D I
IRITTO NTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE
.................................................................................................... 1
INTRODUZIONE .......................................................................................................................... 1
PARTE PRIMA
LA FORMAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI
...................................................... 3
PARTE SECONDA
IL CONTENUTO DELLE NORME INTERNAZIONALI
........................................................ 11
PARTE TERZA
L’APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI ALL’INTERNO DELLO
STATO
.......................................................................................................................................... 17
PARTE QUARTA
LA VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI E LE SUE CONSEGUENZE
..... 19
PARTE QUINTA
L’ACCERTAMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI E LA SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRA STATI
.................................................................................................. 21
Introduzione
1. Definizione del diritto internazionale. Precisazioni terminologiche.
In una prima approssimazione il diritto internazionale può essere definito come il diritto della Comunità degli
Stati. Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato e quest’ultimo si impegna a rispettarlo anche
con norme di carattere Costituzionale (es. art. 10 Cost.). Il diritto internazionale non regola soltanto i rapporti
fra Stati. E’ vero che i destinatari diretti di tali norme siano gli Stati ma è anche vero che il diritto
internazionale va sempre più regolando i rapporti interindividuali all’interno degli Stati stessi.
Il diritto internazionale viene anche chiamato diritto internazionale Pubblico in contrapposizione al diritto
internazionale Privato. Quest’ultimo consiste nelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato,
stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici di quello Stato sono obbligati ad applicare
norme di diritto privato straniere.
2. Quadro sintetico delle funzioni di produzione, accertamento ed attuazione
coattiva del diritto internazionale.
Diamo un rapido sguardo alle funzioni normativa, accertamento del diritto e attuazione coattiva. Per quanto
riguarda la funzione normativa dobbiamo distinguere innanzitutto tra diritto internazionale generale e
particolare, cioè tra le norme indirizzate a tutti gli Stati e quelle che invece vincolano una ristretta cerchia di
soggetti, solitamente coloro che hanno partecipato alla loro formazione. L’art. 10 Cost. recita: “L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Tali sono le
norme consuetudinarie (fonte di 1° grado). La loro principale caratteristica è che pur essendo norme
primarie hanno dato luogo ad uno scarso numero di norme materiali. Altra categoria di norme di diritto
internazionale sono gli accordi (2° grado) che vincolano soltanto gli Stati contraenti. Essi, al contrario delle
norme consuetudinarie, sono numerosi e costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. Sotto
agli accordi troviamo i procedimenti previsti da accordi (3° grado) che costituiscono fonti di diritto
internazionale particolare. Questi traggono la loro forza dagli accordi che li prevedono e vincolano soltanto
1
gli Stati contraenti (es. sono procedimenti previsti da accordi molti degli atti della CE, costituita appunto da
un accordo).
Per quanto riguarda la funzione di accertamento giudiziario bisogna dire che essa è prevalentemente di
carattere arbitrale (accordo tra le parti) dato che non esistono organi giurisdizionali istituzionali cui il singolo
Stato possa ricorrere contro un altro che non accetti di sottoporvisi (§ 50).
Per quanto riguarda i mezzi che nel diritto internazionale permettono l’osservanza delle norme dobbiamo
realisticamente riconoscere che siano tutti riconducibili alla categoria dell’autotutela. Il diritto internazionale
poggia su rapporti di mera forza (§ 46).
E’ discusso in dottrina se il diritto internazionale sia o meno un vero diritto. La difesa dell’obbligatorietà del
diritto internazionale è un problema rilevante, dato che formalmente non esiste nulla che possa imporre ad
uno Stato di sottoporvisi. Tale problema si suole risolvere identificando, negli operatori giuridici interni dei
singoli Stati, coloro che debbono dare attuazione alle norme di diritto internazionale.
La cooperazione del diritto interno è indispensabile per assicurare compiutamente al diritto internazionale il
suo valore e la sua forza in quanto fenomeno giuridico. Ma anche considerando il diritto internazionale
indipendentemente dai suoi rapporti con gli ordinamenti statali interni esso è il punto di riferimento di una
sana diplomazia in un clima di sempre più ampia trasparenza.
3. Lo Stato come soggetto di diritto internazionale. Altri soggetti e presunti tali.
Le norme di diritto internazionale si indirizzano, almeno formalmente, agli Stati, creando diritti ed obblighi per
questi ultimi. Viene da chiedersi tuttavia se lo Stato sia l’unico soggetto del diritto internazionale o ve ne
siano altri ad affiancarlo. Innanzitutto, pacifico che lo Stato sia, anche nella seconda ipotesi, il soggetto
principale, occorre meglio identificare il concetto di “Stato”. Dobbiamo infatti rilevare che il fenomeno
giuridico “Stato” si presenta principalmente sotto due aspetti: lo Stato-comunità, intendendo con questa
locuzione la comunità di persone che vive tutta su un certo territorio, unita da usi, costumi e da una legge
comune; legge comune posta in essere da uno Stato-governo intendendo con quest’ultimo l’insieme dei
“governanti” o meglio di tutti gli organi statali che in qualche modo esercitano il loro potere di imperio sui
singoli associati. E’ quest’ultima figura il soggetto “Stato” che rileva in diritto internazionale.
Perchè lo Stato sia legittimamente soggetto di diritto internazionale occorre che il suo governo sia effettivo.
Sono pertanto da escludersi i Governi in esilio e i fronti (comitati od organizzazioni) di liberazione nazionale
(tipo l’OPL) od i governi c.d. fantoccio (Libano, controllato dalla Siria). Oltre al requisito della effettività un
altro è quello della indipendenza. E’ indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario e
tragga la sua forza giuridica da una propria Costituzione e non da ordinamenti e Costituzioni di altri Stati..
L’organizzazione di Governo che eserciti effettivamente e indipendentemente il proprio potere diviene
soggetto di diritto internazionale in modo automatico. Non occorre cioè alcun riconoscimento da parte
degli altri Stati (quando si sente parlare di riconoscimenti si intende solo che quei due Stati vogliano
intraprendere rapporti amichevoli, e questi non hanno nessuna rilevanza giuridica, ma solo politica). Chiarito
quindi che un’organizzazione di governo diviene automaticamente soggetto quando esercita in modo
effettivo ed indipendente il proprio potere su una comunità territoriale, resta risolto anche il problema dei
“governi insurrezionali”. Se già durante l’insurrezione gli insorti riescano a instaurare un governo su una
parte del territorio non gli si può negare personalità internazionale anche se magari la sua vita sarà breve.
Esistono allora altri soggetti di diritto internazionale? Parte della dottrina riconosce negli individui tale
prerogativa. Questa tesi sembra accettabile nonostante siano più facilmente gli Stati i diretti “recettori” delle
norme internazionali anche se queste regolino dei rapporti interindividuali (§ 24). Non così per le minoranze,
mentre quando si parla di popoli (diritti dei popoli) è solo per conferire maggiore enfasi al concetto di Stato e
come tali vanno considerati.
L’autodeterminazione, è quella facoltà riconosciuta ad una comunità territoriale di divenire indipendente, di
scegliere liberamente il proprio regime politico, ed il Governo. Questo è quindi applicabile soltanto ai Popoli
sottoposti ad un Governo straniero (c.d. autodeterminazione esterna) o sottoposti a regime coloniale ed a
quelli occupati con la forza. Questo perchè una concezione troppo ampia dell’autodeterminazione è di fatto
impraticabile. Bisogna guardarsi dal ritenere che tutti i Governi esistenti godano sempre del consenso della
maggioranza dei sudditi e siano da costoro sempre liberamente scelti, ovvero che i Governi avallino le
aspirazioni secessionistiche di regioni o province od altre circoscrizioni territoriali per garantirne sempre
l’autodeterminazione (c.d. autodeterminazione interna). Esclusi questi casi il diritto internazionale impone
allo Stato che governa un territorio non suo di consentirne l’autodeterminazione. Ecco risolto il problema
della soggettività: è sempre lo Stato che ha l’obbligo di permettere l’autodeterminazione ed è solo nei suoi
confronti che possono scattare sanzioni da parte della comunità degli Stati. Non si può cioè parlare di un
vero e proprio diritto soggettivo all’autodeterminazione della comunità territoriale.
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Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, è ormai pacifico riconoscerle la soggettività
internazionale al pari degli Stati, e numerosi ne sono i “sintomi”. Non bisogna comunque confondere la
personalità internazionale di queste organizzazioni con la loro personalità interna nei rapporti con gli Stati (se
ad esempio acquista immobili o contrae obbligazioni sarà il diritto interno dello Stato con cui pone in essere
queste situazioni che stabilirà entro quali limiti ha capacità per farlo).
Infine è da considerarsi soggetto di diritto internazionale la Chiesa Cattolica, da sempre tradizionalmente
riconosciuta.
Parte Prima
La Formazione Delle Norme Internazionali
4. Il diritto internazionale Generale. La consuetudine ed i suoi elementi costitutivi.
Le norme di diritto internazionale Generale hanno natura consuetudinaria in quanto derivano da un
comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, dal ripetersi cioè di un dato comportamento,
accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà del comportamento stesso. Gli elementi che
caratterizzano la consuetudine sono quindi due: la diuturnitas (la prassi) e l’opinio juris ac necessitatis.
Parte della dottrina sostiene che solo la prassi sia necessaria e che se si ammettesse l’opinio juris sarebbe
come dire che il diritto internazionale si fonda su “errori” dovuti alla falsa convinzione che la norma da
applicare esista già. In realtà si parla di opinio juris ac necessitatis quindi non è tanto l’obbligatorietà a
rilevare quanto la doverosità sociale. Inoltre l’opinio juris è il solo criterio utilizzabile per ricavare una norma
consuetudinaria dalla prassi internazionale. Serve inoltre a distinguere il comportamento dello Stato diretto a
modificare il diritto consuetudinario da un mero illecito internazionale.
Per quanto riguarda la diuturnitas il tempo può essere tanto più breve quanto più diffuso è un certo contegno
tra i membri della comunità internazionale. Resta però inalienabile dato che è il decorso del tempo a
conferire alle norme di diritto internazionale quel carattere di stabilità insito nel diritto non scritto.
Si riconosce generalmente che gli organi dello Stato che concorrono alla formazione della norma
consuetudinaria siano tutti gli organi statali (quindi anche chi emana leggi, atti amministrativi, sentenze) e
non solo i detentori del potere estero. Non c’è una priorità ma solo la maggiore importanza da valutare caso
per caso. Un ruolo decisivo è svolto dalla Giurisprudenza interna e dalle Corti Supreme (specialmente
nell’opera di “rinnovamento”). Non sono invece in grado di formare diritto internazionale generale le
organizzazioni internazionali, le cui risoluzioni spesso contengono riferimenti al diritto consuetudinario. Solo
la diuturnitas + l’opinio juris degli Stati, e solo di questi, forma diritto internazionale generale.
La consuetudine crea diritto generale e come tale è applicabile a tutti gli Stati, anche a quelli di nuova
formazione, e non esiste ne occorre accettazione. E’ da considerare irrilevante la contestazione del singolo
Stato, tuttavia deve essere presa in considerazione quella di gruppi di Stati. E’ chiaro che se un nutrito
gruppo di Paesi contesta una norma internazionale (ferma + ripetuta obbiezione della più gran parte degli
stati appartenenti ad un gruppo) conseguentemente questa non può neanche considerarsi norma
internazionale. Ma se si ammettesse la possibilità di opporsi del singolo Stato si ammetterebbe quella
concezione del diritto internazionale come “accordo tacito”, quando invece esso rimane e rimarrà
unicamente “diritto spontaneo”.
Anche le consuetudini particolari, quelle cioè vincolanti una ristretta cerchia di Stati, sono da ammettersi
(es. le consuetudini regionali o locali tipo quelle formatesi fra i paesi dell’America Latina). Spesso si tratta di
diritto non scritto teso a modificare o abrogare regole di un determinato trattato precedentemente pattuito.
Questo comportamento è criticabile solo quando esista un organo internazionale preposto a tali modifiche
(es. nelle Comunità Europee).
Anche nel diritto internazionale si ricorre all’interpretazione analogica (es. classico quello che le norme
sulla navigazione marittima, che furono applicate anche per la navigazione aerea).
5. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Esistono norme di diritto internazionale diverse da quelle consuetudinarie? L’art. 38 dello Statuto della Corte
Internazionale di Giustizia (organo arbitrale delle UN § 50) annovera tra le fonti i principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili. Il ricorso a tali principi costituirebbe una sorta di analogia juris destinata a
colmare le lacune del diritto pattizio e consuetudinario. Del resto se tale principio esiste in quasi tutti gli Stati
perchè negarne l’applicabilità in campo internazionale? Semmai il problema è un altro ovvero identificare
questi principi. A nostro avviso sono tre le condizioni che debbono sussistere: a) nozione di nazione civile,
ovvero che non torturi e non tolleri la discriminazione razziale o qualsiasi violazione dei diritti umani: b) tali
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principi devono essere uniformemente seguiti negli ordinamenti interni della maggior parte degli Stati; c)
occorre che siano sentiti come obbligatori e necessari anche e soprattutto dal punto di vista internazionale.
Così intesi, i principi generali del diritto internazionale costituiscono una categoria sui generis di norme
consuetudinarie dove la diuturnitas è data dalla loro uniforme previsione e applicazione da parte degli Stati
all’interno dei rispettivi ordinamenti.
Dato che, come abbiamo detto, uno dei requisiti fondamentali per l’esistenza di un principio internazionale è
la sua previsione dalla maggior parte degli Stati si deduce che tale principio sia invocabile dal giudice interno
di uno Stato nel quale tale principio non esista sempre che l’ordinamento interno preveda l’osservanza del
diritto internazionale (es. Art. 10 Cost. Italiana).
6. Altre presunte norme generali non scritte.
Una parte della dottrina, guidata dal Quadri, trova nei principi (costituzionali) delle norme superiori. Quindi
consuetudine e trattati sarebbero fonti di secondo grado subordinate ad alcuni super-principi che avrebbero
carattere formale o materiale a seconda che disciplinino altre fonti o regolino direttamente i rapporti fra Stati.
I Principi formali sarebbero due: consuetudo est servanda e pacta sunt servanda. Fin qui, tutto sommato,
niente da criticare, potremmo anche essere d’accordo. Il problema è che secondo la concezione del Quadri i
principi materiali potrebbero avere qualsiasi contenuto a seconda che le forze prevalenti si combinino per
volere una certa disciplina di una determinata materia (fino anche a giustificare il ricorso alla guerra). Se così
fosse arriveremmo a legittimare ogni abuso.
Si discute se l’equità, intesa come ausilio meramente interpretativo, possa costituire fonte di norme
internazionali. La risposta sembra dover essere negativa in quanto se il diritto internazionale è lacunoso
significa che gli Stati non hanno obblighi da osservare e l’equità non può essere idonea a crearli.
7. Inesistenza di norme generali scritte. Il valore degli accordi di codificazione.
Resta da analizzare il problema se esistano norme internazionali scritte. Tale problema si pone anzitutto con
riguardo alle grandi convenzioni di codificazione promosse dalle Nazioni Unite. E’ ovvio che non esistendo in
ambito internazionale nessun organo preposto alla codificazione, il trattato è l’unico strumento adoperabile
per la trasformazione del diritto non scritto in diritto scritto.
L’art. 13 della Carta delle Nazioni Unite prevede che l’Assemblea generale intraprenda studi e faccia
raccomandazioni per incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.
Sulla base di questa disposizione l’Assemblea costituì un proprio organo sussidiario composto da esperti
che vi risiedono a titolo personale, la Commissione di Codificazione delle UN, con il compito di preparare
testi di codificazione delle norme procedendo a studi, inviando questionari agli Stati, raccogliendo dati dalla
prassi ecc. Queste codificazioni rimangono poi aperte alla ratifica da parte degli Stati. Numerosi sono Stati
gli interventi di tale commissione anche se solo poche convenzioni sono state ratificate da un numero
cospicuo di Stati.
Gli accordi di codificazione, invece, in quanto comuni accordi, vincolano gli Stati contraenti. Qualcuno
tende però a sostenere che mirando a codificare il diritto generale, abbiano valore anche per gli Stati non
contraenti. Innanzitutto non
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