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INVALIDITÀ DEI TRATTATI

Il trattato si evolve, per cui la sua applicazione può essere sospesa: la convenzione di Vienna del 1969 possiede una specifica sezione che parla di estinzione dei trattati e sospensione della loro applicazione. Il trattato o cessa di esistere e smette di avere effetti (estinzione) oppure continua ad esistere ma senza avere effetti (sospensione).

Se il numero degli stati che sospende il trattato porta il numero degli stati che hanno adottato il trattato sotto la soglia minima di ratifiche per l'entrata in vigore, il trattato continua ad esistere.

Le motivazioni che possono portare alla sospensione o estinzione di un trattato sono:

  1. Declinazione del principio consensualistico alla base della comunità internazionale: le parti liberamente possono scegliere di comune accordo di estinguere o sospendere un trattato, senza particolari limiti. La volontà degli stati è assoluta se il trattato è silente. Se il trattato pone dei limiti,

Essi dovranno essere rispettati. Potranno essere limiti sostanziali o procedurali. Gli stati quando creano dei trattati internazionali sui diritti umani, tendono a porre limiti per cui tali trattati non possono essere oggetto di estinzione o processo unilaterale da parte degli stati. Rimane però ancora una limitata possibilità di sospensione dei trattati che disciplinano i diritti fondamentali: la CEDU permette di sospendere l'applicazione di essa in determinati contesti. Alcuni stati hanno fatto ricorso alla possibilità di sospendere la sua applicazione, in quanto hanno dovuto ricorrere a provvedimenti di lockdown a causa del Coronavirus, in quanto bisognava perseguire un altro interesse pubblico superiore (Art 54 eseguenti della Convenzione di Vienna sulla sospensione dei trattati). Altri limiti possono essere individuare obblighi di procedura: trattati istitutivi del diritto dell'UE, che è un org. Internaz nata attraverso trattati internaz del '51, poi

modificati e aggiornati, non hanno mai previsto un diritto di recesso. Nel 2009 con il Trattato di Lisbona è stata introdotta una clausola (ART.50 TUE) si disciplina il recesso dall'Unione.

2. Aggiornamento di un trattato già esistente: gli stati possono concludere un trattato nuovo, il cui campo di applicazione si sovrappone completamente ad un trattato precedente. I due trattati hanno lo stesso oggetto, ma il nuovo trattato prevale in quanto più recente. Il problema non esiste se tutti gli stati del primo trattato firmano e ratificano anche il secondo trattato. Se non tutti gli stati del primo trattato firmano e ratificano anche il secondo trattato: esso entrerebbe in vigore solo tra le nuove parti, per cui uno stato che firma il secondo trattato, rispetto allo stato che invece ha firmato solo il primo trattato deve rispettare il trattato precedente.

3. Scadere del termine del trattato: gli stati possono volersi assumere un onere a tempo determinato. Ne è esempio

Uno dei primi trattati conclusi nell'ambito dell'integrazione europea (CECA) era stato concluso con una scadenza di 50 anni.

Raggiungimento dell'obbiettivo post dal trattato: trattato internaz. Su una missione di pace. Costruzione della stazione spaziale, costruita con la cooperazione degli stati, attraverso un trattato internaz. Nel momento in cui è finita la sua conclusione il trattato si è estinto in quanto l'obbiettivo è stato raggiunto.

Contro misura: uno stato potrebbe unilateralmente sospendere l'applicazione di un trattato nei rapporti bilaterale con un altro stato per sanzione, come conseguenza di un illecito che lui stesso subisce. Uno stato subisce un illecito internazionale di qualunque tipo, come difesa sospende nei rapporti con lo stato aggressore uno o più trattati internaz. Tendenzialmente dello stesso tipo di materia di cui è vittima.

Cosa succede se il trattato non dice nulla sulla possibilità di recesso

oestinzione? Da un lato attraverso il principio consensualistico per cui lo stato ha dato consenso per essere sottoposto ad un trattato, dall'altro vi è il principio del pacta sunt servanda per cui uno stato è entrato all'interno di un trattato internazionale per cui non si può uscire per un "capriccio".

Secondo le teorie classiche del diritto internazionale, uno stato potrebbe unilateralmente uscire da un trattato internazionale, anche laddove non vi siano ipotesi per cui vi sia un'impossibilità di adesione al trattato. Sono cambiate le circostanze che portano lo stato a ratificare il trattato, quello stato può uscire dal trattato. Per mutamento profondo si intendeva tanto alle fattispecie materiali (eventi fatturali e storici), quanto agli eventi politici degli altri stati. La crisi economica permetteva di porre dazi alle frontiere che andavano contro trattati internazionali, per cui si recedeva unilateralmente dai trattati. Si aveva

Quindi riguardo agli aspetti di fatto e del profondo mutamento della politica interna straniera. Dopo la seconda Guerra mondiale la politica interna straniera non è più presa in considerazione, ma si guarda solo il mutamento fattuale delle circostanze che avevano fatto redigere un trattato internazionale. La dottrina del rebus sic stantibus non è più stata utilizzata come motivo di recesso dai trattati. Ipotesi di successione dello stato in un altro stato: lo stato precedente aveva concluso dei trattati internaz, c'è una rivolta per cui cambia il soggetto di diritto internazionale. Esiste una convenzione di Vienna del 1978 per tutelare tale materia: Convenzione di Vienna sulla successione degli stati dei trattati. Si tratta di una convenzione che ha avuto poco successo, in quanto vi sono solo 24 stati che l'hanno ratificata. Lavora sul principio della tabula rasa: nasce un nuovo stato per cui i trattati internazionali del vecchio stato si considerano cancellati.Il nuovostato non è automaticamente vincolato ai trattati cui era vincolato ivecchio stato. I nuovi stati devono quindi concludere nuovamente i trattati internazionale. Ciò è coerente con il principio consensualistico del diritto internazionale. Vi sono 2 eccezioni: 1. Trattati internazionali con effetti ad esaurimento istantaneo: tali trattati sono quelli che esauriscono subito i propri effetti, stabilisco i confini internazionali. Se IT e FR stabilissero il confine tra idue stati, quel trattato continua a sopravvivere e il nuovo ente che sisostituirebbe all' It, si sostituisce automaticamente al trattato. Ciò è fatto per tutelare il confine, in quanto si rimetterebbe in discussioneun confine internazinale e si rischierebbe un conflitto o unacontroversia internaz. 2. Territori annessi: la convenzione estende ai territori annessi i trattati che sono applicabili nel territorio dello stato invasore. L'art. 62 della Convenzione di Vienna codifica ilprincipio di diritto generale rebus sic stantibus La clausola rebus sic stantibus (locuzione latina traducibile con 'stando così le cose') specifica che le parti di un accordo, ad es. contratto, trattato internazionale, hanno concluso lo stesso tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché fatti sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, che modificano l'equilibrio dell'accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la modificazione o la risoluzione. Il principio considera quale clausola di estinzione o sospensione di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze. Purché queste abbiano costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi e il loro mutamento trasformi radicalmente la portata degli obblighi (es. confini). 11. ADATTAMENTO DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE Diritto interno e diritto internazionale sono autonomi tra loro, il diritto internazionale creaobblighi e diritti che si esauriscono all'interno del diritto internazionale. Es autorizzazione di importo di determinate sostanze nel proprio territorio: sotto il profilo del diritto internazionale può essere un trattato bilaterale per cui due stati sono vincolati con ratifica, entrando quindi in vigore. Le autorità pubbliche di uno stato applicano solo ed esclusivamente il proprio diritto. Serve un provvedimento che recepisca al proprio interno il diritto internazionale. Questa è la visione dualista del diritto internazionale e del diritto interno. Questa visione è stata accreditata negli anni '20 dalla corte permanente internazionale di giustizia (corte internazionale creata sotto la lega delle nazioni, antecedente storico delle NU e della corte internazionale di giustizia). Vi sono delle eccezioni a questa visione: alcuni ordinamenti seguono un approccio monista, che vede integrato diritto interno e diritto internazionale: nel momento in cui si forma un diritto internazionale.

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ha immediatamente effetto anche nel diritto interno. Il giudice deve applicare immediatamente anche il diritto interno. Es. Unione Europea che percepisce i suoi rapporti con il diritto internazionale sulla base di un approccio monista. I giudici europei dovrebbero immediatamente applicare il diritto internazionale. Anche l'ordinamento olandese è improntato all'approccio monista. L'ordinamento italiano non ha un approccio unico d'adattamento valido per tutte le fonti. Vi sono due approcci diversi:

  1. Adattamento alle consuetudini: esiste una vera e propria norma. Molti stati non possiedono una norma per l'adattamento del diritto rispetto alle consuetudini internazionali, lasciano la materia alle corti. La norma italiana è il primo comma dell'ART.10 COST. per cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internaz. generalmente riconosciuta. Si tratta di una norma di adattamento permanente al diritto internazionale consuetudinario.

L'ultima parte si riferisce al diritto consuetudinario. Questa norma è un ponte costante: consente l'ingresso immediato nell'ordinamento Italiano delle norme consuetudinarie nel momento stesso in cui esse vengono ad esistere sul piano del dir. Internaz. Nel momento stesso in cui una consuetudine nasce nel dir. Internaz. Viene automaticamente trasposta nel diritto interno dalla norma. E' permanente, opera sempre su qualsiasi norma.

Nel momento in cui una consuetudine internazionale entra nell'ordinamento italiano, con quale rango entra all'interno delle fonti del diritto italiano? La fonte esterna acquisisce nell'ord. Interno il grado gerarchico dello strumento che la fa entrare. Nel caso italiano assumono rango costituzionale. Es 2017 è stata dichiarata l'incostituzionalità di una norma interna che prevedeva l'obbligo di leva per gli stranieri.

Dettagli
A.A. 2020-2021
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBernardi9801 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Dominelli Stefano.