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LA VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI E LE SUE CONSEGUENZE

43. Fatto illecito e suoi elementi costitutivi: elemento soggettivo.

L'illecito internazionale si ha quando uno Stato viola il diritto internazionale. Esso innesca il problema della responsabilità. La materia è stata oggetto di codificazione da parte della Commissione di diritto internazionale dell'Onu. Due i documenti prodotti sul tema:

  • nel 1980 un progetto di articoli che si limitava a trattare le origini della responsabilità, ossia degli elementi dell'illecito internazionale (definito da ora in poi Vecchio Progetto);
  • nel 2001 in via definitiva, ma non ancora divenuto diritto positivo, il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali: 59 articoli sugli elementi e sulle conseguenze dell'illecito (definito da ora in poi Progetto).

Quest'iniziativa lega il concetto di responsabilità alla violazione di qualsiasi norma internazionale.

A differenza della prassi attuale che prevede solo una casistica legata all'inosservanza delle norme sul trattamento degli stranieri e basata sui principi della responsabilità civile di diritto interno, soprattutto extracontrattuale, per cui chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a ripararlo.

Il fatto illecito consiste nel comportamento di uno o più organi di governo, emanazione dello Stato centrale. Anche il Progetto delineagli elementi dell'illecito internazionale:

art. 2 comportamento consistente in un'azione od omissione

a. attribuibile allo Stato,

b. consistente in una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.

art. 4 il comportamento deve essere messo in atto da un qualsiasi organo dello Stato, legislativo, giudiziario, esecutivo, del governo centrale o di un ente territoriale e che, comunque, sia tale in base al diritto interno.

artt. 5 e ss. prevedono varie ipotesi di comportamenti tenuti da persone che non sono organi

Dello Stato, ma agiscono cometali, oppure sotto il controllo e le istruzioni dello Statostesso (esercizio privato di pubbliche funzioni). L'identificazione di un organo è un'operazione difficile, ma che consente di ricondurre l'atto illecito allo Stato. È un'indagine fondamentale negli illeciti commissivi, mentre per gli illeciti omissivi la responsabilità è immediatamente riconducibile allo Stato.

In proposito da segnalare la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (1986) sulle attività militari e paramilitari contro il Nicaragua, nella quale si ammette la responsabilità degli Usa per il sostegno alle attività dei "contras" contro il Governo del Nicaragua, ma si esclude che tutti gli atti dei "contras" potessero essere attribuibili agli Usa, per mancanza di prove sul controllo effettivo.

Da segnalare anche la sentenza del Tribunale per l'ex Jugoslavia (1999) nel caso

Tadic che, nell'attribuire alla Repubblica jugoslava azioni di forze armate non sue, afferma che il grado di controllo, per affermarne la responsabilità, non deve essere elevato. E ancora, la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (1980) nel caso del personale diplomatico statunitense a Teheran, detenuto dagli studenti islamici. La Corte attribuisce all'Iran l'illecita detenzione dal momento in cui il Governo iraniano approvò ufficialmente e decise di far propria l'azione degli studenti. Per il diritto internazionale non basta ad identificare l'illecito, e quindi ad attribuire la responsabilità, il fatto che lo Stato abbia indirizzato comandi agli individui, se questi non si accompagnano alla concreta possibilità che tali ordini siano attuati. Il contenzioso internazionale, quindi, ha sempre per oggetto questioni concrete. Può darsi che una legge contenga un provvedimento concreto e attuabile. In tal caso.

L'emanazione stessa costituisce illecito internazionale. Si discute, poi, se possa parlarsi di responsabilità dello Stato, quando un suo organo, agendo nell'esercizio delle sue funzioni, vada oltre la sua competenza: ad esempio, tortura, assassinii, maltrattamenti, catture in territorio straniero condotti da organi di polizia in violazione del diritto interno e contravvenendo agli ordini ricevuti. In tal caso, il Progetto (art. 7) e parte della dottrina affermano che, comunque, la responsabilità ricada sullo Stato; per altra parte della dottrina, invece, l'azione resta propria degli individui che l'hanno compiuta e l'illecito dello Stato consisterebbe nel non aver preso misure idonee a prevenirla. Per il Conforti è da preferire la teoria del Progetto, in quanto più aderente alla giurisprudenza internazionale e perché l'illecito dello Stato si verifica solo quando siano esauriti gli eventuali mezzi di ricorso interni e,

dello Stato. Inoltre, la responsabilità dello Stato può essere esclusa anche quando l'azione dannosa è stata compiuta da organi statali, ma senza l'autorizzazione o l'approvazione del governo. È importante sottolineare che la responsabilità dello Stato non è automatica, ma deve essere dimostrata attraverso prove concrete. Inoltre, il risarcimento dei danni causati dall'illecito internazionale può avvenire attraverso diverse forme, come il pagamento di una somma di denaro o la restituzione di beni. In conclusione, la responsabilità dello Stato per l'illecito internazionale dipende dalla sua condotta e dalle misure adottate per prevenire e punire l'azione dannosa.

internazionale; e norme in materia di offese agli individui e agli organi stranieri richiedono che gli organi dello Stato territoriale adottino misure preventive e punitive. Un caso, invece, in cui lo Stato risponde di illecito per fatti a lui non imputabili è quello della responsabilità per danni causati da oggetti spaziali.

Più aderente alla teoria della solidarietà di gruppo è l'atteggiamento dell'Italia fascista nel caso dell'omicidio del gen. Tellini, avvenuto in Grecia nel 1923. L'Italia operò una rappresaglia armata a Corfù, in segno di protesta contro l'assassinio del suo funzionario che doveva delimitare la frontiera tra Grecia, Albania e Italia. Sul caso la Società delle Nazioni stabilirà che la responsabilità dello Stato, sul territorio del quale l'episodio avviene, è ravvisabile solo quando non siano state prese tutte le misure appropriate per la ricerca, l'arresto

E il giudizio del criminale. Anche nel citato caso dei diplomatici americani a Teheran, prima che l'Iran facesse propria l'azione degli studenti, l'illecito del Governo iraniano già sussisteva per non aver adottato misure per prevenire il sequestro.

L'elemento oggettivo. L'elemento oggettivo dell'illecito internazionale è costituito dall'antigiuridicità del comportamento statale, ossia dalla violazione di una norma internazionale. Il Progetto (artt. 12 e ss.) definisce la violazione di un obbligo internazionale come il fatto non conforme all'azione che è imposto dall'obbligo stesso, e poi delinea il momento della definitiva consumazione della violazione:

Art. 13 regola del tempus regit actum: prevede che l'obbligazione debba esistere nel momento in cui avviene il comportamento dello Stato;

Artt. 14/15 regola del tempus commissi delicti: stabilisce quando deve ritenersi che si verifichi l'illecito:

negli illeciti istantanei;- negli illeciti continui, nei quali l'obbligazione deve sussistere per tutta la durata dell'illecito;- negli illeciti complessi, in cui l'obbligazione deve sussistere per tutta la durata delle varie azioni o omissioni che compongono l'illecito.

Il previo esaurimento dei ricorsi interni è una regola sostanziale per stabilire il tempus commissi delicti. Il Progetto la considera, invece, solo come condizione necessaria per l'azione dello Stato diretta a far valere l'illecito sul piano internazionale.

Il Progetto elenca le circostanze o cause escludenti l'illiceità:

  1. Consenso dello Stato leso (art. 20).

Il consenso validamente dato da uno Stato da parte di altro Stato alla commissione di un fatto determinato esclude l'illiceità di tale fatto, sempre che esso resti nei limiti del consenso.

Si tratta di un principio ormai consuetudinario, sul cui significato parte della dottrina vede un vero e

Proprio accordo tra Stato autorizzante e Stato autorizzato, diretto a sospendere un obbligo preesistente con efficacia limitata al caso specifico. Ma se così fosse, afferma Conforti, non avrebbe senso parlare di causa esimente esterna, dato che l'efficacia sospensiva del consenso, insieme ai limiti posti dallo jus cogens, sarebbero già contenuti nell'intesa e nei principi del diritto internazionale. La causa di esclusione dell'illiceità è, invece, un atto unilaterale: un'autorizzazione dello Stato che altrimenti verrebbe leso e che si basa su una norma ad hoc del diritto internazionale generale. L'art. 20 va letto in combinazione con l'art. 26 che, in merito alle cause di esclusione dell'illiceità, fa salvo il rispetto delle norme di jus cogens. Il consenso dello Stato, infatti, non può violare una norma imperativa inderogabile, quale lo jus cogens.

II. Autotutela (artt. 21 e 22).

Azione diretta a reprimere

l'altrui illecito. Tale motivazione esclude l'antigiuridicità, anche quando l'atto consiste in una violazione del diritto internazionale: legittima difesa, contromisure, rappresaglie.

III. Forza maggiore (art. 23). Evento inarrestabile e imprevisto, non controllabile dallo Stato, che rende impossibile ottemperare ai propri obblighi. L'argomento va inquadrato, più che tra le cause di esclusione dell'illiceità, nel problema della colpa come elemento dell'illecito internazionale.

IV. Stato di necessità (art. 24). L'aver commesso il fatto per evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato. Il Progetto ne parla, in conformità al diritto consuetudinario, riferendosi al caso dell'individuo-organo che abbia commesso l'illecito in stato di necessità o in caso di pericolo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Baroncini Elisa.