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Estratto del documento

I

V

Tuttavia si ritiene che i principi generali vadano considerati come assorbiti nella categoria

del diritto consuetudinario ---> la conferma si trova nel linguaggio della giurisprudenza

italiana tramite l'art. 10 Cost. Questo avviene perché lo stesso articolo si riferisce alle

consuetudini come "principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti".

I

V

Comunque a prescindere dalla loro classificazione i principi generali fanno parte del c.d.

diritto positivo internazionale non scritto

È possibile che questi principi provengano dagli ordinamenti interni? Ci si è

• risposti che l'esistenza di un principio in un ordinamento interno è un elemento utile ma

non sufficiente per accertare l'esistenza di un principio generale internazionale ---> come

per la consuetudine è necessario verificare la sussistenza della prassi e dell'opinio iuris.

I trattati

Sia i contratti di diritto interno sia i trattati internazionali trovano il loro fondamento nel

principio generale pacta sunt servanda: entrambi i negozi giuridici devono presentare

La volontà delle parti ad acquisire diritti e il consenso ad assumere obblighi derivanti

• dall'accordo

La volontà e l'accordo di rispettarli sulla base del principio della buona fede.

Le regole generali consuetudinarie del diritto dei trattati sono state codificate nel 1969

nella Convenzione di Vienna: tali disposizioni si applicano anche per esaminare e

applicare trattati fra Stati che non fanno parte di questa convenzione perché

Molte disposizioni mettevano su carta delle consuetudini già consolidate

• Le disposizioni innovative nel corso del tempo fino ad oggi si sono evolute e consolidate

• in consuetudini 10

Cosa si intende per "trattato"? La convenzione di Vienna stabilisce che è un accordo

internazionale concluso fra Stati in forma scritta e governati dal diritto internazionale, sia

se incorporato in un singolo strumento, sia se in due o più strumenti tra di loro collegati,

qualunque sia la denominazione ---> non vi è quindi differenza dal punto di vista giuridico/

normativo fra trattati, accordi, convenzioni, protocolli o scambi di note.

N.B. Anche gli accordi non scritti costituiscono fonte pattizia del diritto internazionale,

anche se la convenzione di Vienna disciplina solo quelli di natura scritta ---> secondo

questa visione si potrebbe ricondurre alla stessa categoria di fonti anche la consuetudine

riprendendo la teoria dell'accordo tacito. Questo potrebbe sembrare un grande

cambiamento all'interno del sistema, ma è solo un'impressione perché, sia che consideri

due fonti separate sia che consideri una fonte unica, ambedue le norme sulla produzione,

consuetudo e pacta sunt servanda si fondano entrambe sul principio generale della buona

fede.

Un trattato è un trattato solo dopo che è entrato in vigore. Quali sono i vari

passaggi?

Adozione: non costituisce l'entrata in vigore del trattato, non è giuridicamente

• vincolante. L'art. 9 della convenzione stabilisce che l'adozione di un trattato avviene

attraverso il consenso di tutti gli Stati che hanno partecipato alla sua creazione con una

eccezione: nel caso di adozione di un trattato ad una conferenza internazionale è

sufficiente la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che la

maggioranza non decida un diverso regolamento. ---> questo articolo si limita ad indicare

le procedure, ma nulla dice sugli effetti giuridici dell'adozione.

N.B. L'art. 11 stabilisce che il consenso ad essere vincolati da un trattato può essere

espresso attraverso la firma, lo scambio di strumenti costituenti il trattato, la ratifica,

accettazione, approvazione ---> L'ADOZIONE NON È INCLUSA

Firma: il trattato può essere firmato in una sede e per un periodo stabiliti nel trattato

• stesso. Se non c'è la ratifica la firma produce effetti vincolanti

Deposito della Ratifica: in questo caso la firma ha un effetto giuridico limitato al principio

• di buona fede ---> è illecito un comportamento contrario al trattato da parte di uno Stato

firmatario, a meno che non abbia già espresso la volontà di non ratificare.

Chi può esprimere il consenso?

L'art. 7 stabilisce che la persona che esprime il consenso sia in possesso dei pieni

• poteri, un documento che viene emanato dall'autorità competente di ciascuno Stato, in

genere il capo dello Stato o il ministro degli affari esteri. Tale documento dovrà anche

specificare a quale fase o a quali fasi del procedimento di formazione del trattato fa

riferimento la legittimazione (adozione, firma, ecc..).

I

V

Sulla base del principio di effettività della organizzazione interna degli Stati lo stesso art.

afferma che una persona è legittimata anche senza i pieni poteri quando la prassi degli

Stati interessati o le circostanze dimostrano l'intenzione di affidargli il potere di

rappresentanza ai fino della negoziazione o conclusione di un trattato --->

plenipotenziario di fatto. I

V

Ci sono organi che non hanno bisogno dei pieni poteri:

Capi di Stato e di governo

17. Ministri degli esteri

18.

hanno pieni poteri per impegnare la volontà dello Stato 11

3. Capi missione

4. Delegati presso conferenze diplomatiche

5. Organizzazioni e organi internazionali

hanno pieni poteri solo per quanto riguarda l'adozione del trattato

L'art. 8 tratta della nullità dei trattati (anche manifestazione del consenso da chi non ne

• ha il potere) ---> il trattato nullo può essere sanato con la conferma successiva da parte

dello Stato in questione con effetto retroattivo al momento del compimento dell'atto.

N.B. la conferma può desumersi anche per fatti concludenti alla luce del principio

dell'affidamento dei terzi in buona fede.

Come si può esprimere il consenso?

Art. 11: tramite firma, scambio di strumenti, ratifica, accettazione, approvazione,

• adesione, qualsiasi altro mezzo stabilito dalle parti.

Artt. 12-16: non si evince una modalità prioritaria di manifestazione del consenso, a tal

• punto che anche dal punto di vista letterale degli articoli, le modalità idonee ad esprimere

il consenso mediante firma e ratifica sono praticamente uguali.

I

V

Manca nella Convenzione di Vienna l'indicazione di quale sia la forma di manifestazione

del consenso di tipo residuale, nel momento in cui il trattato nulla dovesse dire a riguardo

---> la ragione sta nel compromesso tra chi preferisce

La modalità solenne, cioè la ratifica

19. La forma semplificata, cioè la firma

20. I

V

La procedura di ratifica è disciplinata dal diritto interno di ciascuno stato (di regola spetta al

capo dello stato) ---> il problema si pone quando è necessaria la previa autorizzazione

parlamentare, che è stata inserita per consentire al parlamento di predisporre, di volta in

volta, le eventuali modifiche dell'ordinamento interno per dare piena attuazione al

trattato. I

V

Tuttavia le sempre maggiori autorizzazioni hanno oberato i parlamenti ritardando così le

ratifiche dei trattati ---> da questo problema si è diffusa la prassi della stipulazione dei

trattati in forma semplificata: il problema si presenta quando è prevista l'autorizzazione

parlamentare obbligatoria all'interno di un ordinamento.

L'adesione è un'altra forma di manifestazione del consenso, sempre più diffusa nella

• prassi convenzionale multilaterale: lo Stato si vincola ad un trattato alla cui negoziazione

non ha partecipato ---> per farlo però deve essere espressamente previsto, quindi deve

trattarsi di un trattato aperto.

Cosa sono le riserve?

L'art. 19 prevede che al momento della manifestazione del consenso uno Stato possa

formulare una riserva, cioè una dichiarazione unilaterale per mezzo della quale esso si

propone di escludere o modificare l'effetto giuridico di certe norme del trattato nella

loro applicazione in quello Stato. I

V

Il problema principale delle riserve attiene alle condizioni della loro ammissibilità e agli

effetti tra gli Stati contraenti. Ci sono state molte trasformazioni a riguardo: 12

Tradizionalmente erano ammesse solo le riserve contemplate dal testo negoziato, a

• meno che la riserva non prevista non fosse accettata all'unanimità dagli Stati firmatari

Nel 1951 la Corte internazionale di giustizia, esprimendo il proprio parere sulla

• Convenzione per la repressione del genocidio, introduce la flessibilità del principio

dell'ammissibilità delle riserve non contemplate, purché compatibili con l'oggetto e lo

scopo del trattato

La Convenzione di Vienna recepisce questo principio ---> il problema sta

• nell'impossibilità di trovare un metodo imparziale per accertare la compatibilità con

oggetto e scopo del trattato, dovuto alla difficoltà di superare l'approccio bilateralistico

I

V

Infatti per quanto riguarda gli effetti delle riserve tra gli Stati contraenti:

Il trattato si applica interamente tra gli Stati che non hanno riserve

21. Le disposizioni oggetto di riserve si applicano secondo quanto detto dalla riserva tra lo

22. Stato che l'ha formulata e quelli che l'hanno accettata

Non si applicano tali disposizioni tra lo Stato che l'ha formulata e quelli che hanno

23. obiettato senza opporsi all'entrata in vigore del trattato

Il trattato non produce effetti giuridici tra lo Stato riservante e gli Stati che hanno

24. obiettato per incompatibilità con oggetto e scopo del trattato e abbiano manifestato la

volontà che il trattato non entri in vigore nei loro rapporti con lo Stato riservante.

Nel 1993 l'assemblea generale dell'ONU ha incaricato la CDI di proporre un progetto di

• nuove regole in materia di riserva, ma presto si è dimostrata un'operazione troppo

difficile.

Quando entra in vigore un trattato?

In linea di principio ---> quando almeno due Stati hanno manifestato il consenso di

• vincolarsi

Secondo l'art 24 ---> quando tutti i contraenti hanno manifestato il loro consenso

N.B. Si tratta di una regola di natura residuale, opera cioè in mancanza di diversa

disciplina stabilita all'interno del testo negoziale.

Nella prassi ---> gli Stati elaborano sempre clausole per l'entrata in vigore, cercando di

• mantenere una manifestazione del consenso superiore a due Stati, ma neanche un

consenso necessario della totalità di essi.

Cosa succede dopo l'entrata in vigore?

L'art. 80 Convenzione di Vienna stabilisce l'obbligo di trasmissione dei

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigi1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tanzi Attila.