Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
UNIONE EUROPEA
di giustizia di Lussemburgo.
IL CONSIGLIO D’EUROPA
, che con la CEDU del 1950 ha istituito la Corte europea di diritti
dell’Uomo di Strasburgo e nel 1957 ha stipulato la Convenzione europea per la soluzione di
controversie, per cui le eventuali controversie verranno deferite alla Corte internazionale di
giustizia (CIG).
, l’Organizzazione
L’OSCE per la sicurezza e la cooperazione in Europa che, con la
Convenzione di Stoccolma del 1992 ha costituito la Corte di conciliazione ed arbitrato, un
supporto amministrativo per i possibili arbitri.
costituita con il Patto costitutivo del Cairo del 1945, che prevede
LA LEGA DEGLI STATI ARABI
che il suo Consiglio possa eventualmente essere indicato come collegio arbitrale, anche se
nella prassi ha solitamente svolto il ruolo di buoni uffici o conciliazione.
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI , istituita con il Protocollo di Cartagena del
OSA
e dell’America Latina.
45 che raccoglie alcuni Stati del Nord America
Con il patto di Bogotà del 1948 gli Stati si sono accordati per l’eventuale soluzione pacifica delle
controversie e per l’eventuale ricorso alla CIG: non viene quindi istituita una soluzione ad hoc
ma rimanda alla Corte di giustizia e prevede eventualmente la creazione di appositi collegi
arbitrali. Questa organizzazione è però importante perché ha svolto, nel corso degli anni 80,
una funzione intensa di soluzione delle controversie in America latina: al suo interno ci sono
infatti organi, come il Consiglio permanente, aventi funzioni conciliative che si sono rilevate
determinanti nell’85 quando si sono verificati numerosi incidenti di frontiera tra Costa Rica e
Nicaragua.
, un accordo di tipo commerciale riguardante un rapporto di libero scambio tra
MERCOSUR
alcuni paesi dell’America latina: nel 2004 è stato adottato il Protocollo Olivos con cui è stato
istituito il Tribunale permanente di revisione, competente soprattutto in ambito commerciale. 62
Stati dell’America latina avente una vocazione sì
, un accordo tra alcuni
COMUNIDAD ANDINA
commerciale ma anche di proposizione della buona armonia tra gli Stati, il cui trattato istitutivo
Corte di giustizia molto simile a quella dell’Unione europea.
prevede una
(oggi Unione dell’Africa), che col
CORTE DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’UNITÀ AFRICANA
Protocollo del Cairo del 64 ha costituito la Commissione di mediazione, conciliazione e arbitrato
per controversie che possono sorgere tra gli Stati, anche in materia di violazione di diritti
umani.
del 92 tra Canada, Messico e Stati Uniti, un accordo che promuove il libero
TRATTATO NAFTA
scambio tra i paesi, una sorta di mercato libero, che prevede la costituzione di commissioni
bistaterali formate dai due Stati parti della controversia, una sorta di piccolo collegio arbitrale
che cerca di dirimere la controversi. Questo Trattato prevede anche l’istituzione di un arbitrato
internazionale tra l’investitore e lo Stato, avendo esso lo scopo di proteggere anche gli
investitori privati nel territorio degli Stati membri.
, un accordo commerciale a vocazione
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO OMC
universale nato nel 94, che prevede un particolare meccanismo di soluzione delle controversie.
Il trattato istitutivo è formato da più accordi, relativi ognuno ad una determinata materia, uno dei
quali riguarda la soluzione delle controversie, prevedendo in primo luogo una soluzione
diplomatica, e in secondo luogo un meccanismo giurisdizionale particolare con due gradi di
giudizio (cosa unica): al primo livello un Panel che accerta il fatto della controversia e
l’eventuale violazione dell’OMC, il quale redige un report, una sorta di sentenza vincolante per
gli Stati parti, e al secondo livello l’Appellate body, una sorta di grado di appello permanente
che decide sulla legittimità giuridica del rapporto del Panel, non potendo andare a sindacare sui
fatti di causa già accertati ma in caso solo le sue conclusioni giuridiche.
L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ATTRAVERSO I
MECCANISMI DI ACCERTAMENTO OBBLIGATORIO
L’accertamento davanti ad organi giurisdizionali o quasi giurisdizionali è un procedimento
obbligatorio che obbliga le parti ad un contenzioso.
Questo accertamento giurisdizionale avviene nel diritto internazionale di oggi su quattro piani
chiaro segno dell’evoluzione del diritto internazionale contemporaneo
diversi, e questo è un
rispetto a quello classico:
1. Contenzioso tra Stati
2. Contenzioso tra Stati e soggetti privati (siano essi persone fisiche o giuridiche)
3. Contenzioso tra organizzazioni internazionali e soggetti privati
4. Accertamento della responsabilità penale individuale per i crimini internazionali, istituiti
presso tribunali internazionali che detengono tale competenza
1. IL CONTENZIOSO TRA STATI
L’accertamento obbligatorio del diritto internazionale non va confuso con la giurisdizione
obbligatoria: il fatto che un tribunale internazionale renda una sentenza obbligatoria per le parti
del contenzioso, non significa che esso detenga un potere di giurisdizione obbligatorio per cui
obbligatoriamente le parti debbano sottoporsi al giudizio di quel tribunale.
La prima caratteristica da evidenziare è che nel diritto internazionale la giurisdizione si fonda
sul principio di consensualità, tale per cui i tribunali internazionali non hanno automaticamente il
potere di giudicare il contenzioso tra Stati, ma in forme diverse gli Stati devono
preventivamente aver dimostrato il consenso a sottoporsi a tale giurisdizione.
Sono varie le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale nel contenzioso tra Stati.
dell’ ARBITRATO INTERNAZIONALE
La prima più classica è quella , che costituisce la forma
per eccellenza di giurisdizione volontaria, estremamente diffusa in particolare nel XIX sec
quando i c.d. tribunali precostituiti erano praticamente assenti: se due Stati volevano quindi
dirimere la controversia sulla base del diritto internazionale dovevano istituire un apposito arbitrato.
Esso è una forma ad hoc di risoluzione della controversia, riguardante una specifica
controversia. 63
Gli Stati concludono dunque un c.d. compromesso arbitrale, cioè un accordo mediante il
quale hanno pieno controllo sulla definizione della portata della controversia, sulla nomina degli
arbitri (li nominano direttamente o stabiliscono la procedura per nominarli) e sul diritto applicabile
infatti richiamare l’art 38 della cig per cui si applica tutto il diritto internazionale, possono
(possono
limitarlo ad uno specifico accordo o far applicare oltre al diritto internazionale anche delle
normative di diritto interno).
la prima conferenza dell’Aja dell’89 viene istituita la CORTE PERMANENTE DI
Con , esistente ancor oggi e avente sede all’Aja al palazzo di pace dove si trova anche la
ARBITRATO
Corte di giustizia: nonostante il nome, essa di permanente ha solo la sede e una segreteria
amministrativa.
Non si tratta né di un organo giudiziale né di un organo precostituito: essa costituisce quindi
solo un foro presso cui gli Stati possono ad esempio decidere di costituire un tribunale arbitrale o
di svolgere il procedimento.
L’unico di attivazione unilaterale dell’arbitrato,
particolare meccanismo esistente non quindi
dall’art 287 della
attraverso la conclusione di un compromesso arbitrale, è quello previsto
Convenzione di Montego Bay dell’82 sul diritto del mare: questa è una disposizione molto
complessa che prevede che, quando gli Stati non hanno scelto e quindi non hanno effettuato
un’opzione rispetto alla risoluzione della controversia attraverso il deferimento alla cig o al
tribunale per il diritto del mare, essi possono attivare unilateralmente un procedimento
ai sensi dell’allegato 7 della Convenzione stessa.
arbitrale deroga al principio per cui l’arbitrato si fonda su una
Questo meccanismo costituisce quindi una
giurisdizione volontaria degli Stati parti.
Esempio. Sia India che Italia, parti del contenzioso riguardante i due marò, sono parti anche della
non hanno effettuato un’opzione comune di scelta
Convenzione ONU del diritto del mare, ma o
della cig o del tribunale specializzato per la soluzione della proprio controversia. Supponendo che
dopodomani la Corte suprema indiana respinga la richiesta di scarcerazione italiana dei due
soldati, se a fronte dell’attivazione di questo procedimento arbitrale c’è collaborazione dell’India, gli
Stati possono di comune accordo nominare gli arbitri, altrimenti sarà il Segretario della Corte
permanente di arbitrato a nominare i tre arbitri (solitamente i tribunali arbitrali si compongono di un
numero dispari di arbitri, difficilmente in composizione monocratica). delle norme della stessa
Il procedimento arbitrale ex art 287 è però limitato all’applicazione
Convenzione dell’82: questo spiega alcune delle perplessità del governo italiano ad attivare
questo procedimento, in quanto il rischio sarebbe che il tribunale si troverebbe a decidere
escludendo norme molto importanti sula base delle quali si fonda proprio la richiesta di
scarcerazione avanzata.
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
La costituisce invece un vero e proprio organo
giurisdizionale, un tribunale precostituito: essa è il principale organo giudiziario delle Nazioni
Unite previsto dalla Carta, le cui competenze e i cui poteri sono disciplinati dallo statuto della Corte
stessa che costituisce un allegato della Carta ONU creato nel 1945.
Essa si compone di 15 giudici eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio delle Nazioni
Unite di sicurezza secondo un criterio di ripartizione geografica, dovendo essere
rappresentativi di tutti i continenti.
Tuttavia, per prassi e non per norma di diritto codificato, i 5 membri permanenti del Consiglio di
sicurezza hanno sempre avuto un giudice di loro nazionalità, mentre gli altri 10 giudici tendono a
cambiare per nazionalità.
Essi comunque sono giudici e non rappresentanti degli Stati, pertanto agiscono in piena
autonomia e indipendenza.
La Corte ha due competenze:
Una principale in materia di contenzioso tra Stai
Una di tipo consultivo per cui esprime dei pareri non obbligatori su questioni giuridiche
sottoposte o dagli organi politici delle organizzazioni delle Nazioni Unite (Consiglio o Assemble)
o da c.d. agenzie specializzate (come ad es quella della sanità). 64
FUNZIONE DELLA CORTE IN MARTERIA DI CONTENZIOSO
Anche la Corte internazionale di giustizia non si sottrae al principio di consensualità su cui si
fonda la giurisdizione internazionale, per cui gli Stati devono in qualche modo e in qualche forma
manifestare un co