Estratto del documento

Diritto internazionale – Prof. Sbolci

Introduzione al corso

Numerosi eventi della realtà contemporanea pongono al giurista questioni di diritto internazionale. Ci sono eventi di carattere universale, che hanno una portata globale come il conflitto in Ucraina, il conflitto in Siria e in Iraq, il conflitto Israele – palestinese che ha avuto di recente un inasprimento.

Poi ci sono controversie sul piano bilaterale, basti pensare alla controversia tra l’Italia e l’India a proposito dei due marò e alle questioni di diritto internazionale che si pongono per il giurista da questa controversia.

Ci sono poi anche delle microconflittualità confinate davanti agli organi interni che pure evocano il diritto internazionale, basti pensare che per esempio sul piano delle controversie di lavoro, quando nasce una controversia di lavoro con uno stato straniero, datore di lavoro, regole di diritto internazionale vengono ad influire sulla sussistenza o la insussistenza della giurisdizione italiana rispetto a queste controversie. Quindi noi ci troviamo di fronte a fenomeni di portata variabile che comunque ci pongono problemi di diritto internazionale.

Questioni di carattere universale

Conflitto in Ucraina

Il conflitto in Ucraina nasce dalla volontà della maggioranza del popolo ucraino di aderire all’Ue; ebbene rispetto a questo processo politico volto ad avvicinarsi agli stati occidentali, la minoranza filorussa si è ribellata e ha cominciato con la secessione della Crimea nel marzo 2014 e poi successivamente altre parti dell’Ucraina dell’est che hanno rivendicato, con l’appoggio della Russia, l’indipendenza e l’autonomia. Siamo arrivati ad un accordo di tregua nel settembre del 2014 che a breve dovrà essere rivisitato a Parigi per quanto riguarda la sua osservanza.

  • La prima questione relativa al diritto internazionale è sapere se il diritto internazionale consenta, vieti o comunque dica qualcosa a proposito della secessione. Il diritto internazionale conferisce o no il diritto alla secessione? Molti sostengono che il diritto internazionale né legittima né vieta la secessione. Il diritto internazionale si limiterebbe a prendere atto di ciò che nella realtà, nell’effettività, nasce dalla realtà dei comportamenti internazionali. Questo anche sulla base di precedenti che sono importanti come ad esempio la secessione del Kosovo del 2008, che ha portato a un parere della corte di giustizia internazionale che afferma proprio che il diritto internazionale si limita a prendere atto della realtà che si forma sul piano delle relazioni internazionali.
  • Poi questa secessione o meglio questo trasferimento della sovranità della Crimea dall’Ucraina alla Russia pone un altro problema giuridico che è quello della successione nei trattati. I trattati che precedentemente si applicavano alla Crimea che fine fanno? Si dice che non producono più effetti rispetto a quel territorio, cioè che a quel territorio si estendono gli effetti dei trattati stipulati dalla Russia negli anni precedenti. Si parla a questo proposito della mobilità delle frontiere dei trattati, cioè i trattati stipulati dall’Ucraina si ritirano e si estendono i trattati stipulati dalla Russia.
  • Inoltre, si può porre un problema di crimini di guerra, perché quell’attacco all’aereo civile che sorvolava in territorio Ucraino è sicuramente un crimine di guerra.
  • Rimane il problema dell’imputazione perché non è chiara la responsabilità, ma sul piano dell’imputazioni si pone anche il problema di che cosa imputare alla Russia.

Conflitto in Siria e in Iraq

Qui abbiamo la contrapposizione fondamentale tra il Califfato, lo stato islamico, l’ISIS e una coalizione di stati guidati dagli USA a cui di fatto partecipano anche quel che rimane del governo iracheno, siriano. Questa guerra ha delle origini in parte remote, ma più recentemente la guerra civile che dal 2011 è esplosa in Siria per contrastare il regime di Assad. Questo regime sostenuto internazionalmente dall’Iran, dall’ex bolla libanese e dalla Russia, ha fatto scattare alcuni movimenti islamici contrari ad Assad.

Mentre nella fase iniziale di questa contrapposizione al regime di Assad erano emersi anche fenomeni di moderatismo nei gruppi anti-Assad, si era formato questo esercito libero siriano che aveva ottenuto il sostegno anche militare delle potenze occidentali, però possiamo ricordare che questo fenomeno poi si è sviluppato attraverso un predominio successivo delle forze estremiste (giadisti, salafiti…) che hanno portato gradualmente all’affermazione del Califfato che ha preso la predominanza sugli altri movimenti anti-Assad e quindi il conflitto si è trasformato in un conflitto tra il Califfato e il regime di Damasco mettendo anche in difficoltà alcune potenze occidentali.

  • Lo stato islamico come si è visto si è reso responsabile di crimini internazionali (la decapitazione di giornalisti, l’annientamento di alcune minoranze religiose...), da questi fenomeni nascono questioni tipicamente giuridiche.
  • La prima questione è sapere se il Califfato è uno stato o no. È un movimento insurrezionale, cioè per la stabilità del suo territorio e del suo controllo effettivo sul territorio si può dire che è un soggetto di diritto internazionale e quindi un vero e proprio stato?
  • Inoltre, dobbiamo capire i crimini internazionali commessi a chi sono imputabili. Probabilmente se si sostiene l’esistenza di uno stato, saranno imputabili allo stato stesso.
  • Ancora, l’intervento armato degli USA su quale fondamento giuridico si legittima. Si può dire che vi è il consenso dell’Iraq, ma la Siria?

Conflitto Israele - palestinese

Questo conflitto è storico ma è tornato di attualità. Si tratta di un conflitto da alcuni individuato anche come origine di tutta la conflittualità mediorientale. È un conflitto che nasce dal 1948 quando Israele sorge sul piano della realtà internazionale proclamando la indipendenza dello stato israeliano. Prima di ciò Israele non esisteva, perché vi era solo la Palestina controllata dal Regno Unito, quest’ultimo dopo la seconda guerra mondiale si ritira dopo aver favorito l’ingresso massiccio di ebrei in Israele e nel 1948 Israele dichiara la propria indipendenza su territori che erano stati tradizionalmente abitati dai palestinesi. Quindi nasce la prima guerra arabo-israeliana, nascono i primi rifugiati. La situazione si drammatizza nel 1967 con la guerra dei sei giorni quando Israele, accampando una sorta di legittima difesa preventiva, occupa il Sinai dell’Egitto, la striscia di Gaza, Gerusalemme est e la Cisgiordania. La situazione si drammatizza perché il fenomeno dei rifugiati e quello della lotta di autodeterminazione dei palestinesi si accentua.

Nel 1978 vi è una parziale correzione di tutto ciò perché con un accordo di pace con l’Egitto l’Israele restituisce il Sinai e si impegna a garantire l’autonomia di Gaza e di alcune città della Cisgiordania. Questo viene poi perfezionato nel ’93 con gli accordi di Oslo e alcune autonomie vengono concesse: così a Betlemme, a Gerico, Gaza…però la situazione conflittuale rimane perché i palestinesi continuano ad invocare autodeterminazione e l’indipendenza da un parte e dall’altra il sostegno delle Nazioni Unite a questa prospettiva dello stato palestinese.

Nel 2012 lo stato di Palestina è ammesso alle Nazioni Unite come stato non membro e recentemente l’assemblea generale ha autorizzato la Palestina ha innalzare la propria bandiera al palazzo di vetro di NY.

Questa situazione conflittuale ha portato da una parte continui attacchi dei palestinesi nei confronti di Israele che qualifica questa attività come attività terroristica, inoltre ha portato Israele a creare un muro di separazione con la Cisgiordania. Quindi da una parte c’è la posizione di Israele che evoca il diritto di difendersi dal terrorismo e dall’altra parte l’azione del popolo palestinese che mira all’autodeterminazione con il sostegno della maggior parte della comunità internazionale.

  • La prima questione di diritto internazionale che si pone a tal proposito è la ricostruzione della regola sull’autodeterminazione dei popoli, cioè come si forma questa regola di diritto internazionale che conferisce ai popoli il diritto all’indipendenza dal dominio straniero. Oggi questa regola è considerata pacificamente esistente nel diritto internazionale ma pone il problema della soggettività dei destinatari di questa regola, cioè i popoli sono soggetti di diritto internazionale quando sono destinatari di questa regola oppure si può parlare di una soggettività di diritto internazionale solo delle organizzazione esponenziali di questo movimento.

Controversie bilaterali

Controversia tra Italia e India

I fatti risalgono al febbraio 2012, quando un gruppo di marò (tra cui Girone e la Torre), sono imbarcati su una petroliera italiana, in funzione antipirateria. Sulla base giuridica di una legge interna e delle risoluzioni del consiglio di sicurezza sono imbarcati dei militari italiani in funzione antipirateria. Questa petroliera naviga a largo dell’India, viene avvicinata da una barca e sospetta di attività di pirateria tanto che i fucilieri imbarcati sparano per allontanare l’imbarcazione la quale dopo essersi allontanata arriva nel porto del Sud dell’India con due pescatori morti colpiti da proiettili.

Le autorità indiane fanno un trabocchetto al capitano della petroliera italiana comunicandogli un invito ad entrare nel porto indiano per ottenere la testimonianza dell’equipaggio perché le autorità indiane avrebbero catturato dei pirati. Il capitano accetta l’invito e fa entrare la nave italiana e lì la polizia indiana arresta i due marò imputando loro l’omicidio volontario di questi pescatori e da qui nasce tutta la controversia. Questi due marò sono incarcerati, successivamente verranno liberati su cauzione con l’obbligo di domicilio, la questione va davanti ai giudici indiani i quali affermano la loro piena giurisdizione su questo fatto perché si tratta di un’uccisione di due pescatori indiani.

La difesa italiana dei due marò contesta innanzitutto la giurisdizione internazionale dei giudici indiani e anche la competenza territoriale dei giudici indiani. La corte afferma che la giurisdizione è indiana e la difesa italiana dei due marò impugna la sentenza davanti alla corte suprema indiana la quale riconosce la giurisdizione internazionale indiana ma nega la competenza territoriale avocando a sé la controversia. Davanti alla corte suprema dell’India la questione si trascina anno dopo anno con rinvii, nel frattempo la sorte dei due marò è che questi vengono trasferiti a New Delhi con l’obbligo di residenza nell’ambasciata italiana in India.

Quando in Italia ci sono le elezioni politiche del febbraio del 2013 i due fucilieri ottengono un’autorizzazione a rientrare in Italia per votare, vi è un accordo tra l’ambasciatore italiano (Mancini) e le autorità indiane su questo punto. I due fucilieri arrivano in Italia, votano, e il ministero guidato da Monti quando arriva il momento di farli rientrare nega il rientro dei due fucilieri, tant’è che le autorità indiane circoscrivono l’attività dell’ambasciatore Mancini vietandogli di uscire dall’ambasciata, quindi senza fargli esercitare pienamente le proprie funzioni. Tuttavia, dopo molte pressioni i marò rientrano in India e continua questo rinvio davanti alla corte suprema. Nel settembre del 2014 la Torre è colpito da un’ischemia cerebrale e ottiene l’autorizzazione a rientrare in Italia per una terapia intensiva. La Torre è ancora in Italia sulla base di proroghe di questa autorizzazione.

L’Italia in tutta questa vicenda si è affidata ad una difesa locale ed ha evitato di internazionalizzare la vicenda, nel giugno del 2015 dopo una grande pressione del parlamento, l’Italia chiede di deferire la questione ad un arbitrato internazionale. L’Italia contemporaneamente a questo ricorso al tribunale arbitrale del diritto del mare chiede anche delle misure cautelari provvisorie, più precisamente ne chiede due:

  • Il rientro dei due marò in Italia;
  • Il blocco della procedura giurisdizionale davanti alle corti indiane.

Arriva un’ordinanza di questo tribunale internazionale del 24 agosto 2015, con la quale si segna un pareggio delle due posizioni perché l’ordinanza stabilisce che le autorità italiane e quelle indiane non possono più adottare provvedimenti in materia e devono astenersi da ulteriori atti, ma nega il rientro dei due marò in Italia. Si parla di un pareggio sostanziale perché ha accolto una parte e rifiutato l’altra, tuttavia si tratta di un pareggio solo apparente perché: l’interesse maggiore dell’Italia era quello di far rientrare i due marò in Italia, l’ordinanza che blocca le procedure è sostanzialmente quello che l’India ha fatto fino adesso, perché l’India con tutti i continui rinvii ha sostanzialmente detto che siamo fermi sul piano della procedura giudiziaria e quindi l’ordinanza del tribunale internazionale altro non fa che dare atto al comportamento che le autorità giurisdizionali indiane hanno tenuto fino ad adesso.

Questioni di diritto internazionale

  • La prima è quella della giurisdizione internazionale, cioè chi è competente a giudicare? Le autorità indiane o le autorità italiane. L’Italia a tal proposito evoca alcune regole di diritto internazionale per esempio un articolo della convenzione sul diritto del mare (art 97) che attribuisce allo stato di bandiera della nave la giurisdizione in caso di incidenti. Inoltre l’Italia evoca un’altra regola di diritto internazionale che è quella della immunità giurisdizionale delle truppe all’estero (cioè le truppe inviate all’estero sono sottoposte solo alla giurisdizione dello stato di invio). L’India risponde dicendo che quando la convenzione internazionale sul diritto del mare evoca gli incidenti, si riferisce ad incidenti di navigazione, non a omicidi, quindi secondo le autorità indiane questa regola non è applicabile al caso di specie. Sull’altro aspetto (le immunità) l’India sostiene che non si tratta di soldati in una missione inviata dallo stato italiano all’estero, sono sostanzialmente dei mercenari messi a disposizione di un privato e l’India evoca a questo proposito anche il sistema previsto dalla legge italiana secondo cui è l’armatore che rimborsa allo stato italiano le spese di questa permanenza a bordo dei militari. Inoltre sostiene anche che non si tratta di truppe all’estero perché non sono su territorio straniero ma sono su una nave. Infine, l’India evoca un’altra regola di carattere consuetudinario che è quella della nazionalità passiva delle vittime, cioè poiché le vittime sono indiane la giurisdizione spetta all’India o meglio anche all’India, ecco l’aspetto più sottile cioè la prospettiva che ci sia una giurisdizione concorrente e sia quella indiana sulla base della nazionalità passiva delle vittime.
  • Altro problema è il valore giuridico di alcuni accordi che sono stipulati non in modo formale ma accordi c.d. in forma semplificata quale quell’accordo fra l’ambasciatore Mancini e l’autorità indiana. È un accordo vincolante per l’Italia essendo stipulato da un rappresentante diplomatico? Si risponde di sì perché si tratta di un accordo c.d. in forma semplificata, ma comunque capace di produrre effetti giuridici obbligatori per parti, quindi anche l’efficacia di accordi internazionali che non sono solenni.
  • Infine, vi è il problema degli strumenti da utilizzare per far valere le situazioni giuridiche internazionali. L’Italia in una prima fase si è affidata alla giustizia indiana, e ha omesso di internazionalizzare la controversia perché lo ha fatto solo nel 2015 membri doveva proporre subito la questione davanti al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per far valere il rischio della pacifica relazione con l’India in modo che il consiglio di sicurezza potesse dare delle indicazioni, come per esempio quella di presentare la controversia alla corte internazionale di giustizia e non davanti all’arbitrato sul diritto del mare. La questione non è secondaria perché davanti alla corte internazionale di giustizia si può far valere tutto il diritto internazionale esistente, mentre davanti al tribunale del diritto del mare si può far valere solo il diritto del mare, quindi può accadere che davanti all’arbitrato la questione dell’immunità delle truppe all’estero potrebbe essere un argomento non rilevante. Quindi gli argomenti di difesa sarebbero potuti essere meglio avanzati meglio davanti alla corte internazionale di giustizia che davanti al tribunale del mare.

Micro controversie

All’inizio si è parlato anche di micro controversie che evocano il diritto internazionale. Facevamo riferimento al tema della controversia di lavoro con stati stranieri, perché se un dipendente del consolato del USA intende far valere una sua pretesa nei confronti del datore di lavoro USA, la prima argomentazione che il difensore del governo degli Stati Uniti enuncia è “immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione”.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 342
Diritto internazionale Pag. 1 Diritto internazionale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 342.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 41
1 su 342
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.pop di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Sbolci Luigi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community