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CASI PARTICOLARI IN CUI LE RISERVE NON POSSONO ESSERE APPOSTE

ART. 19 Convenzione di Vienna

1. La riserva è vietata dal trattato: il trattato prevede che a tale trattato non possono essere

apposte riserve in toto o in parte.

2. Il trattato prevede che solo certe riserve possono essere apposte: non tutte ma solo alcune

riserve sono consentite dal trattato.

3. Riserva incompatibile con l'oggetto o trattato. A meno che non ricorra una di queste 3 ipotesi

la riserva può sempre essere apposta.

Bisogna però anche valutare quali sono le conseguenze del successivo atteggiamento degli altri stati.

Lo stato può apporre sempre la riserva ma i trattati sono comunque una fonte di carattere negoziale che

implicano un incontro delle volontà degli stati, quindi gli stati devono raggiungere un consenso in

qualche modo bilaterale, dunque il problema è:

Se uno stato pone una riserva che si colloca in posizione differenziata rispetto agli altri, che reazioni

hanno gli altri stati ???

ARTICOLO 20 – ACCETTAZIONE E OBIEZIONE DELLE RISERVE

L'articolo 20 afferma che se una riserva è espressamente accettata dal trattato non occorre che gli altri

stati aderenti al trattato stesso la approvino, a meno che non sia espressamente previsto dal trattato. Se

il trattato prevede inoltre che esso debba essere approvato in maniera integrale da tutti gli stati e

qualcuno di questi ponesse una riserva, tutti gli altri stati devono accettare tale riserva.

Vi sono 2 norme:

1. ….

2. La riserva da sola non basta, ci vuole l'accettazione di tutti gli stati. La categoria di ipotesi è

quella di trattati in cui è particolarmente importante l'intreccio tra diritti e obblighi dei vari stati

come ad esempio i trattati di disarmo.

Esistono dunque alcuni trattati per i quali esiste ancora in principio di integrità e dunque le riserve

sono ammesse solo se tutti gli stati le hanno accettate. Il problema è capire a quali condizioni una

riserva è ammissibile e consente allo stato di entrare a far parte del trattato.

Quando uno stato appone una riserva in un trattato multilaterale è sufficiente l'accettazione di un altro

stato che può anche essere non espressa, può essere anche tacita. Basta che vi sia uno stato che accetta

la riserva per concedere allo stato riservante di entrare nel trattato.

Se nessuno accetta tale riserva il riservante sta fuori dal trattato. Non è detto però che tutti gli stati

abbiano lo stesso comportamento nei confronti della riserva, alcuni la accetteranno altri no.

Le obiezioni devono però essere qualificate e cioè di affermare di non volere che si formi alcun vincolo

negoziale con lo stato riservante, se questa obiezione non è qualificata, siamo di fronte ad una

obiezione semplice (o non qualificata), però la conseguenza è che nonostante l'obiezione una qualche

forma di vincolo negoziale si crea comunque, dunque le riserve vengono in qualche modo favorite.

Come si regolano sulla base degli accordi di Vienna i rapporti tra i vari stati: tra lo stato riservante e

stato accettante il trattato si applica con le modifiche imposte dalla riserva, se abbiamo una riserva

eccettiva (che esclude un articolo) il contratto si applicane tranne l'articolo escluso.

Stato riservante e stato obiettante:

Se l'obiezione è qualificata non si crea il vincolo negoziale tra i 2 stati, è come se non vi fosse alcun

trattato tra loro.

Se la riserva è di tipo eccettuativo e l'obiezione è semplice essa ha il valore di un'accettazione.

EFFETTI DELLE RISERVE

Tra lo Stato riservante e lo Stato accettante il trattato si applica tenendo conto della riserva.

Tra gli altri stati il trattato si applica nella formulazione originaria.

EFFETTI OBIEZIONI ALLE RISERVE

1. Obiezione qualificata: Tra lo stato riservante e lo Stato obiettante il trattato non si applica.

Non si crea alcun tipo di accordo tra questi 2 stati.

2. Obiezione semplice: tra lo stato riservante e lo stato obiettante il trattato si applica con

esclusione della parte investita dalla riserva.

Articolo 23 Convezione di Vienna: da indicazioni molto importanti specialmente sul momento in cui

la riserva comincia a produrre effetti. Se uno stato formula una riserva che non viene accettata da

nessuno è considerata nulla e quindi è fuori dal trattato.

Questi trattati vanno male per la protezione dei diritti umani infatti se uno stato sbaglia nella creazione

di una riserva questo è fuori da tale trattato che è fondamentale, dunque il territorio di uno stato è

escluso dalla protezione che quel trattato esercita. La corte europea dei diritto dell'uomo svolge

funzioni di vigilanza sul rispetto dei diritti garantita dalla convenzione europea, vi è anche il comitato

ONU dei diritti umani, questi 2 organi hanno affermato entrambi che quando si è davanti al tratt sui

diritti umani e uno stato appone una riserva invalida, essa è nulla ma il consenso dello stato a far parte

del trattato va salvato e preservato, quindi lo stato non è escluso bensì ne fa parte e semplicemente non

si tiene conto della riserva nulla.

Articolo 31 INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

E' un problema che si pone anche per quanto riguarda i trattati (oltre alla legge ordinaria), visto che

questi presentano alcune caratteristiche fortemente diverse da altre fonti normative come quelle degli

ordinamenti interni. La norma negli stati viene calata dall'alto mentre i trattati sono il frutto della

manifestazione della volontà degli stati, cioè il prodotto del consenso della volontà degli stati.

La convenzione di Vienna contiene una serie di disposizioni destinate ad occuparsi ad alcuni tipi di

trattati, in questa parte la convenzione non fa altro che mettere per iscritto norme già esistenti a livello

consuetudinario (non scritto), e sono norme che sono in gran parte ispirate al diritto interno, ma non

alle norme interne che riguardano l'interpretazione della legge, bensì quelle di diritto privato che

riguardano l'interpretazione dei trattati. Vengono utilizzate regole conosciute anche negli ordinamenti

interni come nel diritto privato e con regole simili all'interpretazione dei contratti.

La norma fondamentale è l'art. 31 visto che detta i criteri generali di interpretazione. L'art 31

contiene diverse regole che però sono tutte di carattere generale ed in una ipotetica gerarchia stanno

tutte al primo posto, mentre nell'art 32 sono indicati i mezzi complementari d'interpretazione che si

devono usare solo quando le regole generali non offrono soluzioni soddisfacenti.

L'art 33 si occupa dei trattati conclusi in più versioni linguistiche.

Art. 31: troviamo fin dal primo paragrafo almeno 2 criteri di interpretazione perché l'art 31 prevede

l'interpretazione letterale. Il trattato si interpreta prendendo conto del significato ordinario delle parole,

con una precisazione, tale interpretazione deve essere fatta in buona fede. Questa espressione è

inserita come una sorta di correttivo, perché è chiaro che l'interpretazione letterale se da un risultato

completamente incongruente da quello normalmente attribuito, essa è nulla. Bisogna però dire che l'art

31 contiene una sostanziale eccezione a questo principio, precisamente nel paragrafo 4 che afferma

che può darsi che in alcuni casi le parti scelgano di discostarsi dal significato ordinario delle parole.

Non vogliano una interpretazione letterale del trattato ! Capita spesso quando nei trattati sono contenute

espressioni che contengono definizioni. Nel paragrafo 1 dell'art. 31 è l'interpretazione sulla base

dell'oggetto e scopo del trattato, le singole norme di un trattato non vanno mai interpretate isolatamente

tra loro e senza tener conto che fanno parte del trattato stesso. L'idea che sta alla base

dell'interpretazione che si definisce teleologica è che in qualche modo le norme del trattato concorrono

tutte verso un determinato obbiettivo e quindi devono essere interpretate in modo consono con questo

obbiettivo col fine di rendere più agevole tale raggiungimento.

Interpretazione contestuale (art.31 paragrafo 2): da una specificazione su cosa si deve intendere in

base all'art. 31 come contesto, potremmo essere portati ad intendere tale interpretazione in un contesto

politico nel quale è stato creato, ma non è così, non siamo di fronte al contesto storico-politico. Il

contesto comprenderà oltre al testo incluso preambolo e allegati, ogni accordo relativo al trattato che è

stato concluso in connessione dell'accordo principale (eventuali protocolli), gli strumenti unilaterali che

sono stati elaborati da singoli o più stati in connessione con l'elaborazione del trattato.

Il paragrafo 3 della convenzione di Vienna indica l'interpretazione sistematica: cioè un trattato non

viene concluso nel vuoto, il trattato non esiste al di fuori di un sistema giuridico ma è inserito

nell'ambito di un sistema internazionale, i trattati si debbono interpretare tenendo conto dell'esistenza

delle altre norme internazionali. In realtà il processo in atto nella comunità internazionale è quello

opposto cioè vi è una frammentazione del diritto piuttosto che una unione. La frammentazione del

diritto internazionale è intesa come la tendenza a considerare i singoli trattati come sistemi a se stanti. Il

fenomeno della frammentazione è considerato come un grande problema al giorno d'oggi.

Può darsi che le parti giungano ad un accordo per decidere come interpretare l'accordo

precedentemente ma può anche darsi che nel modo in cui le parti risolvono il trattato tra loro si capisca

come lo vogliono interpretare.

La lettera C impone di interpretare il trattato tenendo conto di ogni regola rilevante del diritto

internazionale applicabile alle relazioni tra le parti. Si tende ad enfatizzare il principio di

contemporaneità cioè non si può interpretare e confrontare un trattato stipulato nel 50 e uno del 2012.

Questa norma è quella che più di altre ci indirizza verso l'idea di un carattere sistematico. Le norme

fanno parte di un sistema e devono essere inquadrate in tale sistema. Dall'art. 31 si ricavano dunque 4

regole generali d'interpretazione: letterale, teleologica, contestuale e sistematica.

Può darsi però che questi 4 criteri non siano sufficienti e non diano una soluzione soddisfacente allora

l'art. 32 della convenzione individua alcune regole complementari (regole sussidarie da applicare

successivamente). Queste vanno usate quando l'art. 31 non ci consente di capire bene il significato

della norma del trattato oppure connette ad un risultato che di per sé è assurdo e irragionevole.

Trattati conclusi in più lingue (art 33) sono trattat

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher drago_it di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Biagioni Giacomo.