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IUS COGENS: risoluzione delle controversie

Il concetto di IUS COGENS si riferisce alla risoluzione delle controversie che relega l'uso della forza ad accadimenti eccezionali. Il primo passo in questa direzione è stato fatto affermando il dovere di risoluzione pacifica delle controversie. Tuttavia, resta da capire come questa risoluzione pacifica abbia luogo, se essa porti a risultati pieni e soddisfacenti e altre questioni.

Tuttavia, esiste una norma di diritto internazionale cogente che impone il dovere di risoluzione pacifica delle controversie. L'uso della forza è bandito e rientra solo come eccezione, ma è un'eccezione che si deve svolgere nel quadro sistematico della Carta delle Nazioni Unite.

Modernamente possiamo dire che il settore delle risoluzioni delle controversie ha avuto uno sviluppo senza precedenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Obiettivamente, assistiamo a un'affermazione di numerose istanze di risoluzione delle controversie mediante meccanismi giurisdizionali. Chiameremo questo filone dei mezzi "LATUS SENSU".

giurisdizionale di soluzione delle controversie: frontiera più avanzata di mezzi di risoluzione delle controversie perché prevedono in qualche modo un'istanza terza dotata di un potere capace di vincolare le parti. Tutte queste istanze sono accomunate da un dato strutturale di fondo, che hanno in qualche modo la loro ragione di essere in un momento di manifestazione vuoi implicita o esplicita, volontà degli Stati che sono poi soggetti al meccanismo medesimo. Tutte questo ambito disparato e vario di mezzi giurisdizionali, è caratterizzato dal fatto che comunque il punto di partenza per l'istituzione di queste istanze è legato a una qualche forma di volontà degli Stati. Hanno tutte queste istanze una natura arbitrale. Quello che è nell'ordinamento interno un metodo alternativo rispetto alla giustizia ordinaria, basato sul giudice precostituito per legge, nel diritto internazionale diventa

L'unica strada possibile per il diritto internazionale, dove il giudice precostituito per legge non esiste e l'unico tipo di giurisdizione si basa su una sottostante volontà degli Stati medesimi, di sottoporsi alla medesima. C'è questa base volontaristica che manca nel diritto interno. Questi meccanismi hanno avuto molto successo dopo la II Guerra Mondiale, e oggi vi è una tale proliferazione al punto che si determino anche scollamenti, incoerenze, sovrapposizioni, per cui il sistema si sfaccetta e si frammenta.

Filone più classico dei mezzi di risoluzione delle controversie: i mezzi che possiamo definire come mezzi diplomatici. Sono i mezzi più antichi di risoluzione. Una volta se gli Stati avevano una controversia o si facevano una guerra o cercavano una soluzione diplomatica. I primissimi esempi di arbitrato, primitivi mezzi giurisdizionali, il primo è l'arbitrato del caso Alabama. La logica è quindi quella della

mediazione negli ordinamenti interni e noi possiamo individuare una sequenza di mezzi diplomatici che è caratterizzata da un crescendo di incisività: da una forma più banale, verso forme più strutturate. Ciò che li accomuna tutti è che non vi è alcun modo in forza del quale l'esito del mezzo diplomatico stesso si possa imporre sugli Stati a prescindere da una loro volontaria accettazione della decisione stessa. Il mezzo diplomatico è rimesso comunque sempre all'apprezzamento attuale e contingente degli Stati interessati. Tratto distintivo rispetto al mezzo giurisdizionale, che prevede che l'esito del meccanismo si imponga sugli Stati sul presupposto che gli Stati hanno previamente concesso di essere sottoposti allo strumento giurisdizionale. Sempre di volontà si tratta ma è diverso il modo in cui la volontà opera e sono diversi gli effetti. Tra i mezzi diplomatici si

inizia dal più basilare:

  1. Negoziato che si può aprire tra 2 Stati tra i quali vi è la controversia: si svolge tra i canali diplomatici classici fra i 2 Stati. Talvolta può già portare a soluzioni soddisfacenti tra gli Stati. Altre volte non da esito e quindi bisogna passare a mezzi più incisivi. Il diritto internazionale sancisce un dovere di negoziare preventivamente una soluzione concordata della controversia. Negoziazione intesa come InternazionaleDiritto201 negoziazione in buona fede: il negoziato deve essere condotto con il genuino intendimento di pervenire a una soluzione mutualmente accettabile e condivisibile. È un'indicazione di mezzi, e non di risultato, ma è comunque un'indicazione che il diritto internazionale da su come questi negoziati debbono essere condotti. Conseguenza che sarebbe illegittimo il negoziato condotto con volontà di ostracismo rispetto a soluzioni reali della controversia.
  2. Buoni uffici:

compare un soggetto terzo. Non solo Stato A e Stato B, ma anche un soggetto C chestante la sua terzietà, la sua conclamata autorevolezza. Logica personalistica dei buoni uffici, che disua sponte presta i suoi buoni uffici per il buon esito del negoziato. Ingerirsi di un terzo soggetto checerca di rendere più facile il buon esito della controversia3. Mediazione: nella mediazione il soggetto terzo è chiamato a occuparsi della controversia dai 2soggetti che stanno discutendo. Non è più una sua iniziativa, come nel caso dei buoni uffici, ma èuna sorta di investitura da parte degli Stati. Ma non lo investono di nessun potere decisorio sullaquestione: perché sennò cadremmo nei mezzi giurisdizionali.InternazionaleDiritto2024. Conciliazione: come anche avviene nel diritto interno è un momento necessario di una proceduragiurisdizionale in cui si precisa che per andare avanti con la procedura tradizionale è necessario fareun

Tentavo di conciliazione tra le parti. Nell'ordinamento interno è spesso il giudice a fare ciò, molto spesso non porta nulla, anche se in chiave interna questo momento è stato valorizzato. Più o meno questa figura esiste anche in campo internazionale: conciliazione obbligatoria, non nel senso dei contenuti (perché si ricadrebbe nell'ambito dell'arbitrato), ma è invece mediazione obbligatoria nel senso che deve essere esperita. Di solito quando la conciliazione è uno step prima di attivare un meccanismo arbitrale, la condizione di ricevibilità dell'istanza arbitrale è che sia prodotto un verbale nel quale si dà atto che ci sia stata una conciliazione andata non a buon fine. Molte delle categorie sull'arbitrato sono di carattere generale.

Commissioni di inchiesta: hanno un loro interesse. La controversia internazionale ha un gradiente, contenuto giuridico molto variabile: non è

questione di discutere sulla modalità interpretativa di una norma, molto spesso nasce da una contrapposizione di interessi fattuali. Allora molto spesso è InternazionaleDiritto203 andare alla radice della controversia e quindi arrivare ad avere un certo livello di chiarezza ai fatti sottostanti alla controversia. Quindi il diritto internazionale deve confrontarsi con esperti giuridici di una certa controversia, ma invece deve investigare su situazioni di fatto. Non sono quindi ricostruibili in modo immediato, per questo il primo passo è la ricostruzione di un determinato fatto storico. Ecco che soccorre il mezzo delle c.d. commissioni d'inchiesta. Nelle commissioni di inchiesta si replica il contraddittorio tra le 2 parti in causa: sono nominate in comune accordo tra i 2 Stati tra cui pende la controversia, e sono loro che immaginano la composizione, gli strumenti e i metodi che la Commissione d'inchiesta possa seguire. Si istituisce questa commissione, che

Sarà sempre mista(7 esperti di uno Stato e 7 esperti di un altro Stato). Difficilmente si riesce a trovare un'intesa per nominare una figura bipartisan a capo della Commissione d'inchiesta, anche se è un aspetto molto positivo se si riesce a realizzare. Lavorano molti anni, costano molto, e non riescono ad essere molto incisive.

24-10-2012

Internazionale

Diritto

204

Tema delle controversie.

Dobbiamo parlare dei mezzi giurisdizionali, diverso è il discorso per i mezzi giurisdizionali.

Questi mezzi hanno comunque una natura arbitrale. Quindi il meccanismo si lega a una qualche forma di manifestazione volontaria degli Stati nel senso di essere sottoposti a una certo organo giurisdizionale ed essere vincolati alla pronuncia che detto organo pronuncerà.

Questo aspetto della volontà è particolarmente evidente mentre è meno evidente per quello che riguarda le forme più evolute che operano oggi sul piano delle controversie internazionali.

Senza che ci sia mai passaggio dalla giustizia di natura individuale a quella di diritto interno. Varie figure: ordinate secondo un crescendo che è anche evoluzione storica. L'idea di partenza è: se 2 Stati discutono su un certo tema, possono scegliere ma se è loro volontà scegliere/trovare un meccanismo più incisivo lo possono fare: ad es. collegio arbitrale o arbitro unico. Arbitro: ha potere di mediare e potestà di con efficacia vincolante tra le parti medesime. Arbitrato che nasce ex IUS DICERE post facto. Con la sola differenza che nel diritto internazionale non sussiste. Intesa che crea istanza Internazionale Diritto 205 medesima: ne definisce il mandato, direttamente e indirettamente le modalità, la procedura. Ne definisce i poteri precisi in termini di vincolatività del lodo che sarà lesa. Il tutto è solo relativo alla contesa: è un arbitrato ad hoc. Per molti anni la funzione giurisdizionale è statai un'istanza arbitrale. Questi strumenti non forniscono dettagli specifici su come verrà costituita l'istanza arbitrale o su quali regole verranno seguite nel processo di arbitrato. Completo: strumenti che forniscono una regolamentazione dettagliata su come verrà costituita l'istanza arbitrale e su quali regole verranno seguite nel processo di arbitrato. Questi strumenti possono includere la nomina di un organo arbitrale, la definizione delle procedure da seguire e la determinazione delle leggi applicabili. L'evoluzione dell'arbitrato internazionale è stata caratterizzata dalla transizione da strumenti incompleti a strumenti completi. Questo ha portato a una maggiore certezza e stabilità nel processo di arbitrato internazionale. In conclusione, l'evoluzione dell'arbitrato internazionale si verifica quando gli Stati prevedono la possibilità di controversie e stabiliscono strumenti per risolverle attraverso un'istanza arbitrale. Questa evoluzione può essere sia incompleta, con strumenti che indicano solo l'intenzione di risolvere le future controversie tramite arbitrato, sia completa, con strumenti che forniscono una regolamentazione dettagliata del processo di arbitrato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
416 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CFGran di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Oddenino Alberto.