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RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UNO STATO
Ad esempio la pena di morte, prevista dalla Costituzione di uno Stato, non produce illecità internazionale.
GLI ELEMENTI CONTROVERSI: COLPA E DOLO
XLIV Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze > Gli elementi controversi: colpa e dolo
Sono tre i tipi di responsabilità che si possono configurare: per colpa, dolo e responsabilità oggettiva. Per il dolo, nulla quaestio: si configura l'intenzione di nuocere e di violare la norma. La responsabilità per colpa, invece, si verifica quando l'autore dell'illecito ha commesso il fatto con negligenza, trascurando di adottare le misure necessarie per prevenire il danno. Ovviamente si distingue, come nel diritto penale, tra colpa lieve e grave.
La responsabilità oggettiva può essere di due tipi:
- relativa (strict liability): sorge per effetto del solo compimento dell'atto illecito, ma
internazionale da parte dei suoi organi, purché non dimostri l'impossibilità assoluta (cioè non da lui provocata) di rispettare l'obbligo.
Se esaminiamo la giurisprudenza delle Corti internazionali (Corte comunitaria e Corte europea dei diritti umani) ci si rende conto che un'indagine sul dolo o la colpa non è mai stata condotta.
LE CONSEGUENZE
L'AUTOTUTELA
XLV Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze > Le conseguenze dell'illecito: l'autotutela
50 Oggi si ritiene che le conseguenze dell'illecito consistono in una nuova relazione giuridica tra lo Stato offeso e lo Stato offensore, discendente da una norma secondaria (diversa da quella primaria, cioè quella violata). Vi sono pareri discordi in dottrina:
ANZILOTTI ritiene che le conseguenze dell'illecito siano il diritto dello Stato offeso a pretendere e l'obbligo dello Stato offensore a fornire un'adeguata
Riparazione che dovrebbe ripristinare la situazione quo ante e risarcire il danno subito. AGO sostiene che nella norma secondaria rientrano le conseguenze giuridiche autonome dell'illecito e quindi anche i mezzi di autotutela (rappresaglie e contromisure). Dal fatto illecito nascerebbe per lo Stato offeso il diritto di chiedere la riparazione e il diritto di ricorrere a contromisure coercitive aventi il precipuo ed autonomo scopo di infliggere una punizione allo Stato offensore. KELSEN ribadisce l'inutilità di costruire le conseguenze dell'illecito in termini di diritti/obblighi alla riparazione, ma l'unica conseguenza immediata è il ricorso alle misure di autotutela e la riparazione sarebbe solo eventuale e dipenderebbe dalla volontà dello Stato offeso e offensore di evitare l'uso della coercizione e ricorrere ad un accordo o all'arbitrato [concezione fortemente imperativistica del diritto]. Noi crediamo che l'illecito non produca rapporti giuridici.
La fase patologica del diritto internazionale è poco normativa. Le misure di autotutela sono fondamentalmente dirette a reintegrare l'ordine giuridico, cioè a far cessare l'illecito e a cancellarne gli effetti. Se lo Stato offensore ha l'obbligo di porre fine all'illecito e cancellarne gli effetti, non lo deve fare in base ad un nuovo rapporto o una nuova norma. L'altra forma di riparazione (risarcimento del danno) è prevista da un'autonoma norma di diritto internazionale generale. La normale reazione all'illecito è l'autotutela: farsi giustizia da sé. Ne consegue una scarsa efficienza e credibilità dei mezzi internazionali di attuazione del diritto. Il moderno diritto internazionale impone che l'autotutela non consista nella minaccia o nell'uso della forza (art. 2 Carta delle Nazioni Unite e previsto anche dalla consuetudine). L'unica eccezione è la risposta ad un attacco armato giàsferrato (art. 51 della Carta): il diritto naturale dilegittima difesa individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, rispettando il principio di proporzionalità. Il divieto di uso della forza armata non ha altre eccezioni: né per proteggere la vita dei propri cittadini all'estero, né per grosse violazioni dei diritti umani nei confronti dei propri cittadini. Quando si parla di uso della forza, non rientra la forza interna nella sovranità territoriale e nella normale potestà di governo di uno Stato sovrano. La fattispecie più importante di autotutela è la rappresaglia o contromisura. Consiste in un comportamento che in sé sarebbe illecito, ma che diventa lecito in risposta ad un illecito altrui. Lo Stato viola, a sua volta, gli obblighi che gravano su di lui. Ovviamente esistono dei limiti alle contromisure: 1. PROPORZIONALITÀ tra violazione e reazione. Non si1. PERFETTA COINCIDENZA E MANCANZA DI SPROPORZIONE
Deve trattare di perfetta coincidenza tra le due violazioni, ma mancanza di sproporzione.
2. RISPETTO DEL DIRITTO COGENTE
Non si può violare il diritto cogente, neanche quando si tratti di reazione per violazione dello stesso tipo. L'unica eccezione è l'uso della forza per respingere un attacco armato.
3. RISPETTO DEI PRINCIPI UMANITARI
L'art. 50 del Progetto dispone anche che a titolo di contromisura non possa essere compromessa in alcun caso l'inviolabilità degli agenti, locali, archivi e documenti consolari e diplomatici.
4. PREVIO ESAURIMENTO DEI MEZZI PER UNA SOLUZIONE CONCORDATA DALLA CONTROVERSIA (arbitrato, conciliazione, negoziato).
La contromisura tende a reintegrare l'ordine giuridico violato. Lo scopo afflittivo è secondario.
La ritorsione si distingue dalla rappresaglia perché non consiste in una violazione di norma internazionale, ma in un comportamento inamichevole (come l'attenzione o la rottura dei rapporti diplomatici).
verso l'autotutela collettiva come iniziativa dei singoli Stati che agiscono in nome della comunità internazionale nel suo complesso, ma che non sono esenti da atteggiamenti arbitrari. Uno Stato può obbligarsi con trattato a non ricorrere a misure di autotutela o a ricorrervi solo a certe condizioni. E' importante comunque sottolineare che deve essere intesa come extrema ratio.
La WTO subordina l'adozione di contromisure in caso di mancato rispetto delle decisioni di carattere giurisprudenziale emesse in seno all'organizzazione, all'autorizzazione dell'organo per la soluzione delle controversie. L'art. 51 del Progetto dispone che l'attacco armato come legittima difesa può essere esercitato finché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
LA RIPARAZIONE
riparazione53
Essa integra innanzitutto l'obbligo della restituzione in forma specifica: far cessare l'illecito e cancellarne, ove possibile, gli effetti. Anche la soddisfazione è una forma di riparazione dei danni morali, dovuta per il solo fatto che l'illecito sia stato commesso e a prescindere dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali. Tra le diverse forme troviamo la presentazione di scuse, l'omaggio della bandiera o altri simboli dello Stato leso, versamento di una somma simbolica. Se questi vengono accettati dallo Stato leso, viene meno qualsiasi ulteriore conseguenza del fatto illecito e il ricorso a misure di autotutela. L'unica forma di riparazione vera e propria è il risarcimento del danno prodotto dall'illecito internazionale. Bisogna chiedersi se scaturisce