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Estratto del documento

UNIONE EUROPEA

di giustizia di Lussemburgo.

 IL CONSIGLIO D’EUROPA

, che con la CEDU del 1950 ha istituito la Corte europea di diritti

dell’Uomo di Strasburgo e nel 1957 ha stipulato la Convenzione europea per la soluzione di

controversie, per cui le eventuali controversie verranno deferite alla Corte internazionale di

giustizia (CIG).

 , l’Organizzazione

L’OSCE per la sicurezza e la cooperazione in Europa che, con la

Convenzione di Stoccolma del 1992 ha costituito la Corte di conciliazione ed arbitrato, un

supporto amministrativo per i possibili arbitri.

 costituita con il Patto costitutivo del Cairo del 1945, che prevede

LA LEGA DEGLI STATI ARABI

che il suo Consiglio possa eventualmente essere indicato come collegio arbitrale, anche se

nella prassi ha solitamente svolto il ruolo di buoni uffici o conciliazione.

 L’ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI , istituita con il Protocollo di Cartagena del

OSA

e dell’America Latina.

45 che raccoglie alcuni Stati del Nord America

Con il patto di Bogotà del 1948 gli Stati si sono accordati per l’eventuale soluzione pacifica delle

controversie e per l’eventuale ricorso alla CIG: non viene quindi istituita una soluzione ad hoc

ma rimanda alla Corte di giustizia e prevede eventualmente la creazione di appositi collegi

arbitrali. Questa organizzazione è però importante perché ha svolto, nel corso degli anni 80,

una funzione intensa di soluzione delle controversie in America latina: al suo interno ci sono

infatti organi, come il Consiglio permanente, aventi funzioni conciliative che si sono rilevate

determinanti nell’85 quando si sono verificati numerosi incidenti di frontiera tra Costa Rica e

Nicaragua.

 , un accordo di tipo commerciale riguardante un rapporto di libero scambio tra

MERCOSUR

alcuni paesi dell’America latina: nel 2004 è stato adottato il Protocollo Olivos con cui è stato

istituito il Tribunale permanente di revisione, competente soprattutto in ambito commerciale. 62

 Stati dell’America latina avente una vocazione sì

, un accordo tra alcuni

COMUNIDAD ANDINA

commerciale ma anche di proposizione della buona armonia tra gli Stati, il cui trattato istitutivo

Corte di giustizia molto simile a quella dell’Unione europea.

prevede una

 (oggi Unione dell’Africa), che col

CORTE DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’UNITÀ AFRICANA

Protocollo del Cairo del 64 ha costituito la Commissione di mediazione, conciliazione e arbitrato

per controversie che possono sorgere tra gli Stati, anche in materia di violazione di diritti

umani.

 del 92 tra Canada, Messico e Stati Uniti, un accordo che promuove il libero

TRATTATO NAFTA

scambio tra i paesi, una sorta di mercato libero, che prevede la costituzione di commissioni

bistaterali formate dai due Stati parti della controversia, una sorta di piccolo collegio arbitrale

che cerca di dirimere la controversi. Questo Trattato prevede anche l’istituzione di un arbitrato

internazionale tra l’investitore e lo Stato, avendo esso lo scopo di proteggere anche gli

investitori privati nel territorio degli Stati membri.

 , un accordo commerciale a vocazione

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO OMC

universale nato nel 94, che prevede un particolare meccanismo di soluzione delle controversie.

Il trattato istitutivo è formato da più accordi, relativi ognuno ad una determinata materia, uno dei

quali riguarda la soluzione delle controversie, prevedendo in primo luogo una soluzione

diplomatica, e in secondo luogo un meccanismo giurisdizionale particolare con due gradi di

giudizio (cosa unica): al primo livello un Panel che accerta il fatto della controversia e

l’eventuale violazione dell’OMC, il quale redige un report, una sorta di sentenza vincolante per

gli Stati parti, e al secondo livello l’Appellate body, una sorta di grado di appello permanente

che decide sulla legittimità giuridica del rapporto del Panel, non potendo andare a sindacare sui

fatti di causa già accertati ma in caso solo le sue conclusioni giuridiche.

L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ATTRAVERSO I

MECCANISMI DI ACCERTAMENTO OBBLIGATORIO

L’accertamento davanti ad organi giurisdizionali o quasi giurisdizionali è un procedimento

obbligatorio che obbliga le parti ad un contenzioso.

Questo accertamento giurisdizionale avviene nel diritto internazionale di oggi su quattro piani

chiaro segno dell’evoluzione del diritto internazionale contemporaneo

diversi, e questo è un

rispetto a quello classico:

1. Contenzioso tra Stati

2. Contenzioso tra Stati e soggetti privati (siano essi persone fisiche o giuridiche)

3. Contenzioso tra organizzazioni internazionali e soggetti privati

4. Accertamento della responsabilità penale individuale per i crimini internazionali, istituiti

presso tribunali internazionali che detengono tale competenza

1. IL CONTENZIOSO TRA STATI

L’accertamento obbligatorio del diritto internazionale non va confuso con la giurisdizione

obbligatoria: il fatto che un tribunale internazionale renda una sentenza obbligatoria per le parti

del contenzioso, non significa che esso detenga un potere di giurisdizione obbligatorio per cui

obbligatoriamente le parti debbano sottoporsi al giudizio di quel tribunale.

La prima caratteristica da evidenziare è che nel diritto internazionale la giurisdizione si fonda

sul principio di consensualità, tale per cui i tribunali internazionali non hanno automaticamente il

potere di giudicare il contenzioso tra Stati, ma in forme diverse gli Stati devono

preventivamente aver dimostrato il consenso a sottoporsi a tale giurisdizione.

Sono varie le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale nel contenzioso tra Stati.

dell’ ARBITRATO INTERNAZIONALE

La prima più classica è quella , che costituisce la forma

per eccellenza di giurisdizione volontaria, estremamente diffusa in particolare nel XIX sec

quando i c.d. tribunali precostituiti erano praticamente assenti: se due Stati volevano quindi

dirimere la controversia sulla base del diritto internazionale dovevano istituire un apposito arbitrato.

Esso è una forma ad hoc di risoluzione della controversia, riguardante una specifica

controversia. 63

Gli Stati concludono dunque un c.d. compromesso arbitrale, cioè un accordo mediante il

quale hanno pieno controllo sulla definizione della portata della controversia, sulla nomina degli

arbitri (li nominano direttamente o stabiliscono la procedura per nominarli) e sul diritto applicabile

infatti richiamare l’art 38 della cig per cui si applica tutto il diritto internazionale, possono

(possono

limitarlo ad uno specifico accordo o far applicare oltre al diritto internazionale anche delle

normative di diritto interno).

la prima conferenza dell’Aja dell’89 viene istituita la CORTE PERMANENTE DI

Con , esistente ancor oggi e avente sede all’Aja al palazzo di pace dove si trova anche la

ARBITRATO

Corte di giustizia: nonostante il nome, essa di permanente ha solo la sede e una segreteria

amministrativa.

Non si tratta né di un organo giudiziale né di un organo precostituito: essa costituisce quindi

solo un foro presso cui gli Stati possono ad esempio decidere di costituire un tribunale arbitrale o

di svolgere il procedimento.

L’unico di attivazione unilaterale dell’arbitrato,

particolare meccanismo esistente non quindi

dall’art 287 della

attraverso la conclusione di un compromesso arbitrale, è quello previsto

Convenzione di Montego Bay dell’82 sul diritto del mare: questa è una disposizione molto

complessa che prevede che, quando gli Stati non hanno scelto e quindi non hanno effettuato

un’opzione rispetto alla risoluzione della controversia attraverso il deferimento alla cig o al

tribunale per il diritto del mare, essi possono attivare unilateralmente un procedimento

ai sensi dell’allegato 7 della Convenzione stessa.

arbitrale deroga al principio per cui l’arbitrato si fonda su una

Questo meccanismo costituisce quindi una

giurisdizione volontaria degli Stati parti.

Esempio. Sia India che Italia, parti del contenzioso riguardante i due marò, sono parti anche della

non hanno effettuato un’opzione comune di scelta

Convenzione ONU del diritto del mare, ma o

della cig o del tribunale specializzato per la soluzione della proprio controversia. Supponendo che

dopodomani la Corte suprema indiana respinga la richiesta di scarcerazione italiana dei due

soldati, se a fronte dell’attivazione di questo procedimento arbitrale c’è collaborazione dell’India, gli

Stati possono di comune accordo nominare gli arbitri, altrimenti sarà il Segretario della Corte

permanente di arbitrato a nominare i tre arbitri (solitamente i tribunali arbitrali si compongono di un

numero dispari di arbitri, difficilmente in composizione monocratica). delle norme della stessa

Il procedimento arbitrale ex art 287 è però limitato all’applicazione

Convenzione dell’82: questo spiega alcune delle perplessità del governo italiano ad attivare

questo procedimento, in quanto il rischio sarebbe che il tribunale si troverebbe a decidere

escludendo norme molto importanti sula base delle quali si fonda proprio la richiesta di

scarcerazione avanzata.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

La costituisce invece un vero e proprio organo

giurisdizionale, un tribunale precostituito: essa è il principale organo giudiziario delle Nazioni

Unite previsto dalla Carta, le cui competenze e i cui poteri sono disciplinati dallo statuto della Corte

stessa che costituisce un allegato della Carta ONU creato nel 1945.

Essa si compone di 15 giudici eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio delle Nazioni

Unite di sicurezza secondo un criterio di ripartizione geografica, dovendo essere

rappresentativi di tutti i continenti.

Tuttavia, per prassi e non per norma di diritto codificato, i 5 membri permanenti del Consiglio di

sicurezza hanno sempre avuto un giudice di loro nazionalità, mentre gli altri 10 giudici tendono a

cambiare per nazionalità.

Essi comunque sono giudici e non rappresentanti degli Stati, pertanto agiscono in piena

autonomia e indipendenza.

La Corte ha due competenze:

 Una principale in materia di contenzioso tra Stai

 Una di tipo consultivo per cui esprime dei pareri non obbligatori su questioni giuridiche

sottoposte o dagli organi politici delle organizzazioni delle Nazioni Unite (Consiglio o Assemble)

o da c.d. agenzie specializzate (come ad es quella della sanità). 64

FUNZIONE DELLA CORTE IN MARTERIA DI CONTENZIOSO

Anche la Corte internazionale di giustizia non si sottrae al principio di consensualità su cui si

fonda la giurisdizione internazionale, per cui gli Stati devono in qualche modo e in qualche forma

manifestare un co

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Milano Enrico.