DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIMA PARTE
1.
Diritto internazionale Pubblico: insieme di norme che disciplinano la vita
internazionale dei soggetti di diritto int. Da un lato vi è il diritto interno
( statale), che è il complesso di norme adottato dal legisl. Nazionale. Dall'altro
lato vi è l'ordinamento internazionale: ordinamento con regole proprie. I due
ordinamenti sono autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, pur rapportandosi,
con difficoltà tra loro.
I soggetti di diritto sono quindi diversi: nel diritto interno i soggetti di diritto
( coloro che hanno diritti ed obblighi creati dalle norme)sono le persone fisiche
e giuridiche.
L'ordinamento internazionale prevede come soggetti solo gli stati, titolari
quindi di diritti e doveri. Di conseguenza oggetto di diritto internazionale è
disciplinare il rapporto tra quest'ultimi. Nel 1991 rappresentava la società
internazionale come un orco carnivoro, un ? E un ? ( vedi registrazione minuto
52.53). Gli stati hanno diverse abitudini culturali, giuridiche e politiche che
rende difficoltoso creare affinità. Le peculiarità sono che I titolari dei diritti sono
gli stati e che le norme di diritti int. Vengono create dagli stati. Sono quindi sia
soggetto che oggetto delle norme. Questo processo di creazione delle norme è
fortemente improntato ad un' ottica consensualistica: una norma a liv. Int.
Perché possa nascere e esistere richiede che il destinatario abbia dato
il suo consenso a vincolarsi. Gli stati devono accettare il fatto che una
norma diventi vincolante in quanto un'altra peculiarità del diritto int. È il fatto
che tutti gli stati sono giuridicamente uguali gli uni agli altri. Non c'è quindi uno
stato più importatnte dell'altro dal punto di vista giuridico, NON politico. Gli
stati sono sovrani, non avendo nessuno che è sovraordinato a loro. Non esiste
quindi un legislatore, un'organizzazione, un ente o un ufficio che possa imporre
la legge ai soggetti del diritto. Se gli stati sono sovrani, non solo manca il
potere legislativo int. Manca anche il potere esecutivo internazionale, quindi un
governo internazionale. Ogni stato si autogoverna. Manca anche una polizia
internazionale per gli stati: un organo che garantisca l'applicazione forzosa
delle leggi ( law and forsment), in quanto Lo stato è il massimo punto di potere.
Non c'è neanche un giudice int. Davanti al quale gli stati dovranno andare. Lo
stato per essere giudicato da un giudice int. Deve prestare il proprio consenso.
Tutte queste peculiarità derivano dal fatto che gli stati si considerano essere
sovrani. Sono quindi : indipendenti, autonomi. Nessuno stato può giudicare un
altro stato ( es. risarcimento dei danni dalla Germania per la seconda guerra
mondiale).
Part in parem non habet judicum ( tra i pari non ci si può giudicare).
Un altro principio fondamentale è il divieto d'intromissione negli affari interni di
un altro stato ( es. elezioni USA. L'elezione del Pres. È un affare interno del USA,
per cui l'Italia non può intromettersi con nessuna azione. Caso con Hilary
Clinton fuga di email dai server della campagna elettorale di Hilary che hanno
portato alla luce elementi che hanno contribuito alla vittoria di Trump. Alcuni
analisti di sono posti il problema di chi abbia inoltrato queste email. Ipotesi di
uno stato che avrebbe preferito Trump a Clinton. Ciò potrebbe essere
qualificato come una violazione del divieto di non intromissione con gli affari
interni.
Es in Italia che per un certo periodo ha dato rifugio politico ai parenti di alcuni
oppositori del potere turco. L'ambasciatore turco ha chiesto a diversi membri
del governo italiano e abbia proposto l'estradizione di moglie e figli di questo
soggetto. Mattarella intervenne in quanto l'ambasciatore non può muovere figli
e moglie per concedere l'estradizione dalla Turchia).
Si evidenzia un problema del diritto internazionale: le peculiarità del dir. Int.
Evidenziano la sua fragilità: se uno stato viola una norma internazionale, la
violazione giuridica si trasforma in una questione politica, anche se i soggetti
sono uguali a livello giuridico.
Il terzo ordinamento è quello dell' UE, che è molto effettivo, ha una corte di
giustizia che può condannare gli stati. Il successo dell'UE è la sue effettività, in
quanto gli stati non possono sottrarsi alla corte di giustizia.
2.
Il consenso dello stato trova il suo fondamento nella nozione di sovranità
statale: lo stato è un ente sovrano, al quale nessuno può imporgli di fare
qualcosa neanche attraverso l'esecuzione delle sentenze.
La nozione di stato è recente: gli stati sono nati a seguito della pace di
Westfalia. Inizialmente vi era l'imperatore con soggetti subordinati ad esso e al
potere papale. Nel 1618 con l'inizio della guerra dei 30 Anni la cui pace
percepì due contratti (Münster e Osnabrück).
I due trattati vedono l'inizio dello stato indipendente. L'art 65 del trattato di
Muntz stabilisce che ogni stato ha il diritto di concludere alleanze con altri stati
per assicurare la propria sopravvivenza. Lo stato autonomamente inizia ad
intrattenere relazioni con gli altri. Non è più visto come subordinato dell'
impero, ma come nuovo sogg. Del diritto internazionale, chiamato a
relazionarsi liberamente con altri soggetti. Tale libertà di scelta e
d'indipendenza dall'imperatore fonda la teoria della sovranità.
Se uno stato è libero, è intrinseco al principio di sovranità quello di uguaglianza
giuridica. Tutti gli stati sono ugualmente sovrani. Se tutti gli stati sono
ugualmente sovrani, nessuno stato può intromettersi negli affari interni di un
altro stato.
Perché possano essere considerati soggetti di dir. Int, gli stati devono avere una
serie di caratteristiche ( idea di sovranità è tipica della metà del 1600, ispirata
all'idea di sovranità del 1648, ispirata ad una concezione territoriale dello
stato).
La convenzione internazionale di Montevideo del 1933 detta i principi generali
del diritto internazionale, riguardante gli stati americani, che non vincola quindi
gli stati europei.
ART.1: uno stato per essere soggetto di diritto int. tale deve presentare i
seguenti elementi:
1. Una popolazione permanente
2. Un territorio definito
3. Un governo
4. La capacità di condurre relazioni internazionali con altri stati
Tutti questi sono elementi della sovranità. Vi sono 2 tipi di sovranità: interna ed
esterna.
SOVRANITA' ESTERNA: indipendenza giuridica di uno stato nei confronti
degli altri stati. E' la capacità di un ente collettivo di intrattenere relazioni
internazionali. Le relazioni internazionali spesso vengono influenzate dalle
dinamiche politiche degli stati. Così come la dipendenza economica/ materiale.
Esempio è la città del Vaticano, indipendente giuridicamente, ma dipendente
dall'Italia sotto certi aspetti come il sistema fognario, il sistema postale,
l'elettricità, la polizia si stato italiana a S. Pietro.
Anche il Principato di Monaco, stato chiuso, la cui dogana e confini sono
interamente gestiti dalla Francia. Ciò non pregiudica la sovranità del
principato in quanto ha dato il suo consenso alla gestione.
Vi sono delle ipotesi in cui un ente collettivo non può considerarsi stato ai
sensi del diritto internazionale:
Stati fantoccio: il loro governo è estensione del governo di un altro
stato. Le decisione dello stato padre hanno ripercussioni sullo stato
figlio.
Questi stati non godono del diritto di non interferenza, essendo considerati
come territorio aggiuntivo dello stato padre ( es. stati satelliti Russia o in
Afghanistan con il governo talebano).
Colonie: essendo interamente gestite dalla madrepatria non
presenta il carattere di sovranità esterna.
Enti interni ad uno stato: sono privi della possibilità di stabilire
relazioni internazionali in modo autonomo e indipendente dallo stato
d'appartenenza ( es. le regioni). Gli stati federati, nonostante si
chiamino stati nel diritto interno, non sono rilevanti a liv.
Internazionale, in quanto non hanno la possibilità di determinare
autonomamente le proprie relazioni internazionali, tutelate dallo
stato federale centrale, che è l'unico soggetto internazionale.
Gli stati federati sono indirettamente soggetti di diritto internazionale.
In Italia il principato di Seborga si dichiara stato indipendente, che nella
realtà del diritto internazionale non è uno stato, in quanto manca
l'elemento della sovranità esterna e gli mancano gli elementi della
sovranità interna.
ART.2 Montevideo sono soggetti di diritto int. Solo gli ordinamenti che
costituiscono, agli occhi del diritto internazionale, una sola persona.
3.
REQUISITI DELLA SOVRANITA' INTERNA:
1. POPOLAZIONE: la convenzione di Montevideo richiede che uno
untato per essere sovrano abbia una popolazione. Il popolo non deve
condividere necessariamente tradizioni, storia ecc, ma è un gruppo
di persone che vive in modo più o meno stabile su un territorio ed è
soggetto al potere di uno stato. La nazionalità è irrilevante per il
diritto inter. Lo stato per esistere nel dir. Int. Ha bisogno del popolo e
non dei cittadini. Non ha quindi bisogno della cittadinanza, al
contrario per il diritto interno la cittadinanza dipende dallo stato. Non
rileva nemmeno la quantità di popolazione, purché ci sia un popolo
che risiede i modo stabile su un territorio ( es. microstati nel mondo
come la Città del Vaticano, ove le persone che vivono sul territorio
dello stato non arrivano nemmeno a 1000 unità. Il Vaticano non
rileva nemmeno nascite all'interno dello stato. Ciò è irrilevante per il
dir. Int.).
Non tutte le popolazioni sono stanziali: si pone il problema di capire di
quale stato siano parte. La Corte int. Di giustizia negli anni '70 si era
espressa dicendo che i nomadi sono una popolazione, in quanto bisogna
ricollegarle al popolo di un determinato stato. Il criterio è quello del
collegamento più stretto con uno stato. I nomadi hanno collegamenti con
più stati, si va quindi a ricercare lo stato che con questi ha collegamento
più stretto ricercando i luoghi ove passano più tempo e soprattutto dove
vanno a seppellire i loro defunti.
2. TERRITORIO: si intende come territorio naturale. Si intendono le
terre emerse in grado di ospitare a vivere il popolo. E' quella parte di
terra ove lo stato può esercitare la propria autorità.
Allargo dell' Inghilterra vi era una piattaforma petrolifera sulla quale una
persona l'ha dichiarato Principato di Sealend, in quanto soddisfaceva
tutti i requisiti di sovranità intera ed esterna. Una formazione di questo tipo
però non soddisfa il dir. Int. In quanto manca il requisito del territorio
naturale.
La Cina attraverso la Spartly Island sta cercando di ampliare i propri
territori.
Sott'acqua vi sono degli agglomerati di sabbia, che non possono essere
considerati territori emersi, sui quali la Cina riesce a creare degli atolli
aggiungendo terreno. Molti di essi sono diventati basi militari. Il problema è
capire se questi atolli sono già parte del suo territorio o sono di altri. La
Cina ritiene che siano già parte del suo territorio marittimo, facendolo
quindi semplicemente emergere. A differenza di Sealend sono territori
naturali.
Nel 2020 per lo scioglimento dei mari del nord sono apparse delle isolette
sconosciute a tutti. I giuristi si sono posti il problema del territorio non
soggetto alla sovranità di nessuno stato. Il criterio per queste porzioni di
territorio è il primo che arriva. Non ha bisogno di una popolazione, in
quanto quest'ultima vive sullo stato che l'ha presa.
Anche il Polo sud, anche se è un regime speciale sottoposto a trattati
internazionali.
Il territorio dello stato con il tempo evolve sia in positivo ( estende)
sia in negativo ( si riduce).
Il primo caso è solitamente ricollegato al fenomeno dell'accrescimento
territoriale ( es. Fiume che dalla montagna porta detriti al delta e piano
piano aumenta la terra emersa.). Tali territori fanno parte dello stato.
Questo fenomeno vale anche quando il punto d'origine dei detriti si trova
in un altro stato.
Per quanto riguarda invece l'accrescimento eccezionale, non naturale e
progressiva del territorio come un accrescimento immediato ( una
montagna sul confine ha una frana a seguito di un terremoto che porta
uno smontamento della montagna in un altro stato). La domanda è che se
sia ancora territorio dello stato d'appartenenza o del nuovo. In questo caso
no.
Alcuni stati possono perdere per cause naturali i propri territori. Ci si
chiede fino a quando questi stati saranno tali. La teoria è che servirebbe
un territorio con un popolo governato da un potere. Dal momento che lo
stato non riesce più a ospitare un territorio e sostenere la vita essi non
saranno più considerati tali. Non essendo più stati non godranno più del
divieto di non intromissione e non invasione, diventando res nullius,
diventando quindi soggetti alla corsa per il loro accaparramento da parte
di altri stati.
Qualora il problema sorgerà si spera che gli stati concludano accordi
internazionali, in quanto non è ragionevole una corsa ai resti di un altro
stato.
Noi siamo in un territorio considerato chiber spazio. Tutti i servizi
governativi sono nello spazio interconnesso ( internet o sistemi di
interconnessione nello spazio digitale). Questo territorio che non è
materiale è soggetto alla giurisdizione di qualcuno? Nel chiber spazio c'è la
sovranità degli stati, riconducendo la situazione alle categorie giuridiche
conosciute: in realtà il chiber spazio non esiste come mondo privo di
territorialità e sovranità, in quanto ha un aggancio al territorio che come
minimo è un server creato dall'uomo. Il chiber spazio è quindi soggetto alla
sovranità dello stato ove il server si trova. Il chiber spazio spesso viene
usato come aggressione della sovranità statale attraverso hacker. E'
interesse quindi degli stati reprimere tali azioni, escludendo l'anarchia ed
esercitando l sovranità.
Un territorio anche laddove sia conteso tra più stati, non fa venir meno la
sua sovranità il cui territorio è contestato. L'esempio più classico è la
Palestina i cui territori sono contestati. Ciò non far venir meno la sua
natura statuale, che le è stata recentemente riconosciuta.
Anche l'Italia è parte di controversie per quanto riguarda i confini
marittimi con Croazia e Slovenia. L'adriatico è stretto: bisogna quindi
individuare le porzioni di mare per delinearne i confini. Ciò non fa venire
meno la natura statuale degli stati contendenti.
I confini possono anche essere mobili, date le contestazioni sulle sovranità
degli stati, come nel caso di un isola al confine tra Francia e Spagna ove
nel '600 hanno siglato il Trattato dei Pirenei.
La soluzione consiste nell'attribuzione della sovranità per sei mesi alla
Francia e per sei mesi alla Spagna.
Un'altra ipotesi è quella dell' Isola di Hans, ove vi è una contestazione
tra Danimarca e Canada che asseriscono la propria sovranità sul luogo.
L'sola non è capace di sostenere la vita, ma i due stati reclamano la loro
sovranità grazie alla dimostrazione dell'effettività del controllo tramite il
rilascio di bottiglie di liquore da parte dell'esercito Danese e Canadese che
portano via le bottiglie del "rivale".
Se si adotta il criterio dell'effettività del controllo territoriale, bisogna
ammettere la mutabilità del territorio che non ne fanno venir meno la
caratteristica di soggetto internazionale. Quello che rileva è che ameno
una parte dello stato non sia incontestata: deve esserci una sorta di
nocciolo duro dello stato che non è soggetto alle pretese di altri
ordinamenti.
I confini o alcune porzioni di territorio possono anche essere oggetto di
contestazione. Ciò spesso accade quando porzioni di territorio si trovano
lontane dalla madrepatria. Esempio caso delle Falkland inglesi. Ciò non ne
fa venir meno la statualità originaria.
Se ogni controversia facesse venir meno la sovranità territoriale, al giorno
d'oggi non vi sarebbero stati. Il controllo effettivo su una porzione di
territorio, una sovranità effettiva sul territorio sono le categorie principali
per la sovranità di uno stato.
3. GOVERNO INTERNO/ NAZIONALE: l'unico interesse per il diritto
internazionale è quello della presenza di un'autorità nazionale in
grado di imporsi sulla popolazione e di far rispettare le proprie leggi.
Ne è esempio la Corea del Nord o della Germania ai tempi del
nazismo, che per molti non può essere considerata come uno stato
democratico. Ciò non incide sulla natura di soggetto internazionale.
Recentemente alcuni docenti universitari hanno iniziato a sostenere l'idea
che il governo per avere una soggettività internazionale debba rispettare
alcuni principi democratici basilari.
Bisogna però scindere il discorso giuridico da quello politico: per il diritto
internazionale uno stato non democratico è uno stato, ma una volta che
esso esiste gli stati democratici non sono obbligati ad interagire con esso.
Il problema è l'esportazione della democrazia: ovvero che la nostra
percezione di democrazia non coincida con quella degli altri. La tendenza
sarebbe poi quella di imporre la propria visione, con problem
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