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PARTE IV - COMMERCIO E SVILUPPO
Articolo XXXVI
Principi e finalità
- Le Parti contraenti,
- (a) coscienti che gli scopi fondamentali del presente accordo sono intesi a migliorare il livello di vita e lo sviluppo progressivo dell'economia di ogni Parte contraente, e considerando che la realizzazione di questi scopi è urgente per le Parti contraenti in via di sviluppo;
- (b) considerando che i ricavi dall'esportazione delle Parti contraenti in via di sviluppo possono avere un'importanza determinante nel loro sviluppo economico, e che l'ampiezza di tale apporto dipende a sua volta dai prezzi che le dette Parti contraenti pagano per i prodotti essenziali che esse importano, dalla quantità delle loro esportazioni e dai prezzi che vengono loro pagati per queste esportazioni;
- (c) constatando la grande differenza fra il livello di vita dei Paesi in via di sviluppo e quello degli altri Paesi;
- (d) riconoscendo che un'azione individuale e collettiva è
indispensabile per favorire lo sviluppo economico delle Parti contraenti in via di sviluppo e per assicurare loro un miglioramento rapido del livello di vita;
riconoscendo che il commercio internazionale considerato come strumento di progresso economico e sociale dovrà essere diretto da regole e procedure – e da misure conformi a tali regole e procedure – che siano compatibili con gli scopi stabiliti nel presente articolo;
rivelando che le Parti contraenti possono autorizzare le Parti contraenti in via di sviluppo a osservare misure speciali per favorire il loro commercio e il loro sviluppo;
hanno convenuto quanto segue.
2. È necessario assicurare un aumento rapido e sostenuto del ricavo d’esportazione delle Parti contraenti in via di sviluppo.
3. È necessario produrre sforzi positivi affinché le Parti contraenti in via di sviluppo abbiano a assicurarsi la parte dell’aumento del commercio internazionale corrispondente alle
necessità delloro sviluppo economico.
4. Dal momento che le numerose Parti contraenti in via di sviluppo sono ancora vincolate all’esportazione di una gamma limitata di prodotti primi, è necessario assicurare a questi prodotti, nella più larga misura possibile, condizioni più favorevoli ed accettabili d’accesso ai mercati mondiali e, se necessario, elaborare misure destinate a stabilizzare e a migliorare la situazione dei mercati mondiali di questi prodotti, in particolare delle misure destinate a stabilizzare i prezzi ad un livello equo e rimunerativo, in modo da consentire un’espansione del commercio mondiale e della domanda e un accrescimento dinamico e costante del ricavo effettivo d’esportazione per procurare a questi Paesi fonti crescenti di sviluppo economico.
5. L’espansione rapida dell’economia delle Parti contraenti in via di sviluppo sarà facilitata da misure che assicurino la diversificazione della loro struttura economica.
evitando loro di dipendere eccessivamente dalla esportazione di prodotti principali. Per questa ragione è necessario assicurare, nella più larga misura possibile e a condizioni favorevoli, un miglior accesso ai mercati per i prodotti trasformati e per gli articoli manifatturati, la cui esportazione presenta o potrà presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo. 6. A causa dell'insufficienza cronica dei ricavi d'esportazione e di altre divise delle Parti contraenti in via di sviluppo, esistono degli importanti rapporti fra il commercio e l'aiuto finanziario allo sviluppo. È dunque necessario che le Parti contraenti e le istituzioni internazionali di prestito collaborino strettamente e permanentemente allo scopo di contribuire, con la massima efficacia, ad alleggerire l'onere assunto dalle Parti contraenti in via di sviluppo per l'incremento economico. 7. Una collaborazione appropriata è necessaria.fra le Parti contraenti, le altre organizzazioni intergovernative e gli organi e le istituzioni delle Nazioni Unite, le cui attività concernono lo sviluppo commerciale ed economico dei Paesi poco sviluppati.- Le Parti contraenti economicamente evolute rinunciano alla reciprocità circa gli impegni assunti nei negoziati commerciali intesi a ridurre o eliminare i diritti di dogana ed altri ostacoli al commercio delle Parti contraenti in via di sviluppo.
- L'adozione di misure volte a realizzare questi principi e scopi sarà oggetto di uno sforzo cosciente e risoluto, tanto individuale che collettivo, delle Parti contraenti.
Articolo XXXVII
Obblighi
- Le Parti contraenti economicamente evolute dovranno, per quanto possibile, ossia tranne quando fossero impedite da ragioni imperative che comprendano eventualmente ragioni di ordine giuridico, agire secondo le seguenti disposizioni:
- accordare alta priorità alla diminuzione ed alla eliminazione degli ostacoli che
si oppongono al commercio dei prodotti la cui esportazione presenta o potrebbe presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo, compresi i diritti di dogana e altre restrizioni che comportano una discriminazione irragionevole fra prodotti primi e prodotti trasformati;
astenersi d'istituire o aggravare i diritti doganali od ostacoli non tariffali all'importazione di prodotti la cui esportazione presenta o potrebbe presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo;
(i) astenersi dall'istituire nuove misure fiscali,
(ii) accordare, nell'ordinamento della politica fiscale, una alta priorità alla riduzione e all'eliminazione delle misure fiscali in vigore, che provocherebbero un sensibile rallentamento dell'aumento del consumo dei prodotti primi allo stato greggio o dopo trasformazione, provenienti totalmente o preponderantemente dal territorio delle Parti contraenti in via di sviluppo, se
queste misure saranno applicate specificamente a dettiprodotti.2. (a) Ove si reputi che non è applicata una qualsiasi delle disposizioni dei capoversi (a), (b) e (c), del numero 1, l'inosservanza sarà segnalata alle Parti contraenti, sia dalla Parte contraente che non ha applicato le disposizioni pertinenti, sia da qualsiasi altra Parte contraente interessata.
(b) (i) A richiesta di ogni Parte contraente interessata e indipendentemente dalle consultazioni bilaterali che potessero eventualmente essere intraprese, le Parti contraenti consulteranno, circa la questione suindicata, la Parte contraente direttamente interessata e tutte le Parti contraenti interessate per giungere a soluzioni soddisfacenti ogni Parte contraente e realizzare gli scopi esposti nell'articolo XXXVI. Durante le consultazioni, saranno esaminati motivi invocati per la mancata applicazione delle disposizioni dei capoversi (a), (b) e (c) del numero 1.
(ii) Dal momento che l'attuazione delle
disposizioni delle lettere (a), (b) e (c) del numero 1 da parte degli Stati contraenti che agiscono individualmente, può, in certi casi, essere realizzata più facilmente di un'azione collettiva intrapresa con altre Parti contraenti economicamente evolute, le consultazioni potrebbero, all'occorrenza mirare a questo fine.
(iii) Ove occorra, le consultazioni delle Parti contraenti potrebbero anche mirare a realizzare un accordo collettivo che permetta di raggiungere gli scopi del presente accordo, come è previsto al numero 1 dell'articolo XXV.3. Le Parti contraenti economicamente evolute dovranno:
(a) adoperarsi allo scopo di mantenere i margini commerciali a livelli equi nei casi dove il prezzo di vendita delle merci, totalmente o prevalentemente prodotte sul territorio delle Parti contraenti in via di sviluppo, è determinato direttamente o indirettamente dal Governo;
(b) studiare attivamente l'adozione di altre misure il cui oggetto sarà
di estendere le possibilità di aumento delle importazioni dalle Parti contraenti in via di sviluppo e collaborare a questo scopo con un'azione internazionale appropriata; (c) prendere in considerazione specialmente gli interessi commerciali delle Parti contraenti in via di sviluppo quando esse intenderanno applicare misure diverse da quelle autorizzate nel presente accordo, per risolvere particolari problemi, e cercare tutte le possibilità di riassestamento costruttivo prima di applicare tali misure, se quest'ultime dovessero colpire gli interessi essenziali di dette Parti contraenti. 4. Ogni Parte contraente in via di sviluppo accetta di prendere delle misure appropriate all'attuazione dei disposti della Parte IV nell'interesse del commercio delle altre Parti contraenti in via di sviluppo, per quanto queste misure siano compatibili con i bisogni attuali e futuri del suo sviluppo, delle sue finanze e del suo commercio, tenuto conto dell'evoluzione.commerciale avuta edegli interessi commerciali dell'insieme delle Parti contraenti in via di sviluppo.
5. Nell'esecuzione degli obblighi enunciati nei numeri da 1 a 4, ogni Parte contraente offrirà senzaindugio a ogni altra parte contraente interessata o a tutte le altre Parti contraenti interessate tutte le facilitazioni per entrare in consultazione, secondo le procedure normali del presente accordo, riguardo a tutte le questioni o le difficoltà che si presenteranno.
Articolo XXXVIII
Azione collettiva
1. Le Parti contraenti che agiscono collettivamente, collaboreranno entro e fuori dell'ambito del presente accordo, nel modo più adeguato, allo scopo di promuovere la realizzazione degli scopi enunciati all'articolo XXXVI.
2. In particolare, le Parti contraenti dovranno:
(a) all'occorrenza, agire, mediante accordi internazionali, nello scopo di assicurare migliori e accettabili condizioni d'accesso ai mercati mondiali per i prodotti primi
che presentano un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo e di elaborare misure destinate a stabilizzare e a migliorare la situazione dei mercati mondiali di questi prodotti, comprese quelle di stabilizzazione dei prezzi a livelli equi e rimunerativi per le esportazioni di questi prodotti; (b) cercare di ottenere, in politica commerciale e di sviluppo, una collaborazione appropriata con le Nazioni Unite e loro organi ed istituzioni, comprese le istituzioni che saranno eventualmente costituite in virtù delle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo; (c) collaborare all'analisi dei piani e della politica economica delle singole Parti contraenti in via di sviluppo e all'esame dei rapporti tra commercio e aiuto al fine di approntare le misure concrete agevolanti l'incremento dell'esportazione nonché l'accesso ai mercati dei prodotti delle branche in tal modo potenziate; esse dovrannoperciò collaborare adeguatamente con i Governi e gli organismi internazionali e, in particolare, c