Diritto internazionale
Parte prima: la formazione delle norme internazionali
Il diritto della comunità internazionale
Il diritto internazionale
Definizione
Il diritto internazionale è quel complesso di norme che disciplinano le relazioni tra i soggetti della comunità internazionale ossia una comunità orizzontale composta da entità politiche paritarie, indipendenti e sovrane. Per norme di diritto internazionale devono intendersi l’insieme di regole di condotta composte da consuetudini e da norme scritte (trattati, convenzioni…) prodotte dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Scopi
Gli scopi del diritto internazionale sono molteplici:
- Ridurre il rischio anarchia (c.d. disordine internazionale);
- Assicurare la coesistenza pacifica e la risoluzione dei conflitti tra gli Stati;
- Salvaguardare il pianeta dal punto di vista fisico e ambientale;
- Regolamentare l’uso e l’accesso allo spazio extra-atmosferico e a quelli che non appartengono a nessuno Stato.
Evoluzione storica dell’ordinamento internazionale
Convenzionalmente, la nascita del diritto internazionale viene fatta risalire al periodo che va dal XV al XVII secolo, ossia al momento in cui si assiste al passaggio dal Medioevo (con l’egemonia del sacro romano impero e del papato) al periodo della crisi del sistema feudale e alla contestuale fioritura del sistema dei comuni e delle monarchie nazionali europee. I vari stati che si andavano via via stabilendo si estendevano portando a relazionarsi tra loro in modo paritario e indipendente. Questo ha condotto alla definizione di comunità internazionale come comunità di stati sovrani che non riconoscono un superiore.
Con il Trattato di Westfalia (1648) si inaugura un nuovo ordine internazionale in cui il concetto di sovranità dello stato e quello di indipendenza della politica estera dalla religione (laicità dello stato) andavano ad affermarsi con sempre maggiore vigore. Anche se l’embrione della comunità internazionale pare essere l’Europa, il commercio e l’apertura delle frontiere hanno consentito una maggiore possibilità di compenetrazione tra le varie culture e dottrine politiche: questa commistione ha visto uno squilibrio a favore dell’Europa, la quale si apprestava ad assumere una maggiore rilevanza sul piano economico e industriale (rivoluzione industriale), iniziando a rivolgere lo sguardo verso Asia e, soprattutto, Africa (c.d. colonialismo). Documento a “copertura giuridica” del fenomeno del colonialismo sarà quello redatto durante la Conferenza di Berlino (1885) secondo il quale verrà:
- Decretata la spartizione coloniale dell’Africa;
- Sancito il diritto all’esercizio del libero commercio tra le colonie e gli stati colonizzanti;
- Stabilito il divieto internazionale della tratta degli schiavi;
- Sancito come principio per il possesso di una colonia quello dell’effettiva occupazione.
I primi anni del ‘900 sono caratterizzati, da un lato, dalla nascita dell’Unione Sovietica (la quale non condivideva con l’Europa gli ideali sociali – ideologia e valori fondati sulla dottrina marxista leninista) e dall’altro dallo scoppio del primo conflitto mondiale che gettò l’Europa, e non solo, nel baratro della guerra. In questo contesto storico, la definizione della comunità internazionale assume una battuta d’arresto. Terminato questo periodo, nella Conferenza di Pace di Parigi (1919) gli Stati accettarono la proposta di creare formalmente la Società delle Nazioni, il cui trattato istitutivo venne inserito all’interno del Trattato di Versailles. Gli obiettivi di questa nuova organizzazione erano:
- Intervenire in ogni questione riguardante la pace globale;
- Prevenire futuri conflitti mondiali;
- Migliorare lo stato sociale delle Nazioni del mondo;
- Abolire la schiavitù e il commercio degli schiavi.
La Società delle Nazioni rimase solo un progetto su carta e le ragioni del fallimento si possono racchiudere in:
- Mancanza di forze armate comuni che potessero far rispettare la pace;
- Richiesta del voto unanime, qualsiasi stato poteva apporre un veto e bloccare l’operato della SdN;
- Non venne mai inserita la clausola di eguaglianza razziale;
- Alcuni stati, di forte influenza e potenza, non aderirono alla Società delle Nazioni.
Gli stati cercarono di far fronte al fallimento mediante il patto Briand-Kellogg altrimenti noto come trattato di rinuncia alla guerra o patto di Parigi: è un trattato multilaterale stilato a Parigi nel 1928 ed entrato formalmente in vigore l’anno successivo, con il fine di eliminare la guerra quale strumento di politica internazionale. La guerra, considerata fino ad allora la prerogativa principe della sovranità degli Stati, veniva spogliata proprio della sua liceità: finalmente, gli Stati si proponevano di rinunciare a far valere i loro interessi con la forza delle armi.
Il primo articolo del trattato (composto da tre articoli) recitava: “Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.”
Il patto non trovò però mai effettiva applicazione a causa delle lacune e delle omissioni su alcuni punti salienti. Un grave difetto del patto era l'assoluta mancanza di sanzioni che condannassero la violazione di quanto dallo stesso prescritto. Inoltre, la rinuncia alla guerra valeva esclusivamente nei rapporti reciproci tra gli stati contraenti ed era quindi privo di alcun valore verso quegli stati che erano rimasti fuori del trattato. Infine, il trattato evitava di regolamentare il diritto di adottare misure simili alla guerra, come la rappresaglia armata e, inoltre, la messa al bando della guerra come causa di risoluzione delle controversie tra gli stati firmatari non escludeva il ricorso alla legittima difesa.
Si assiste allora alla emersione degli stati socialisti che discenderanno dalla crisi del blocco sovietico, e dei paesi della realtà asiatica i quali si affiancano alla nascita di tutta una serie di organizzazioni internazionali e intergovernative quali NATO, FAO, UNESCO, ILO… avviando il processo di abbandono della Società delle Nazioni per adottare l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Merita attenzione l’organizzazione del Consiglio d’Europa il quale ha tra le sue finalità principali:
- La tutela dei diritti dell’uomo e della democrazia;
- Lo sviluppo dell’identità europea;
- La conclusione di accordi europei per una sempre maggiore armonizzazione degli stati membri;
- Assistenza alle democrazie post-comuniste nell’attuazione e nel consolidamento delle riforme politiche, economiche, legislative e costituzionali.
Ma ciò che caratterizza uno Stato è la gerarchia che consente di poter far fronte alle necessità interne mediante un apparato burocratico centrale, circostanza che non si rilevava all’interno della comunità degli stati, presentandosi come una struttura inorganica incapace di far rispettare i principi posti alla sua stessa base. Il carattere disorganizzato della Comunità internazionale emerge principalmente da tre elementi:
- Le norme giuridiche sono prodotte dagli stessi soggetti a cui sono destinate;
- Non esiste un giudice precostituito con potere giurisdizionale, terzo ed imparziale;
- Non esistono garanzie che assicurino il rispetto delle norme internazionali in caso di loro violazione, vista la mancanza di un organo coercitivo.
La soggettività internazionale
Diritto internazionale = diritto della comunità degli Stati → Norme Internazionali creano diritti e obblighi per gli Stati.
È necessario a questo punto analizzare e verificare quali siano i requisiti per il conferimento dello status di soggetto di diritto internazionale e conseguentemente l’individuazione dei principali soggetti di diritto internazionale. Al fine di fare ciò è necessario partire dal concetto di Stato come centro di potere politico e giuridico che non riconosce a sé stesso un superiore. Questo quindi si caratterizza come ente sovrano e indipendente che ai fini dell’acquisizione della soggettività internazionale si esplica mediante l’esercizio del potere di imperio su di una comunità stanziata su un determinato territorio. Lo Stato, pertanto, acquista la soggettività di Diritto internazionale in base a due requisiti:
- Effettività (o sovranità interna) intesa come capacità di un governo di esercitare la propria potestà di imperio sulla comunità stanziata sul proprio territorio. In virtù di ciò va pertanto negata la soggettività dei Governi in esilio (= Governi che si trasferiscono sul territorio di uno Stato alleato a seguito di invasione bellica o di conflitti al loro interno), nonostante ai loro componenti siano unilateralmente riconosciute dallo Stato ospitante, per motivi politici o di cortesia, certe prerogative sovrane;
- Indipendenza (o sovranità esterna) intesa come titolarità esclusiva delle sue competenze sul suo territorio che si traduce a livello internazionale nella parità nei confronti degli altri Stati. Tale requisito è da escludersi nei casi di:
- Stati membri di stati federali, o stati federati, ai quali è riconosciuta una competenza esclusiva solo in alcune materie;
- Confederazioni di stati ossia unioni di stati indipendenti e sovrani;
- Governi fantoccio, vale a dire governi nazionali sottoposti al totale controllo di un altro Stato, per cui mancando il requisito dell’indipendenza, vengono considerati privi di personalità internazionale;
- Territori o enti posti sotto amministrazione internazionale provvisoria poiché le loro attività di governo vengono in gran parte esercitate da organismi internazionali facendo venire così meno la caratteristica dell’indipendenza.
Per quanto riguarda i microstati caratterizzati dall’esigua estensione del loro territorio e da un limitato numero di abitanti, la soggettività di diritto internazionale viene loro generalmente riconosciuta purché presentino effettivamente il requisito dell’indipendenza e non risultino di fatto subordinati alla sovranità di un ordinamento straniero. La soggettività internazionale viene negata in riferimento ai cd. Stati Falliti ossia a quegli Stati in cui le autorità di governo sono talmente deboli o inefficaci da perdere il monopolio dell’uso della propria forza, nonché il controllo di parte del territorio e delle strutture economiche, politiche e sociali, nonché la legittimazione della volontà della popolazione.
Circa la soggettività del Governo (o Partito) insurrezionale, gli insorti non sono certo soggetti di diritto internazionale. Ma se essi riescono a costituire, già nel corso della guerra civile, un’organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio, allora si è di fronte ad una forma sia pure embrionale di Stato alla quale la personalità non può negarsi, indipendentemente dal fatto che tal personalità sia destinata ad estinguersi qualora, alla fine, l’insurrezione non abbia successo. Numerose sono le norme internazionali che tutelano le minoranze etniche, ma esse non assurgono a soggetti di diritto internazionale.
Non si può più negare piena personalità alle organizzazioni internazionali, ossia alle associazioni fra Stati dotate di organi per il perseguimento degli interessi comuni. Gli accordi che le organizzazioni stipulano nei vari campi connessi alla loro attività vengono considerati come produttivi di diritti ed obblighi veri e propri delle organizzazioni, restando senza effetti sulla sfera giuridica degli Stati membri.
Sintomatico è l’art. 300 del Trattato della Comunità europea, secondo cui gli accordi conclusi dall’organizzazione vincolano anche gli Stati membri; di disposizioni del genere non vi sarebbe bisogno se, per regola generale, non valesse il contrario. La personalità di tutte le organizzazioni internazionali è stata nettamente affermata dalla Corte Internazionale di Giustizia in un parere (1980) sull’interpretazione dell’accordo (1951) tra Organizzazione Mondiale della Sanità ed Egitto. Non bisogna confondere la personalità di diritto internazionale delle organizzazioni con la loro personalità di diritto interno: se un’organizzazione internazionale acquista immobili o contrae obbligazioni in uno Stato, sarà l’ordinamento di quest’ultimo a stabilire entro che limiti essa ha la capacità di farlo. Normalmente gli accordi istitutivi delle organizzazioni prevedono l’obbligo degli Stati membri di riconoscerne la capacità giuridica nei rispettivi ordinamenti.
Il riconoscimento degli stati
Sopravvivono a riguardo due teorie:
- Teoria costitutiva: il riconoscimento crea la soggettività internazionale dell’ente riconosciuto. Il riconoscimento è l’atto unilaterale mediante il quale uno Stato ammette che una determinata entità politica presenti i requisiti necessari per ottenere la personalità giuridica nell’ambito della Comunità internazionale: l’ingresso di uno stato nella comunità internazionale deve essere accompagnato dal riconoscimento almeno da una parte degli altri membri di esso (principio di sociabilità).
- Teoria dichiarativa: il riconoscimento ha solo un valore politico. L’organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale diviene soggetto internazionale in modo automatico. Non è infatti necessario che essa sia riconosciuta dagli altri Stati. Per il diritto internazionale, secondo l’opinione che sembra meglio corrispondere alla prassi seguita dagli Stati, il riconoscimento e il non-riconoscimento non producono conseguenze giuridiche: il riconoscimento non rivela null’altro che l’intenzione di stringere rapporti amichevoli, di scambiare rappresentanze diplomatiche e di avviare forme più o meno intense di collaborazione mediante la conclusione di accordi. Quando si nega al riconoscimento il valore giuridico si viene soprattutto a respingere la tesi che esso sia costitutivo della personalità internazionale. Bisogna però ammettere che tale tesi va contro una tendenza che è sempre stata presente nella prassi internazionale anche se poi non è mai riuscita a tradursi in norme giuridiche: gli stati preesistenti tendono infatti a giudicare se lo Stato nuovo “meriti” o meno la soggettività (in epoca attuale si tende a ritenere che non siano da riconoscere come soggetti i Governi affermatisi con la forza, gli Stati “non amanti della pace”…).
Soggettività internazionale dell’individuo
Dopo il dopoguerra si è assistito alla produzione a livello internazionale di una copiosa normativa soprattutto a tutela dei diritti umani. Tale evoluzione ha portato a chiedersi se l’individuo non abbia assunto una propria autonomia nell’ambito dell’ordinamento internazionale, tanto da poter essere considerato soggetto accanto agli Stati e alle Organizzazioni internazionali. La soluzione positiva è confermata dall’esistenza:
- Di un nucleo di diritti soggettivi la cui titolarità spetta all’individuo in quanto tale al di sopra della volontà degli Stati le norme in materia di tutela internazionale dei diritti umani considerano infatti l’individuo come titolare di un vero e proprio diritto soggettivo e lo Stato come titolare di un obbligo di protezione del cittadino;
- Di un diritto di azione giustiziabile che consente all’individuo la facoltà di avviare un procedimento giurisdizionale internazionale in caso di violazione dei diritti che fanno capo direttamente ad esso alcune norme internazionali riconoscono all’individuo che abbia subito la lesione di un proprio diritto, la facoltà di presentare petizioni, comunicazioni, denunce e persino dare inizio ad un procedimento giurisdizionale, ricorrendo a un Tribunale Internazionale per la tutela dei diritti che si ritiene siano stati violati. Si tratta di una procedura che coinvolge un numero sempre crescente di Organizzazioni Internazionali;
- Di una responsabilità penale internazionale dell’uomo, in base a cui è possibile imputare la violazione di norme internazionali direttamente all’individuo a prescindere dallo Stato di appartenenza l’emergere di un nucleo fondamentale di diritti riconosciuti all’individuo in quanto essere umano è stato accompagnato da un analogo processo tendente a riconoscere una specifica responsabilità penale riferibile direttamente all’individuo, che conferisce la titolarità all’ordinamento internazionale di perseguire gli autori di comportamenti di particolare gravità comunemente definiti “crimini internazionali”, ossia genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, aggressione ad altri soggetti di diritto internazionale, terrorismo.
Alcuni autori contestano diversi punti di cui sopra, negando la soggettività dell’individuo:
- Sotto il profilo della legittimazione processuale attiva, oggi l’individuo che si ritiene leso nei suoi diritti disporrebbe di pochi strumenti efficaci, a tutela dei suoi diritti (la cui attivazione, peraltro, dipende dallo Stato di appartenenza);
- Sotto il profilo della legittimazione processuale passiva, nonostante i progressi compiuti verso l’affermazione di un diritto internazionale penale, è ancora difficile superare le barriere della sovranità statale per poter perseguire i singoli responsabili dei crimini internazionali.
La formazione delle norme internazionali
Il diritto internazionale generale. La consuetudine ed i suoi elementi costitutivi.
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