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Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio

I Governi del Commonwealth d’Australia, del Regno del Belgio, degli Stati Uniti del Brasile, della Birmania, del Canada, del Ceylon, della Repubblica del Cile, della Repubblica di Cina, della Repubblica di Cuba, degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese, dell’India, del Libano, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Pakistan, del Regno dei Paesi Bassi, della Rodesia del Sud, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Siria, della Repubblica Cecoslovacca e dell’Unione Sudafricana,

riconosciuto che le relazioni commerciali ed economiche devono tendere all’elevamento dello stato di vita, al conseguimento del pieno impiego e d’un grado elevato, e crescente, del reddito reale e della domanda effettiva, all’uso intero delle risorse mondiali e all’accrescimento della produzione e degli scambi di prodotti,

desiderosi di adoperarsi all’attuazione di questi scopi, concludendo, su un fondamento di scambievolezza e di vantaggi vicendevoli, degli accordi per una diminuzione graduale delle tariffe doganali e degli altri impedimenti agli scambi e la soppressione, nel commercio internazionale, di ogni trattamento discriminatorio,

hanno convenuto, per mezzo dei loro rappresentanti, le disposizioni seguenti:

Parte I

Articolo I: Trattamento generale della nazione più favorita

1. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente a un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso destinati. Questa disposizione si riferisce ai dazi doganali e alle imposizioni di qualsiasi sorta che gravano sulle importazioni o sulle esportazioni, oppure sono riscossi in occasione di importazioni o di esportazioni, come anche alle imposizioni che gravano sui trasferimenti internazionali di fondi intesi a disciplinare le importazioni o le esportazioni, alla maniera di riscuotere tali dazi o imposizioni, all’insieme degli ordinamenti e delle forme attenenti alle importazioni o alle esportazioni, come anche a tutte le altre questioni considerate nei numeri 2 e 4 dell’articolo III.

2. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non implicano, quanto ai dazi e alle imposizioni sulle importazioni, la revoca delle preferenze menzionate qui di seguito, che non eccedano i limiti stabiliti nel numero 4 del presente articolo:

  • Preferenze in vigore esclusivamente tra due o più territori indicati nell’allegato A, con riserva delle condizioni in esso stabilite.
  • Preferenze in vigore esclusivamente tra due o più territori i quali, il 1° luglio 1939, erano sottoposti a una comune sovranità o erano congiunti da vincoli di protettorato o di signoria, e sono indicati negli allegati B, C e D, con riserva delle condizioni in essi stabilite.
  • Preferenze in vigore esclusivamente tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Cuba.
  • Preferenze in vigore esclusivamente tra i paesi limitrofi, indicati negli allegati E e F.

3. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non si applicano alle preferenze tra i Paesi che, in altri tempi, erano parte dell’Impero Ottomano e ne furono distaccati il 24 luglio 1923, con condizione che esse siano approvate secondo che dispone del numero 5, dell’articolo XXV, la quale sarà applicata, nel caso presente, tenendo conto delle disposizioni del numero 1, dell’articolo XXIX.

4. Per quanto concerne i prodotti che fruiscono di una preferenza secondo il numero 2 del presente articolo, il margine di preferenza, qualora nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, non sia espressamente previsto un margine massimo di preferenza, non supererà:

  • Per i dazi, o le imposizioni, applicabili ai prodotti compresi nell’elenco pertinente, la differenza tra l’aliquota applicata alle Parti contraenti, che godono del trattamento della nazione più favorita, e l’aliquota preferenziale convenuta in tale elenco; ove l’aliquota preferenziale non sia stipulata, sarà considerata tale, nell’applicazione del presente numero, l’aliquota che era in vigore il 10 aprile 1947, e, ove non sia stipulata l’aliquota applicata alle Parti contraenti che godono del trattamento della nazione più favorita, il margine di preferenza non supererà la differenza che risultava il 10 aprile 1947 tra l’aliquota applicabile alla nazione più favorita e l’aliquota preferenziale.
  • Per i dazi, o le imposizioni, applicabili ai prodotti non compresi nell’elenco pertinente, la differenza che risultava il 10 aprile 1947 tra l’aliquota applicabile alla nazione più favorita e l’aliquota preferenziale.

Per ciascuna delle Parti contraenti menzionate nell’allegato G, le date, indicate nel medesimo, saranno sostituite a quella del 10 aprile 1947, menzionata nelle lettera (a) e (b) del presente numero.

Articolo II: Elenchi delle concessioni

1. (a) In materia commerciale, ciascuna Parte contraente accorderà alle altre Parti contraenti un trattamento non meno favorevole di quello previsto nella parte considerata dell’elenco pertinente, allegato al presente accordo.

(b) I prodotti compresi nella prima parte dell’elenco concernente ciascuna delle Parti contraenti, i quali siano originari da territori di altre Parti contraenti, non saranno gravati, allorché siano importati sul territorio al quale tale elenco si riferisce, e tenuto conto delle condizioni o delle clausole speciali in esso stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nel medesimo. Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi, o imposizioni di qualsiasi natura, riscossi all’atto dell’importazione o in occasione di essa, più elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di quelli che siano per essere stabiliti successivamente come conseguenza diretta e inderogabile della legislazione vigente in quella data sul territorio importatore.

(c) I prodotti compresi nella seconda parte dell’elenco concernente ciascuna delle Parti contraenti, i quali siano originari di territori che, conformemente all’articolo I, fruiscono d’un trattamento preferenziale nella importazione sul territorio al quale tale elenco si riferisce, non saranno gravati, allorché siano importati in questo territorio, e tenuto conto delle condizioni o delle clausole speciali in quello stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nella seconda parte di esso. Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi o imposizioni di qualsiasi natura, riscossi all’atto dell’importazione o in occasione di essa, più elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di quelli che siano per essere stabiliti successivamente come conseguenza diretta e inderogabile della legislazione vigente in quella data nel territorio importatore. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte contraente di conservare le prescrizioni vigenti alla data del presente accordo, per quanto concerne le condizioni d’ammissione dei prodotti al trattamento preferenziale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte contraente di riscuotere, in ogni tempo, su qualsiasi prodotto che sia importato:

  • Un’imposizione equivalente a una tassa interna, gravante in conformità del numero 2 dell’articolo III, un prodotto nazionale congenere o una merce incorporata nel medesimo.
  • Un dazio antidumping, o compensatore, conformemente all’articolo VI.
  • Contributi, o altri diritti, commisurati al costo dei servizi resi.

3. Nessuna Parte contraente modificherà in maniera il suo metodo di determinazione del valore doganale, o di conversione della moneta, da restringere il valore delle agevolezze previste nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo.

4. Qualora una Parte contraente istituisca, mantenga o autorizzi, in diritto o in fatto, per un prodotto compreso nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, un monopolio d’importazione, questo non dovrà asseguire una protezione media, superiore a quella prevista nell’elenco, salvo che nel medesimo non sia stabilita una disposizione contraria, o che le Parti, le quali abbiano negoziato la concessione, non convengano diversamente. Le disposizioni del presente numero non limitano la facoltà delle Parti contraenti di porre in essere qualunque forma di assistenza ai produttori nazionali, la quale sia autorizzata per altre disposizioni del presente accordo.

5. La Parte contraente, la quale s’avvisi che un determinato prodotto non riceva, da un’altra Parte contraente, un trattamento che essa reputa fondato su una concessione contemplata nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, ha la facoltà di conferire direttamente con essa Parte. Ove questa, con tutto che convenga che il trattamento rivendicato sia quello previsto nell’elenco, dichiari che non possa venir accordato, poiché, a cagione d’una risoluzione d’un tribunale o di altra autorità competente, il prodotto del quale si tratta non può, secondo la sua legislazione doganale, essere classificato in maniera che ne consegua il trattamento previsto nel presente accordo, le due Parti contraenti, come anche tutte le altre Parti Contraenti sostanzialmente interessate, avvieranno, il più presto, dei negoziati per trovare un’equa compensazione.

6. (a) I dazi e le imposizioni specifici, compresi negli elenchi concernenti le Parti contraenti che abbiano aderito al Fondo Monetario Internazionale, e i margini di preferenza, applicati dalle Parti contraenti rispetto ai dazi e alle imposizioni specifici, sono espressi nelle monete di ciascuna delle medesime, secondo la parità monetaria accettata o provvisoriamente riconosciuta dal Fondo alla data del presente accordo. Pertanto, qualora tale parità monetaria fosse, conformemente agli statuti del Fondo Monetario Internazionale, diminuita di oltre il 20 per cento, i dazi, e le imposizioni specifici, e i margini di preferenza potranno essere aggiustati in maniera che sia tenuto conto di questa diminuzione, sempreché le Parti contraenti (ossia le Parti contraenti che operano collettivamente secondo dispone l’articolo XXV) convengano di riconoscere che siffatti aggiustamenti non siano per cagionare una diminuzione del valore delle concessioni contemplate nell’elenco pertinente, o in altro luogo, del presente accordo, tenuto conto di tutti gli elementi che possano avere effetto su la necessità o l’urgenza di tali aggiustamenti.

(b) Queste disposizioni saranno applicabili, mutatis mutandis, alle Parti contraenti che non sono Membri del Fondo, a contare dalla data nella quale ciascuna di esse sia divenuta tale o conchiuderà un accordo valutario speciale conformemente alle disposizioni dell’articolo XV.

7. Gli elenchi allegati al presente accordo sono parte integrante della parte 1 del medesimo.

Parte II

Articolo III: Trattamento nazionale rispetto alle imposizioni e agli ordinamenti interni

1. Le Parti contraenti convengono che le tasse e altre imposizioni interne, come pure le leggi, i regolamenti e le prescrizioni concernenti la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la somministrazione o l’impiego di prodotti sul mercato interno e gli ordinamenti quantitativi interni che disciplinano la miscela, la trasformazione, o l’impiego di certi prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, non saranno applicate ai prodotti importati, o nazionali, in maniera da proteggere la produzione nazionale.

2. I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno gravati, direttamente o indirettamente, di tasse o altre imposizioni interne di qualunque natura, più elevate di quelle che gravino, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali congeneri. Nemmeno, alcuna Parte contraente graverà di tasse o d’altre imposizioni interne i prodotti importati, o nazionali, in altra maniera contraria ai princìpi stabili nel numero 1.

3. Circa a qualsiasi tassa interna vigente, la quale sia incompatibile con le disposizioni del numero 2, ma autorizzata espressamente in un accordo commerciale, in vigore il 10 aprile 1947, vincolante il dazio d’entrata sul prodotto gravato, la Parte contraente che applica la tassa, ha la facoltà di differire, rispetto alla medesima, l’applicazione delle disposizioni del numero 2, fino a tanto che, ottenuto d’essere liberata dagli obblighi stipulati con tale accordo, abbia riacquistato la facoltà di aumentare tale dazio nella misura necessaria a compensare la revoca della protezione assicurata con la tassa.

4. I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno sottoposti a trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti congeneri d’origine nazionale, rispetto a qualunque legge, regolamento, o prescrizione, concernente la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la somministrazione e l’impiego dei medesimi sul mercato interno. Le disposizioni del presente numero non vietano, nei trasporti interni, l’applicazione di tariffe differenti, fondate esclusivamente sull’uso economico dei mezzi di trasporto, senza riguardo all’origine del prodotto.

5. Nessuna Parte contraente stabilirà, né manterrà, delle prescrizioni quantitative interne, su la miscela, la trasformazione o l’impiego di certi prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, per le quali fosse direttamente o indirettamente richiesto che una certa quantità o proporzione del prodotto, considerato nel detto ordinamento, provenga da fonti di produzione nazionali. Nemmeno, alcuna Parte contraente applicherà degli ordinamenti quantitativi interni in altra maniera contraria ai principi stabiliti nel numero 1.

6. Le disposizioni del numero 5 non saranno applicate ad alcun ordinamento quantitativo interno, in vigore sul territorio di una Parte contraente il 1° luglio 1939, il 10 aprile 1947 o il 24 marzo 1948, a scelta di essa, sempre che a siffatti ordinamenti contrari alle disposizioni del numero 5 non sia recata alcuna modificazione dannosa alle importazioni e che l’ordinamento del quale si tratta sia considerato, ai fini dei negoziati, una misura doganale.

7. Nessun ordinamento quantitativo interno, concernente la miscela, la trasformazione o l’impiego di prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, sarà applicato in maniera che tali quantità o proporzioni siano compartite tra le fonti esterne d’approvvigionamento.

8. (a) Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno alle leggi, ai regolamenti né alle prescrizioni, che disciplinano l’acquisto, da parte di organi governativi, di prodotti destinati ai bisogni dell’autorità pubblica, sempreché non siano rivenduti nel commercio, né siano impiegati nella produzione di merci da esitare.

(b) Le disposizioni del presente articolo non vieteranno di restringere la concessione dei sussidi ai soli produttori nazionali, ancorché fossero attinti dal provento delle tasse o delle imposizioni interne, applicate conformemente a queste disposizioni, oppure fossero accordati in forma di acquisto di prodotti nazionali, da parte o per conto dell’autorità pubblica.

9. Le Parti contraenti riconoscono che il controllo dei prezzi interni, mediante lo stabilimento di massimi, con tutto che fosse conforme alle altre disposizioni del presente articolo, possa cagionare pregiudizio agli interessi delle Parti contraenti, le quali forniscano dei prodotti importati. E però, le Parti contraenti, che applicano di siffatte misure, avvertiranno agli interessi delle Parti contraenti esportatrici, onde evitare a queste, con estrema diligenza, tale pregiudizio.

10. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte contraente di istituire o di mantenere un ordinamento quantitativo interno sulle pellicole cinematografiche impressionate, quando esso sia conforme alle prescrizioni dell’art. IV.

Articolo IV: Disposizioni particolari concernenti le pellicole cinematografiche

Qualora una Parte contraente istituisca o mantenga un ordinamento quantitativo interno sulle pellicole cinematografiche impressionate, esso sarà stabilito in forma di contingentamento delle proiezioni, secondo le condizioni seguenti:

  • I contingenti delle proiezioni potranno implicare l’obbligo di proiettare, per un determinato intervallo di tempo, non minore di un anno, delle pellicole cinematografiche di origine nazionale, durante una frazione minima del tempo complessivo effettivamente impiegato per la proiezione commerciale delle pellicole di qualunque origine; tali contingenti saranno determinati a ragione del tempo annuale di proiezione in ciascuna sala, o del suo equivalente.
  • La parte del tempo di proiezione che in virtù del contingentamento delle proiezioni non sia riservata alle pellicole cinematografiche di origine nazionale, oppure, nonostante una riservazione siffatta, sia stato reso libero per una misura amministrativa, non potrà, né in diritto né in fatto, essere compartita tra le produzioni di altre origini.
  • Le disposizioni della lettera (b) del presente articolo, non vietano alle Parti contraenti di mantenere in vigore i contingentamenti delle proiezioni, stabiliti secondo le condizioni della lettera (a) del presente articolo, i quali riservassero alle pellicole cinematografiche straniere di un’origine determinata una frazione minima del tempo di proiezione, quando questa frazione non sia maggiore di quella in vigore il 10 aprile 1947.
  • I contingenti delle proiezioni saranno trattati in negoziati intesi a restringerli, a scemarne l’applicazione o ad annullarli.

Articolo V: Libertà di transito

1. Le merci, compresi i bagagli, come anche i navigli e gli altri mezzi di trasporto, saranno...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Picone Paolo.
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