprio con la Pace di Vestfalia (1648). Si apre appunto uno scenario nuovo nella storia europea perché consente l’affermazione sulla scena politica di quelli che sono i moderni Stati nazionali. Da quel momento in Europa troviamo un certo numero di Stati ugualmente sovrani che hanno la propria sovranità su un determinato territorio e popolo, che presenta una certa quale identità (linguistica, religiosa, ecc). Panorama europeo che si cristallizza sulla base di un numero di Stati sovrani che non riconoscono sopra di sé alcuna autorità: finisce tutto il modello medievale dove comunque vi erano almeno 2 autorità superiori rispetto a tutti gli Stati (Impero e Papato). L’Europa di quell’epoca è a tutti gli effetti il mondo rilevante per il diritto. Ancora oggi gli Stati sono dotati tutti di un dato, prevalentemente formale, di essere ugualmente sovrani e in tal modo devono essere trattati dal diritto internazionale. Questo rappresenta anche la difficoltà di regolare questa compagine soggettiva. La pariteticità significa anche un po’ anarchia, mancanza di un potere che si imponga dall’alto.

Caratteristica della autonomia

Su questa caratteristica bisogna intendersi bene, autonomia da che cosa? Autonomia significa l’identità tra i soggetti che attraverso loro comportamenti producono le norme dell’ordinamento e soggetti cui tali norme sono rivolte. Una identità tra i soggetti che attraverso loro comportamenti creano, pongono in essere regole, norme e i soggetti a cui tali norme, tali regole sono dirette. Nel senso dell’etimo della parola autonomia (= colui il quale dà norma a se stesso). Differenza fondamentale rispetto ai modelli di ordinamento interno nei quali la regola è quella della eteronomia. Vi è la figura del legislatore che è diversa dai destinatari delle regole, differenza di piano tra il cittadino e il legislatore, etero imposizione di regole da un piano all’altro. Il diritto internazionale è assai poco eteronomo. Rari i casi in cui la norma si stacca dall’ambito verso cui è indirizzata e si impone per forza propria dall’alto. In un ordinamento interno l’autonomia è derivata, per cui i privati agiscono in autonomia se e in quanto l’ordinamento, che fa da quadro normativo, consenta loro di agire con piena libertà; se il quadro non lo consente l’autonomia privata viene compressa. Quello che è significativo per l’autonomia dell’ordinamento internazionale è che sia originaria: cioè la possibilità di creare regole da parte degli stessi soggetti che sono destinatari a quelle regole. Quale grado di coerenza, prevedibilità ha un ordinamento che capricciosamente è rimesso agli interessi contingenti dei soggetti cui questo stesso ordinamento dovrebbe imporsi. Ordinamento indirizzato da una certa anarchia di fondo, a una poca prevedibilità dell’ordinamento internazionale. Nell’ordinamento interno non vi è paritarietà di tutti i soggetti ma vi è invece una gerarchia a livello di soggetti, fonti, istituzioni. Non vi è un’autonomia di tipo originario, è tutt’al più uno spazio derivato da una eteronomia originaria. Lo spazio alla volontà delle parti vi è ed è efficace nella misura in cui vi sia un ordinamento quadro di principi etero imposti che lo consentono e che ne determinano anche i limiti. Il fatto che sia un ordinamento eminentemente autonomo conduce a quella che è una terza caratteristica che è:

Incompletezza e frammentarietà dell’ordinamento internazionale

Il processo di produzione normativa non è accentrato, è fuori dal controllo di una figura unica, manca questo dato unificante. L’ordinamento si manifesta per una serie di emersioni di volontà statali contingenti, tra loro spesso contraddittorie, sicuramente tra loro non organiche. Questo è un problema generale degli ordinamenti, non solo di quello internazionale. Però per gli altri ordinamenti ci sono degli strumenti per contenere il fenomeno, che invece non ci sono nell’ordinamento internazionale universale. Possono esistere degli isolati fenomeni che perseguono una maggiore organicità del sistema, ma sono dei fenomeni locali, isolati, ecc. a livello di diritto internazionale generale assolutamente no. Potremmo dire che la frammentarietà e la incompletezza sono caratteristiche costituzionali dell’ordinamento internazionale. Quella che dovrebbe essere una eccezionalità nei diritti interni, diventa in realtà la normalità nell’ordinamento internazionale. Con anche una ricaduta a un tema connesso a tutto ciò: il valore delle lacune dell’ordinamento. È piuttosto diverso a seconda che si sia in un ordinamento interno o internazionale:

  • Ordinamento interno: Tendenzialmente viene colmata attraverso strumenti interpretativi, attraverso l’analogia, criteri integrativi di equità. Ossatura di sistema che prevede il fenomeno delle lacune e in certo modo ne prevede anche il superamento.
  • Ordinamento internazionale: Contesto paritario ed autonomo, dove l’unica regola generale in materia di lacune è stata quella dove manca il diritto gli Stati sono fondamentalmente liberi di agire come meglio credono: risposta che è profondamente diversa da quella data negli ordinamenti interni. Visto che gli Stati sono sovrani, e non si può quindi presumere alcuna previsione di limitazione degli Stati. Le uniche limitazioni devono essere espresse, esplicite. La regola generale di chiusura del sistema è la libertà degli Stati. Questo ha enormi conseguenze perché proprio a fronte di un ordinamento privo di coerenza come quello internazionale, le lacune sono tantissime. L’effetto di tutto questo è una scarsa effettività della norma: limitatissimo ricorso all’interpretazione estensiva, allo strumento dell’analogia. Gli Stati rivendicheranno sempre su base unilaterale il proprio spazio di sovranità in nome di una libertà di fare (dominio riservato degli Stati). Grande peso alla libertà degli Stati a fronte di manifestazioni normative spesso incomplete e frammentarie.

Relatività dell’ordinamento internazionale

Quello che si sviluppa normalmente è un tessuto di rapporti, di diritti e obblighi improntato alla logica della bilateralità o della multilateralità, ma comunque sempre in una logica di relatività. Quello che fa difetto sotto molti profili è la vocazione ad essere un ordinamento a vocazione universale. Elemento che manca all’ordinamento internazionale contemporaneo che tende invece a costruirsi come un reticolo di obblighi relativi fra gli stati e tende ad ammettere come valide deroghe, bilaterali o multilaterali, ai principi che pure dovrebbero avere portata generale. Non è che manchino del tutto norme che hanno una vocazione generale, ma queste sono liberamente derogabili dalla libertà degli Stati. Gli Stati in questo modo articolano il discorso normativo, che è autonomo, molto spesso preferendo un approccio di tipo bilaterale, relativo a specifici rapporti con altri Stati. Questo rende anche difficile capire quali norme sono direttamente applicabili. Il diritto internazionale contemporaneo si compone di una ristrettissima massa di principi di applicazione generale, accanto a cui vi è una enorme quantità di accordi mobili nel tempo, relativi a un determinato numero di Stati, speciali rispetto alle poche norme generali che esistono: l’interprete di diritto internazionale ha molta difficoltà a ricostruire un ordinamento coerente. Anche gli obblighi c.d. di diritto internazionale hanno una vocazione eminentemente relativa, sono dovuti in chiave relativa e non verso tutti, l’intera compagine dell’ordinamento internazionale.

Indole eminentemente volontaria del diritto internazionale

Caratteristica corollario. Gli Stati sono paritariamente sovrani, che vi è prevalenza di una logica autonoma, relativa: la caratteristica della volontarietà viene quasi da sé. A differenza degli ordinamenti interni, l’ordinamento internazionale si regge su modi di produzione normativa che sono del tutto prevalentemente riconducibili alla volontà degli Stati. Nelle teorie volontaristiche del Ventesimo secolo: diritto internazionale diretta emanazione della volontà degli Stati. Distinguere tra la volontà degli Stati individualmente considerati, e una considerazione della volontà degli Stati come insieme complesso di soggetti, capaci di esprimere una certa volontà normativa. La volontà continuerebbe ad esistere, ma non è più ascrivibile a uno Stato, o a singoli gruppi di Stati precedentemente determinati, ma dovrebbe essere ascritta alla comunità degli Stati nel suo complesso. Si nega di nuovo al diritto internazionale la capacità, se non in pochissimi casi, di imporre regole agli Stati, al di là della loro concreta volontà di accettarle.

Modello di diritto internazionale debole

Il modello di diritto internazionale che deriva da queste 5 caratteristiche risulta essere un modello normativamente debole: significa un modello che ha scarsa capacità normativa e quindi scarsa effettività, modello che è abbastanza ostaggio di quella che è la volontà contingente, politica degli Stati. Modello che prevede norme che sono tendenzialmente poco efficaci in quanto sprovviste di sanzione, o quanto meno di una sanzione erogata da un soggetto altro, sovra ordinato, assolutamente terzo rispetto al soggetto sanzionato. Da questo discende una sesta caratteristica: permeabilità del diritto internazionale a principi e valori meta giuridici. Sistema di diritto internazionale non è un diritto normativamente puro, concreto, ordinato, ecc. questa permeabilità, pur essendo presente anche negli ordinamenti interni, è particolarmente accentuata nel diritto internazionale che non ha neppure dal punto di vista strutturale un assetto tale da assicurargli una auto sufficienza rispetto a valori e principi qualificati come meta normativi. Il diritto internazionale risente profondamente di considerazioni e influssi che derivano almeno da 3 contesti ad esso estranei:

  • Ambito della morale o dell’etica: Legame naturale tra l’ambito del diritto internazionale e tutto un filone di pensiero che ha a che vedere con la tutela dei diritti dell’uomo, campo della filosofia morale. Ancor prima di essere positivizzati, testi che li hanno positivamente ricompresi in testi normativi, c’è stato tutto un ampio movimento di stampo giusnaturalista che dicono che determinati diritto spettano all’uomo proprio in quanto uomo: filone che qualifichiamo come filone etico che pervade ancora di sé il diritto internazionale contemporaneo. Che oggi si esplica nella tutela dei diritti dell’uomo. Però in realtà questo discorso è talmente pervaso di considerazioni metagiuridiche che anche il diritto internazionale che deriva ne risulta ibridato da considerazioni di ambito etico. Tutte le Dichiarazioni dei diritti dell’uomo: dinamica tra diritto programmatico, non direttamente applicabile, e il diritto pieno e giustiziabile è continuamente aperta e problematica. Va apprezzato l’influsso che la filosofia morale ha esercitato sullo sviluppo del diritto internazionale, ma gran parte del discorso in materia di diritti dell’uomo patisce ancora dei troppi influssi di matrice giusnaturalistica che in qualche modo ne attenua la giuridicità. Il diritto internazionale dei diritti dell’uomo è talmente intriso di considerazione di matrice etica da risultare indebolito nella sua forza giuridica.
  • Ambito della politica internazionale: Non è semplicissimo stabilire una chiara linea di demarcazione fra il settore del diritto internazionale e il settore delle c.d. relazioni internazionali. Il diritto dovrebbe a che fare con le norme giuridiche, suscettibile di applicazione dei soggetti del diritto internazionale; le relazioni hanno piuttosto a che vedere con ragionamenti di opportunità politica che gli Stati singolarmente fanno, è una prospettiva più ampia che si sgancia dalla norma giuridica e attiene alla opportunità politica. Ma il problema vero è che le 2 sfere di operatività di questi ambiti non sono ben definiti in concreto. Le caratteristiche prima analizzate fanno sì che il campo delle relazioni internazionali riesca a fare incursione in quello che dovrebbe essere il dominio del diritto internazionale, prevaricandolo. La tradizione del realismo politico ha radici lontane, la Ragion di Stato, il realismo novecentesco; molti studiosi hanno parlato delle relazioni fra Stati come quasi esclusivamente basate sui rapporti di forza che gli Stati erano in grado di manifestare. In questo campo il diritto internazionale è molto in secondo piano: il giusto diventa l’utile del più forte. È molto facile che un modello debole come quello del diritto internazionale si lasci pervadere di considerazioni e di principi non strettamente giuridici, riconducibili ad altri valori e principi.
  • Ambito della tecnica e della tecnologia: La permeabilità alla tecnica e alla tecnologia. Tecnica e tecnologia sono sorelle. La tecnologia è la declinazione moderna della tecnica. Sono le applicazioni pratiche di qualunque scoperta e invenzione di natura scientifica e creativa volte al perseguimento di fini concreti e non meramente speculativi. La tecnica è antichissima da questo punto di vista: es. la ruota, il progresso economico che ne è derivato; il passaggio dal bronzo al ferro; tutte evoluzioni tecniche che hanno portato a profonde modifiche alla storia e ai modelli di società. La nostra società è ad alto gradiente tecnologico. Il paradigma del diritto internazionale è pervaso da una prevalente componente tecnologica che fa sì che il diritto receda e lasci lo spazio a norme che non sono più norme classicamente giuridiche. Ma piuttosto standard tecnici, tecnologici che vengono impiantati sull’ossatura normativa dall’esterno. Di fronte all’evoluzione alla difficoltà di dominare le innovazioni tecnologiche che ne scaturiscono, il diritto internazionale resta in qualche misura impotente. In questo caso è particolarmente forte il grado di permeabilità a tutte quelle influenza, latus sensu, tecnologiche. Qualche esempio: tutto il diritto ambientale è caratterizzato da tutto un fenomeno di recepimento di standard ambientali elaborati al di fuori della sfera del diritto, in consessi che hanno una caratterizzazione “tecnica”. E il diritto internazionale non fa altro che adeguare i suoi contenuti a degli standard esterni ad esso. Il diritto internazionale oggi è vassallo di questo dato, che in qualche modo viene imposto dall’esterno, gli standard ambientali, ma molti altri elementi che pur pongono in connessione il diritto e la conoscenza scientifica: tema della salute umana; standard di costruzione di oggetti, armi; concezione dei protocolli che gestiscono la rete. Questi standard sono immessi nella dimensione del diritto un po’ acriticamente. Il diritto li recepisce e orienta.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CFGran di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Oddenino Alberto.
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