Introduzione al diritto internazionale contemporaneo
Il diritto internazionale è l'insieme delle regole giuridiche che riguardano i rapporti tra gli Stati e tra questi e le organizzazioni intergovernative. In prospettiva storica, la nascita del diritto internazionale va ricondotta all'epoca della nascita degli Stati nazionali, con la fine della Guerra dei Trent'Anni, sancita dalla Pace di Westfalia del 1648, emblema simbolico dell'indipendenza dai due poteri che all'epoca si contendevano l'universalità (Papato e Impero).
Il modello westfaliano è espressione indicativa di una situazione di fatto di distribuzione pluralistica del potere sulla scena internazionale o, meglio, europea, in una prospettiva eurocentrica del diritto internazionale, basato sul principio della sovrana eguaglianza formale degli Stati e dotato delle caratteristiche di orizzontalità e scarsa istituzionalizzazione. Questi processi hanno portato alla formazione di una costituzione materiale della società internazionale, incentrata sul principio dell'eguaglianza sovrana tra comunità statali.
Le comunità dei popoli europei hanno quindi imposto i propri valori ai popoli extra-europei nel processo plurisecolare di colonizzazione, ma l'omogeneità dei valori e modelli di comportamento tra le potenze europee si è infranta durante la Prima Guerra Mondiale con la rivoluzione russa del 1917, al quale ha introdotto un modello di rapporti economici che negavano la proprietà privata e il libero commercio, ulteriormente alimentata dall'avvento dei regimi nazifascisti. Durante il Secondo Conflitto Mondiale emerse la visione di un nuovo ordine internazionale, basato sul principio di legalità e della eguaglianza sovrana degli Stati.
La Carta Atlantica e i suoi principi
Linee guida di tale visione, proposta da Roosevelt e Churchill nella Carta Atlantica del 1941, si articolavano:
- Sul divieto dell'uso della forza
- Sulla protezione e promozione dei diritti dell'uomo
- Sulla liberalizzazione degli scambi commerciali
- Sulla protezione degli investimenti stranieri
Con il processo di decolonizzazione cambiarono gli assetti di potere sulla scena internazionale e le maggioranze all'interno dell'Assemblea generale: il gruppo degli Stati non allineati (Paesi del Terzo Mondo) di fatto si avvicinarono alle posizioni dei Paesi del blocco comunista, e lo schieramento dei Paesi occidentali dovette accettare una sorta di rinegoziazione del diritto internazionale, attraverso una pluralità di convenzioni di codificazione.
La delegazione dei Paesi del Terzo Mondo cercò di instaurare un nuovo ordine economico internazionale, fondato sul principio della sovranità permanente degli Stati sulle proprie risorse naturali, e dell'autonoma regolamentazione delle attività economiche sul proprio territorio.
Controversie sulla proprietà privata e i diritti economici
Punto controverso riguardava la proprietà privata e i diritti economici dei privati stranieri: in tale quadro consuetudinario un atto di espropriazione costituiva un illecito internazionale, da ciò l'obbligo di restituzione o di risarcimento, pari all'intero valore al danno emergente e al lucro cessante. Il disconoscimento di tale consuetudine introdusse la liceità di misure statali privative, subordinandola comunque alla corresponsione di un indennizzo.
Con la caduta del Muro di Berlino, la posizione di numerosi Paesi in via di sviluppo è mutata, trasformandosi in un atteggiamento concorrenziale nell'attrarre investimenti stranieri. Si stava assistendo alla omologazione di un unico modello economico (quello liberista) e di un unico modello politico-istituzionale, quello delle democrazie occidentali.
Omogeneizzazione e mantenimento della pace
Omogeneizzazione si configurava negli stessi anni anche sotto il profilo degli strumenti per il mantenimento della pace: l'invasione del Kuwait da parte dell'Irak (1990) suscitò una risposta coercitiva adottata da tutti gli schieramenti della Comunità Internazionale. Sotto questo profilo si ricorda il fallimento dell'azione dell'ONU nella crisi di Somalia rispetto alle stragi in Ruanda e nella ex-Iugoslavia.
L'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, nonostante il compattamento del Consiglio di Sicurezza nel fornire approvazione e sostegno all'azione militare del Governo USA contro l'Afghanistan, non ha dissuaso la Casa Bianca dal perseguire il proprio disegno di egemonia unilaterale (si ricorda l'attacco all'Irak nel 2003), anche attraverso un metodo di egemonismo multilateralistico (uso formale delle istituzioni per realizzare i propri disegni unilateralistici).
Rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale
Quanto al rapporto tra diritto internazionale e questi non devono essere confusi. Ogni ordinamento giuridico nazionale ha le proprie regole di diritto internazionale privato, c.d. diritto di conflitto di rinvio, che servono ad indicare al giudice nazionale investito da una controversia civile che abbia carattere di estraneità un criterio per individuare la legge da applicare alla controversia, e non sono finalizzate alla disciplina materiale del rapporto. Le convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme sono invece volte a regolare direttamente ed in modo uniforme fattispecie aventi carattere di estraneità in specifici settori della vita di relazione tra privati.
La formazione e la trasformazione del diritto internazionale
L'assenza di un legislatore internazionale
La Comunità Internazionale non ha ad oggi un organo permanente di funzione legislativa dotato del potere di adottare regole giuridiche obbligatorie per tutti i soggetti dell'ordinamento. L'Assemblea generale dell'ONU è certamente un organo permanente a competenza generale, ma solo indirettamente foro di elaborazione di regole internazionali, essendo le due tradizionali fonti del diritto internazionale la consuetudine e i trattati.
Con riguardo alla consuetudine, gli atti tipici dell'Assemblea generale sono costituiti da risoluzioni che non hanno valore giuridicamente vincolante, ma costituiscono semplici raccomandazioni, eventualmente indicative della opinio iuris sive necessitatis, ossia del convincimento degli Stati che hanno contribuito all'adozione della risoluzione che una determinata condotta sia giuridicamente obbligatoria o sia necessario che lo divenga. Essendo la ritenuta a tutt'oggi uno dei due elementi costitutivi della consuetudine, insieme alla prassi, l'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU che non sia accompagnata da una diffusa pratica degli stati e di altri organi internazionali conforme ai contenuti della stessa risoluzione non può essere considerata dimostrativa (tantomeno costitutiva) di una consuetudine internazionale.
Prassi + Opinio Iuris o Opinio Sive Necessitatis
(elemento oggettivo)  
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