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LE CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO L’ILLECEITA’ DEL COMPORTAMENTO
Sono quelle circostanze che, una volta verificatesi, escludono la responsabilità dello Stato poiché
viene meno l’elemento oggetto di tale responsabilità, ossia l’antigiuridicità del fatto purché non si
tratti di un comportamento contrario ad una norma di jus cogens.
Queste circostanze escludono l’illiceità per un duplice ordine di motivi:
perché, benché l’obbligo internazionale sia stato violato, non sussiste responsabilità. Così
- l’intervento della forza maggiore o del caso fortuito escludono, per l’intervento di una causa
estranea, l’esistenza di un comportamento statale in violazione di un obbligo internazionale;
perché la circostanza rende inoperante la norma e cancella il carattere dell’illiceità che in genere
- riveste l’atto posto in essere dallo Stato. Cosi avviene nel caso del consenso dello Stato leso,
della legittima difesa e delle contromisure, e ancora dello stato di necessità e dell’estremo
pericolo.
Consenso dello Stato leso: il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione di un atto,
da parte di un altro Stato esclude l’illiceità dell’atto stesso nei confronti del primo Stato, nella
misura in cui l’atto non eccede i limiti del consenso. Circostanza che esclude la responsabilità di
uno Stato che ha commesso un illecito internazionale e che si verifica quando lo Stato nei cui
confronti sussisteva l’obbligo violato abbia consentito a tale violazione.
Requisiti:
deve essere attribuibile allo Stato leso;
- deve essere valido secondo il diritto internazionale;
- deve essere chiaramente dato anche se implicitamente;
- deve essere dato prima o, quantomeno, contestualmente alla commissione del fatto illecito;
- non deve essere violata una norma di jus cogens.
-
Forza maggiore: è il sopravvenire di una forza irresistibile o di un avvenimento imprevedibile,
fuori dal controllo di uno Stato, che rende materialmente impossibile agire in conformità
dell’obbligo.
Requisiti:
deve esistere una relazione di causa ed effetto tra l’evento e la violazione;
-
28 deve sussistere la completa estraneità dello Stato autore della violazione. La situazione di forza
- maggiore non può essere invocata qualora è dovuta, da sola o in combinazione con altri fattori
alla condotta dello Stato che la invoca. Si richiede cioè che lo Stato “imputato” non abbia
contribuito a produrre circostanza in esame (cd. negligenza contributiva);
non assunzione, da parte dello Stato, del rischio che l’evento imprevisto si verifichi.
-
Distress (estremo pericolo): situazione in cui si trova un individuo-organo dello Stato, il quale, per
salvare la propria vita o quella di persone a lui affidate da un pericolo grave e imminente, commette
un illecito.
Requisiti:
impossibilità di ricorrere ad altri mezzi;
- esistenza di un pericolo grave ed imminente non riconducibile all’attività dello Stato;
- che l’azione posta in essere non generi un pericolo comparabile o superiore.
-
Necessità: situazione di pericolo grave ed imminente in cui viene a trovarsi uno Stato, che per farvi
fronte è costretto a violare una norma internazionale. Lo stato di necessità costituisce una causa di
esclusione della responsabilità internazionale. La dottrina esprime, però, delle riserve circa
l’effettiva configurabilità dello stato di necessità quale fattispecie autonoma, riconducendolo
piuttosto alle figure della forza maggiore e dell’estremo pericolo.
Requisiti:
è lo Stato e non l’individuo-organo a commettere il fatto illecito;
- il fatto illecito rappresenta l’unico mezzo per proteggere un interesse essenziale dello Stato;
- la violazione non deve ledere in modo grave un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti
- l’obbligo esisteva;
in ogni caso non possono essere violate norme di diritto imperativo (jus cogens).
-
Contromisura: adozione da parte di uno Stato nei cui confronti un obbligo è stato violato, di un
comportamento illecito ma giustificato dalla lesione subita. Essa mira a realizzare la cessazione
dell’illecito ed a reintegrare l’ordine giuridico violato. Insieme alla legittima difesa, la contromisura
costituisce una forma di autotutela. Il termine è ormai quasi unanimemente preferito a quello
tradizionale di rapprese saglia in quanto non contiene alcun elemento di natura afflittiva; essa mira a
realizzare la cessazioni dell’illecito ed a reintegrare l’ordine giuridico violato.
Limitazioni:
divieto di ricorrere a contromisure che presuppongono l’uso della forza;
- obbligo di adottare contromisure solo nei confronti dello Stato che ha commesso l’illecito
- internazionale;
necessità di adottare contromisure reversibili nei loro effetti;
- obbligo di adottare contromisure proporzionate;
- divieto di violare norme imperative del diritto internazionale.
-
Legittima difesa: autorizza l’uso della forza da parte dello Stato che ha subito un attacco armato.
Riconosciuto dall’art. 51 della Carta ONU come diritto naturale di autodifesa, nel caso che abbia
luogo un attacco armato, contro uno stato membro dell’ONU.
Tutti gli autori sono concordi nel ritenere che tale misura riveste un carattere difensivo e non
afflittivo, caratterizzandosi come una delle due principali forme in cui si esplicita l’autotutela. Essa
si distingue inoltre dallo stato di necessità in quanto è diretta contro lo Stato autore dell’illecito che
ha scatenato la reazione.
Per essere lecito deve rivestire le seguenti caratteristiche:
essere proporzionale all’afflizione;
- essere necessaria, ossia rispondere ad un attacco reale (è vietata la legittima difesa preventiva);
- essere immediata, anche se non adotta immediatamente la misura deve costituire una reazione.
-
29
L’art. 51 della Carta prevede anche un diritto di legittima difesa in base al quale Stati terzi
avrebbero la facoltà di intervenire in difesa di un altro Stato aggredito. In questa ipotesi è
necessaria:
l’esistenza di un’alleanza regionale difensiva o di una domanda di assistenza (reale e legittima)
- da parte dello Stato aggredito;
la constatazione da parte dello Stato in difesa del quale si intende intervenire di aver subito
- l’aggressione.
Reciprocità: intesa come l’applicazione a beneficio di Stati, organi e cittadini stranieri di un
determinato trattamento sotto condizione che il medesimo trattamento sia attribuito allo Stato
accordante, ai suoi organi e cittadini. Essa costituisce, indirettamente, un meccanismo automatico di
adozione di una contromisura, oltre a rivestire carattere preventivo.
I principi fondamentali: tali principi, altrimenti definiti come ordine pubblico internazionale
interno, costituirebbero una categoria di norme particolarmente importanti nel sistema
costituzionale di uno Stato, tanto da imporre la disapplicazione di norme internazionali pattizie.
Effetto di liceità: particolare conseguenza giuridica prodotta dalle raccomandazioni delle
organizzazioni internazionali in base alla quale lo Stato che contravviene ad obblighi
precedentemente assunti attraverso un trattato, al fine di rispettare la raccomandazione dell’organo
internazionale, non commette illecito internazionale. Tale effetto sussiste esclusivamente:
esclusivamente tra i membri dell’organizzazione che ha emanato l’atto;
- limitatamente alle raccomandazioni legittime, ovvero che rientrano nelle competenze
- istituzionali degli organi che le hanno emanate.
CONSEGUENZE DELL’ILLECITO E DETERMINAZIONE DELLO STATO LESO
Conseguenze dell’illecito:
La commissione di un illecito internazionale, cioè la violazione di una norma giuridica
internazionale (norma di primo grado), fa sorgere una nuova norma giuridica (norma di secondo
grado) che produce un complesso di obblighi a carico dello Stato inottemperante e corrispettivi
nuovi diritti in capo allo Stato leso.
Dalla commissione di un illecito internazionale discendono delle conseguenze, quali:
obbligo di cessazione dell’illecito, a carico dello Stato inottemperante;
- obbligo di fornire assicurazioni e garanzie di non reiterazione dell’illecito;
- obbligo di riparazione integrale a favore dello Stato leso dall’illecito;
- il diritto, in capo allo Stato leso, di comminare una contromisura allo Stato inottemperante.
-
Obbligo, forma di adempimento tardivo e parziale della norma internazionale primaria
precedentemente violata. Prescinde da una eventuale richiesta in tal senso da parte dello Stato leso.
È prescritta in ogni caso di violazione continuativa di una norma (illecito continuato) in cui
l’esistenza di una situazione illecita non si estingue in un’azione puntuale ma si perpetua nel tempo.
In tal caso la cessazione dell’azione o omissione contraria al diritto internazionale si impone senza
pregiudizio della responsabilità in cui lo Stato autore del fatto è incorso.
Con la restituzione in forma specifica che si applica a tutti i tipi di illecito si produce il ripristino
dello status quo ante.
Assicurazioni e garanzie di non reiterazione: assicurazioni, anche verbali, e garanzie, che postulano
misure concrete, di non reiterazione dell’illecito. Sono prescritte qualora le circostanze lo
richiedano, cioè quando permanga il rischio di reiterazione.
Le riparazioni: costituisce una forma di risarcimento nei confronti dello Stato offeso.
restitutio in integrum indica l’obbligo, per lo Stato autore del fatto illecito, di cancellare tutte le
• conseguenze di tale fatto e di ristabilire lo stato di cose che verosimilmente sarebbe esistito se
non fosse stato commesso l’illecito; deve essere materialmente possibile, non deve essere
30 eccessivamente onerosa per lo Stato autore dell’illecito, non deve essere sproporzionata rispetto
ai benefici che potrebbero derivare da un’altra forma di riparazione;
soddisfazione: è una forma di riparazione del pregiudizio morale arrecato dall’illecito e
• prescinde dalla corresponsione del risarcimento dei danni (es. scuse fornite da un organo
ufficiale);
risarcimento monetario: corresponsione di una somma a tiolo di indennizzo, allo Stato leso. È
• corrisposto sia a titolo di riparazione per equivalente (lo Stato offensore è tenuto a versare una
somma di denaro equivalente al valore che avrebbe avuto la reintegrazione dello status quo ante.
Tale pagamento sostituisce la restituito in integrum nei casi in cui questa non è possibile) sia a
titolo di riparazione dei danni provocati. Determinazione della somma dovuta:
nel caso di violazioni concernenti norme internazionali poste a tutela delle persone e dei