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Diritto internazionale

Cos'è il diritto internazionale

Il diritto internazionale è collegato alla politica e alle relazioni internazionali. Le entità sono: stati, organizzazioni intergovernative, Santa Sede/Malta, attori non statali (organizzazioni non governative, multinazionali, individui). La comunità internazionale è caratterizzata dalla presenza di regole scritte (trattati) o non (consuetudini).

Entità e soggetti di diritto internazionale

Diritto internazionale: le entità sono divise in categorie. Si differenzia tra i soggetti di diritto internazionale (hanno diritti ed obblighi che derivano dall'ordinamento) e quelli che non lo sono (hanno rilevanza ma non sono destinatari diretti di diritti ed obblighi da parte dell'ordinamento internazionale).

Relazioni internazionali: si prendono in considerazione tutti i players.

Diritto internazionale pubblico e privato

Noi studieremo il diritto internazionale pubblico: prende in considerazione i soggetti di diritto internazionale e le norme che legano questi soggetti. Il diritto internazionale privato, invece, si occupa di una fattispecie interna che presenta elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico nazionale considerato. Quindi è un diritto interno che ha a che fare con i collegamenti che il diritto ha con gli altri ordinamenti. Questi interviene quando, ad esempio: due turisti vengono a Roma e lei partorisce, non sono quindi cittadini italiani (exterritorialità) perciò ci si dovrà rifare all'ordinamento del loro paese.

Caratteristiche del diritto internazionale pubblico

Nome → dato da una consuetudine, nonostante la natura non sia pubblicistica perché non c'è un legislatore universale che legifera per tutti. Quindi la natura del diritto internazionale pubblico in realtà è privatistica: basata sul presupposto che gli stati si mettano d'accordo e creano consuetudini, trattati, … se tutto è basato sul mettersi d'accordo vuol dire che tutto è basato sul consenso.

Ordinamento giuridico → l'ordinamento giuridico internazionale è un ordinamento giuridico vero e proprio come gli ordinamenti giuridici interni.

L'ordinamento interno assolve a tre funzioni: legislativa, esecutiva e giudiziaria. La funzione legislativa nel diritto internazionale si chiama funzione di creazione della norma. Non vi è un soggetto che ha il compito di creare norme ma questa funzione è decentrata nella mani di tutti i soggetti di diritto internazionale. Abbiamo delle norme giuridiche (contenuto prescrittivo obbligatorio che quindi prevede una sanzione in caso di violazione) di differente tipo a portata generale (consuetudini), a portata particolare (trattati, atti vincolanti delle organizzazioni internazionali).

Funzione esecutiva: mette in opera la norma giuridica creata. Per vedere se la norma sia efficace bisogna effettuare un controllo sulla norma: demandata ai soggetti di diritto internazionale (decentrata) tramite la pressione tra pari o il controllo.

La funzione giurisdizionale è svolta dalle corti internazionali (corte penale internazionale, corte internazionale di giustizia, …) e da corti non permanenti (arbitri), in modo decentrato e graduato.

Quindi, l'ordinamento giuridico internazionale è in grado di svolgere le 3 funzioni in modo decentrato.

La comunità internazionale

Insieme dei soggetti e degli attori che creano diritto internazionale.

Evoluzione

Nasce con la pace di Vestfalia 1648 (giovane) ed è composta da pochi soggetti (ristretta). Era caratterizzata da accordi bilaterali come mezzo per regolamentare gli interessi tra gli stati membri, un grande passo avanti è stato fatto prima della 2GM creando cooperazioni multilaterali. Intorno agli anni ‘70 troviamo un'altra fase di espansione data dalla nascita delle organizzazioni intergovernative. Negli anni 2000 abbiamo globalizzazione e nuova evoluzione della comunità internazionale.

I soggetti di diritto internazionale: gli Stati

Essere soggetto significa essere destinatari di diritti ed obblighi propri di quell'ordinamento, avere la capacità di modificare, creare ed estinguere, situazioni giuridiche soggettive.

Nel diritto interno la personalità giuridica di un soggetto è caratterizzata da capacità giuridica e capacità d'agire al compimento dei 18 anni.

Nel diritto internazionale le due capacità si sovrappongono e sono simultanee: nel momento in cui si diventa soggetto di diritto internazionale si ha sia capacità giuridica che d'agire. Si è destinatari di norme giuridiche internazionali.

Soggetto primario di diritto internazionale: lo Stato

Gli stati hanno soggettività generale (o assoluta), cioè si esprime in tutti gli ambiti della vita della comunità internazionale (possono fare trattati su salute, mare, ambiente, …) quindi le personalità di agire e giuridica non hanno limite. Gli altri soggetti invece trovano alcuni limiti, per esempio le associazioni intergovernative hanno personalità giuridica fondata sul principio di attribuzione (personalità funzionale al raggiungimento degli scopi prefissi nel trattato istitutivo).

La soggettività degli Stati

Gli stati diventano soggetti di diritto internazionale quando hanno 2 elementi: effettività e indipendenza. Queste caratteristiche sono pregiuridiche a fattuali, nel senso che bisogna testarle nel concreto. Se uno Stato ne perde uno dei due perde o si modifica la soggettività internazionale.

Effettività → capacità di uno stato di avere il potere coercitivo su una comunità stanziata su un territorio (terraferma e confini marini). La capacità coercitiva possiamo suddividerla in 2 aspetti: jurisdiction to prescribe (capacità di legiferare) e jurisdiction to enforce (capacità di mettere in pratica). La capacità coercitiva può accadere che non sia forte allo stesso modo su tutto il territorio, l'effettività resta perché complessivamente sul territorio c'è.

Indipendenza → non significa esser completamente indipendente da altri stati da ogni punto di vista, ma indipendenza dell'ordinamento giuridico. Es: gli USA sono soggetti ma la California no perché l'ordinamento è collegato a quello USA, sono stati federali. Federazione Russia e Ucraina sono entrambi soggetti di diritto internazionale. Accade lo stesso negli stati regionali come l'Italia: il soggetto di diritto è lo stato centrale e non le regioni. Nell'UE gli stati comunque non perdono la loro soggettività.

Il Commonwealth non è un'organizzazione internazionale, stessa cosa per G7, G20…

Non sono elementi costitutivi della soggettività

  • Riconoscimento: strumento attraverso il quale gli stati dichiarano di voler trattare le altre entità come sue pari, dichiarando quindi di voler cominciare ad intrattenere relazioni diplomatiche. Quindi, è uno strumento giuridico che apre le porte alla diplomazia, non alla soggettività.
  • Rispetto del principio democratico: deriva dal non riconoscere le situazioni che nascono da una violazione del diritto internazionale, l'idea era che se uno stato nasce da un'aggressione allora non bisognerebbe riconoscerlo come stato. Non è elemento costitutivo, possono essere soggetti di diritto anche stati dittatoriali (Afghanistan). Anche in caso di violazione dei diritti umani non è possibile invadere uno stato da parte della comunità internazionale, bisogna che ci siano dei crimini internazionali.
  • Non sono elementi costitutivi neanche le dimensioni del territorio e della popolazione. Non è uno stato la Palestina (soggetta alla volontà di Israele che ne controlla le frontiere) e non sono stati gli stati fantoccio.

Casi dubbi di soggettività

Ipotesi di mancanza/dubbio di effettività: casi relativi ai Rogue States (stati canaglia) e i Fair States (stati falliti). I Rogue States sono gli stati come l'Afghanistan, la Libia, la Siria che spesso contravvengono a norme internazionali ma che soprattutto hanno porzioni di territorio che a volte sono fuori dal controllo dello stato. Finché il dato fattuale non è maturo la qualificazione giuridica non muta (vedi caso Crimea/Ucraina). I Fair States sono ad es il Corno d'Africa e l'Etiopia, dove spesso non si ha controllo del territorio (pirati) e quindi l'effettività viene messa molto alla prova. In caso di stato fallito la comunità internazionale tende a salvare il salvabile, quindi a dire che in fondo l'effettività c'è perché ci sono Stato di Governo e ordinamento giuridico, quindi anche se c'è un forte dubbio di soggettività sono comunque soggetti. L'obiettivo è quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionale: non si vogliono problemi che possano creare instabilità nella comunità internazionale. Ipotesi di mancanza/dubbio di indipendenza: stati in esilio, governi in esilio e governi fantocci. I governi in esilio si hanno quando i rappresentanti del governo vanno in un altro stato in esilio. La soggettività dipende dalla circostanza che il governo in esilio sia condizionato dal governo ospitante (fantoccio). Es: il rappresentante della Catalogna è andato in esilio in Belgio, se continua a svolgere le funzioni del suo ordinamento giuridico allora si ha indipendenza. Se invece non svolge più le funzioni legate al suo ordinamento allora non si ha indipendenza.

Gli insorti → Gruppo di individui che intendono rovesciare il governo attraverso azioni violente. Sono da annoverare come enti territoriali, in quanto assumono rilevanza solo su una porzione di territorio e non si tratti di semplici disordini interni. Gli insorti hanno capacità bellica limitata: non possono condurre ostilità in alto mare in quanto verrebbero accusati di pirateria. Non hanno rilevanza nel diritto internazionale (sono un problema di diritto interno); Lo Stato può reagire con la forza militare. Se non riesce allora si hanno i movimenti insurrezionali → quando gli insorti iniziano a organizzarsi avendo l'obiettivo di riprendere il potere (inizia ad avere rilevanza internazionale, è sempre una questione dello stato interno che può reagire per soffocare l'insurrezione); Lo stato può contrastarli anche eventualmente contrattando con l'esponente delle insurrezioni.

I movimenti di liberazione nazionale → ente non territoriale che aspira a diventare organizzazione di governo per una comunità territoriale. La rilevanza internazionale trova fondamento nel principio di autodeterminazione dei popoli. Può derivare dagli insorti oppure no. L'obiettivo è quello di autodeterminare il popolo (solitamente sono movimenti di autodeterminazione esterna ovvero di secessione), sulla circostanza di essere un gruppo qualificato dal punto di vista giuridico quindi essere un popolo soggetto a dominazione straniera, occupazione, segregazione. I movimenti partecipano alla vita sociale internazionale prendendo parte ai lavori di OI e partecipando a conferenze internazionali (Organizzazione per la Liberazione della Palestina).

Nozione di popolo: un popolo dovrebbe distinguersi dal dominatore per questioni di lingua, tradizioni, costumi. I movimenti di liberazione possono essere aiutati militarmente da un terzo stato per liberare il popolo dalla madrepatria.

Mutamenti della soggettività

Stato successore → il nuovo stato o lo stato che accresce il suo territorio a spese di un altro. Stato predecessore → lo Stato che si estingue o che subisce una diminuzione territoriale.

  • Distacco o secessione → una parte del territorio di un soggetto di diritto internazionale si stacca e diventa indipendente; nascita di uno o più stati su una parte del territorio dello stato predecessore. Es: la Crimea è una regione dell'Ucraina molto vicina all'influenza russa. Potrebbe accadere che la Crimea si distacchi dall'Ucraina e diventi un nuovo soggetto di diritto internazionale: dal punto di vista della soggettività abbiamo il soggetto originario che rimane identico (Ucraina) ma ha solo perso un pezzo quindi l'effettività dispiega su una sola porzione di territorio, cambierà solo l'ambito geografico. La Crimea invece è un soggetto nuovo che dovrà rifare tutto (trattati…). Tuttavia, la Crimea potrebbe entrare a far parte della Federazione Russa: in questo caso si avrebbe prima l'ipotesi di distacco e poi la Crimea confluirebbe in un altro stato che la incorporerebbe.
  • Smembramento → uno Stato si "frantuma" e nascono diversi piccoli stati. Es: Montenegro, Serbia, Bosnia, Kosovo e Macedonia nascono dallo smembramento della Jugoslavia (che non esiste più quindi) e sono soggetti nuovi che quindi devono riscrivere tutti gli accordi. Un'ipotesi simile è quella dell'Unione Sovietica: dal punto di vista di diritto internazionale doveva essere smembramento ma la Russia in realtà è successore dell'US perché ha ereditato il diritto di veto nel consiglio di sicurezza. Quindi trattiamo ipotesi di distacco: gli stati si sono staccati ma la Russia è successore dell'US.
  • Incorporazione → uno stato aumenta il suo territorio con la parte che incorpora.
  • Fusione → due soggetti di diritto internazionale si fondono in uno solo e perdono entrambi la soggettività perché c'è un nuovo soggetto. In caso di fusione, se i due stati predecessori sono stati entrambi membri di un'OI, avrà luogo una procedura di ammissione semplificata. Es: la Germania con Berlino est e Berlino ovest.
  • Cessione → trasferimento di una parte del territorio dallo stato predecessore al successore.

Non danno luogo a successione: le rivoluzioni (la Rivoluzione Russa dette luogo all'Unione Sovietica ma la sua personalità internazionale fu considerata identica a quella della Russia imperiale), l'anarchia e l'occupazione bellica.

Per quanto riguarda gli Stati risorti (incorporazione frutto di uso illecito della forza), dovrebbero essere esaminati nel quadro della secessione. Tuttavia, le tre Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania, nate per secessione dall'Unione Sovietica) hanno preteso di essere trattate come Stati identici a quelli esistenti prima dell'incorporazione.

Si pone il problema della successione nei trattati internazionali stipulati dal predecessore. Le regole sono consuetudinarie. Lo stato successore acquista la sovranità territoriale sul territorio dello stato predecessore e nello stesso tempo subentra nei diritti e negli obblighi pattizi stabiliti per la disciplina dei rapporti transfrontalieri (es: diritto di transito per uno stato confinante). Le situazioni giuridiche relative al territorio di cui siano titolari un gruppo di stati, si trasmettono al successore.

Vige il principio della tabula rasa per i trattati bilaterali stipulati dallo stato predecessore e per le basi militari. Per i trattati multilaterali, è previsto che lo stato successore possa diventarne parte mediante una dichiarazione di continuità che avrà effetti ex tunc. Ciò non è possibile per i trattati istitutivi e per i trattati multilaterali ristretti. Per i trattati in materia di disarmo, controllo degli armamenti e difesa, non vi è un particolare regime: non si trasmettono al successore salvo un particolare interesse della comunità internazionale e degli Stati parti. Es: nel 1991 Bielorussia e Ucraina si impegnarono ad aderire al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) come stati non nucleari e tutte le loro armi nucleari furono trasferite alla Federazione Russa. Si è preferito ricorrere all’adesione e non alla dichiarazione di successione poiché occorreva attestare che il nuovo stato, benché successore di uno stato nucleare (Unione Sovietica), diveniva parte del TNP come stato non nucleare. Queste considerazioni non valgono per i casi di cessione e incorporazione. In caso di cessione, la sfera di applicazione dei trattati dello stato predecessore si restringe; in caso di incorporazione i trattati dello stato successore si applicano anche ai territori acquisiti.

Le regole in materia di successione nei beni, debiti e archivi dello stato predecessore sono lasciate all'accordo tra gli stati interessati. I beni immobili vengono trasferiti al successore (in caso di cessione le parti potrebbero disporre diversamente); se questi si trovano in un altro stato divengono di proprietà del successore solo in caso di incorporazione, fusione o smembramento (quindi se il predecessore cessa di esistere). I beni mobili vengono trasferiti al successore in caso di secessione, cessione e smembramento (in proporzione equa); i beni mobili siti negli stati terzi restano di proprietà del predecessore in caso di cessione. Tutti i beni sono trasmetti al successore in caso di fusione. I beni appartenenti a stranieri situati nel territorio della successione non sono pregiudicati dal mutamento di sovranità, lo stato successore dovrebbe corrispondere un indennizzo qualora intenda disconoscere i diritti di proprietà.

Per quanto riguarda il debito pubblico contratto dallo stato predecessore, la regola tradizionale è quella secondo cui i debiti localizzati vengano trasferiti al successore, non si trasmettono, invece, i debiti odiosi. Gli altri debiti continuano a far capo al predecessore qualora esso non cessi di esistere; in caso di smembramento o incorporazione è difficile stabilire una disciplina.

Per gli archivi di stato vige il principio di territorialità e quindi saranno trasferiti al successore.

Per quanto concerne la successione in materia di responsabilità internazionale derivante da un fatto illecito, si parte dal principio dell'intrasmissibilità dei relativi diritti ed obblighi. Ci sono delle eccezioni per quanto riguarda il fatto illecito localizzato...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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