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CASI PARTICOLARI IN CUI LE RISERVE NON POSSONO ESSERE APPOSTE
ART. 19 Convenzione di Vienna
1. La riserva è vietata dal trattato: il trattato prevede che a tale trattato non possono essere
apposte riserve in toto o in parte.
2. Il trattato prevede che solo certe riserve possono essere apposte: non tutte ma solo alcune
riserve sono consentite dal trattato.
3. Riserva incompatibile con l'oggetto o trattato. A meno che non ricorra una di queste 3 ipotesi
la riserva può sempre essere apposta.
Bisogna però anche valutare quali sono le conseguenze del successivo atteggiamento degli altri stati.
Lo stato può apporre sempre la riserva ma i trattati sono comunque una fonte di carattere negoziale che
implicano un incontro delle volontà degli stati, quindi gli stati devono raggiungere un consenso in
qualche modo bilaterale, dunque il problema è:
Se uno stato pone una riserva che si colloca in posizione differenziata rispetto agli altri, che reazioni
hanno gli altri stati ???
ARTICOLO 20 – ACCETTAZIONE E OBIEZIONE DELLE RISERVE
L'articolo 20 afferma che se una riserva è espressamente accettata dal trattato non occorre che gli altri
stati aderenti al trattato stesso la approvino, a meno che non sia espressamente previsto dal trattato. Se
il trattato prevede inoltre che esso debba essere approvato in maniera integrale da tutti gli stati e
qualcuno di questi ponesse una riserva, tutti gli altri stati devono accettare tale riserva.
Vi sono 2 norme:
1. ….
2. La riserva da sola non basta, ci vuole l'accettazione di tutti gli stati. La categoria di ipotesi è
quella di trattati in cui è particolarmente importante l'intreccio tra diritti e obblighi dei vari stati
come ad esempio i trattati di disarmo.
Esistono dunque alcuni trattati per i quali esiste ancora in principio di integrità e dunque le riserve
sono ammesse solo se tutti gli stati le hanno accettate. Il problema è capire a quali condizioni una
riserva è ammissibile e consente allo stato di entrare a far parte del trattato.
Quando uno stato appone una riserva in un trattato multilaterale è sufficiente l'accettazione di un altro
stato che può anche essere non espressa, può essere anche tacita. Basta che vi sia uno stato che accetta
la riserva per concedere allo stato riservante di entrare nel trattato.
Se nessuno accetta tale riserva il riservante sta fuori dal trattato. Non è detto però che tutti gli stati
abbiano lo stesso comportamento nei confronti della riserva, alcuni la accetteranno altri no.
Le obiezioni devono però essere qualificate e cioè di affermare di non volere che si formi alcun vincolo
negoziale con lo stato riservante, se questa obiezione non è qualificata, siamo di fronte ad una
obiezione semplice (o non qualificata), però la conseguenza è che nonostante l'obiezione una qualche
forma di vincolo negoziale si crea comunque, dunque le riserve vengono in qualche modo favorite.
Come si regolano sulla base degli accordi di Vienna i rapporti tra i vari stati: tra lo stato riservante e
stato accettante il trattato si applica con le modifiche imposte dalla riserva, se abbiamo una riserva
eccettiva (che esclude un articolo) il contratto si applicane tranne l'articolo escluso.
Stato riservante e stato obiettante:
Se l'obiezione è qualificata non si crea il vincolo negoziale tra i 2 stati, è come se non vi fosse alcun
trattato tra loro.
Se la riserva è di tipo eccettuativo e l'obiezione è semplice essa ha il valore di un'accettazione.
EFFETTI DELLE RISERVE
Tra lo Stato riservante e lo Stato accettante il trattato si applica tenendo conto della riserva.
Tra gli altri stati il trattato si applica nella formulazione originaria.
EFFETTI OBIEZIONI ALLE RISERVE
1. Obiezione qualificata: Tra lo stato riservante e lo Stato obiettante il trattato non si applica.
Non si crea alcun tipo di accordo tra questi 2 stati.
2. Obiezione semplice: tra lo stato riservante e lo stato obiettante il trattato si applica con
esclusione della parte investita dalla riserva.
Articolo 23 Convezione di Vienna: da indicazioni molto importanti specialmente sul momento in cui
la riserva comincia a produrre effetti. Se uno stato formula una riserva che non viene accettata da
nessuno è considerata nulla e quindi è fuori dal trattato.
Questi trattati vanno male per la protezione dei diritti umani infatti se uno stato sbaglia nella creazione
di una riserva questo è fuori da tale trattato che è fondamentale, dunque il territorio di uno stato è
escluso dalla protezione che quel trattato esercita. La corte europea dei diritto dell'uomo svolge
funzioni di vigilanza sul rispetto dei diritti garantita dalla convenzione europea, vi è anche il comitato
ONU dei diritti umani, questi 2 organi hanno affermato entrambi che quando si è davanti al tratt sui
diritti umani e uno stato appone una riserva invalida, essa è nulla ma il consenso dello stato a far parte
del trattato va salvato e preservato, quindi lo stato non è escluso bensì ne fa parte e semplicemente non
si tiene conto della riserva nulla.
Articolo 31 INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
E' un problema che si pone anche per quanto riguarda i trattati (oltre alla legge ordinaria), visto che
questi presentano alcune caratteristiche fortemente diverse da altre fonti normative come quelle degli
ordinamenti interni. La norma negli stati viene calata dall'alto mentre i trattati sono il frutto della
manifestazione della volontà degli stati, cioè il prodotto del consenso della volontà degli stati.
La convenzione di Vienna contiene una serie di disposizioni destinate ad occuparsi ad alcuni tipi di
trattati, in questa parte la convenzione non fa altro che mettere per iscritto norme già esistenti a livello
consuetudinario (non scritto), e sono norme che sono in gran parte ispirate al diritto interno, ma non
alle norme interne che riguardano l'interpretazione della legge, bensì quelle di diritto privato che
riguardano l'interpretazione dei trattati. Vengono utilizzate regole conosciute anche negli ordinamenti
interni come nel diritto privato e con regole simili all'interpretazione dei contratti.
La norma fondamentale è l'art. 31 visto che detta i criteri generali di interpretazione. L'art 31
contiene diverse regole che però sono tutte di carattere generale ed in una ipotetica gerarchia stanno
tutte al primo posto, mentre nell'art 32 sono indicati i mezzi complementari d'interpretazione che si
devono usare solo quando le regole generali non offrono soluzioni soddisfacenti.
L'art 33 si occupa dei trattati conclusi in più versioni linguistiche.
Art. 31: troviamo fin dal primo paragrafo almeno 2 criteri di interpretazione perché l'art 31 prevede
l'interpretazione letterale. Il trattato si interpreta prendendo conto del significato ordinario delle parole,
con una precisazione, tale interpretazione deve essere fatta in buona fede. Questa espressione è
inserita come una sorta di correttivo, perché è chiaro che l'interpretazione letterale se da un risultato
completamente incongruente da quello normalmente attribuito, essa è nulla. Bisogna però dire che l'art
31 contiene una sostanziale eccezione a questo principio, precisamente nel paragrafo 4 che afferma
che può darsi che in alcuni casi le parti scelgano di discostarsi dal significato ordinario delle parole.
Non vogliano una interpretazione letterale del trattato ! Capita spesso quando nei trattati sono contenute
espressioni che contengono definizioni. Nel paragrafo 1 dell'art. 31 è l'interpretazione sulla base
dell'oggetto e scopo del trattato, le singole norme di un trattato non vanno mai interpretate isolatamente
tra loro e senza tener conto che fanno parte del trattato stesso. L'idea che sta alla base
dell'interpretazione che si definisce teleologica è che in qualche modo le norme del trattato concorrono
tutte verso un determinato obbiettivo e quindi devono essere interpretate in modo consono con questo
obbiettivo col fine di rendere più agevole tale raggiungimento.
Interpretazione contestuale (art.31 paragrafo 2): da una specificazione su cosa si deve intendere in
base all'art. 31 come contesto, potremmo essere portati ad intendere tale interpretazione in un contesto
politico nel quale è stato creato, ma non è così, non siamo di fronte al contesto storico-politico. Il
contesto comprenderà oltre al testo incluso preambolo e allegati, ogni accordo relativo al trattato che è
stato concluso in connessione dell'accordo principale (eventuali protocolli), gli strumenti unilaterali che
sono stati elaborati da singoli o più stati in connessione con l'elaborazione del trattato.
Il paragrafo 3 della convenzione di Vienna indica l'interpretazione sistematica: cioè un trattato non
viene concluso nel vuoto, il trattato non esiste al di fuori di un sistema giuridico ma è inserito
nell'ambito di un sistema internazionale, i trattati si debbono interpretare tenendo conto dell'esistenza
delle altre norme internazionali. In realtà il processo in atto nella comunità internazionale è quello
opposto cioè vi è una frammentazione del diritto piuttosto che una unione. La frammentazione del
diritto internazionale è intesa come la tendenza a considerare i singoli trattati come sistemi a se stanti. Il
fenomeno della frammentazione è considerato come un grande problema al giorno d'oggi.
Può darsi che le parti giungano ad un accordo per decidere come interpretare l'accordo
precedentemente ma può anche darsi che nel modo in cui le parti risolvono il trattato tra loro si capisca
come lo vogliono interpretare.
La lettera C impone di interpretare il trattato tenendo conto di ogni regola rilevante del diritto
internazionale applicabile alle relazioni tra le parti. Si tende ad enfatizzare il principio di
contemporaneità cioè non si può interpretare e confrontare un trattato stipulato nel 50 e uno del 2012.
Questa norma è quella che più di altre ci indirizza verso l'idea di un carattere sistematico. Le norme
fanno parte di un sistema e devono essere inquadrate in tale sistema. Dall'art. 31 si ricavano dunque 4
regole generali d'interpretazione: letterale, teleologica, contestuale e sistematica.
Può darsi però che questi 4 criteri non siano sufficienti e non diano una soluzione soddisfacente allora
l'art. 32 della convenzione individua alcune regole complementari (regole sussidarie da applicare
successivamente). Queste vanno usate quando l'art. 31 non ci consente di capire bene il significato
della norma del trattato oppure connette ad un risultato che di per sé è assurdo e irragionevole.
Trattati conclusi in più lingue (art 33) sono trattat