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La giurisdizione nell'ordinamento sportivo nazionale

L'ordinamento sportivo nazionale è una sorta di microcosmo composto da più elementi: connotati subordinamentali e connotati sub procedimentali. Presenta inoltre contesti che portano a pensare una sorta di contaminazione di altri ordinamenti. Vi sono invece elementi (oggetti di contaminazione) quelli che provengono dall'ordinamento interno giuridico statale. Altra contaminazione è l'elemento che proviene dal Lex Mercatoria. Questi sistemi interagiscono nel microcosmo dell'ordinamento sportivo internazionale.

Uno degli aspetti più importanti nell'ambito delle interferenze che riguardano il sistema da parte dell'osmosi e dalle interferenze con gli altri ambiti ordinamentali è quella della giurisdizione. Nella giurisdizione il requisito dell'interferenza e dell'osmosi dell'ordinamento sportivo internazionale e quello statale interno o nazionale, non c'è.

L'ordinamento

sportiva internazionale fa leva sull'ordinamento interno per disciplinare l'organizzazione dell'attività d'impresa sportiva contaminando quindi la disciplina sportiva con i rudimenti del diritto societario, dei diritti dei segni distintivi del marchio che entra in perfetta simbiosi con le esigenze dell'ordinamento sportivo internazionale al punto tale di determinare degli atti tipici dell'ordinamento dei trattati di Nairobi, Parigi, Strasburgo e Monaco. Nella discontinuità: il sistema giurisdizionale ed il nuovo ordinamento sportivo (il CIO) dimostrano la loro totale indipendenza. C'è una grande sorta di indipendenza posta nell'ordinamento sportivo che si esercita nel contesto del microcosmo nell'ordinamento delle competizioni sportive; ed un altro completamente autonomo che è quello generale dell'ordinamento sportivo internazionale in particolare nell'ambito della giurisdizione. La giurisdizione sportiva internazionale fa leva sull'ordinamento interno per disciplinare l'organizzazione dell'attività d'impresa sportiva contaminando quindi la disciplina sportiva con i rudimenti del diritto societario, dei diritti dei segni distintivi del marchio che entra in perfetta simbiosi con le esigenze dell'ordinamento sportivo internazionale al punto tale di determinare degli atti tipici dell'ordinamento dei trattati di Nairobi, Parigi, Strasburgo e Monaco. Nella discontinuità: il sistema giurisdizionale ed il nuovo ordinamento sportivo (il CIO) dimostrano la loro totale indipendenza. C'è una grande sorta di indipendenza posta nell'ordinamento sportivo che si esercita nel contesto del microcosmo nell'ordinamento delle competizioni sportive; ed un altro completamente autonomo che è quello generale dell'ordinamento sportivo internazionale in particolare nell'ambito della giurisdizione.sportiva è quindi perfettamente disciplinata dalle norme e dalle regole del diritto sportivo. Questo sistema ordinamentale, tipico del diritto sportivo, è un sistema di autodisciplina dell'ordinamento giuridico sportivo, caratterizzata da una ferrea dipendenza, per cui ogni stato ha le proprie leggi e regole ed il proprio ambito di esercizio giudiziario che si estende con la giustizia la quale si esprime tramite la podestà statale. Le sentenze degli ordinamenti giuridici statali al cospetto dell'ordinamento sportivo internazionale non hanno alcun effetto. La giurisdizione sportiva rappresenta un segnale di discontinuità rilevante che ottiene un approccio di totale indipendenza; indipendenza tale che ci permette di dare dignità e autonomia all'ordinamento giuridico sportivo. Questa autonomia si consuma nell'imporre, nel non permettere o nel sanzionare un atleta, andando a toccare il concetto di libertà sportiva. La giustiziasportiva è un concetto che deve essere ricollegato a quello che è il vincolo di giustizia nelle federazioni. Una federazione internazionale o nazionale ha nel suo interno un organo di giustizia sportiva che va ad esprimere e a dare un contenuto che si manifesta in una sentenza o in una ordinanza che porta alla manifestazione da parte dell'ente. Questo organo di giustizia sportiva non è riconosciuto come un soggetto esterno alle parti, ma costituisce la volontà dell'ente stesso che sia una federazione nazionale o internazionale. La giustizia sportiva non si unisce a quel ruolo giurisdizionale alternativo. Non è manifestazione di un ente e non è un requisito che viene meno sulla terzietà. Questo requisito deve essere garantito perché per ogni procedura di giustizia sportiva sono previsti dei diritti a favore di tutti i soggetti (atleta o società o qualsiasi ente che ruota attorno al movimento sportivo). Inoltre, non

è totalmente terzo ed imparziale, quindi non glisi può attribuire la stessa portata giurisdizionale che ha invece lo stato (giurisdizione statale) -> principio di imparzialità: principio tipico della funzione giudiziaria.

La giustizia sportiva va a sindacare su questioni tecniche che attengono alla competizione, all’organizzazione, alle regole del gioco e della pratica sportiva praticata. È un organo che si pronuncia su uno statuto che prevede la propria federazione.

L’arbitrato invece porta con sé tutta una serie di requisiti e principi riconosciuti a livello internazionale che portano la giurisdizione alternativa alla pari della giurisdizione statale.

Nel caso di procedimento arbitrale le parti sono equidistanti dal collegio, non essendo ad alcuna diesse riconosciuta una posizione privilegiata (Arbitrato: procedimento alternativo a quello riferibile all’esercizio della giurisdizione ordinaria).

Nel procedimento di giustizia sportiva,

non avente perciò carattere arbitrale, tale aspetto di terzietà funzionale invece manca, e l'ente competente a dirimere la controversia appare essere organo di una delle parti. La decisione pronunciata da quell'organo di giustizia sportiva appare essere espressione della volontà dell'ente sportivo cui esso appartiene. Mentre la decisione dell'organo arbitrale in nessun modo può essere riferita alla volontà di una delle parti.

Elementi costitutivi di un meccanismo arbitrale:

  1. Carattere negoziale del fondamento del potere di giudizio (clausola compromissoria);
  2. Terzietà del giudicante rispetto alle parti;
  3. L'osservanza di particolari garanzie procedurali (uguaglianza tra le parti, principio del contradditorio);
  4. Funzione sostitutiva della giurisdizione statale (allorché la materia assuma rilievo anche per l'ordinamento statale).

Il procedimento arbitrale potrà svolgersi validamente solo in relazione

sono applicabili le procedure di arbitrato sportivo. Queste materie possono riguardare ad esempio le controversie legate alle violazioni delle regole sportive, alle sanzioni disciplinari o alle questioni finanziarie. L'arbitrato sportivo è un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, che permette alle parti coinvolte di evitare i lunghi e costosi procedimenti giudiziari. Inoltre, l'arbitrato sportivo offre vantaggi come la specializzazione degli arbitri nel settore sportivo e la possibilità di adottare decisioni più rapide ed efficaci. È importante sottolineare che le decisioni prese nell'ambito dell'arbitrato sportivo hanno effetti non solo nell'ambito dello sport, ma anche nell'ordinamento giuridico generale. Ciò significa che le decisioni degli arbitri possono essere riconosciute e applicate anche dai tribunali ordinari. La clausola compromissoria è un elemento fondamentale per l'applicazione dell'arbitrato sportivo. Essa stabilisce che, in caso di controversie, le parti si impegnano a risolverle attraverso l'arbitrato anziché attraverso i tribunali ordinari. La clausola può essere specifica riguardo alle modalità di arbitrato, come la scelta degli arbitri e la struttura del contratto tra le parti. È importante rispettare la clausola compromissoria, poiché la sua violazione può comportare sanzioni disciplinari. Inoltre, la clausola individua le materie alle quali si applica l'arbitrato sportivo, garantendo così la sua corretta applicazione e limitando il ricorso ai tribunali ordinari. In conclusione, l'arbitrato sportivo è uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie nello sport, con effetti anche nell'ordinamento giuridico generale. La clausola compromissoria è fondamentale per l'applicazione dell'arbitrato sportivo, stabilendo le modalità di risoluzione delle controversie e garantendo il rispetto delle regole sportive.si può adire all’arbitrato, per cui le due parti dovrebbero pattuire che determinati dati contrattuali devo essere valutati dall’arbitrato. Quindi solo ciò che è compromettibile può essere valutato dall’arbitrato. Cosa contraddistingue l’arbitrato:
  1. La terzietà dei giudici e degli arbitri che devono andare a giudicare la questione.
  2. Garantire l’uguaglianza delle parti ovvero nessuna parte è superiore alle altre.
  3. Il Principio del Contraddittorio è quel principio che deve permettere a tutte le parti di poter rispondere ad una pretesa da una delle parti (devo potermi difendere e dire la mia qualora qualcuno faccia un affronto nei miei riguardi).
  4. Funzione sostitutiva alternativa della giurisdizione statale che fa decidere di risolvere la lite senza dover adire alla giurisdizione statale, ma al tempo stesso, attraverso la clausola compromissoria, non permette alle parti di poter adire nei confronti della giurisdizione statale.
giurisdizione statale: ciò sta a significare che se ho firmato la clausola compromissoria sottoscritta in un contratto tra due parti, ed una di queste va dal giudice statale per arrecarmi un'accusa, io posso andare dal giudice e segnalare che la lite non può essere risolta dal tribunale civile, dalla giurisdizione civile (dal giudice ordinario). Quest'ultimo dovrà dichiararsi incompetente nel proseguire il processo. Il Tribunale Arbitrale Sportivo è un tribunale istituzionale, creato dal CIO nel 1983 e operante già dall'1984. Tutti i contratti che riguardano gli atleti, le federazioni, le società, hanno l'obbligo di adire al tribunale arbitrale sportivo. Ha un codice di procedura proprio, che spiega alle parti come presentare un'istanza, quanti arbitri si possono avere a disposizione (dipende tutto dalla clausola compromissoria che si sottoscrive: es. se vi è presente nella clausola la disponibilità di un solo arbitro).

si può avere solo un arbitro). Un terzo arbitro verrà nominato dal presidente del collegio del tribunale. Si ha una composizione monocratica ed una collegiale che risolve la controversia. Il codice arbitrale dello sport riunisce tutte le disposizioni di carattere statutario relativo all'organizzazione degli organi che concorrono alla risoluzione delle controversie. All'interno del tribunale arbitrale dello sport vi sono due organi: giudiziale ed amministrativo.

Il CIAS (consiglio internazionale dell'arbitrato sportivo) sono enti rinnovabili che svolgono un ruolo amministrativo. È composto da 20 membri dotati di competenze giuridiche di alto livello i quali vengono nominati per un periodo rinnovabile di 4 anni. Hanno le seguenti funzioni:

  • Amministrativo: possono citare l'adozione o la modificazione del codice dell'arbitrato sportivo, nominano i presidenti delle camere in cui è organizzato il TAS e ne nominano il segretario generale.
sono una serie di presidenti a capo di queste materie e al di sotto di loro dei giudici chiamati per redimere queste controversie.
  • Finanziario: si garantisce il funzionamento finanziario del TAS: pagare gli arbitri, far riscuotere i contributi, versare somme necessarie alla struttura del tribunale e per i mezzi necessari per lavorare e redimere le controversie, gestire i fondi e attuare il bilancio preventivo e i conti consuntivi annuali.
  • Giurisdizionale: decidere i casi di revocazione e ricusazione degli arbitri.

Esempio di revocazione: un arbitro che non può pronunciarsi su una determinata materia per determinati motivi, per cui viene segnalato al CIAS per valutare se le informazioni siano valide e fondate, e provvedere a migliorare l'educazione dell'arbitro che può decadere per motivi di onorabilità sulla pratica di causa; Il CIAS si pronuncia sull'attendibilità o meno e sulla fondatezza che modella la recusazione dell'arbitro.

ricusazione è quando un collegio o un arbitro non possono pronunciarsi su una determinata questione. Per cui deve essere il giudice o l'arbitro stesso ad astenersi: non facendolo attiva la ricusazione. Il TAS ha il compito di valutare le richieste di ricusazione presentate dalle parti coinvolte in una controversia.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GloriaDama di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof Tatafiore Andrea.