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Estratto del documento

CHAPTER II ATTRIBUTION OF CONDUCT TO A STATE

Article 4

Conduct of organs of a State

  1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.
  2. An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State.

La prima fondamentale regola è quella stabilita dall'art. 4 che dice "è come regola generale, la condotta dei suoi organi". Quello che l'articolo 4 dice è che il comportamento di qualsiasi persona o ente che agisca in qualità di "organo" dello Stato è da intendersi come un comportamento dello Stato sia che questo organo svolga funzioni legislative,...

esecutive, giudiziarie o altre e qualunque posizione abbianell'organizzazione dello Stato e quale sia la sua natura all'interno del governo. Dal punto di vista del diritto internazionale, la nozione di Stato rilevante è quella che riguarda i suoi organi, sia quelli del potere centrale che quelli del potere decentrato (inteso come Stato apparato). Di conseguenza il Progetto di articoli riprende questo tipo di nozione di stato. Ai sensi del diritto internazionale, quindi, anche ad esempio la condotta di un ente regionale viene imputata allo Stato in quanto la regione non è soggetto di diritto internazionale. Si imputano allo Stato le condotte dei suoi organi anche quando questi organi abbiano agito ultra vires (eccedendo le proprie competenze o contravvenendo a istruzioni)? Esempio: un organo di polizia (organo statale) pone in essere dei comportamenti che corrispondono a tortura (vietata da una Convenzione).conformità alle loro competenze e istruzioni. Questo principio è noto come "ultra vires" e stabilisce che, anche se un organo statale agisce al di là delle sue competenze o contravviene alle istruzioni, il suo comportamento è ancora imputabile allo Stato. Questo principio è importante perché garantisce che gli Stati siano responsabili delle azioni dei loro organi statali, anche quando agiscono in modo illegittimo o oltre i loro poteri. Ciò significa che gli Stati devono essere responsabili per le violazioni del diritto internazionale commesse dai loro organi statali, anche se tali violazioni sono contrarie alle loro leggi interne. In conclusione, se uno Stato agisce in violazione del diritto internazionale, anche se i suoi organi statali agiscono al di là delle loro competenze o contravvengono alle istruzioni, tale comportamento è ancora imputabile allo Stato secondo il principio dell'ultra vires.

Qualità di organi. 68Es. se un agente di polizia in borghese o nel tempo libero torturasse delle persone, tale comportamento non potrebbe essere imputato allo stato perché il poliziotto non sta agendo in qualità di organo statale.

Questo problema se lo è posto spesso la Corte europea dei diritti dell'uomo, organo di garanzia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ha dovuto decidere se fossero da imputare allo Stato convenuto in giudizio (ovvero doveva decretare la responsabilità internazionale dello Stato), è dei comportamenti di alcuni suoi organi che avevano compiuto pratiche di tortura. La sentenza della corte riprende l'orientamento del progetto di articoli.

Sentenza del 2005 (Congo contro Uganda) della Corte Internazionale di giustizia di una controversia internazionale che vedeva contrapposti Congo e Uganda: problema dell'imputabilità all'Uganda della condotta di alcune sue forze militari.

ufficiali presenti tra il 1998 e il 1999 sul territorio del Congo. La CIG afferma che, essendo l'esercito ugandese un organo dello Stato, sorge la responsabilità internazionale dell'Uganda, quindi la condotta di queste forze deve essere considerata come la condotta dello Stato. Il fatto che tali forze abbiano ecceduto le loro competenze o contravvenuto alle istruzioni ricevute è del tutto irrilevante. Sono imputabili allo Stato anche le condotte di privati? Altro problema: La regola generale è in senso negativo: lo Stato non risponde degli atti di privati (anche perché noi apparato comunità ci riferiamo a Stato e non a Stato quindi l'agire dei singoli cittadini non si può imputare allo stato). Ci sono, però, delle eccezioni casi in cui la condotta di privati si può imputare allo Stato (anche perché quest'ultimo potrebbe aggirare la propria responsabilità affidandosi a privati e non organi).

Riguardo si esprimono l'articolo 8 e l'articolo 11.

Art. 8: considera atto di uno stato ai sensi del diritto internazionale il comportamento di una "sipersona o di un gruppo di persone se la persona o il gruppo di persone agiscono su istruzioni osotto la direzione o sotto il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento"

Quindi, il comportamento di privati si deve imputare allo Stato se hanno agito:

  • Su istruzione;
  • Sotto la direzione;
  • Sotto il controllo.

L'espressione "controllo" pone problemi interpretativi: quanto dobbiamo intendere che sussista unlivello di controllo tale da far sì che la condotta di privati generi la responsabilità dello Stato anzichéquella dei privati stessi?

Il problema è stato affrontato dalla giurisprudenza:

  • Primo caso: risolto con una sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1986 nelcaso Nicaragua vs Stati Uniti: questo caso fa riferimento alle azioni
condotte da gruppi armati irregolari e controrivoluzionari (i "contras", gruppo privato) contro il governo marxista nicaraguense dell'epoca. Gli Stati Uniti finanziavano e addestravano questi gruppi armati irregolari che combattevano contro il governo nicaraguense. Nello svolgimento delle loro operazioni, i contras avevano anche compiuto delle gravi violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani – regole fondamentali del diritto internazionale. La questione che la Corte è chiamata a risolvere è se quelle violazioni commesse dai Contras fossero da imputare agli Stati Uniti in quanto loro finanziatori e addestratori (la Corte lo definisce "controllo generale o globale" degli USA sui contras). È sufficiente questo controllo generale per imputare agli Stati Uniti queste violazioni dei diritti umani o no? La Corte decreta che tale controllo generale non era sufficiente per imputare tali condotte agli USA. Era infatti necessario.dimostrare che gli USA esercitassero un "controllo sinergico" (da intendersi come controllo sui atti compiuti dai contras) sulle operazioni dei contras per imputare tali condotte agli USA. Su questo aspetto la dottrina della Corte è stata molto rigida e rigorosa. Su questa stessa questione, alcuni anni dopo, si pronuncia un altro organo giudiziario: il Tribunale per la ex Jugoslavia nel 1999 per quanto riguarda il caso Duško Tadić, accusato di aver commesso crimini internazionali. Nel contesto della sua pronuncia, questo Tribunale deve valutare se le condotte del cosiddetto esercito della Repubblica serba di Bosnia (non era l'esercito ufficiale della Bosnia ma una milizia di serbi che si opponevano al governo bosniaco), gruppi paramilitari privati, responsabili del massacro di Srebrenica, siano da imputare all'ex repubblica federale di Jugoslavia, ovvero alla Serbia. Il tribunale non deve decidere circa la responsabilità della ex Jugoslavia, cioè della Serbia, ma deve valutare se le condotte dei gruppi paramilitari siano da imputare a uno di questi due soggetti.Serbia, è importante valutare la responsabilità di Tadic. Tuttavia, prima di tutto, è necessario determinare se si tratta di un conflitto interno o internazionale per comprendere quale normativa giuridica debba essere applicata. Le regole del diritto umanitario variano a seconda del tipo di conflitto, interno o internazionale. In questo caso, si tratta di un conflitto internazionale, anche dopo il 19 maggio 1992, e quindi si applicano le Convenzioni di Ginevra del 1949. In questo contesto, il Tribunale per l'ex Jugoslavia stabilisce che è sufficiente il "controllo generale" che la Repubblica federale di Jugoslavia esercitava su queste milizie per attribuire la loro condotta alla repubblica federale di Jugoslavia. Pertanto, il Tribunale afferma che non è necessario un controllo effettivo, ma piuttosto un "controllo generale" o "controllo globale", intendendo con ciò un controllo generico, anziché specifico.sui singoli atti, distanziandosi in questo modo dalla dottrina della Corte Internazionale di giustizia.

Il Tribunale ha distinto due ipotesi sulla base della ratio e della prassi, che verrebbero in ogni situazione: il criterio del controllo globale va applicato quando l'atto viene compiuto da un gruppo organizzato e strutturato gerarchicamente; quando invece l'atto viene compiuto da singoli individui o da gruppi non organizzati, si applicherebbe il criterio del controllo effettivo sui singoli atti.

- Sentenza della Corte Internazionale di giustizia del 2007 caso Bosnia contro Serbia, che nel frattempo è succeduta alla Repubblica federale di Jugoslavia. La questione è ancora quella che ha esaminato il tribunale per la ex Jugoslavia circa la condotta dei gruppi paramilitari privati serbi. La Corte deve quindi decidere se si tratta di una condotta che possa essere imputata alla Serbia oppure no: basta un controllo generale o serve un controllo effettivo?

La sentenza

La sentenza della CIG era molto attesa visto il precedente conflitto di opinione (sentenza CIG 1986 sentenza Tribunale del 1999): la nuova sentenza si discosta da quella del Tribunale per la ex Jugoslavia del 1999 e riprende quanto affermato nel 1986: afferma quindi che non sia sufficiente un controllo generale ma che sia necessario un controllo effettivo per imputare tale condotta alla Serbia.

Aggiunge: il conflitto tra la sentenza della CIG e quella del Tribunale per la ex Jugoslavia è più apparente che reale la Corte dice di star decidendo su una questione diversa rispetto al Tribunale: quest'ultimo è infatti chiamato a giudicare circa la responsabilità di un individuo e per questo può anche ricorrere al criterio del controllo generale. La Corte è invece chiamata a giudicare sulla responsabilità internazionale di uno Stato e quindi deve applicare condizioni più rigorose, chiedendo la dimostrazione di un controllo effettivo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
161 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Wilver.Burda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.