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Diritto internazionale

I soggetti del diritto internazionale

Nel diritto internazionale, per soggettività o personalità giuridica si intende, almeno il più delle volte, la titolarità o destinatariètà di diritti ed obblighi stabiliti dal diritto internazionale. Ci troviamo in presenza di un soggetto del diritto internazionale quando siamo di fronte ad un ente titolare di diritti e destinatario di obblighi come Stati, organizzazioni internazionali (non tutti gli enti che affermano di essere Stati sono dei soggetti del diritto internazionale, né tutte le organizzazioni internazionali, esse devono avere dei requisiti specifici).

Vi sono, inoltre, alcuni enti che non si sa bene se sono o no soggetti: insorti, imprese multinazionali, individui. Non esistono peraltro norme internazionali che stabiliscono cosa debba intendersi per soggettività internazionale, quali entità siano soggetti internazionali e in base a quali criteri e quali effetti giuridici derivino dalla soggettività internazionale. Le risposte a queste domande vengono ricostruite dalle singole norme esistenti.

Stati

Uno Stato, ai sensi del diritto internazionale (non coincidente con lo Stato per il diritto pubblico), è un ente di governo che esercita in modo effettivo e indipendente il suo potere su una comunità territoriale. Affinché si abbia uno Stato, quindi, occorre dunque la presenza di uno o più individui ("governanti") che pretendano di regolare la vita di altri individui ("governati") stanziati stabilmente entro un territorio delimitato da confini, dai quali riescano a farsi obbedire ("effettività") senza dipendere da altri Stati all'esterno ("indipendenza").

Ci sono due accezioni del termine Stato: Stato-comunità (=comunità che vive su un territorio, popolazione); Stato-organizzazione (=insieme degli organi che governano e hanno poteri su quella comunità). Ai sensi del diritto internazionale ci interessa la seconda accezione (andiamo a vedere gli organi dello Stato, sia quelli del potere centrale sia quelli del potere decentrato).

Prendiamo in considerazione lo Stato-organizzazione per vari motivi:

  • A - Chi contribuisce a creare il diritto internazionale non è la comunità ma sono gli organi dello Stato.
  • B - Se una persona qualunque viola il diritto internazionale deve risponderne personalmente, se a violarlo è il Capo di Stato/governo o un magistrato, a risponderne è lo Stato (la responsabilità internazionale è prevista quando è un organo dello Stato a violare il diritto internazionale).

Altra premessa terminologica: Stato (nozione giuridica) ≠ Nazione (=persone con usi, tradizione, etnia ecc. in comune): la nazione in quanto tale non è soggetto internazionale, anche se può essere protetta dal diritto internazionale quando costituisce una minoranza all’interno di uno stato.

Quando uno Stato è un soggetto del diritto internazionale?

Non esiste una convenzione che elenchi i motivi per cui uno Stato è soggetto. C’è solo una convenzione, ma è stata ratificata da pochi Stati (e di conseguenza, vincolante solo per pochi Stati quindi possiamo dire che a livello internazionale non c’è una convenzione che vincoli tutti gli Stati riguardo alla soggettività internazionale).

Convenzione di Montevideo (1933): “Uno Stato è un soggetto del diritto internazionale se ha seguenti caratteristiche:

  • A) Una popolazione permanente,
  • B) Un territorio definito,
  • C) Un governo e
  • D) La capacità di intrattenere relazioni con altri stati.”

Il quarto elemento indica più precisamente la capacità dello Stato, nella sua indipendenza, di coordinarsi con gli altri Stati e contribuire al governo ripartito del sistema-mondo. Ma la prassi affinché uno Stato possa essere soggetto di diritto internazionale è diversa. Lo Stato deve avere:

  • 1. Un territorio
  • 2. Un popolo
  • 3. Un governo effettivo ed evidente.

Territorio: Inteso come porzione di terraferma delimitata da confini (se questi confini sono incerti/indefiniti, ai sensi del diritto internazionale non è rilevante); indifferente è anche la questione della estensione di questo stato (tanto che esistono Micro-Stati; es. San Marino). Il territorio dello Stato deve essere per forza un territorio di terra emersa naturalmente costituita (no navi giganti; no piattaforme artificiali) ma può avere porzioni di stato artificiale (l’importante è che non sia tutto così). Il sistema è inoltre concepito come "pieno", nel senso che deve sempre esserci un’autorità che governa uno spazio e il potere di chi lo governa è "pieno": l’esigenza è che tutti gli individui, ovunque si trovino, vengano governati.

Popolo: Affinché vi sia uno Stato, nel senso del diritto internazionale, occorre un insieme di individui che vi risiedano stabilmente. Ovvero, è necessario che ci sia un gruppo di persone (quante è irrilevante – Micro-Stati); Non è obbligatorio che queste persone abbiano la cittadinanza di questo Stato, come non è rilevante che queste siano omogenee dal punto di vista razziale, etnico, religioso ecc. (è solo necessario che ci sia un popolo stanziato su un territorio).

La cittadinanza viene attribuita da ogni Stato attraverso la propria legislazione: ogni Stato ha introdotto regole in materia di cittadinanza ma non è vincolato a farlo, può decidere liberamente a quali condizioni, a chi, ecc. dare la cittadinanza.

Esistono cittadinanze a titolo originale, le più diffuse sono:

  • Ius soli: Sono cittadini coloro che nascono sul suolo di quel paese, indipendentemente dall’origine dei genitori (scelto dalla maggior parte dei paesi; soprattutto quelli con alto tasso di immigrazione).
  • Ius sanguinis: Sono cittadini coloro che nascono sul suolo di quel paese con genitori nati di quel paese.
[Ius soli previsto dai paesi Europei ≠ Ius soli presente in USA-Canada] E a titolo derivato: cittadinanza acquisita in base ai rapporti familiari (matrimonio, adozione…). Tra le modalità di acquisto della cittadinanza a titolo derivato va ricordata la «naturalizzazione» in seguito ad un provvedimento dell’autorità di uno Stato, emesso allorché siano soddisfatti una serie di requisiti.

Vi sono però dei limiti che il diritto internazionale pone agli Stati in materia di cittadinanza:

  • Diversi atti internazionali a tutela dei diritti umani stabiliscono che lo Stato non può arbitrariamente privare un cittadino della cittadinanza (uno Stato può sì togliere la cittadinanza ad un cittadino ma non può farlo in maniera arbitraria)
  • Impossibilità per lo Stato di naturalizzare i cittadini di altri paesi (Non può attribuire la cittadinanza agli stranieri che vivono sul proprio territorio) principio di non ingerenza degli affari interni (di un altro Stato)

Cittadinanza ≠ Nazionalità (= quest’ultima si usa in riferimento alle persone giuridiche es. tutte le navi devono avere una nazionalità e quindi appartenere ad una specifica Nazione)

Apolidia (=cittadini senza cittadinanza; diventa complicato quando si vuole esercitare ad esempio l’espulsione di un cittadino dal proprio Stato + difficoltà a viaggiare + apolide non ha diritto di voto/altri diritti); Pluricittadinanza (= quando un cittadino ha più cittadinanze; diventa complicato quando si vuole stabilire quale Stato esercita protezione diplomatica).

Potere di governo: Elemento centrale dello Stato secondo il diritto internazionale. Territorio e popolo sono elementi necessari proprio perché è su di essi che l’attività di governo viene esercitata. Il potere di governo deve essere effettivo ed indipendente. Il potere deve essere anche esclusivo (esclusività del potere di governo: sul territorio e su quella popolazione c’è solo un’autorità che può esercitare tale potere).

Effettività: Il significato del termine «effettività» non è né univoco né esattamente determinato. Può comunque essere ricondotto a quando quello Stato è in grado di proteggere le persone e i beni presenti sul suo territorio (es. quando ha la capacità di far rispettare leggi e sentenze). Grado di effettività: (il grado di effettività richiesto affinché uno stato possa dirsi esistente corrisponde alla capacità di mantenere l’ordine pubblico e un minimo sufficiente di convivenza tra i governati): storicamente il requisito di effettività ha assunto significato e portata diversi a seconda del contesto geografico e giuridico.

Esempi:

  • Caso Sierra Leone Telecommunications (1998): nel 1997 in Sierra Leone avviene un colpo di Stato da un gruppo di insorti che pretende di ottenere il potere sul territorio. La situazione era che le scuole e gli uffici pubblici erano chiusi, così come le industrie e le banche, i tribunali non funzionavano e i servizi di base non erano garantiti. La Corte inglese stabilisce che quel governo non stava esercitando un potere effettivo e che quindi quel potere di governo non rappresentava la statualità della Sierra Leone. Viene a meno effettività del governo e quindi soggettività internazionale.
  • Stati falliti: Stati che ad un certo punto, per vari motivi (guerre civili, occupazioni militari) non esercitano più il controllo sul territorio e non hanno più un governo effettivo. Es: Somalia anni ’90: gruppi di insorti e fazioni prendono il potere e il precedente governo, nonostante rimane in carica, perde l’elemento dell’effettività. Somalia, nel periodo 1991-2001 continua però ad essere considerata Stato. (formalmente il governo rimane ma non è più in grado di esercitare potere)
    • Iraq: non ha perso la soggettività ma fa parte di questa categoria. Viene avviata operazione di peace-building, il cui obiettivo è ricostruire un apparato statale. Stati falliti perdono controllo ma non perdono soggettività internazionale.

La continuità degli stati falliti viene talvolta spiegata in dottrina sostenendo che se si ammettesse l’estinzione dello Stato si creerebbe un territorio nullius suscettibile di occupazione e appropriazione da parte degli altri Stati (anche se l’eventuale occupazione sarebbe illecita, qualunque vuoto di autorità mina la funzionalità del sistema globale. La failure politico-istituzionale degli Stati va tenuta distinta dall’insolvenza finanziaria e in casi estremi dal default dello Stato. Per salvaguardare l’integrità del sistema globale si tende oggi, in situazioni di crisi di effettività, a procedere alla ricostruzione dello Stato (State-building), nella forma democratica, da parte di organizzazioni internazionali, in particolare dalle Nazioni Unite responsibility to rebuild.

Esempio:

  • Caso Afarat – OLP (1985): Presidente dell'organizzazione per la liberazione della Palestina. Un giudice veneziano riteneva che questo Arafat avesse dato alle brigate rosse molte armi che in parte erano stati utilizzate e in parte tenute per OLP. Il primo giudice istruttore presenta un ricorso e il caso finisce in Cassazione che deve decidere se Arafat essendo un capo di Stato deve godere dell’immunità oppure no – per questo occorreva capire se l’OLP poteva essere considerata uno Stato oppure no (aveva territorio e popolo? Sì. Esercitava governo effettivo? No. È vero che esercitava controllo sui campi profughi ma solo su quelli e grazie al consenso dello Stato.) L’OLP non era uno Stato e Arafat quindi non godeva di immunità.

Governi in esilio

Per definizione, non sono effettivi, trattandosi di governi costretti ad abbandonare il loro paese, laddove si sono insediate altre autorità e a rifugiarsi in Stati alleati.

  • Seconda guerra mondiale, i governi dei paesi conquistati fuggirono e si esiliarono in un altro paese (es. Polonia); si è continuato a riconoscere la soggettività di quegli enti e quindi a considerarli Stati. Lo si è fatto perché si pensava sarebbero tornati ad essere Stati veri e propri.
  • Governo kuwaitiano in esilio in Arabia Saudita durante la guerra del Golfo del 1991 contro l’Iraq.
  • Cambogia = stesso problema con l’invasione da parte del Vietnam.

Ai governi in esilio vengono spesso riconosciute dallo Stato ospitante prerogative sovrane, presupponendo che lo Stato sia più del suo governo (effettivo): ciò però dipende da motivi politici di cortesia legati alla prospettiva del suo ritorno al governo.

Indipendenza: Naturalmente nessuno Stato è totalmente indipendente dagli altri, ed è anzi proprio per questo motivo che è possibile parlare di un «sistema» di Stati e in definitiva di un diritto internazionale comune. In questo caso è intesa in senso giuridico e non in senso fattuale (=che guarda ai fatti), ovvero occorre che l’autorità dello Stato sia giuridicamente suprema, cioè che non agisca sul piano giuridico in base a decisioni assunte da autorità esterne, prive di sostegno e legittimazione politica da parte dei destinatari di quegli atti) quando uno Stato ha una propria costituzione non dipendente da altri Stati. In definitiva, gli Stati sono quindi indipendenti l’uno dall’altro, anche se ciascuno dipende (rectius=è vincolato) dal diritto internazionale.

Indipendenza: Esempi

  • Stati federali e Stati decentrati: Stati federali es. USA: i vari stati della federazione americana non hanno soggettività internazionale perché al di sopra c’è lo Stato federale: vengono sì chiamati Stati ma non sono soggetti, la federazione lo è, in quanto a loro manca l’indipendenza perché dipendono dallo Stato federale. Es. Confederazione Elvetica: ci sono i vari cantoni (che gli svizzeri considerano Stati ma che non sono tali).
  • Stati decentrati es. Germania ha i Lander (regioni con forte autonomia ma non considerabili Stati). Es. Italia ha regioni con grande autonomia ma non sono singoli Stati (nonostante possano concludere accordi internazionali, la responsabilità di una violazione è dell’Italia).

Confederazione di Stati (esempi storici perché oggi non ce ne sono): le unioni di due o più Stati che si univano storicamente per motivi di pace, sicurezza, comune difesa e caratterizzate da un organo assembleare comune. Gli Stati che lo compongono, rimanendo indipendenti e sovrani, non perdono la loro soggettività internazionale. Es. Confederazione Elvetica nasce in questi termini.

Governi Fantoccio: ovvero governi che sono formalmente indipendenti ma che in realtà dipendono giuridicamente dall’autorità di altri Stati. Es. Repubblica di Salò (dichiarata tale ma del tutto dipendente dalla Germania Nazista). Es attuale: Cipro, divisa in parte Nord (autoproclamatasi Stato indipendente) e Sud (quest’ultima appartenente all’UE). È considerato uno stato fantoccio a partire da una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 1996. Una signora che possedeva delle terre a Cipro non ha più potuto accedere alle sue terre perché occupate da militari Turchi, Cipro del Nord è stato definito uno Stato fantoccio.

Esempio:

  • Caso Dukanovic – Montenegro (2004) – sentenza del 2004 della cassazione penale. Dukanovic era il presidente del consiglio dei ministri del Montenegro. Il pubblico ministero di Napoli indaga su una faccenda di contrabbando di tabacco e scopre che Dukanovic è implicato in questo caso e vuole sottoporlo a processo ed emettere una richiesta di custodia cautelare in carcere, ma la richiesta viene rigettata: viene detto che Dukanovic essendo Presidente del consiglio di uno Stato, come accade normalmente per gli altri Stati ai sensi del diritto internazionale, gode di immunità. Il giudice di Napoli conferma la tesi del diritto internazionale ma il Pubblico Ministero non si arrende ed il caso finisce in mano alla Cassazione, che deve capire se Dukanovic gode o meno dell’immunità: la Cassazione deve verificare se il Montenegro è un soggetto del diritto internazionale oppure no. Nel 2006 il Montenegro è diventato uno Stato ma prima era unito alla Serbia. Effettivamente, dalla costituzione dello Stato unione di Serbia e Montenegro, compariva che il vero soggetto del diritto internazionale era l’unione dei due: il requisito dell’indipendenza mancava e quindi Montenegro non era soggetto del diritto internazionale. C’è un organo del ministero degli esteri, l’ufficio del contenzioso diplomatico, che ha il compito di raccogliere dati che emergono dalla prassi internazionale. Anche dalla prassi emerge che il Montenegro non era uno stato indipendente. Il presidente del consiglio del Montenegro non poté godere dell’immunità è un caso emblematico per capire come i giudici procedono per verificare la soggettività dello stato sia esaminandone i dati formali che quelli sostanziali.

Palestina: caso particolarmente complesso. Nel 2011 l’autorità palestinese ha chiesto di diventare membro delle NU. Dal 1974 aveva ottenuto lo status di osservatore, status che dagli anni ’90 è stato ampliato e i privilegi della Palestina sono aumentati. Nel 1998 i rappresentanti della Palestina hanno potuto partecipare alle riunioni ed intervenire. Nel momento in cui uno stato fa una richiesta del genere, bisogna che il consiglio di sicurezza si pronunci. Nel 2011, il Consiglio di sicurezza ha affidato ad un proprio organo, competente in materia di ammissione di nuovi stati, che è andato a verificare se la Palestina potesse essere ritenuta Stato oppure no.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Wilver.Burda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.
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