INTRODUZIONE
I Diritto internazionale > Introduzione > Definizione del diritto
internazionale
Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della
comunità degli Stati. Si tratta di un complesso di norme che
nascono dalla cooperazione tra gli Stati e si collocano al di sopra di
ogni stato. Si dice anche che il diritto internazionale regola i
rapporti tra Stati, ma questa definizione è un po' equivoca perché
oggi si assiste alla tendenza al c.d. "internazionalismo", perché il
diritto internazionale disciplina anche molti aspetti commerciali,
sociali ed economici e non è più un semplice "diritto per
diplomatici", ma viene continuamente applicato direttamente dai
giudici interni, nazionali. E' pertanto opportuno distinguere la
definizione formale (nel senso che crea obblighi e diritti per gli
Stati) da quella materiale (nel senso che regola i rapporti
interindividuali, cioè interni alle singole comunità statali).
Oggi si tende anche a distinguere il diritto internazionale pubblico
dal diritto internazionale privato. In realtà bisogna precisare che
non si tratta di due branche dello stesso ordinamento, ma di due
ordinamenti diversi: il diritto internazionale privato è formato da
quelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato,
stabilendo quando esso va applicato e quando invece il giudice
nazionale deve applicare le norme del diritto privato straniere. In
Italia la materia è regolata dalla legge 218/95.
FUNZIONI DI PRODUZIONE, ACCERTAMENTO E ATTUAZIONE DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE
II Diritto internazionale > Introduzione > Produzione, accertamento
e attuazione del diritto internazionale
Anche nell'ordinamento internazionale troviamo tre funzioni: 1. la
funzione normativa 2. la funzione di accertamento del diritto
3. la funzione di attuazione coattiva delle norme.
1. Per quanto attiene alla funzione normativa, bisogna distinguere
tra diritto internazionale generale e diritto internazionale
particolare, ossia tra le norme che si indirizzano a tutti gli Stati e
quelle che vincolano solo una ristretta cerchia di soggetti. L'articolo
1
10 della Costituzione italiana fa riferimento alle norme di diritto
internazionali generalmente riconosciute. Queste norme sono
innanzitutto le consuetudini, che si formano nella comunità
internazionale attraverso l'uso. La caratteristica di questo tipo di
norme è che, a differenza degli ordinamenti interni, è la fonte
primaria ed ha dato luogo ad uno scarso numero di norme.
Possiamo trovare comunque norme strumentali (come quelle che
regolano i requisiti di validità ed efficacia dei trattati) e quelle
materiali (che impongono direttamente obblighi e riconoscono
diritti).
Le tipiche norme del diritto internazionale particolare sono invece i
trattati (o patti, accordi, convenzioni) che vincolano solo gli Stati
contraenti. Il trattato è subordinato alla consuetudine come il
contratto è subordinato alla legge.
Al di sotto dei trattati troviamo un'altra fonte: i procedimenti
previsti da accordi:essi traggono la loro forza dai trattati
internazionali che li prevedono e vincolano solo gli Stati aderenti ai
trattati stessi. In questa categoria rientrano molti atti delle
organizzazioni internazionali, ossia delle varie associazioni fra Stati,
come l'ONU, le tre Comunità Europee etc.
In realtà le organizzazioni internazionali non hanno poteri legislativi
e lo strumento di cui si servono è la raccomandazione, che non è
vincolante, ma ha valore di mera esortazione.
2. Per quanto concerne invece la funzione di accertamento
giudiziario dl diritto internazionale, nell'ambito della comunità
internazionale prevale una funzione arbitrale, che poggia
sull'accordo tra le parti. Ciò che quindi è l'eccezione nel diritto
interno, diventa la regola nell'ordinamento internazionale.
3. Per quanto attiene invece ai mezzi che vengono utilizzati per
assicurare coattivamente l'osservanza delle norme e reprimerne le
violazioni, entriamo nella categoria delle forme dell'autotutela (altra
diversità dal diritto interno).
Il diritto internazionale è vero diritto?
Ci si chiede se il diritto internazionale sia in realtà un vero diritto e
quali argomenti si possano addurre per dimostrare la sua
obbligatorietà.
Una soluzione proposta di tale problema riposa in tre strumenti:
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1. il diritto internazionale deve passare attraverso i giudici interni
che devono applicarlo e quindi farlo rispettare;
2. l'articolo 10 della Costituzione italiana impegna al rispetto delle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute;
3. infine i trattati stipulati dal nostro Paese generalmente sono
oggetto di una legge ordinaria che ne ordina l'applicazione.
Quanto qui esposto è una formulazione in termini moderni della
teoria positivistica di Jellinek, che considerava il diritto
internazionale come il frutto di un'autolimitazione del singolo
Stato, poiché non esistono veri e propri mezzi giuridici per reagire
efficacemente ed imparzialmente alle violazioni delle norme
internazionali. Ciò che bisogna superare è però l'idea dell'arbitrio
del singolo Stato, altrimenti si legittimerebbe la possibilità dello
Stato stesso di sciogliersi liberamente in qualsiasi momento da
qualunque impegno internazionale.
I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
III Diritto internazionale > Introduzione > I soggetti del diritto
internazionale
Se definiamo il diritto internazionale come il diritto della comunità
degli Stati, bisogna specificare cosa intendiamo per Stato, poiché, a
livello di definizione, possiamo distinguerlo in Stato-comunità o in
Stato-organizzazione. La prima accezione fa riferimento ad un
insieme di individui che si stanzia su una porzione di superficie
terrestre ed è sottoposta a delle regole. La seconda, invece, è
costituita dall'insieme di governanti, cioè degli organi che
esercitano sui singoli associati il potere di imperio.
La qualifica di soggetto del diritto internazionale spetta allo Stato-
organizzazione, allo Stato-apparato. Sono infatti gli organi statali
che partecipano alla formazione delle norme internazionali, sono
loro i destinatari delle norme internazionali materiali e sono sempre
loro che rispondono per eventuali violazioni delle norme
internazionali. Ovviamente, quando parliamo di organi statali
facciamo riferimento a tutti gli organi, sia quelli del potere centrale
che quelli del potere periferico.
Lo Stato-organizzazione deve presentare però dei requisiti per
poter essere considerato tale:
1. il primo è l'effettività del proprio potere su di una comunità
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territoriale. Pertanto la qualifica di soggetto internazionale deve
essere negata ai Governi in esilio, le organizzazioni o fronti, o
comitati di liberazione internazionale che abbiano sede in un
territorio straniero, dove hanno costituito una sorta di
organizzazione di governo.
2. il secondo requisito è l'indipendenza o sovranità esterna. In tal
senso non sono soggetti del diritto internazionale gli Stati federati
di Stati federali (perché, anche se talvolta possono essere
autorizzati dalla Costituzione federale a stipulare accordi con Stati
terzi, devono normalmente avere il consenso del Governo centrale),
né le Confederazioni che è un'unione fra Stati perfettamente
indipendenti e sovrani, creata in genere per scopi di difesa.
Il requisito dell'indipendenza deve essere inteso con cautela: non
coincide con la perfetta possibilità di determinarsi da sé, poiché
l'interdipendenza è oggi una delle caratteristiche sempre più
marcate delle relazioni internazionali (stati satelliti, stati deboli,
stati con truppe straniere...). Bisogna allora intenderlo in senso
formale: è indipendente uno stato il cui ordinamento è originario,
cioè tragga la sua forza giuridica dalla propria Costituzione e non da
quella di un altro Stato.
Quando ricorrono i due requisiti, l'organizzazione di governo
acquista la qualità di soggetto internazionale automaticamente: non
è necessario il riconoscimento. Il riconoscimento, come anche il
non-riconoscimento, è un atto meramente lecito che attengono alla
sfera della politica ma non producono conseguenze giuridiche.
Generalmente infatti il riconoscimento da parte degli Stati
preesistenti serve per giudicare se il nuovo Stato "meriti" o meno la
soggettività per stipulare alleanze o altri rapporti.
Quando si richiedono altri requisiti come quello che il nuovo Stato
non debba costituire una minaccia per la pace e la sicurezza per la
pace, che il suo Governo goda del consenso del popolo e che non
violi i diritti umani, questi non sono necessari ai fini dell'acquisto
della soggettività internazionale, ma servono soltanto per
valutazioni politiche degli altri Stati per valutare se stringere
rapporti d'amicizia.
Sembra risolto anche il problema della soggettività del Governo
insurrezionale: gli insorti non sono soggetti del diritto internazionale
e il Governo c.d. legittimo potrà prendere i provvedimenti che
reputa più opportuni (fatti salvi però i movimenti di liberazione
nazionale). Se tuttavia i ribelli nel corso della guerra civile riescono
a dare vita ad un'organizzazione di governo che controlla
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effettivamente una parte del territorio, la personalità non può
negarsi.
Una parte della dottrina parla di una personalità limitata degli
individui, perché ddestinatari di molte norme e convenzioni che
riconoscono loro diritti e poteri di azione. In realtà si contesta anche
la natura dei diritti e degli obblighi internazionali, perché destinatari
delle norme sarebbero sempre e solo gli Stati.
Piena personalità bisogna poi riconoscere alle organizzazioni
internazionali, ossia alle associazioni tra Stati. La stessa Corte
Internazionale di Giustizia ha affermato: "L'organizzazione
internazionale è un soggetto di diritto internazionale, vincolato, in
quanto tale, da tutti gli obblighi che gli derivano da regole generali
del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli accordi di
cui è parte". 5
PARTE PRIMA
LA FORMAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI
LA CONSUETUDINE
IV Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali
> La consuetudine
Le norme generali del diritto internazionale che vincolano tutti gli
Stati, sono le consuetudini. Innanzitutto bisogna vedere cosa si
deve intendere per consuetudine: è un comportamento costante e
unifome tenuto dagli Stati, accompagnato dall convinzione
dell'obbligatorietà del comportamento stesso. Due sono quindi gli
elementi costitutivi: la diuturnitas (o meglio la "prassi") e l'opinio
iuris sive necessitatis. Questa impostazione cosiddetta
"dualistica" non ha trovato unanimità di consensi, ma è stata
criticata per aver considerato il secondo elemento come necessario.
In altre parole, per potersi parlare di consuetudine basterebbe
soltanto la prassi costante e uniforme, perché altrimenti si
ammetterebbe anche la consuetudine nata dall'errore (opinio iuris).
Tuttavia la prassi dei Tribunali internazionali e la giurisprudenza
interna sembrano orientati verso l'impostazione dualistica. Inoltre
gli Stati, per evitare che la sola prassi crei diritto, dichiarano che un
comportamento che stanno tenendo è determinato da mere ragioni
di cortesia e non può essere considerato come capace di creare una
norma o addiritture una desuetudine.
Quello che dobbiamo sottolineare è che, almeno al momento della
formazione della consuetudine, un comportamento non è sentito
come giuridicamente vincolante, bensì come socialmente dovuto. E
se mancasse l'elemento della opinio iuris sarebbe impossibile
distinguere una consuetudine produttrice di norme giuridiche da un
atto di mera cortesia, di cerimoniale o da un mero "uso".
L'opinio iuris inoltre permette di distinguere se un comportamento
di uno Stato sia diretto a modificare o abrogare una determinata
consuetudine attraverso la formazione di una desuetudine, dal
comportamento che costituisce invece un illecito internazionale.
Quali organi concorrono alla formazione della norma
consuetudinaria?
Si riconosce che la partecipazione spetta a tutti gli organi statali e
non solo i detentori del potere estero. Possono concorrere pertanto
non solo atti "esterni" degli Stati (trattati, note diplomatiche,
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comportamenti in seno ad organi internazionali), ma anche atti
"interni" (leggi, sentenze, atti amministrativi), senza alcun ordine di
priorità. Sicuramente un ruolo decisivo è svolto dalla giurisprudenza
interna, con particolare rigurdo alle corti supreme.
Problema degli Stati nuovi
Poiché le consuetudini creano diritto generale, vincolano tutti gli
Stati, indipendentemente dalla loro partecipazione alla sua
formazione. Questo problema si è posto con particolare riguardo
per gli Stati nuovi che sono nati dal processo di decolonizzazione: il
diritto consuetudinario esistente si era formato in epoca coloniale e
rispondeva ad esigenze ed interessi del tutto contrastanti da quelli
emergenti (pensiamo ai settori del diritto internazionale economico,
al diritto internazionale marittimo).
La soluzione del problema viene posta nei seguenti termini:
se la contestazione proviene da un singolo Stato ("persistent
objector"), questa è da considerarsi irrilevante. Non occorrerebbe
neanche la prova dell'accettazione della norma consuetudinaria
perché altrimenti si configurerebbe come accordo tacito, negando la
stessa idea di diritto internazionale generale. Inoltre è stato
dimostrato che generalmente il persistent objector non rivendica
l'inopponibilità nei suoi confronti della norma, ma tenta di impedire
la sua formazione o di negare che si sia formata. Se la
contestazione, invece, proviene da un gruppo di Stati non può
essere ignorata: in tal caso non solo non è opponibile ai Paesi che
la contestano, ma non si può neanche considerare come norma
consuetudinaria esistente.
Le consuetudini particolari
Oltre alle norme consuetudinarie generali esistono anche le
consuetudini particolari, ossia quelle regionali o locali. La loro figura
è certamente da ammettersi e la sua applicazione più rilevante è
fornita, più che dalle norme a carattere regionale, dal diritto non
scritto che può formarsi per modificare o abrogare le regole poste
da un determinato trattato: in altre parole, accade che le parti che
stipulano un accordo diano inizio ad una prassi che modifica le
norme a suo tempo pattuite.
Anche questo tipo di consuetudini devono considerarsi un fenomeno
di gruppo. Non costituiscono consuetudini particolari, invece, i casi
di uniformità di contegni tra un certo numero di Stati non legati da
trattato o da vincoli geografici o di altra natura.
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Le norme consuetudinarie sono suscettili di interpretazione
analogica?
L'analogia è una forma di interpretazione estensiva, che consiste
nell'applicare una norma ad un caso che essa non prevede, ma i cui
caratteri essenziali siano analoghi a quelli del caso previsto.
Nell'ambito del diritto consuetudinario, il ricorso all'analogia ha
senso solo con riguardo alle fattispecie nuove.
I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI
CIVILI
V Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali
> I principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni Civili
L'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
anovera tra le fonti del diritto internazionale i principi generali di
diritto riconosciuti dalle Nazioni civili. Secondo la comune
interpretazione di quest'articolo, detti principi si collocherebbero al
terzo posto dopo le consuetudini e gli accordi e sarebbero applicabili
quando manchino norme pattizie o consuetudinarie applicabili al
caso concreto. Costituirebbero cos', secondo quest'impostazione,
una sorta di analogia iuris, esprimibile con principi come: ne bis in
idem, nemo iudex in re sua, in claris non fit interpretatio.
In realtà esiste una notevole varietà di opinioni in merito: alcuni
dicono che non si trattano affatto di norme giuridiche internazionali,
altri affermano la natura integratrice, altri ancora li collocano al
vertice della gerarchia delle fonti. Ma poi cosa bisogna intendere
con principi delle "Nazioni civili"?
A nostro avviso, perché possano essere applicati questi principi
devono sussistere due condizioni:
1. devono essere uniformemente applicati nella maggior parte degli
Stati
2. devono essere sentiti come obbligatori.
Così intesi non sarebbero altro che una categoria sui generis di
norme consuetudinarie internazionali. Secondo una simile
impostazione allora non sarebbero principi destinati a colmare
soltanto le lacune del diritto internazionale; il loro rapporto sarebbe
invece il normale rapporto tra norme di pari grado: la norma
posteriore abroga quella anteriore e la norma speciale deroga
quella generale. 8
Bisogna sottolineare che la contrarietà di una legge ordinaria
italiana al diritto internazionale generale comporta l'illegittimità
costituzionale della legge stessa, per violazione dell'articolo 10: tale
illegittimità potrà dichiararsi anche in caso di contrarietà ad un
principio generale di diritto riconosciuto dalle Nazioni civili.
ALTRE PRESUNTE NORME GENERALI NON SCRITTE: I PRINCIPI
VI Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali
> Altre presunte norme gene
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