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RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UNO STATO

Ad esempio la pena di morte, prevista dalla Costituzione di uno Stato, non produce illecità internazionale.

GLI ELEMENTI CONTROVERSI: COLPA E DOLO

XLIV Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze > Gli elementi controversi: colpa e dolo

Sono tre i tipi di responsabilità che si possono configurare: per colpa, dolo e responsabilità oggettiva. Per il dolo, nulla quaestio: si configura l'intenzione di nuocere e di violare la norma. La responsabilità per colpa, invece, si verifica quando l'autore dell'illecito ha commesso il fatto con negligenza, trascurando di adottare le misure necessarie per prevenire il danno. Ovviamente si distingue, come nel diritto penale, tra colpa lieve e grave.

La responsabilità oggettiva può essere di due tipi:

  1. relativa (strict liability): sorge per effetto del solo compimento dell'atto illecito, ma
l'autore può invocare una causa di giustificazione consistente in un evento esterno che gli ha impedito il rispetto della norma. La responsabilità è aggravata e produce uno spostamento dell'onere della prova dalla vittima dell'illecito al suo autore. 2. assoluta: questo tipo di responsabilità non ammette cause di giustificazione. È prevista per attività particolari o socialmente dannose e possono essere collegati a sistemi di assicurazione obbligatoria. Il dibattito sulla responsabilità è sempre stato molto vario: Grozio considerava la responsabilità dello Stato (violazione delle norme sul trattamento degli stranieri e più in particolare sulle offese arrecate a privati, individui, organi e Stati stranieri) per colpa. Nel XX secolo, Anzilotti sostiene la natura oggettiva della responsabilità internazionale. Oggi vige un sistema c.d. "residuale": lo Stato risponde di qualsiasi violazione del diritto.

internazionale da parte dei suoi organi, purché non dimostri l'impossibilità assoluta (cioè non da lui provocata) di rispettare l'obbligo.

Se esaminiamo la giurisprudenza delle Corti internazionali (Corte comunitaria e Corte europea dei diritti umani) ci si rende conto che un'indagine sul dolo o la colpa non è mai stata condotta.

LE CONSEGUENZE

L'AUTOTUTELA

XLV Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze > Le conseguenze dell'illecito: l'autotutela

50 Oggi si ritiene che le conseguenze dell'illecito consistono in una nuova relazione giuridica tra lo Stato offeso e lo Stato offensore, discendente da una norma secondaria (diversa da quella primaria, cioè quella violata). Vi sono pareri discordi in dottrina:

ANZILOTTI ritiene che le conseguenze dell'illecito siano il diritto dello Stato offeso a pretendere e l'obbligo dello Stato offensore a fornire un'adeguata

Riparazione che dovrebbe ripristinare la situazione quo ante e risarcire il danno subito. AGO sostiene che nella norma secondaria rientrano le conseguenze giuridiche autonome dell'illecito e quindi anche i mezzi di autotutela (rappresaglie e contromisure). Dal fatto illecito nascerebbe per lo Stato offeso il diritto di chiedere la riparazione e il diritto di ricorrere a contromisure coercitive aventi il precipuo ed autonomo scopo di infliggere una punizione allo Stato offensore. KELSEN ribadisce l'inutilità di costruire le conseguenze dell'illecito in termini di diritti/obblighi alla riparazione, ma l'unica conseguenza immediata è il ricorso alle misure di autotutela e la riparazione sarebbe solo eventuale e dipenderebbe dalla volontà dello Stato offeso e offensore di evitare l'uso della coercizione e ricorrere ad un accordo o all'arbitrato [concezione fortemente imperativistica del diritto]. Noi crediamo che l'illecito non produca rapporti giuridici.

La fase patologica del diritto internazionale è poco normativa. Le misure di autotutela sono fondamentalmente dirette a reintegrare l'ordine giuridico, cioè a far cessare l'illecito e a cancellarne gli effetti. Se lo Stato offensore ha l'obbligo di porre fine all'illecito e cancellarne gli effetti, non lo deve fare in base ad un nuovo rapporto o una nuova norma. L'altra forma di riparazione (risarcimento del danno) è prevista da un'autonoma norma di diritto internazionale generale. La normale reazione all'illecito è l'autotutela: farsi giustizia da sé. Ne consegue una scarsa efficienza e credibilità dei mezzi internazionali di attuazione del diritto. Il moderno diritto internazionale impone che l'autotutela non consista nella minaccia o nell'uso della forza (art. 2 Carta delle Nazioni Unite e previsto anche dalla consuetudine). L'unica eccezione è la risposta ad un attacco armato giàsferrato (art. 51 della Carta): il diritto naturale dilegittima difesa individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, rispettando il principio di proporzionalità. Il divieto di uso della forza armata non ha altre eccezioni: né per proteggere la vita dei propri cittadini all'estero, né per grosse violazioni dei diritti umani nei confronti dei propri cittadini. Quando si parla di uso della forza, non rientra la forza interna nella sovranità territoriale e nella normale potestà di governo di uno Stato sovrano. La fattispecie più importante di autotutela è la rappresaglia o contromisura. Consiste in un comportamento che in sé sarebbe illecito, ma che diventa lecito in risposta ad un illecito altrui. Lo Stato viola, a sua volta, gli obblighi che gravano su di lui. Ovviamente esistono dei limiti alle contromisure: 1. PROPORZIONALITÀ tra violazione e reazione. Non si

1. PERFETTA COINCIDENZA E MANCANZA DI SPROPORZIONE

Deve trattare di perfetta coincidenza tra le due violazioni, ma mancanza di sproporzione.

2. RISPETTO DEL DIRITTO COGENTE

Non si può violare il diritto cogente, neanche quando si tratti di reazione per violazione dello stesso tipo. L'unica eccezione è l'uso della forza per respingere un attacco armato.

3. RISPETTO DEI PRINCIPI UMANITARI

L'art. 50 del Progetto dispone anche che a titolo di contromisura non possa essere compromessa in alcun caso l'inviolabilità degli agenti, locali, archivi e documenti consolari e diplomatici.

4. PREVIO ESAURIMENTO DEI MEZZI PER UNA SOLUZIONE CONCORDATA DALLA CONTROVERSIA (arbitrato, conciliazione, negoziato).

La contromisura tende a reintegrare l'ordine giuridico violato. Lo scopo afflittivo è secondario.

La ritorsione si distingue dalla rappresaglia perché non consiste in una violazione di norma internazionale, ma in un comportamento inamichevole (come l'attenzione o la rottura dei rapporti diplomatici).

della collaborazione economica). Non è una forma di autotutela perché uno Stato potrebbe tenere questo comportamento anche senza aver subito un illecito. Tuttavia, nella prassi dei rapporti tra gli Stati, la ritorsione reagisce ad azioni di rilievo puramente politico e a violazioni di diritto internazionale o ad entrambe contemporaneamente, perché in genere gli Stati collaborano tra loro. È difficile, nella ritorsione, distinguere tra motivazioni politiche e giuridiche, ma non si può non considerarla una forma di autotutela quando le seconde sono presenti. L'autotutela collettiva consiste in un intervento degli Stati che non hanno subito nessuna lesione in risposta ad una violazione dei diritti umani, obblighi erga omnes, crimini internazionali per i quali tutti gli Stati possono considerarsi lesi. Non si può dire che ciascuno Stato abbia diritto di reagire con misure di autotutela in caso di violazione in nome dell'interesse comune. Le normeconsuetudinaria a favore dell'intervento degli Stati terzi per la tutela di specifici obblighi internazionali. Questo tipo di intervento richiede una richiesta da parte dello Stato aggredito. Per quanto riguarda le norme consuetudinarie sull'autotutela collettiva, è possibile ricorrere a queste norme per negare gli effetti extraterritoriali degli atti di governo emessi in un territorio acquisito con la forza, in conformità al principio di autodeterminazione dei popoli, e nei casi di aiuti militari ai movimenti di liberazione. Il diritto pattizio, invece, tende a limitare l'esercizio dell'autotutela e prevede la creazione di meccanismi internazionali di controllo che possono essere attivati da ciascuno Stato contraente, ma che comunque mancano di poteri sanzionatori. Non esistono principi generali che consentano a uno Stato di intervenire per la tutela di un interesse fondamentale della comunità internazionale o di un interesse collettivo. Sono presenti solo singole norme consuetudinarie che lo permettono. È auspicabile che si consolidi una tendenza in questa direzione.

verso l'autotutela collettiva come iniziativa dei singoli Stati che agiscono in nome della comunità internazionale nel suo complesso, ma che non sono esenti da atteggiamenti arbitrari. Uno Stato può obbligarsi con trattato a non ricorrere a misure di autotutela o a ricorrervi solo a certe condizioni. E' importante comunque sottolineare che deve essere intesa come extrema ratio.

La WTO subordina l'adozione di contromisure in caso di mancato rispetto delle decisioni di carattere giurisprudenziale emesse in seno all'organizzazione, all'autorizzazione dell'organo per la soluzione delle controversie. L'art. 51 del Progetto dispone che l'attacco armato come legittima difesa può essere esercitato finché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

LA RIPARAZIONE

riparazione53

Essa integra innanzitutto l'obbligo della restituzione in forma specifica: far cessare l'illecito e cancellarne, ove possibile, gli effetti. Anche la soddisfazione è una forma di riparazione dei danni morali, dovuta per il solo fatto che l'illecito sia stato commesso e a prescindere dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali. Tra le diverse forme troviamo la presentazione di scuse, l'omaggio della bandiera o altri simboli dello Stato leso, versamento di una somma simbolica. Se questi vengono accettati dallo Stato leso, viene meno qualsiasi ulteriore conseguenza del fatto illecito e il ricorso a misure di autotutela. L'unica forma di riparazione vera e propria è il risarcimento del danno prodotto dall'illecito internazionale. Bisogna chiedersi se scaturisce

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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.