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STRANIERE
SEZIONE I – Il regolamento (CE) sulle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I).
Principio del riconoscimento automatico delle decisioni straniere.
Con il regolamento 44/2001, le istituzioni comunitarie tendono a assolvere il compito di istituire uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in vista del quale il TFUE prevede l’adozione di misure
mediante le quali garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni
giudiziarie e la loro esecuzione. Il regolamento Bruxelles I rappresenta un passaggio importante di
un disegno la cui realizzazione è stata avviata con la Convenzione di Bruxelles del settembre 1968
riguardante la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, e del quale la tappa più recente è rappresentata dal regolamento 4/2009 relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Il regime previsto dal regolamento 44/2001 si ispira alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che
in materia di circolazione delle merci ha adottato il principio del mutuo riconoscimento e alla
disciplina dettata da numerose convenzioni bilaterali e ripresa anche dalla legge italiana del 1995.
Infatti, il primo comma dell’art. 33 stabilisce che il riconoscimento delle decisioni emanate in uno
degli Stati membri abbia luogo in tutti gli altri senza che sia necessaria il ricorso ad alcun
procedimento. A fruire di tale regime privilegiato di riconoscimento e esecuzione sono tutte le
decisioni rese da autorità giudiziarie degli Stati membri, incluse le decisioni rese in procedimenti
intentati da persone non domiciliate nell’Unione.
Affinché operi questo regime, occorre che si tratti di decisioni pertinenti le materie comprese nel
campo d’applicazione del regolamento e su tale pertinenza un certo margine di controllo esiste in
capo al giudice del riconoscimento, che non può essere ritenuto in tutto e per tutto vincolato alle
valutazioni operate dal giudice straniero. Al giudice dello Stato del riconoscimento e
dell’esecuzione compete, inoltre, verificare che il provvedimento rientri nella nozione di decisione
data dal regolamento. Essa comprende, oltre alle decisioni di merito che concludono un
procedimento contenzioso con autorità di giudicato, anche le decisioni prive di tale autorità perché
ancora soggette ad impugnazione ordinaria, nonché le decisioni interlocutorie e quelle rese nei
procedimenti di volontaria giurisdizione.
Il regime di circolazione delle decisioni giudiziarie configurato dal regolamento ha carattere
assoluto, nel senso che a chi intende chiedere il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza
straniera non è dato scegliere se avvalersi della procedura prevista dal diritto comune piuttosto che
di quella del regolamento. Il regime di circolazione ora previsto dal regolamento Bruxelles I si
impernia sulla distinzione tra riconoscimento ed esecuzione e esclude in principio per il
riconoscimento la necessità di far intervenire l’autorità giudiziaria locale. L’intervento di quest’ultima
è previsto solo ai fini dell’esecuzione e, per di più, i poteri di controllo di cui è dotata sono molto
ridotti e possono essere esercitati soltanto in una seconda fase, ossia dopo la dichiarazione di
esecutività, nell’eventualità di opposizione del debitore.
Effetti del riconoscimento.
Gli articoli 33 e seguenti consentono il riconoscimento automatico degli effetti non esecutivi delle
sentenze straniere, prevedono direttamente gli adempimenti procedurali che si estendono anche
agli effetti esecutivi, limitano i controlli che possono essere compiuti dal giudice dello Stato del
riconoscimento e che possono essere a lui richiesti. Il regolamento non fornisce elementi
direttamente utili per l’identificazione di un modello teorico di riferimento. In materia esistono,
infatti, due modelli: quello della assimilazione di effetti, in base al quale si conferiscono alla
decisione straniera gli stessi effetti di cui gode una decisione nazionale analoga, e quello della
estensione di effetti, secondo cui la decisione straniera viene accettata con gli effetti di cui gode
nello Stato d’origine.
Si è rilevato che gli effetti che la decisione è idonea a produrre nello Stato d’origine non possono di
fatto prodursi nell’ordinamento richiesto qualora siano ulteriori o sconosciuti rispetto a quelli che
sono attribuiti ai provvedimenti dei giudici locali. In altri termini la decisione straniera non può avere
in Italia effetti maggiori che nello Stato d’origine, né effetti maggiori di una corrispondente
pronuncia italiana. Questa soluzione del doppio limite sembra preferibile rispetto al ricorso al limite
dell’ordine pubblico, poiché meglio si presta a interpretazioni uniformi.
Ai fini del riconoscimento non è necessario che nell’ordinamento a quo la sentenza abbia
acquistato autorità di cosa giudicata. D’altra parte se tale acquisizione vi è stata, il riconoscimento
la include, così in positivo come in negativo. La giurisprudenza ha infatti ritenuto che, non essendo
tale nozione desumibile dalla Convenzione né dal regolamento, essa vada ricostruita sulla base
del diritto dello Stato richiesto. In positivo, l’autorità di cosa giudicata si traduce nella forza
obbligatoria, negli effetti sostanziali, nell’efficacia di quanto deciso all’estero. In altri termini,
nell’insieme degli effetti della decisione nella misura in cui essa dichiara o costituisce un rapporto
giuridico. In negativo, l’autorità di cosa giudicata rappresenta un ostacolo alla riproposizione di una
contestazione su cui il giudice si è già pronunciato. La decisione straniera, in altre parole, può
essere messa alla base dell’eccezione giudicata.
Il regolamento tace circa la forza probatoria e gli effetti di fatto delle sentenze straniere. Tale
silenzio è giustificato dalla considerazione che questi effetti non dipendono dalla regolarità
internazionale della decisione, e dunque esulano dal campo di applicazione del regolamento,
discendendo invece dal diritto nazionale comune del singolo Stato.
Stante la riconoscibilità di sentenze non passate in giudicato, potrebbe verificarsi il caso che la
sentenza straniera, già riconosciuta, cessi di essere efficace nell’ordinamento d’origine a seguito
dell’emanazione di una successiva sentenza. In questa eventualità, è da ritenere che essa
cesserebbe automaticamente di avere efficacia anche nell’altro Stato, posto che nello Stato
richiesto gli effetti sono soltanto quelli attribuiti alla sentenza nell’ordinamento d’origine. La
sentenza di riforma, invece, deve a sua volta essere riconosciuta allorché si voglia farle spiegare
gli effetti che le sono propri nell’ordinamento d’origine.
Il riconoscimento, infine, può essere solo parziale, qualora la decisione straniera verta anche su
pretese non rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, ma anche nel caso in cui, pur
rientrando nel campo di applicazione del regolamento, alcuni suoi capi non rispondano ai requisiti
necessari per il riconoscimento.
Riconoscimento in via principale e in incidentale.
Secondo il sistema delineato dall’art. 33, comma 1, il riconoscimento ha luogo automaticamente,
senza necessità di alcun intervento dell’autorità giudiziaria locale. Il secondo e il terzo comma
dell’art. 33 prevedono, tuttavia, la possibilità che riguardo il riconoscimento insorga controversia. In
tal caso, se il riconoscimento è richiesto a titolo principale, si fa ricorso alla procedura che il
regolamento disciplina primariamente ai fini dell’esecuzione negli artt. 38 – 58. Il regolamento
circoscrive alla parte che ha interesse a che una decisione, resa in un altro Stato membro, venga
dichiarata riconoscibile, la possibilità e l’obbligo di avvalersi di tale procedimento semplificato nei
confronti di qualunque contro interessato. Viceversa alla parte che contesta la riconoscibilità e a
altri soggetti eventualmente interessati a un chiarimento della situazione resta soltanto la
possibilità di utilizzare il procedimento ordinario configurato dal diritto locale.
Il procedimento previsto dal regolamento ha natura dichiarativa. Se l’efficacia della sentenza
straniera è, in via di principio, automatica, quando è chiamato a intervenire il giudice non può che
constatare e dichiarare che la sentenza è efficace.
L’irregolare introduzione della domanda di riconoscimento nelle forme del diritto nazionale non può
comportare che il procedimento resti disciplinato dalle norme ordinarie. Ciò si porrebbe, infatti, in
contrasto con lo scopo del regolamento di semplificare la circolazione delle sentenze.
L’azione di riconoscimento in via principale è prevista per qualsiasi sentenza, quali che ne siano gli
effetti, e dunque tanto per le sentenze dichiarative quanto per quelle suscettibili di esecuzione. Di
regola, comunque, si ricorrerà a questa procedura anche per le decisioni non suscettibili di
esecuzione. Infatti, per tali ipotesi, qualora si volesse ritenere non applicabile il regolamento, si
sarebbero dovute mantenere o creare procedure nazionali, inevitabilmente diverse da Stato a
Stato.
La parte che vuole avvalersi della sentenza straniera può, tuttavia, avere interesse, anziché a
richiedere il riconoscimento in via principale, a invocare semplicemente la sentenza in via
incidentale, come eccezione di cosa giudicata nel corso di un altro procedimento oppure a
fondamento di un rapporto pregiudiziale di cui giovarsi come elemento costitutivo, impeditivo,
modificativo o estintivo di un ulteriore rapporto nel cui ambito gravita il diritto che si intende far
valere.
Nel caso di istanza di riconoscimento in via incidentale l’art. 33, comma 3 ammette che la verifica
della regolarità della sentenza straniera sia compiuta dal giudice cui è stata proposta la domanda
sulla questione principale, riconoscendogli una competenza anche nei casi in cui non l’avrebbe. Gli
effetti della sentenza straniera riconosciuta in via incidentale si esauriscono all’interno del
procedimento in cui sono invocati.
Il procedimento da seguire a) in caso di contestazione circa la riconoscibilità della sentenza
straniera e b) per ottenere la dichiarazione di esecutività.
Reso automatico il riconoscimento delle sentenze pronunciate negli altri Stati dell’Unione, il
legislatore comunitario si è sforzato di rendere il più semplice possibile l’esecuzione o, per meglio
dire, l’attribuzione alla sentenza straniera dell’idoneità a dare luogo a esecuzione