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Stato autore e Stato obbiettante solo se all'obiezione si accompagna una chiara volontà in tal senso

d) le riserve inammissibili, che non riguardano diritti umani, comportano la non partecipazione del loro autore al trattato, mentre in ambito di tutela dei diritti umani non invalidano il trattato ma la riserva stessa (così la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani).

Per quanto riguarda la competenza a formulare le riserve (come per negoziare e ratificare il trattato, § 9), in Italia devono concorrere l'organo esecutivo (Governo) ed il legislativo (Parlamento). Nei casi in cui il Governo ratifichi riserve non menzionate nella legge di autorizzazione, ovvero la legge di autorizzazione prevede riserve non apposte alla ratifica dal Governo, per il diritto internazionale il trattato e le riserve sono validi; per il diritto interno si va incontro, a seconda della gravità, a misure fino alla sfiducia del Governo ed a responsabilità penali.

L'interpretazione dei trattati. La tendenza oggi prevalente è nel senso dell'abbandono del metodo subbiettivistico (ovvero la ricerca dellavolontà effettiva delle parti come avviene nella disciplina di diritto interno dei contratti, e che nel dirittointernazionale ha una funzione meramente sussidiaria) a favore di quello obbiettivistico cioè l'interpretazione dei trattati si deve desumere direttamente dal testo, dai rapporti di connessione logica intercorrenti tra le varie parti del testo. Anche la Convenzione di Vienna appoggia tale tesi (artt. 31-33). Nell'interpretazione obbiettivistica valgono quelle regole che la teoria generale ha elaborato nei confronti dell'interpretazione delle norme giuridiche in genere (perché si inquadrano come Principi Generali di Diritto, § 5): principio del contraente più debole, interpretazione estensiva, analogia juris. E' da abbandonare la vecchia convinzione che le norme di diritto.

internazionale fossero sempre da interpretare restrittivamente in quanto comportano una limitazione della sovranità e libertà degli Stati. Per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, oltre ai normali mezzi di interpretazione, la Corte Internazionale di Giustizia ha fatto uso, nell'interpretazione della Carta UN, della c.d. teoria dei poteri impliciti, secondo cui ogni organo di una tale organizzazione disporrebbe non solo dei poteri espressamente attribuitigli dalle norme costituzionali, ma anche di tutti i poteri necessari per l'esercizio dei poteri espressi. Questa teoria è ammessa solo nella misura in cui non superi un interpretazione quanto meno estensiva od analogica, qualora serva a garantire ad un organo il pieno esercizio delle funzioni che il trattato istitutivo gli assegna. Anche il Trattato CE adotta questa teoria, prevedendo all'art. 308 che "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere

un suo scopo, il Consiglio, deliberando all'unaanimità, può prendere le disposizioni del caso". Per quanto riguarda le interpretazioni unilateralistiche, sembra che debbano essere escluse. Mal siconciliano con l'idea stessa di trattato, in quanto punto di incontro e di fusione della volontà degli Staticontraenti e muovono coscientemente o incoscientemente dalla presunzione che la volontà di ciascunoStato sia nel senso di obbligarsi in modo conforme al proprio diritto, ovvero da una interpretazione di tiposubbiettivistico spinta all'eccesso. 13. La successione degli Stati nei trattati. Escluso qualsiasi problema per quanto riguarda le norme generali di diritto internazionale che, in quantoconsuetudinarie, sono sempre e comunque valide in tutti gli Stati nuovi o subentranti, le norme invecepattizie che costituiscono i trattati si applicano o meno in casi di successione in base a tre principiconsuetudinari, raccolti nella Convenzione di

Codificazione di Vienna del ’78 sulla “successione degli Stati rispetto ai trattati” (complementare a quella sul diritto dei trattati), che sono:

  1. v’è successione solo dei trattati e delle clausole di natura reale o territoriale;
  2. v’è intrasmissibilità di tutti i trattati o clausole di natura politica (quindi è una causa d’estinzione);
  3. tabula rasa per tutti gli altri casi, ovvero la prassi è orientata in senso contrario alla successione, tuttavia considerando 2 stemperamenti: nei trattati multilaterali aperti si può notificare la successione che sarà valida dall’inizio, e lo stesso vale in caso di nuovi Stati formatisi da smembramento di vecchi.

In casi di fusione: tabula rasa; in casi di incorporazione lo Stato che accoglie estende i suoi trattati a quello che si unisce (che conseguentemente li perde). Nei casi storici di nuovi Stati federali, i trattati e le clausole sono rimasti.

eccezionalmente validi. Nessuna eccezione per imutamenti radicali di Governo (valide le tre regole), idem per i debiti pubblici, anche se frequentementec’è l’accollo o l’equa ripartizione per continuare a godere del credito internazionale.

14. Cause di invalidità e di estinzione dei trattati.

Fra le cause di invalidità e di estinzione degli accordi internazionali ne troviamo molte analoghe a quelleproprie dei contratti, e più in generale dei negozi giuridici del diritto interno. Tanto per fare qualche esempio:l’errore essenziale, il dolo, la violenza per quanto riguarda l’invalidità; la condizione risolutiva, il terminefinale, la denuncia, il recesso, l’inadempimento, la sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione, l’abrogazioneper quanto riguarda l’estinzione.

Tra le cause d’estinzione troviamo la violenza esercitata sullo Stato al fine di costringerlo all’accordo. La violenza

è intesa come <em>minaccia all'uso di forza armata</em> e la prassi non sembra ricomprendere in tale categoria pressioni di altro genere (politiche, economiche ecc.). Altra forma particolare di estinzione dei trattati è il principio <em>rebus sic stantibus</em> secondo il quale un trattato si estingue quando le circostanze di fatto esistenti al momento della stipulazione siano radicalmente mutate. La guerra non determina l'estinzione dei trattati come invece sembrava secondo il diritto internazionale classico. Oggi si deve applicare il principio <em>rebus sic stantibus</em> per determinare quali trattati devono estinguersi. Quali sono i mezzi per far valere una causa di invalidità o di estinzione? Operano in automatico o occorre un atto formale? La dottrina è divisa. Sembra da accettare l'ipotesi secondo la quale tale rilevazione è automatica e spetterebbe ai giudici interni (soprattutto) di applicare o non un accordo <em>critico</em>. In questocasoperò la decisione vale per ogni singolo caso concreto e non vincola altri giudici o lo stesso giudice in un'altrafattispecie. Una denuncia formale invece, a meno che non sia espressamente prevista dall'accordomedesimo, tende opportunamente a manifestare una volta per tutte la volontà dello Stato di sciogliersi. Sedopo 3 mesi (Convenzione di Vienna) nessuno Stato si oppone il trattato si estingue, altrimenti entra in unafase di incertezza risolvibile solo attraverso un nuovo accordo, un arbitrato, un negoziato (§ 50 e 52). 15. Le fonti previste da accordi. Il fenomeno delle organizzazioni internazionali. LeNazioni Unite. Si è già detto che i trattati possono contenere non solo norme materiali ma anche regole formali estrumentali per istituire nuove fonti di produzione. Tali sono i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali.Generalmente l'attività di tali organizzazioni non è tanto quella di legiferare ma di

Facilitare la collaborazione fra Stati e predisporre progetti di Convenzioni aperti alla ratifica. L'Organizzazione delle Nazioni Unite (UN, http://www.un.org) fu fondata dopo la seconda guerra mondiale dagli Stati che avevano combattuto contro le Potenze dell'Asse e prese il posto della Società delle Nazioni. La conferenza di San Francisco ne elaborò nel 1945 la Carta. Organi delle UN sono:

  1. Il Consiglio di Sicurezza (§ 49), composto di 15 membri (5 a titolo permanente con diritto di veto: USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna - 10 eletti biennalmente dall'assemblea). Si occupa delle questioni attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
  2. L'Assemblea Generale, composta da rappresentanti di tutti i paesi, ha la competenza più vasta ma quasi nessun potere vincolante (cosa che invece ha il Consiglio di Sicurezza).
  3. Il Consiglio economico e sociale, composto da membri eletti dall'Assemblea ogni 3 anni.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria (che sta esaurendo la propria funzione consistente nel controllo sull'amministrazione dei territori di tipo coloniale).

Il Segretariato, nella persona del Segretario Generale, è l'organo esecutivo.

La Corte di Giustizia, composta da 15 giudici, ha anche una funzione consultiva.

Tutti questi organi, ad esclusione del Segretario Generale e della Corte di Giustizia sono composti da Stati. Gli ultimi due invece sono individuali.

Individuare la competenza dell'Organizzazione non è agevole tanto è estesa. È più semplice indicare le materie di cui non può occuparsi che ai sensi dell'art. 2 par. 7 sono quelle di essenziale appartenenza alla competenza interna di uno Stato. Possiamo comunque individuare tre settori fondamentali di competenza:

  1. Mantenimento della Pace.
  2. Sviluppo delle relazioni amichevoli fra gli Stati fondati sul rispetto del principio di uguaglianza dei diritti.
edell'autodeterminazione dei popoli.

c) Collaborazione in campo economico, sociale, culturale e umanitario.

All'ampiezza dei fini dell'Organizzazione non corrispondono tuttavia poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri. I casi di decisioni vincolanti sono rari e possiamo individuare:

a) Per quanto riguarda l'Assemblea Generale la possibilità di imporre la ripartizione delle spese dell'Organizzazione fra gli Stati membri.

b) Sempre l'Assemblea può determinare in modo vincolante modi e tempi per la concessione dell'indipendenza ai territori sotto dominio coloniale.

c) Al Consiglio di Sicurezza è riconosciuta la capacità di intraprendere azioni belliche contro uno Stato e sanzioni di altro genere (embargo ecc.).

16. Gli Istituti specializzati delle Nazioni Unite. Altre organizzazioni internazionali a carattere universale. Le decisioni "tecniche" di organismi internazionali.

Gli Istituti specializzati (o

promozione dei principi e degli obiettivi delle Nazioni Unite. Le istituzioni specializzate svolgono un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi delle Nazioni Unite in settori specifici come l'educazione, la cultura, la scienza, la salute, l'agricoltura, il lavoro, l'energia e molti altri. Queste istituzioni includono l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione (FAO) e molte altre. Attraverso la collaborazione con le istituzioni specializzate, le Nazioni Unite cercano di affrontare le sfide globali in modo più efficace, promuovendo la pace, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la giustizia sociale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
23 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Cannone Andrea.