Domande possibili di diritto privato
Diritto privato internazionale
I rapporti di diritto privato si pongono il dubbio di quale debba essere l’ordinamento competente a regolarli tutte le volte che presentino un elemento di estraneità rispetto al diritto di un determinato paese. Pertanto vengono elaborate norme di diritto internazionale privato che stabiliscano quali tra varie leggi nazionali vadano applicate in ogni singola ipotesi. Non comprende solo norme di diritto privato ma anche, per esempio, i rapporti di tipo processuale ed è sostanzialmente un diritto che si limita a individuare l’ordinamento a cui fare capo per stabilire poi come vada disciplinato quel rapporto.
Incapacità naturale
La persona che sebbene legalmente capace sia tuttavia incapace di intendere o di volere (es. infermo di mente, malato grave, anziano, handicappato, drogato, e ubriaco); tale incapacità può essere permanente o transitoria, ma quello che conta è il momento in cui l’atto giuridico sia avvenuto. Gli atti posti in essere dal soggetto sono senz’altro invalidi. Per l’annullabilità degli atti unilaterali oltre all’incapacità è necessario un grave pregiudizio dell’autore a danno dell’incapace, mentre per l’annullabilità dei contratti servono l’incapacità e la mala fede dell’altra parte. Ci può essere incapacità relativa o parziale quando si è in presenza di minori emancipati, ossia minore sposato, oppure di inabilitati, ossia la persona inferma di mente ma non al punto tale da richiedere l’interdizione (abuso di alcol).
Associazioni non riconosciute
Esempio sono i circoli di cultura o associazioni sportive a cui viene riconosciuta l’efficacia degli accordi stipulati tra gli associati per quanto concerne l’ordinamento interno; i contributi degli associati e i beni con questi acquistati costituiscono il fondo comune dell’associazione, su cui si possono soddisfare i creditori dell’associazione. Hanno capacità processuale: esse possono stare in giudizio nella persona a cui è conferita la presidenza o la direzione dell’associazione. L’autonomia patrimoniale di tali associazioni è imperfetta poiché per le obbligazioni rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Prescrizione estintiva
È l’estinzione di un diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non lo usa per il tempo determinato dalla legge. Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva tranne i diritti indisponibili e il diritto di proprietà. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato; può essere sospesa, ossia quando l’inerzia del titolare è giustificata espressamente dalla legge (es. determinati rapporti tra le parti e particolare condizione del titolare) e in tal caso non si calcola il periodo di sospensione e cessata la causa il termine riprende il suo corso, oppure interrotta quando il titolare esercita il suo diritto o il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto, il periodo già trascorso perde il suo effetto e inizia un nuovo periodo di prescrizione.
- Prescrizione ordinaria: 10 anni
- Prescrizione dei diritti reali su cose altrui: 20 anni
- Prescrizione breve: meno di 10 anni
Caso particolare: la prescrizione presuntiva che si ha quando la legge, trascorso un breve periodo di tempo (6 mesi/1 anno) presume che il debito sia già estinto, quindi il debitore non deve fornire la prova dell’estinzione.
Il negozio giuridico
È una dichiarazione di volontà con la quale si enunciano gli effetti perseguiti ed alla quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici conformi ai risultati voluti. Se la dichiarazione è di una sola parte si ha negozio unilaterale (es. testamento) e per produrre effetto deve venirne a conoscenza una determinata persona, oppure recettizio, se non recettizio, produce effetto indipendentemente dalla comunicazione ad una persona; se sono due bilaterale e se sono più di due plurilaterale; se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un soggetto diverso si ha l’atto collegiale, mentre se le dichiarazioni si fondono formando una sola dichiarazione allora si ha l’atto complesso. Il negozio giuridico è formato da elementi essenziali e accidentali.
- Essenziali: la volontà, la dichiarazione, la causa
- Accidentali:
- La condizione: avvenimento futuro ma incerto che può essere sospensiva se da essa dipende l’efficacia, risolutiva se da essa dipende l’eliminazione degli effetti del negozio. In un negozio condizionato ci sono due momenti: la pendenza della condizione e l’avveramento o mancanza della condizione. La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative, al buon costume o all’ordine pubblico.
- Il termine: un avvenimento futuro e certo dal quale (termine iniziale) al quale (termine finale) devono prodursi gli effetti del negozio e può essere determinato (data precisa) o indeterminato (morte di qualcuno).
- Il modo: una clausola accessoria che limita una libertà e può essere un obbligo di dare, di fare o di non fare.
Il negozio giuridico ha forza di legge tra le parti e può produrre effetti reali (hanno per oggetto la trasmissione o la costituzione di un diritto reale) oppure effetti obbligatori (danno luogo cioè ad un rapporto obbligatorio). La simulazione è la figura più importante di divergenza tra volontà e dichiarazione e la sua peculiarità è che la divergenza è voluta e concordata dalle parti al fine di creare una situazione apparente di fronte ai terzi.
I vizi della volontà
Essi producono l’annullabilità del negozio e sono l’errore, la violenza e il dolo. L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà e può essere errore-ostativo (contrasto tra dichiarazione e volontà) o errore-vizio (incidente sul processo di formazione della volontà), in entrambi i casi produce l’annullabilità del negozio ma a condizione che sia essenziale (che abbia svolto un ruolo determinante nella conclusione del contratto) e riconoscibile (la controparte usando la normale diligenza avrebbe potuto accorgersene). Il dolo può essere determinante quando sono presenti il raggiro, l’errore del raggirato e l’inganno della controparte e senza il quale il negozio non si sarebbe concluso; reticenza è tacere circostanze che avrebbero convinto la controparte a rinunciare all’atto; abbiamo invece dolo incidente quando la vittima se non fosse stata raggirata avrebbe stipulato il contratto ad altre condizioni, e può quindi chiedere il risarcimento dei danni. La violenza consiste in una minaccia rivolta ad una persona allo specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione del contratto.
La causa
È la funzione economico-sociale che il negozio tende a realizzare (scambio bene-prezzo); la sua mancanza o la sua illiceità (quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume) determinano la nullità. Ogni negozio deve avere la sua causa perché deve corrispondere ad uno scopo socialmente apprezzabile.
La rappresentanza
È l’istituto con cui un soggetto (rappresentato) attribuisce ad un altro soggetto (rappresentante) il potere di sostituirlo nell’attività giuridica; la rappresentanza può essere diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto dell’interessato, oppure indiretta quando il rappresentante agisce solo per conto dell’interessato. Il negozio giuridico unilaterale con cui una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla si chiama procura (che può essere speciale o generale e tacita o espressa). L’atto con il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura si chiama revoca. Se il rappresentante è portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con quelli del rappresentato si ha conflitto di interessi e il negozio è annullabile su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo; nel conflitto di interessi rientra il contratto con se stesso (unico soggetto che svolge contemporaneamente due parti, es. compratore e venditore oppure rappresentante del venditore che acquista per sé la merce che il venditore vuole alienare) che è annullabile su domanda del rappresentato ed è valido nei casi previsti dalla legge. La rappresentanza senza poteri o che eccede i limiti delle facoltà conferite al rappresentante non produce alcun effetto sulla sfera giuridica del rappresentato, il negozio è perciò inefficace. Il rappresentato può approvare ciò che è stato fatto da altri, senza che egli avesse dato loro il potere di rappresentarlo, con una dichiarazione chiamata ratifica, che ha effetto retroattivo e può essere espressa o tacita.
Invalidità ed inefficacia del negozio giuridico
Il negozio è invalido quando è viziato o difettoso e la sua invalidità può assumere due forme: la nullità e l’annullabilità. Il negozio nullo non produce alcun effetto e per essere tale deve essere contrario alla legge o a norme imperative oppure deve mancare uno dei suoi elementi essenziali; la nullità può essere parziale se si riferisce ad una o più clausole del negozio, oppure totale se riguarda l’intero negozio. Se le parti stipulano un nuovo negozio eliminando il vizio che determinava la nullità del precedente allora si ha una rinnovazione. Il negozio annullabile invece produce tutti i suoi effetti a meno che venga accolta l’azione di annullamento, che ha effetto retroattivo e che quindi elimina tutti gli effetti che il negozio aveva prodotto. In particolare il negozio è annullabile per incapacità legale o naturale, per vizi del consenso o nei casi previsti dalla legge. Il negozio giuridico si dice inefficace quando è inidoneo a produrre effetti verso tutti o alcuni soggetti.
Tutela giurisdizionale dei diritti
- Processo di cognizione: si instaura se tra me e un’altra persona sorge una controversia circa la controversia di un diritto soggettivo a mio favore e ha il compito di individuare il comando contenuto nella norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto.
- Processo di esecuzione: si instaura se Tizio condannato a pagarmi i danni non ottempera a quest’obbligo e la sua finalità consiste nel realizzare il comando contenuto nella sentenza.
- Processo cautelare: posso servirmene durante un processo di cognizione per evitare che Tizio si spogli dei suoi beni e m’impedisca di soddisfarmi su di essi.
Confessione e presunzione
Entrambe sono prove costituende, ossia prove che sorgono durante il giudizio.
La confessione è la dichiarazione che una parte fa di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte ed è una dichiarazione di scienza; è giudiziale se resa in giudizio facendo piena prova, stragiudiziale se resa fuori dal giudizio e si dice qualificata quando la parte aggiunge anche fatti o avvenimenti che in un certo modo giustificano il fatto confessato.
Per presunzione si intende un argomento o congettura già provati attraverso cui si giunge a considerare provata un’altra circostanza; può essere legale se è proprio la legge a darle questo potere, assoluta quando non ammette prova contraria viceversa si dice relativa.
Prove precostituite o documentali
Esistono prima del giudizio in cui sono addotte e sono prove raggiunte tramite documenti:
- Atto pubblico: documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del contenuto ma non della verità delle affermazioni in esso contenute.
- Scrittura privata: qualsiasi documento sottoscritto da un privato fa prova solo contro chi ha sottoscritto il documento e solo se questi riconosca come vera la sottoscrizione.
Diritti reali
I diritti reali attribuiscono al titolare il potere di utilizzare il bene e sono caratterizzati da tipicità e assolutezza, ossia non si possono costituire diritti reali diversi da quelli previsti dal codice civile; bisogna distinguere la proprietà (ius in re propria) dagli iura in re aliena ossia i diritti reali di godimento (enfiteusi, usufrutto e servitù) e quelli di garanzia (pegno ed ipoteca).
Proprietà
Può essere privato di tutto o in parte dei beni di sua proprietà, l’esproprio è legittimo per causa di pubblico interesse e contro il pagamento di un’indennità. La proprietà è pubblica o privata (che è riconosciuta e garantita dalla legge); il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo:
- Diritto di decidere se, come e quando utilizzare la cosa
- Diritto di godere, ossia godere del “valore di scambio” della cosa, cioè di poter cedere ad altri i diritti sulla cosa ottenendo corrispettivi
La proprietà si estende in linea verticale teoricamente all’infinito ma il proprietario non può opporsi ad attività di terzi ad una determinata altezza che non si abbia interesse ad escludere; in senso orizzontale invece si estende entro i propri confini. La proprietà si acquista a titolo originario con l’occupazione (se le cose non sono di nessuno), con l’invenzione (cose trovate e consegnate al sindaco dopo un anno diventano proprie), con l’accessione (cose attirate nell’orbita di una proprietà) o per usucapione. Inoltre può essere acquistata a titolo derivativo.
Enfiteusi
Attribuisce alla persona a cui favore è costituita lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario concedente un canone periodico e che non può superare i limiti massimi stabiliti per legge.
Potere di affrancazione: l’enfiteuta diventa proprietario del fondo mediante il pagamento di una somma corrispondente a 15 volte il canone annuo. Un potere inverso spetta al concedente: il diritto alla devoluzione. Per esercitarlo ci vuole un’inadempienza qualificata dell’enfiteuta (deterioramento del fondo, mora nel pagamento di 2 annualità). L’estinzione dell’enfiteusi si verifica: per il decorso del termine, oppure per il perimento del fondo, o per effetto dell’affrancazione oppure prescrizione estintiva.
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