Il diritto internazionale
Il diritto internazionale è un sistema giuridico sui generis, molto peculiare, che ha delle caratteristiche di fondo molto diverse rispetto alle altre branche del diritto. Per un avvicinamento graduale all’oggetto in questione, bisogna innanzitutto chiarire alcune terminologie, a partire dal dire cosa intendiamo per “diritto internazionale”: oggetto del nostro interesse è il c.d. diritto internazionale pubblico, quel sistema di regole e di norme che disciplinano i rapporti tra i soggetti della comunità internazionale.
I soggetti protagonisti sono principalmente gli stati, ma anche le organizzazioni internazionali e, in misura minore, anche i soggetti privati, gli individui, gli investitori (persone fisiche e giuridiche), che hanno trovato nel diritto internazionale un parziale riconoscimento dal punto di vista della soggettività.
Branche del diritto internazionale pubblico
Il diritto internazionale pubblico è oggi una materia di studio quasi sterminata dal momento che le branche in cui si articola sono molteplici (penale, dell’ambiente, dell’economia, dei trasporti, ecc.). Studieremo allora l’esercizio e le regole che disciplinano le tre funzioni principali di un qualsiasi sistema o ordinamento giuridico:
- Legislativa, quindi chi produce le norme e quali sono le fonti;
- Giurisdizionale, quindi chi giudica delle controversie tra soggetti del diritto internazionale;
- Esecutiva, con riguardo all’esecuzione coercitiva del diritto internazionale, che presenta elementi molto problematici.
È più corretto parlare comunque di sistema che di ordinamento, in quanto quest’ultimo sottintende un’organizzazione, una gerarchia delle fonti, che nella disarticolazione del diritto internazionale mancano.
Distinzione da altre branche del diritto
Il diritto internazionale pubblico va distinto da due branche contigue ma profondamente diverse:
- Il diritto dell’Unione europea, che nasce in origine come una delle diverse branche del diritto internazionale, ma che nel corso del tempo assume caratteri tipici e peculiari di un vero e proprio ordinamento giuridico sui generis, non assimilabile né al diritto internazionale né a quello interno degli stati.
- Il diritto internazionale privato, che fa parte del diritto interno nonostante sia stato integrato da convenzioni internazionali: esso non è infatti diritto di emanazione sovranazionale ma regola quei rapporti aventi un elemento di estraneità, componendosi principalmente di norme di conflitto (es. qual è la legge applicabile e il giudice competente su controversie tra una società italiana e una austriaca, o tra due russi che vogliono sposarsi in Italia?).
Importanza del diritto internazionale
Il diritto internazionale è oggetto di studio fondamentale in quanto:
- Oggigiorno, nell’epoca della globalizzazione e dell’interdipendenza, è un diritto sempre più presente, perché tante materie sono sempre più disciplinate da convenzioni internazionali.
- È una necessità di formazione del giurista.
- È uno strumento, una chiave di lettura, un mezzo per interpretare il mondo circostante: non è ovviamente l’unico, ma può essere molto utile, soprattutto in un’epoca in cui non viviamo in stati chiusi e impermeabili.
Esso è un diritto che disciplina o cerca di disciplinare il conflitto di giurisdizione tra stati (es. caso dei due marò in India per la loro condanna, o il caso del fondatore di Wikileaks, Assange, il quale si è rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra chiedendo il diritto di asilo diplomatico, a seguito della richiesta da parte della Svezia alla Gran Bretagna della sua estradizione per l’accusa di violenza carnale nei confronti di due donne).
Confronto con il diritto interno
Abbiamo detto che il diritto internazionale è un diritto sui generis, peculiare, con caratteristiche sue proprie e radicali differenze rispetto al diritto interno. Cerchiamo ora di mettere in evidenza queste differenze o eventuali analogie, esaminando le tre funzioni principali prima nominate:
Funzione legislativa
- Nel diritto interno viene esercitata dal Parlamento, quindi un organo istituzionale con sede a Roma, che emana provvedimenti e atti legislativi caratterizzati da astrattezza e generalità.
- Nel diritto internazionale non esiste un Parlamento, ma i soggetti legiferanti, che producono le norme del diritto internazionale, sono allo stesso tempo destinatari di quelle norme: gli stati concludono infatti trattati internazionali, spesso di natura bilaterale ricalcanti le caratteristiche di un contratto, ma anche trilaterali o multilaterali.
Il diritto internazionale non è dunque caratterizzato da una struttura verticale formata da un’autorità sovraordinata che legifera, ma da un sistema orizzontale in cui gli stessi consociati che legiferano sono anche destinatari delle norme che emanano. In virtù di questa natura orizzontale, è assente una gerarchia delle fonti, conseguenza di un ordinamento strutturato: mancando una vera e propria autorità sovraordinata, in generale e con pochissime eccezioni chiamate principi di verticalizzazione, le fonti sono di pari grado, derogandosi quindi reciprocamente sulla base dei principi che disciplinano i conflitti tra fonti di pari grado, il principio della specialità e il principio cronologico.
L’Assemblea delle Nazioni Unite non è fonte di norme del diritto internazionale, ma ha solo competenza limitata in materia di budget, è un foro di dibattito su vari temi, tra cui quelli sociali: essa non può emanare norme di diritto ma solo una sorta di raccomandazioni, documenti di indirizzo per gli stati appartenenti. All’Assemblea siedono i rappresentanti dei 194 stati membri dell'ONU, la totalità della Comunità internazionale, ad esclusione di uno stato, quello della città del Vaticano, che ha sempre preferito condurre le proprie relazioni internazionali attraverso la Santa Sede, che siede all'ONU solo in qualità di osservatore.
Funzione giurisdizionale
Il principale organo giudiziario internazionale, nonché tribunale internazionale per eccellenza, è la Corte internazionale di giustizia, con sede all’Aja, competente principalmente, se pur non esclusivamente, in materia di contenzioso tra stati (può giudicare solo delle controversie tra stati): in tale ambito il giudicato è vincolante e produce effetti per le parti. Essa ha poi competenza residuale nell’emanazione di pareri su questioni giuridiche richieste da altri organi.
Altro tribunale internazionale è la Corte penale internazionale, competente sulla responsabilità penale individuale, non degli stati: essa persegue quindi i crimini internazionali più gravi quali i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità (attacchi massicci e sistematici contro una comunità), i crimini di genocidio (contro un’intera razza), e i crimini di aggressione (condotta di un leader militare di uno stato).
La giurisdizione internazionale è fondata su un principio di consensualità: perché la corte internazionale di giustizia possa esercitare la propria competenza, entrambi gli stati parte devono aver manifestato, attraverso qualche strumento (es. accordo speciale, consenso pregresso espresso con apposita clausola, dichiarazione unilaterale di accettazione dell’obbligatorietà dell’intervento della corte, ecc.), il proprio consenso a sottoporsi al giudizio di quella corte, di quel tribunale. La stessa corte penale internazionale è limitata da questo principio di consensualità, perché può giudicare solamente di alcuni crimini commessi:
- Sul territorio di uno stato parte dello statuto istitutivo della corte stessa, che quindi ha già accettato di sottoporsi alla sua giurisdizione,
- Da cittadini di uno stato parte dello statuto, indipendentemente dallo stato in cui il crimine è stato commesso.
Anche dal punto di vista della funzione giurisdizionale quindi, il diritto internazionale si caratterizza diversamente dagli altri quali gli ordinamenti interni in cui vige un principio di obbligatorietà.
Funzione esecutiva
L’aspetto che più si evidenzia è quello dell’esecuzione coercitiva: grandi filosofi e pensatori come Hobbes e Austin avevano messo in dubbio la giuridicità del diritto internazionale, osservando come in esso fosse assente un’autorità sovraordinata in grado di eseguire in modo coattivo il diritto stesso nel caso in cui i destinatari delle norme non gli dessero spontaneamente esecuzione: non si poteva parlare, a loro modo, di un vero e proprio sistema di regole giuridiche se i loro destinatari potevano decidere di non ottemperare, non subire sanzioni e non essere indotti all’osservanza.
La stessa critica viene rivolta in uno scambio epistolare del 1932 tra Einstein e Freud: tale scambio avviene perché era stato dato l’incarico a Freud, dall’istituto dell’organizzazione internazionale, di raccogliere le opinioni di grandi personaggi della scienza intellettuale dell’epoca sul fenomeno della guerra, per capire se fosse un fenomeno inevitabile della vita di relazione degli stati o se ci fossero degli strumenti atti ad evitarlo. In questo scambio entrambi convengono che, allo stato di evoluzione delle società internazionali presente negli anni '30, nonostante la creazione della Società delle nazioni, la guerra fosse purtroppo ancora ineludibile a causa dell’assenza nel diritto internazionale di un’autorità sovraordinata in grado di sanzionare gli atti di aggressione e di fatto: secondo entrambi quindi, il diritto internazionale non costituirebbe un vero e proprio diritto.
Con l’ONU, a partire dal 1945 si è creato un sistema di sicurezza collettiva che si fonda sulle prerogative principali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, avente competenza in materia di violazione della pace internazionale e atti di aggressione: esso opera con gli organi degli stati membri e in collaborazione con le organizzazioni regionali di difesa, di cui la Nato è la principale. Questo sistema presenta quindi gli elementi caratteristici e tipici di uno strumento di esecuzione coattiva e coercitiva del diritto.
Tuttavia esistono delle differenze fondamentali. Esso è un organo i cui poteri sono definiti da norme contenute dalla carta ONU, ma che ha una natura squisitamente politica riconosciuta nella carta stessa: il Consiglio di sicurezza può infatti determinare quando una certa situazione giustifichi o meno un dato intervento (es. intervento in Libia), e da qui si denota quindi un’assenza di automatismi nel modo in cui opera. Tuttavia, invece che provare ad individuare analogie con gli ordinamenti interni, bisogna forse cambiare punto di osservazione.
La finalità di un sistema o di un ordinamento giuridico è sicuramente la sua efficacia, la sua effettività, il fatto che le sue norme siano rispettate e seguite: l’esecuzione coercitiva del diritto è uno strumento per perseguire tale finalità. I consociati sono però indotti a rispettare le norme non solo dal timore di una sanzione, ma anche da interessi individuali e personali e da un certo valore di legalità insito in ognuno di essi.
Facendo degli esempi concreti: al semaforo rosso ci si ferma non solo per il timore di prendere una multa (una sorta di esecuzione del diritto), ma anche per la paura di mettere a repentaglio la propria vita (interesse individuale e personale) e per il rispetto del codice stradale (interesse superiore alla legalità, che assicura una collettiva convivenza). Altro esempio. Come lavoratori dobbiamo pagare le tasse: siamo indotti a farlo dal timore di una multa (sanzione), dall’aspettativa che pagandole riceveremo dei servizi migliori (interesse individuale) e dall’adesione generale alla promozione della società nel suo complesso (principio di legalità).
Anche nel diritto internazionale il timore della sanzione non è l’unica motivazione che spinge gli stati a rispettare queste norme che riconoscono giuridiche e applicabili tra loro, e anzi sono spesso più preponderanti le altre due motivazioni:
- Quella dell’interesse personale in particolare (es. nel trasporto aereo le norme sono rispettate perché hanno tutti interesse a far atterrare aerei e farne partire verso paesi stranieri), che è tanto più importante, quanto più si osserva che i soggetti che producono le norme sono anche i destinatari delle norme stesse: questo significa che formuleranno dei dettati normativi corrispondenti o particolarmente aderenti ai propri interessi, permettendo così al diritto internazionale di avere un notevole grado di efficacia.
- Quella dell’adesione a valori generali indivisibili che non corrispondono direttamente a interessi individuali. Uno di questi può essere il rispetto della legalità internazionale come regola di buona condotta nelle relazioni tra stati: molti di essi infatti (non tutti), rispettano in modo abbastanza rigoroso le norme sui diritti dell’uomo perché li ritengono un valore fondamentale della comunità in genere.
L’esecuzione coattiva non è quindi assente. Ci sono infatti:
- Meccanismi imperfetti, come quelli del Consiglio di sicurezza.
- Meccanismi orizzontali, fondati sull’autotutela e l’utilizzo di contromisure (es. se uno di due stati che hanno concluso un accordo commerciale per aprire i propri mercati chiudesse il proprio, l’altro potrebbe a sua volta chiudere anche il suo).
- Meccanismi di diritto interno degli stati, una sorta di collaborazione tra diritto internazionale e interno. Abbiamo molti esempi a riguardo.
La Corte penale internazionale non ha infatti una propria polizia che interviene quando spicca un mandato di arresto, ma si avvale della collaborazione degli stati parte allo statuto della corte stessa, che hanno l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti adottati dalla Corte. Un altro esempio è costituito dall’ICSID, il centro internazionale per la risoluzione di controversie in materia di investimenti, un’istituzione creata dalla banca internazionale con sede a Washington: esso emana lodi arbitrali costituenti titolo esecutivo davanti ai giudici interni dello stato, che possono quindi essere eseguiti direttamente dal diritto interno.
Il diritto internazionale di oggi è caratterizzato da un buon grado di effettività ed efficacia, assolutamente equiparabile a quello di un paese occidentale in cui vige uno stato di diritto.
Evoluzione storica del diritto internazionale
Nascita degli stati nazionali (XVII sec)
Nel corso del 1600, con la guerra dei 30 anni, si ha la consacrazione degli stati moderni: essa si conclude con i trattati di Westfalia del 1648, i quali vengono meno alla sovranità del papato e del neoimperatore asburgico, segnando la definitiva consacrazione, sul piano giuridico-formale, degli stati nazionali. La loro nascita è un lungo processo che dura per secoli, ma con tali trattati viene sancito il principio di autonomia, eguaglianza e sovranità degli stati, facendo emergere un sistema orizzontale in cui non vi è un’autorità sovraordinata, ma in cui gli stati si pongono in relazione tra essi su un piano di parità.
Vige quindi un principio di sovranità interna per cui l’autorità del governo di stato (re, principe, ecc.) è un’autorità esclusiva sul proprio territorio e sui propri cittadini, anche sull’autorità del papato ad esempio che ha invece sempre tentato di affermarsi superiore ad ogni governo. Nonostante gli stati godano anche di una sovranità esterna che gli permette di vincolarsi a norme di condotta, di diritto internazionale, questo rimane sempre un vincolo in primis volontario: non è tenuto a rispettarle chi non ha previamente manifestato il proprio consenso.
Questi sono i caratteri fondamentali sanciti con la pace di Westfalia, presenti ancora oggi, che costituiscono le fondamenta del diritto internazionale. Il diritto internazionale, con tale trattato, nasce come classico, quello delle origini: è un diritto internazionale che si avvale di principi di diritto profondamente radicati nella mentalità europea e che vengono fatti propri nelle regole internazionali, nonostante si abbia avuto il superamento del diritto comune (es. principio di buona fede). Questo perché il diritto internazionale del principio assomiglia molto ad un diritto europeo, tanto che venne descritto da un grande pensatore come ius unicum europeum.
L’universalizzazione del diritto internazionale è infatti un fenomeno molto più recente: quello nascente con i trattati di Westfalia rimane pressoché intatto senza mutamenti significativi sino ai primi anni del XX sec, quindi per un lasso di tempo particolarmente lungo. Esso si caratterizza dal punto di vista delle fonti normative in due tipologie di fonti:
- Accordi internazionali, quasi esclusivamente di natura bilaterale configuranti classici rapporti sinallagmatici basati sulla reciprocità, che assomigliano più a contratti tra stati che ad atti legislativi: questi tendono ad essere accordi che stabiliscono alleanze di natura militare o accordi sul libero commercio basati sul principio del laissez-faire.
- Una serie di norme non scritte quindi fonti del diritto consuetudinario.
Gli stati cercano ad esempio di garantire, in relazione al libero commercio, la libertà di navigazione, realizzabile innanzitutto col libero accesso e transito delle navi commerciali attraverso le acque territoriali (oggi le 12 miglia marittime, a suo tempo 3 miglia): già nel diritto internazionale classico si afferma dunque il diritto di passaggio innocuo e inoffensivo, un diritto consuetudinario accettato da tutti, che attribuiva alle navi che non minacciassero la sicurezza dello stato il diritto di passare.
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