Diritto internazionale: nozioni e teorie sul fondamento giuridico
Il diritto internazionale rappresenta l’ordinamento giuridico della società internazionale, una società composta non da individui, bensì da Stati sovrani e pochi altri enti che sono in grado di relazionarsi con essi su un piano di parità. Non costituisce, dunque, una parte del diritto interno di uno Stato ma un sistema giuridico distinto da quello dei singoli Stati.
Diritto internazionale
Complesso delle norme e delle regole che disciplinano i rapporti tra soggetti della Comunità Internazionale.
Norme del diritto internazionale: sono tutte quelle regole di condotta il cui rispetto è da considerarsi obbligatorio: al comportamento prescritto a carico di un soggetto fa costantemente riscontro una pretesa di un altro soggetto a che tale comportamento sia tenuto.
Soggetti della Comunità Internazionale
Devono intendersi tutti coloro che possiedono l’astratta attitudine a divenire titolari di diritti ed obblighi previsti dalle norme del diritto internazionale che essi stessi hanno generato. Si tratta degli Stati sovrani e indipendenti, organizzazioni di governo di una comunità territoriale che non riconoscono alcuna autorità sovraordinata e delle organizzazioni internazionali: essi coesistono nel sistema internazionale e concorrono paritariamente alla produzione delle norme di diritto internazionale in conformità al principio di uguaglianza.
Classificazione delle fonti
L’ordinamento giuridico della società internazionale è un sistema giuridico atipico in quanto vige il principio del decentramento delle funzioni. Le tre funzioni di produzione, accertamento e realizzazione coercitiva del diritto sono esercitate dagli stessi soggetti che compongono la comunità internazionale, mentre negli ordinamenti interni queste sono delegate ad organi ad hoc. Di fatto non esiste un’assemblea legislativa preposta alla produzione normativa, manca un organo giudiziario avente carattere obbligatorio (essendo la funzione giurisdizionale internazionale di natura arbitrale), e i soggetti dell’ordinamento procedono in via diretta alla realizzazione coercitiva di un diritto (autotutela).
Art. 38 Statuto della Corte internazionale di giustizia
L’articolo dispone che nella soluzione delle controversie la Corte applicherà:
- Convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute tra gli Stati in controversia;
- La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generalmente accettata come diritto;
- I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- Le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più altamente qualificati delle varie nazioni, come strumenti sussidiari per la determinazione delle norme di diritto.
Norme consuetudinarie
Comprese i principi generali di diritto che ne costituiscono una particolare categoria e che si indirizzano a tutti i membri della comunità internazionale.
Norme convenzionali
Poste in essere da trattati internazionali. Sono fonti che devono alla norma consuetudinaria pacta sunt servanda il fondamento della loro obbligatorietà, sono vincolanti solo per i soggetti che hanno concorso alla loro formazione. Si distinguono in formali o materiali, a seconda che istituiscano ulteriori fonti di produzione di norme o regolino direttamente i rapporti giuridici tra gli Stati contraenti.
Atti vincolanti delle organizzazioni internazionali
Sono fonti previste dagli accordi istitutivi e hanno efficacia solo per gli Stati che hanno aderito all’accordo.
La consuetudine
È una regola non scritta avente carattere obbligatorio per i soggetti di diritto di un determinato ordinamento giuridico, che deriva dalla ripetizione di un comportamento da parte dei soggetti e della Comunità internazionale accompagnato dalla convinzione che tale comportamento sia conforme al diritto. La consuetudine è fonte di primo grado nella gerarchia delle norme sull’ordinamento giuridico internazionale. Essa tuttavia è caratterizzata da una certa flessibilità cosicché può essere derogata mediante accordo. Esistono però alcune consuetudini non derogabili in quanto tutelano i valori fondamentali della comunità internazionale (jus cogens).
Elementi costitutivi della consuetudine
- Diuturnitas o usus (elemento oggettivo): è la ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento;
- Opinio juris ac necessitatis (elemento soggettivo): è il convincimento che un dato comportamento sia giuridicamente dovuto.
La consuetudine, intesa come pratica generale accettata quale diritto, è, sostanzialmente, l’unica fonte di diritto internazionale generale atta a vincolare tutti i membri della Comunità internazionale. Ogni Stato è, infatti, tenuto ad osservare la norme consuetudinaria, indipendentemente dal fatto che abbia o no partecipato alla sua formazione, o che l’abbia accettata o meno. Altresì, gli Stati di nuova formazione sono vincolati dalle norme consuetudinarie generali vigenti al momento della loro nascita.
Condizioni necessarie per la formazione della norma consuetudinaria
- Comportamento degli Stati: devono manifestare con atti commissivi od omissivi la propria volontà a tenere un determinato comportamento;
- Tempo di formazione: sebbene non esista una regola precisa circa il tempo di formazione, è comunque necessario un certo lasso di tempo, ai fini della cristallizzazione di una norma consuetudinaria;
- Costante ed uniforme pratica degli Stati: devono tenere un comportamento ripetuto nel tempo e unicamente interpretabile;
- Generale applicazione da parte degli Stati: la consuetudine deve trovare fondamento in un comportamento comune alla generalità degli Stati. Generalità non significa totalità, ma è importante il comportamento della maggior parte degli Stati i cui interessi sono toccati nello specifico.
Applicabilità della consuetudine
- Agli Stati particolarmente interessati: nasce da una sentenza della CIG (Corte internazionale di giustizia) sulla piattaforma continentale del mare del Nord (1969) in cui si attribuiva maggiore rilevanza alla prassi degli Stati interessati, ossia agli Stati con litorale piuttosto che a quelli privi;
- Agli Stati obiettori persistenti: ossia a quegli Stati che hanno duramente e ripetutamente contestato la norma consuetudinaria durante la fase di formazione:
- alcuni autori sostengono che se uno Stato contesta una consuetudine durante il processo di formazione in modo persistente ed inequivocabile tale regola non può essere applicata nei suoi confronti (eccezione di applicabilità; teoria dell’obiettore permanente);
- altri autori affermano che la norma consuetudinaria è applicabile anche nei confronti dello Stato che l’ha ripetutamente contestata quando era in formazione. In caso contrario essa perderebbe la sua connotazione di diritto generale e comune all’intera Comunità Internazionale per assumere la fisionomia di un accordo tacito;
- Agli Stati di nuova formazione: la dottrina è concorde nel ritenere che le norme consuetudinarie vincolano anche gli Stati sorti in un periodo successivo a quello della formazione della norma consuetudinaria;
- Ad un gruppo limitato di Stati (cd. consuetudini particolari): è possibile che vi siano norme consuetudinarie vincolanti solo per una ristretta cerchia di soggetti. Si tratta normalmente di consuetudini regionali o locali, e la prova della loro esistenza deve essere data dalla parte che le invoca.
Opinio juris sive necessitatis
È la convinzione di uno Stato che un dato comportamento sia giuridicamente dovuto perché corrispondente ad un imperativo giuridico. Permette di distinguere i comportamenti che determinano la nascita di regole consuetudinarie da quelli che, invece, rappresentano la mera espressione della comitas gentium o cortesia internazionale.
Dottrina
- Tesi dualistica: affinchè possa affermarsi una regola consuetudinaria è necessaria la presenza di entrambi gli elementi (soggettivo e oggettivo);
- Tesi monista:
- che risolve la consuetudine nel solo elemento dell’usus, considerando l’opinio iuris la conseguenza psicologica dell’esistenza delle norme consuetudinarie. Non è accettabile perché rende impossibile distinguere le consuetudini dai meri usi (regole di cortesia internazionale che gli Stati osservano senza sentirne l’imperatività);
- che risolve la consuetudine nel solo elemento dell’opinio juris, per cui le norme consuetudinarie sarebbero norme originarie a formazione spontanea e la prassi mezzo di prova della sua esistenza.
I trattati
Costituisce la principale fonte del diritto internazionale. È l’incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti di diritto internazionale (Stati sovrani o enti come la Santa Sede o le Organizzazioni internazionali) dirette a creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali. Si parla, a seconda dei casi, di accordo, trattato, convenzione, scambio di note, memorandum d’intesa o anche, soprattutto nel caso di trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, di Statuto, Carta, ecc…, ma la nozione rimane, comunque, la stessa quale che ne sia la denominazione.
L’idoneità dell’accordo internazionale a creare norme giuridicamente vincolanti per le parti si fonda sulla formula pacta sunt servanda. L’accordo internazionale prevale, nei rapporti tra le parti, sulle norme generali di fonte consuetudinaria, salvo sulle norme di ius cogens internazionali.
Caratteristiche
- Fonte di norme particolari, valide cioè solo per le parti contraenti;
- Ha origine volontaria.
Il trattato è la manifestazione delle volontà concordi delle parti, proveniente da soggetti di diritto dotati della capacità prescritta, allo scopo di produrre degli effetti giuridici disciplinati dal diritto internazionale.
La procedura di conclusione dei trattati, i loro effetti, le riserve, l’invalidità e l’estinzione sono disciplinati dal diritto consuetudinario. Nel 1969 è stata adottata la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che detta regole, in parti dichiarative del diritto internazionale, in parti di sviluppo progressivo, per la disciplina di tale fonte del diritto internazionale.
La Convenzione di Vienna disciplina solo gli accordi tra Stati, ma costituiscono altresì trattati anche gli accordi conclusi tra Stati e altri soggetti del diritto internazionale o tra soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati. L’accordo può disciplinare tutte le materie, incluse quelle facenti parte del dominio riservato dagli Stati, con il solo limite dello ius cogens, pena la sua nullità.
Il trattato è fonte di norme particolari, valide cioè solo per le parti contraenti, ed ha un origine volontaria. L’accordo crea diritti e obblighi solo tra gli Stati parti; tuttavia, una regola di un trattato può riprodurre una norma consuetudinaria preesistenti o trasformarsi successivamente in diritto consuetudinario. Esso può avere luogo solo tra soggetti di diritto internazionale.
Classificazione dei trattati
- In base al numero delle parti contraenti:
- Bilaterali: regolano i rapporti e gli interessi specifici intercorrenti tra due Stati;
- Multilaterali: regolano materie di interesse più generale e che intercorrono tra più Stati;
- Semicollettivi: ricorrono all’espediente di considerare un insieme di Stati, portatori di un interesse comune, come una sola parte contraente;
- Trattati chiusi o aperti, rispetto alla possibilità di adesione che hanno gli Stati terzi. Solo i trattati collettivi o multilaterali possono essere chiusi o aperti. La clausola che consente la partecipazione di uno Stato terzo è detta clausola di adesione o accessione.
- Trattati politici, commerciali, di navigazione in base all’oggetto principale del trattato;
- Trattati permanenti o transitori, a seconda della durata degli effetti del trattato;
- Trattati che danno vita a regole materiali (se disciplinano comportamenti degli Stati) o formali (se istituiscono fonti che creano altre norme).
Codificazione: Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969
Convenzione di codificazione promossa dalla Commissione di diritto internazionale. La convenzione è largamente riproduttiva delle norme consuetudinarie relative al procedimento di formazione e all’efficacia dell’accordo, delle riserve, alle cause di invalidità, d’estinzione e di sospensione dell’applicazione dell’accordo ma essa presenta anche aspetti fondamentali innovativi, soprattutto nell’ambito del principio della libertà degli Stati nella stipulazione dei contratti e della interpretazione delle norme convenzionali.
L’ambito di efficacia della Convenzione del 1969, è come accade per tutte le norme pattizie, limitato alle parti contraenti: tale regola è enunciata dalla Convenzione stessa insieme al principio della sua irretroattività. La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia nel 1974.
Ambito di applicazione
- Accordi stipulati dopo la sua entrata in vigore;
- Accordi tra Stati che ne sono parti;
- Accordi stipulati per iscritto;
- Accordi tra Stati e soggetti non statali, oppure tra soggetti non statali.
La procedura di conclusione dei trattati: formazione, adesione, entrata in vigore
Formazione dei trattati
- Libertà di forma: possono configurarsi accordi scritti, verbali (poco utilizzati), taciti (es. consuetudine particolare). Secondo la Convenzione di Vienna, il consenso di uno Stato alla conclusione dei trattati può essere fornito attraverso la firma, lo scambio degli strumenti costituenti il trattato, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione o di qualsiasi altro mezzo convenuto. La conclusione dei trattati può avvenire attraverso due diversi tipi di procedura:
- Con procedimento solenne: quando alla conclusione dei trattati sono legittimati i plenipotenziari, ma occorre la successiva ratifica da parte degli organi interni. Si articola in 4 fasi:
- Il negoziato costituisce la fase delle trattative cui prendono parte i rappresentanti plenipotenziari degli Stati al fine di concordare le regole da inserire nel testo del trattato;
- La firma ha, qui, una funzione di autenticazione del testo del trattato, il testo non potrà più essere modificato (trattati bilaterali). Nei trattati multilaterali vale spesso la prassi della firma differita, che è manifestazione di una generica disponibilità dello Stato firmatario a stipulare successivamente il trattato mediante ratifica;
- La ratifica consiste della dichiarazione di volontà dello Stato ad impegnarsi all’osservanza del testo sottoscritto. L’art. 14 Conv. di Vienna equipara la ratifica all’accettazione e all’approvazione;
- Lo scambio delle ratifiche per gli accordi bilaterali e il deposito delle stesse presso un depositario – Stato/organizzazione internazionale; per quelli multilaterali, rappresentano il momento del perfezionamento dell’accordo;
- La registrazione presso il segretariato delle Nazioni Unite che ne cura la pubblicazione. È prevista dalla prassi internazionale più recente;
- In forma semplificata: quando alla conclusione dei trattati sono legittimati quei soggetti che hanno redatto il testo. La firma rappresenta l’atto attraverso cui il trattato si perfeziona ed entra in vigore; nel caso di trattato negoziato a distanza, la prestazione del consenso avviene mediante lo scambio di note diplomatiche.
- Con procedimento solenne: quando alla conclusione dei trattati sono legittimati i plenipotenziari, ma occorre la successiva ratifica da parte degli organi interni. Si articola in 4 fasi:
Adesione
È la possibilità che uno Stato terzo entri a far parte di un accordo, precedentemente stipulato da altri Stati, attraverso la cd. clausola di adesione. Per i Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali l’ammissione di un nuovo Stato è generalmente subordinata all’accettazione degli Stati membri o degli organi della organizzazione.
Riserva
È una dichiarazione unilaterale fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato, o vi aderisce, attraverso cui lo Stato mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni di un trattato multilaterale nella loro applicazione. Formulata per iscritto e comunicata agli altri Stati contraenti, può essere ritirata in qualsiasi momento, si intende accettata se non sono avanzate obiezioni entro un anno dalla notifica. Le riserve possono essere apposte al momento della firma, ma anche della ratifica o dell’adesione.
Tipi di riserve
- Rifiuto da parte di uno Stato, di determinate clausole dell’accordo: riserve eccettuative: quelle con cui uno Stato, apponendole, esclude per sé l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato;
- Accettazione solo con modifica di alcune clausole: riserve modificative quelle con cui uno Stato, apponendole, modifica per sé l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato, anche se in relazione ad una determinata fattispecie;
- Accettazione di alcune clausole solo in base ad una certa interpretazione: riserve interpretative quelle con cui uno Stato, apponendole, dichiara.
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